Tipologia: CCRL
Data firma: 30 novembre 2022
Validità: 01.12.2022 - 30.11.2025
Parti: Confartigianato, Cna e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, FVG
Fonte: cassaedilego.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Durata e scadenza
Art. 3 - Inscindