PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA TUTELA DELLA LEGALITÀ NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI E PRIVATI


Tra

• La Prefettura di Lecco
• La Provincia di Lecco
• Il Comune di Lecco
• Il Comune di Calolziocorte
• Il Comune di Casatenovo
• Il Comune di Mandello del Lario
• Il Comune di Merate
• Il Comune di Valmadrera
• La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecco
• La Lario Reti Holding S.p.a.
• L’A.C.E.L. Service S.r.l.
• La Lario Reti Gas S.r.l.
• L’A.L.E.R. Bergamo-Lecco-Sondrio
• L’A.N.C.E. Lecco-Sondrio
• La Confindustria Lecco e Sondrio
• La Confartigianato Imprese Lecco
• L’Associazione Piccole e Medie Imprese della Provincia di Lecco
• La Confederazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese Lecco
• La C.G.I.L. Lecco
• La C.I.S.L. Monza Brianza Lecco
• La CTS U.I.L. del Lario Lecco
• La Fillea-C.G.I.L. Lecco
• La Filca-C.I.S.L. Monza Brianza - Lecco
• La FeNEAL-U.I.L. Alta Lombardia Lecco
• La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Provincie di Como e Lecco
 

Premesso

• che il settore dei lavori pubblici è da tempo all’attenzione delle Istituzioni per le forti esposizioni ad esso connaturate al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;
• che è stato riscontrato che spesso l’infiltrazione maliosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell’aggiudicazione;
• che la regolarità dei rapporti di lavoro è condizione necessaria alla tutela della concorrenza della concorrenza tra imprese e rappresenta un argine alla diffusione dell’illegalità, della quale la criminalità organizzata rappresenta la più pericolosa manifestazione;
• che la Provincia di Lecco, il Comune di Lecco, i Comuni di Calolziocorte, Casatenovo, Mandello del Lario, Merate e Valmadrera, già firmatari del Patto per la Sicurezza in data 18 Aprile 2011, oltre alle società Lario Reti Holding S.p.a., Idrolario S.r.l, A.C.E.L. Service S.r.l., Idroservice S.r.l., Lario reti gas S.r.l e all’ A.L.E.R. Lecco, in qualità di committenti, nella piena e convinta consapevolezza dell’imprescindibile esigenza di garantire all’interno dei cantieri di propria pertinenza i massimi livelli di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nonché di contrastare possibili infiltrazioni criminali, intendono promuovere, congiuntamente con le parti sociali, prassi trasparenti e responsabili in tutto il ciclo dell’appalto;
 

Visti

• l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• l’art. 2, comma 2, della legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha introdotto Part. 5 bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia nonché disposizioni concernenti i poteri del Prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata);
• il protocollo di legalità tra Ministero dell’interno e Confindustria sottoscritto in data 10 maggio 2010, poi rinnovato in data 19 giugno 2012, volto ad incrementare i meccanismi di contrasto alla criminalità organizzata;
• la direttiva del Ministro dell’Interno del 23 giugno 2010 avente ad oggetto "Controlli antimafia preventivi nelle attività “a rischio” di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali” ;
• la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia);
• il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) nelle parti non abrogate dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
• la legge 17 dicembre 2010, n. 217, e successive modifiche ed integrazioni (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza);
• il Patto per la Sicurezza tra la Prefettura di Lecco, la Regione Lombardia, la Provincia di Lecco, i Comuni di Lecco, Calolziocorte, Casatenovo, Mandello del Lario, Merate e Valmadrera sottoscritto il 18 aprile 2011, rinnovato in data 16 dicembre 2014
• il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con il quale è stato adottato il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, e successive modifiche;
• la legge 6 novembre 2012, n. 190, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”, ed in particolare Farti, comma 17, laddove consente alle stazioni appaltanti di prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;
• la sentenza della Corte di Giustizia europea, Sez. X, 22/10/2015 n. C-425/14 sulla compatibilità con il diritto della UE di una disposizione nazionale, come quella suddetta, che consente l’esclusione delle imprese partecipanti ad una gara nell’ipotesi di mancato deposito della dichiarazione degli impegni contenuti ne cd. protocolli di legalità;
• il D.P.C.M. 18 aprile 2013 concernente :”Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, dei prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione maliosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
• il decreto legge 24 giugno 2014 n.90 recante “ Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” e, in particolare, l’articolo 29 (Nuove norme in materia di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione maliosa ) che, al comma 2, introduce l’elenco richiedenti dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione maliosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. white list)-,
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n.193 relativo al “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159”;
• il decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 concernente “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
• la vigente normativa nazionale in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e regolarità del mercato del lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed in particolare all'art. 90 commi 9 e 10;
• Part. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese", convertito con modificazioni dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78;
• l'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con il quale vengono definiti gli enti bilaterali come "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro, attraverso ( ... ) la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva";
• il decreto interministeriale 30 gennaio 2015 recante "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)";
• la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19 dell'8 giugno 2015;
• le circolari Inps n. 126 ed Inail n. 61 entrambe del 26 giugno 2015;
• la legge 9 marzo 1989, n. 88 recante "Ristrutturazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro" ed in particolare l'art. 49, nonché il relativo Manuale di Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali nell'edizione del giugno 2014;
• il Parere dell'ANAC n. 12/2015 secondo cui, ai sensi dell'art. 118, comma 6 e dell'art 40, comma 6, lett. d) del dlgs. n. 163/2006, le imprese che svolgono prevalentemente lavori edili, nell'ambito degli appalti di lavori pubblici, sono obbligate ad iscrivere i propri lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente. Tale parere risulta collocarsi nel consolidato orientamento dell'ANAC che con Parere n. 83 del 30 maggio 2012 rilevava che "ai fini della valutazione della regolarità contributiva non viene infatti in rilievo il c.c.n.l. in concreto applicato dall'impresa, ma quello che la stessa dovrebbe applicare in ragione della natura delle prestazioni oggetto del contratto posto a base di gara nonché delle relative qualificazioni possedute (...) è del tutto evidente che un diverso opinare consentirebbe agevolmente a qualunque concorrente di eludere (in parte) le previsioni normative e amministrative, in tema di verifica di regolarità del requisito della regolarità contributiva usando la semplice accortezza di optare per l'applicazione di una disciplina contrattuale collettiva diversa da quella del settore edile. In questo modo si perverrebbe al risultato, certamente da scongiurare, di consentire a un'impresa di impegnarsi, con varie stazioni appaltanti, a effettuare lavori edili, senza mai dover dimostrare la sua regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili”;
• Part. 30 del decreto legislativo n. 50/2016, con particolare riguardo al comma 4 che dispone: “Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.”
 

Considerato

che i firmatari del presente Protocollo di legalità:
• riscontrano che nel settore dell'edilizia, sia nell'ambito degli appalti pubblici di lavori che in quello degli interventi promossi dai privati, il lavoro irregolare, l'evasione contributiva e fiscale nonché il mancato puntuale rispetto dei contratti collettivi di lavoro rischiano di consolidarsi con grave danno per la libera concorrenza tra le imprese, per la qualità delle opere, per la sicurezza dei lavoratori, per le stesse condizioni di lavoro e di retribuzione dei dipendenti e di creare i presupposti per il nascere, o affermarsi, di tentativi di estorsione e corruzione nonché di favorire la pressione delle organizzazioni criminali;
• riconoscono che la correttezza del comportamento delle imprese impegnate nell'esecuzione di opere edili comporta anche la verifica dell'iscrizione alle Casse Edili per evitare forme di distorsione ed elusione della concorrenza leale tra operatori economici;
• esprimono la comune volontà di contribuire alla realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore degli appalti di lavori pubblici e nei rapporti di lavoro per contrastare infiltrazioni maliose e criminali in genere;
• ribadiscono la prioritaria necessità di garantire il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa e contrattuale in materia di lavoro, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di regolarità contributiva ed assicurativa.
 

Ritenuto che

• sia doveroso attuare un costante e attento monitoraggio nella filiera delle imprese, in modo da rafforzare la prevenzione ed il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata;
• il criterio del massimo ribasso può produrre, da un lato, effetti destrutturanti del tessuto economico e produttivo, e dall’altro danni alla Pubblica Amministrazione in termini di tempi e costi causati da ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche nonché danni alla collettività che non può utilizzare l’opera stessa;
• soprattutto in periodi di particolare difficoltà di accesso al credito sia necessario garantire alle imprese la sufficiente liquidità, anche per far fronte ai propri obblighi legislativi e contrattuali verso i lavoratori;
• l’attuazione dei principi di legalità e della sicurezza sul lavoro è da perseguire sia in fase di selezione dell’impresa esecutrice sia in fase di successiva esecuzione del contratto, anche al fine di combattere effetti distorsivi della concorrenza, favorendo la selezione del mercato verso imprese regolari;
Considerato che:
• il Ministero dell’interno — Gabinetto del Ministro con circolare in data 29 luglio 2014 ha sottolineato l’opportunità di estendere in via convenzionale il controllo preventivo antimafia anche ai contratti di affidamento aventi ad oggetto l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti all’approvazione da parte dei Comuni dei “Piani attuativi di iniziativa privata” nell’ambito del “Piano di Governo del Territorio”;
• in tale prospettiva, le parti hanno quindi convenuto sull’opportunità di innalzare il livello di collaborazione e cooperazione fra la Prefettura ed i Comuni sottoscrittori del presente Protocollo integrando le sinergie già esistenti con ulteriori azioni prioritariamente finalizzate alla prevenzione di possibili infiltrazioni criminali e mafiose nell’economia, anche con riguardo al settore dell’edilizia privata;
• sia indispensabile attivare un impegno convergente, tra tutte le Parti firmatarie del presente Protocollo di legalità, per conseguire gli obiettivi della qualità, dell’efficienza, dell’ottimale gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro e della tutela della legalità;
• la rete di monitoraggio, il cui fine è quello di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione delle opere pubbliche, è una rete aperta alla successiva inclusione di altri soggetti in grado di contribuire alle finalità prospettate, anche coinvolgendo gli Enti Bilaterali quali, a titolo di esempio, gli Enti paritetici edili;
 

Si conviene quanto segue

Art. 1
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di legalità.
 

Art. 2
Clausole da inserire nei contratti di appalto pubblici

I Soggetti firmatari del presente Protocollo di legalità, qualora agiscano in qualità di Stazioni Appaltanti o stipulino, a diverso titolo, contratti di appalto di lavori pubblici, si impegnano ad inserire nel capitolato d’appalto e nel contratto, le clausole di cui all’allegato 2 del presente Protocollo di legalità.
 

Art. 3
Applicazione del Protocollo relativamente agli appalti pubblici

Ai fini del rafforzamento del sistema di cautele volte a prevenire possibili infiltrazioni mafioso nel settore dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi, e considerate le modifiche legislative intervenute con la legge 11 agosto 2014, n.114 {correttivi inerenti gli elenchi c.d. White List) e del decreto legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 (correttivi al codice antimafia), la Prefettura-UTG e le parti aderenti al Protocollo si impegnano ad estendere come segue i controlli e le verifiche antimafia previste dal decreto legislativo 11 settembre 2011, n.159;
a) relativamente ai settori di attività "sensibili" considerati a maggior rischio di infiltrazione maliosa ed elencati nell’alt. 1, comma 53 della legge n. 190/2012 - vedasi All. 1, lett. A del presente Protocollo - (per i quali la legge n. 114/2014 ha previsto che la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria, indipendentemente dal valore, sia obbligatoriamente acquisita dalla stazione appaltante attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione maliosa operanti nei medesimi settori c.d. “white list”), le Stazioni Appaltanti provvedono ad inserire nei propri bandi e contratti apposita clausola che impone alle ditte concorrenti di dichiarare F iscrizione o la richiesta di iscrizione nell’elenco sopracitato, già all’atto della partecipazione alla gara o altro procedimento di scelta del contraente.
Analoga dichiarazione-di iscrizione nei suddetti elenchi dovrà essere richiesta, a cura della ditta aggiudicataria, nei confronti di ogni subcontraente o fornitore di tutto il processo di filiera, relativamente alle attività sensibili di cui sopra.
b) Al di fuori dei settori di attività indicati al punto precedente, le Stazioni Appaltanti - in deroga alle soglie di valore previste dalla normativa vigente - provvederanno a richiedere l’informazione antimafia di cui all’art.91 del D.Lgs 159/2011, mediante consultazione del nuovo sistema di certificazione automatica BDNA - Banca Dati Unica Nazionale Antimafia, prima della stipula dei contratti concernenti:
- appalti e concessioni di lavori pubblici di importo superiore a 250.000,00 euro;
- subcontratti e subappalti di lavori, forniture di importo pari o superiore a 50.000,00 euro;
La richiesta di informazioni antimafia mediante consultazione del sistema BDNA - Banca Dati Unica Nazionale Antimafia sarà effettuata dalla Stazione Appaltante, tramite i suoi operatori debitamente autorizzati. Tale sistema rilascerà automaticamente una liberatoria in caso di esito negativo, altrimenti (in presenza di reati o di un soggetto non censito) la richiesta andrà in istruttoria presso la Prefettura competente (ove ha sede legale la società). La procedura esplicativa sulle modalità di accesso alla BDNA, che le Stazioni Appaltanti dovranno obbligatoriamente effettuare, sono riportate nell’All. 3.
Qualora, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione maliosa nelle società o imprese interessate, le Amministrazioni a cui sono fomite le informazioni non possono stipulare i contratti di appalto o di concessione né autorizzare i subappalti e consentire erogazioni.
 

Art. 4
Obbligo di comunicazione da parte degli Appaltatori

L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nominativo e la sede del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Detta comunicazione, per i contratti di forniture, deve essere effettuata prima della consegna dei prodotti. Per i contratti di subappalto la richiesta di autorizzazione è sostitutiva della comunicazione di cui sopra.
 

Art. 5
Iniziative a tutela della legalità nel campo dell’edilizia e dell’urbanistica nell’ambito dei lavori privati

I Comuni si impegnano a chiedere le informazioni antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011 anche nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori dei cc.dd piani urbanistici attuativi mediante i quali i soggetti privati cedono al Comune le aree del territorio da destinare ad uso pubblico dopo avervi realizzato - a proprie spese - le opere di urbanizzazione primaria e secondaria defalcandone i costi dagli oneri che i medesimi soggetti privati sono tenuti a corrispondere al Comune per il rilascio dei permessi di costruire (cd. “opere a scomputo”). Quanto sopra anche nell’ ipotesi in cui i predetti interventi di urbanizzazione siano affidati per l’esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune.
Posto che, secondo la Giurisprudenza anche comunitaria, gli interventi infrastrutturali di urbanizzazione realizzati dai soggetti privati sono vere e proprie opere pubbliche, essendo destinate ad essere inglobate nel patrimonio indisponibile dell’ente locale che ne garantisce la fruizione collettiva, il Comune provvederà ad acquisire le informazioni antimafia di cui al D.lgs.vo 129/2011 : a) per obbligo di legge nell’ipotesi di affidamenti di opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali all’intervento di trasformazione del territorio aventi valore superiore alla soglia di 5.225.000 di euro, ovvero nell’ipotesi in cui gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria “a scomputo” siano affidati per l’esecuzione a soggetti non coincidenti con i sottoscrittori della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune, individuati previo esperimento della procedura di gara ad evidenza pubblica a prescindere dalla circostanza che l’intervento sia di valore inferiore o superiore alla soglia comunitaria (art. 1, comma 2, lett. e), 36, comma 3 del d.lgs.vo 50/2016) ;
b) in via convenzionale, in forza del presente accordo, per gli affidamenti di opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali all’intervento di trasformazione del territorio, cosiddette “sotto soglia” (valore compreso tra uno e 5.225.000 di euro), in relazione ai quali il d.lgs. n. 50/2016 non trova applicazione (art 36, comma 4).
I Comuni si impegnano altresì ad acquisire autocertificazione antimafia con ogni pratica in materia di edilizia privata e a richiedere mediante interrogazione alla B.N.D.A apposita informazione antimafia ai sensi del d.lgs.n. 159/2011 per tutti gli interventi residenziali che superano i 5000 mc e per tutti gli interventi con destinazione terziaria o attinenti attività produttive in aree industriali ed artigianali che superano 3000 mq s.l.m..
 

Art. 6
Procedure di gara

Ogni qualvolta la natura e la tipologia dell’opera lo renda possibile, i firmatari del presente Protocollo di legalità procederanno, per quanto possibile, all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, inserendo, tra i criteri di valutazione dell’offerta, elementi tecnico-qualitativi adeguati alla natura e all’oggetto del contratto, assegnando loro un punteggio prevalente rispetto a quello del prezzo al fine di qualificare maggiormente la realizzazione dell’opera stessa, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 95 del d.lgs.n.50/2016.
In particolare, tra i criteri di valutazione dell’offerta potranno essere introdotti i seguenti elementi:
• soluzioni aggiuntive e migliorative in materia di sicurezza, ferma restando la intangibilità dei piani della sicurezza già predisposti;
• valutazione delle squadre di lavoratori che saranno impegnati nell'appalto, in modo da valorizzare la professionalità dei lavoratori impiegati ed incentivare l'impiego di manodopera maggiormente qualificata e meglio formata in relazione allo specifico appalto, A titolo esemplificativo rappresenterà ulteriore titolo di merito l’aver effettuato la formazione nell’ambito degli Enti paritetici edili delle Parti sociali maggiormente rappresentative e delle Scuole Edili;
• elementi di tutela ambientale quali le cautele per la prevenzione del rischio idrogeologico, in relazione alla peculiarità del territorio provinciale.
Trova applicazione l’art. 97 D.lgs.vo 50/2016 in tema di offerta anomala.
Ogni qualvolta l’aggiudicazione sarà affidata con il criterio del massimo ribasso, i soggetti firmatari, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, procederanno alla scrupolosa verifica della congruità delle offerte ed all’esclusione di quelle che risulteranno anormalmente basse.
 

Art. 7
Iniziative a tutela della legalità, della regolarità retributiva e della sicurezza sui luoghi di lavoro per appalti pubblici e privati

I soggetti firmatari concordano di adottare ogni iniziativa utile a favorire:
• il pieno rispetto delle vigenti normative in materia di rapporti di lavoro, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di regolarità contributiva e retributiva;
• il contrasto del fenomeno dell’intermediazione illegittima per il reclutamento di manodopera in ogni sua forma;
• il contrasto del lavoro sommerso e la diffusione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso l’inserimento nei bandi/lettere di invito e nei successivi contratti dell’obbligo, per l’impresa aggiudicataria e per gli eventuali subappaltatori, di trasmettere l’elenco nominativo del personale, a qualsiasi titolo operante presso il cantiere. In particolare, le ditte aggiudicatane e gli eventuali subappaltatori dovranno indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d’iscrizione all’INPS (matricola), all’INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione;
• l’inserimento nei bandi di gara e/o lettere di invito dell’obbligo, per le imprese esecutrici dei lavori, di specificare se la categoria prevalente sia edile, o meno, con riferimento alla classificazione di cui all'allegato al presente Protocollo che riporta le lavorazioni edili. Qualora la categoria prevalente sia edile, il bando dovrà richiedere che il concorrente rilasci autodichiarazione di iscrizione alla Cassa Edile con il relativo codice, nonché il pieno rispetto del CCNL edile e del contratto integrativo provinciale edile. Analoghi obblighi graveranno sulle imprese subappaltatrici che eseguono opere edili.
Ogni qualvolta sia necessario il DURC, per i casi sopra menzionati, si dovrà verificare che lo stesso sia stato rilasciato anche dalla Cassa Edile.
Le Stazioni appaltanti disporranno affinché, in occasione delle visite in cantiere, il Direttore dei Lavori verifichi scrupolosamente, oltre al “Giornale dei lavori” di cui all’art. 182 del D.P.R. n. 207/2010, anche la corretta e completa tenuta del “Rapporto di cantiere” di cui all’Allegato 1, lettera “B”, del presente Protocollo di legalità.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, prima di procedere ai pagamenti, le Stazioni appaltanti acquisiranno d'ufficio i documenti unici di regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice e di eventuali imprese subappaltatrici.
Le Stazioni appaltanti si impegnano affinché l’affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e l’ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificheranno, nel rispetto del principio di non ingerenza, che l’impresa appaltatrice e le eventuali imprese sub-appaltatrici attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute ed ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all’art. 5 della legge n. 136/2010.
Le Stazioni appaltanti si impegnano a condividere con le parti sociali idonee clausole a tutela del corretto impiego della mano d’opera, sia essa occupata dall’appaltatore o dai subappaltatori, al fine di consentire imo sviluppo del cantiere con conseguenze in termini sociali e di contrasto all’ infiltrazione delle organizzazioni criminali nel reclutamento della mano d’opera stessa. Tali clausole, tuttavia, ai sensi dell’art. 100 del d.lgs. n.50/2016, devono essere compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e dovranno essere precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri.
Nell’ambito delle norme premianti per l’aggiudicazione dell’appalto la Stazione Appaltante potrà tenere in considerazione anche l’impegno di mano d’opera reclutata dalle liste di mobilità dei Centri per l’impiego della Provincia di Lecco in applicazione a quanto previsto dall’art. 100 del D.lg.vo 50/2016.
Analogamente, sempre ove sia possibile, e sempre sulla base dei criteri dell’art. 100 sopra richiamato in tema di condizioni ambientali e sociali, la Stazione Appaltante potrà tener conto, nei settori della sostenibilità energetica ed ambientale ai sensi dell’art 34 del d.lgs. n.50/2016, delle risorse presenti nel territorio.
Nei bandi di gara e nelle lettere di invito dovranno essere richiamati gli obblighi in merito all’osservanza scrupolosa della sopra citata normativa e di quella in materia contrattuale e sindacale, evidenziando inoltre che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta e che l’inosservanza di tali obblighi sarà considerato grave inadempimento e potrà comportare la sospensione ovvero, nei casi più gravi, anche la risoluzione del contratto di appalto, nel qual caso si attiverà il confronto sindacale per i riflessi occupazionali.
Al fine di migliorare la qualità delle materie prime utilizzate nei lavori pubblici e, al contempo, apportare buone prassi in materia ambientale, le Stazioni Appaltanti sono obbligate al rispetto dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale cosi come prescritto dall’art. 34 del d.lgs.n. 50/2016. Ciò anche al fine della maggiore tutela della legalità e della lotta alle infiltrazioni criminali nelle forniture di materie prime e materiali nei lavori pubblici.
Nell'ambito dell'edilizia privata, anche ai fini del riconoscimento di eventuali agevolazioni, le lavorazioni edili, come specificate nell'allegato 4 al presente Protocollo, saranno eseguite da imprese iscritte alla Cassa Edile la cui iscrizione sia attestata mediante l'esibizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC - rilasciato dalle Cassa Edili, come previsto nel decreto interministeriale 30 gennaio 2015. I Comuni, con riferimento agli interventi edili, potranno verificare, anche con sopralluoghi a campione, dandone comunicazione preventiva ai proprietari anche ai fini dell'applicazione dell'art. 90 del d.lgs. n. 81/2008, che l'esecuzione delle lavorazioni edili, come specificate nell'allegato al presente Protocollo, sia svolto da imprese che applicano i contratti dell’edilizia iscritte alla Cassa Edile attestata come sopra descritto.
I Comuni firmatari e la Cassa Edile di Como e Lecco, entro due mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo, adotteranno disposizioni attuative disciplinanti le modalità di scambio delle informazioni, la segnalazione di eventuali anomalie da parte della Cassa Edile ed il monitoraggio anche attraverso agenti della Polizia Locale (ovviamente nei limiti delle competenze degli stessi), relative alle attività di natura edile che si svolgono sul territorio comunale, finalizzate a rilevare le situazioni di irregolarità in materia edilizia, urbanistica e di tutela delle condizioni di lavoro, anche con riferimento al rispetto del presente Protocollo.
 

Art. 8
Formazione, informazione e ricollocamento dei lavoratori

Le Parti concordano di adottare ogni iniziativa utile a favorire:
• la formazione del lavoratore attraverso lo svolgimento di appositi corsi cui i lavoratori possono accedere avvalendosi eventualmente anche della Scuola edile (ESPE) e degli Enti paritetici di formazione del settore edile;
• la più ampia informazione sui diritti dei lavoratori;
• la diffusione, nel caso di grandi opere, delle procedure di concertazione preventiva come previsto dalle norme contrattuali vigenti del settore edile;
• il ricollocamento dei lavoratori in mobilità. In particolare, i soggetti firmatari del presente Protocollo di legalità forniranno alle imprese, al momento dell’aggiudicazione, gli elenchi dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità da cui le imprese potranno selezionare le eventuali, ulteriori maestranze che si rendessero necessarie all’esecuzione delle opere.
 

Art. 9
Monitoraggio e tracciabilità dei flussi finanziari

Si applica il disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e dell’art.36 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014.
 

Art. 10
Pagamenti dei corrispettivi

Le Stazioni appaltanti si impegnano ad effettuare i pagamenti delle rate di acconto e di saldo entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge vigente.
In attuazione del combinato disposto dell’art. 35, comma 18, e dell’art. 30, comma 5 del d.lgs. n.50/2016, in caso di anticipazione del prezzo di appalto, la Stazione appaltante effettuerà, sulla stessa, la trattenuta di garanzia dell’importo dello 0,5 % a tutela dei lavoratori.
 

Art. 11
Efficacia giuridica del Protocollo di Legalità

Al fine di assicurare l’obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate nel presente Protocollo di legalità le Stazioni appaltanti firmatarie ne cureranno l’inserimento nei contratti e nelle lettere di invito.
In particolare, le Stazioni appaltanti riporteranno nei contratti le clausole elencate in allegato al presente Protocollo di legalità, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate alla stipula del contratto.
 

Art. 12
Commissione di lavoro permanente - Diffusione e durata del Protocollo di Legalità

I soggetti firmatari costituiranno una Commissione tecnica di lavoro che si riunirà almeno semestralmente, e ogniqualvolta la Prefettura lo riterrà necessario, con l’incarico di verificare la reale e corretta applicazione del presente Protocollo di legalità e predisporre gli ulteriori ed eventuali documenti atti a definire i dettagli tecnici e le procedure operative.
La Commissione di cui sopra potrà, inoltre, proporre ai soggetti firmatari le modifiche al Protocollo di legalità che ritenesse necessarie, sia per adeguarlo alle nuove, intervenute disposizioni di legge, o contrattuali, sia per agevolare maggiormente il raggiungimento degli scopi indicati nelle premesse.
I soggetti firmatari si impegnano ad adottare ogni iniziativa utile per diffondere i contenuti e le finalità del presente protocollo d’intesa presso ulteriori Enti locali e stazioni appaltanti del territorio provinciale di Lecco, proponendo loro di aderirvi.
Le risultanze di attuazione degli adempimenti previsti nel presente Protocollo di legalità, saranno altresì resi pubblici in coerenza con le misure di trasparenza adottate dai singoli enti aderenti anche con riferimento ai Programmi triennali per la trasparenza ed integrità.
Il presente Protocollo di legalità ha la durata di 4 anni, decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è prorogabile. Le parti firmatarie si impegnano a riunirsi almeno sei mesi prima della scadenza per valutare gli eventuali aggiornamenti e la proroga del medesimo.

Lecco, 15 marzo 2017

Prefettura di Lecco
(Prefetto )
La Provincia di Lecco
(Presidente )
Il Comune di Lecco
(Sindaco )
Il Comune di Calolziocorte
(Sindaco )
Il Comune di Casatenovo
(Sindaco )
Il Comune di Mandello del
Lario
(Sindaco )
Il Comune di Merate
(Sindaco )
Il Comune di Valmadrera
(Sindaco )
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecco
(Presidente )
Lario Reti Holding S.p.a.
(Presidente )
A.C.E.L Service S.r.l.
(Presidente
Confartigianato Imprese Lecco
(Presidente )
Associazione Piccole e Medie Imprese della Provincia di Lecco
(Presidente..... )
Conf. Nazionale Artigiani e Piccole Imprese Lecco
(Presidente ....)
C.G.I.L. Lecco
(Segretario )
C.I.S.L. Monza Brianza Lecco
(Segretario Confederale)
CTS U.I.L. del Lario Lecco
(Segretario Generale )
Fillea-C.G.I.L. Lecco
(Segretario )
Filca-C.LS.L. Monza Brianza Lecco
(Segretario )
FeNEAL-U.I.L. Alta Lombardia Lecco
(Segretario )
Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Province di Como e Lecco
(Presidente)
 

ALLEGATO 1

A) ELENCO DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI RITENUTE '’SENSIBILI'’
• trasporto di materiali a discarica per conto terzi;
• trasporto, anche transfrontaliera, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
• estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
• confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
• noli a freddo di macchinari;
• fornitura di ferro lavorato;
• noli a caldo;
• autotrasporto per conto ferri;
• guardiania ai cantieri;
B) DATI CONTENUTI NEL "RAPPORTO DI CANTIERE”
1. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l’indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell’impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere. Nel documento si dovranno, altresì, indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all’interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all’accesso per altro motivo.
2. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.
 

ALLEGATO 2
CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data ……………. presso ………… e consultabile sui siti istituzionali dei soggetti sottoscrittori e di accettarne incondizionatamente i contenuti e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli elenchi delle imprese coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nel piano di affidamento / realizzazione dell’opera a titolo di subappaltataci o subcontraenti di lavori nonché delle forniture ritenuti “sensibili” di cui all’allegato 1, lettera “A”, del Protocollo di legalità.
Tale comunicazione deve essere redatta in forma scritta e consegnata alla Stazione Appaltante con assoluta tempestività, e, ove ciò non sia possibile per situazioni non prevedibili, entro e non oltre 5 giorni dall’impiego dell’impresa omessa dal predetto elenco.
La mancata osservanza della presente clausola è considerata causa ostativa alla stipulazione, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti e, per i contratti già sottoscritti, qualora riguardi attività di importo superiore a 1.000 euro o in caso di ripetuta inosservanza dell’adempimento, costituisce clausola risolutiva espressa.
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personali o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). L’inosservanza della presente disposizione costituisce causa di risoluzione del contratto.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n. 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta le seguenti clausole risolutive espresse:
- il presente contratto è risolto di diritto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura alla Stazione Appaltante le cause interdittive di cui all’art. 84 del d.lgs.vo 6 settembre 2011, n. 159 e.s.m. nonché in tutti i casi in cui, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione maliosa nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2;
- le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si intendono revocate ipso iure qualora emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione maliosa nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2.
La sottoscritta impresa aggiudicataria si impegna, pertanto, ad inserire in tutti i contratti di subappalto e subcontratti la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione ipso iure del contratto qualora emergano informative interdittive a carico del subappaltatore / subcontraente.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta la seguente clausola risolutiva espressa:
- il presente contratto è risolto di diritto in caso di grave e reiterato inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si intendono revocate ipso iure qualora si verifichi la sussistenza di una delle fattispecie di cui al punto precedente. In caso di automatica risoluzione del vincolo, è prevista una penale del 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno;
- il presente contratto è risolto di diritto in caso di grave e reiterato inadempimento di quanto previsto dall’art. 5 della legge n. 136/2010 rubricato “Identificazione degli addetti nei cantieri”.
La sottoscritta impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, ad inserire in tutti i contratti di subappalto e subcontratti la clausola risolutiva espressa di cui al precedente capoverso.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa è a conoscenza ed accetta la seguente clausola risolutiva espressa: “al verificarsi dei casi previsti dall’art 108 del dlgs. n.50/2016 (Risoluzione) il presente contratto è risolto di diritto”.
Clausola n. 8
La sottoscritta impresa non potrà vantare alcuna pretesa, né a titolo di risarcimento precontrattuale, né di esecuzione in forma specifica, né di qualsiasi altro genere nei confronti della Stazione Appaltante qualora, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto in esecuzione dell’art. 3 del Protocollo di legalità di cui alla precedente clausola n. 1, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione maliosa nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2, e sia quindi vietata la stipulazione, approvazione o autorizzazione dei contratti di subappalto o subcontratti, ai sensi dello stesso articolo 3 del Protocollo di legalità.
Clausola n. 9
L’impresa aggiudicataria si obbliga a nominare un referente di cantiere, che dovrà tenere costantemente aggiornato e disponibile il “Rapporto di cantiere” di cui all’Allegato 1, lettera B, del protocollo di legalità di cui alla precedente clausola n. 1 contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi die a qualsiasi titolo operano e sono presenti in cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia che potranno espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art 93 del d..lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159 e.s.m.
 

ALLEGATO 3
PROCEDURA TECNICO ESPLICATIVA DI ACCESSO ALLA BANCA DATI

La richiesta di informazioni antimafia mediante consultazione del sistema BDNA- Banca Dati Unica Nazionale Antimafia sarà effettuata dalla Stazione Appaltante, tramite i suoi operatori debitamente autorizzati.
Essi si collegano, dalla HOME PAGE del sistema BDNA, alla funzionalità Richieste -> Nuova Richiesta Società -> Informazione che si suddivide in: Tipo Motivazione Richiesta (Protocollo di Legalità), Note Appalto (specificare il Protocollo di Legalità sottoscritto) e codice fiscale (della società). Inseriti questi dati iniziali e i successivi richiesti (familiari conviventi dei soggetti di cui l’art.85 del Dlgs.159/2011), il sistema rilascerà automaticamente una liberatoria in caso di esito negativo, altrimenti (nel caso di esito positivo o di un soggetto non censito) la richiesta andrà in istruttoria e verrà presa in carico dalla Prefettura competente.
 

ALLEGATO 4
Lavorazioni edili (Art. 7 del Protocollo)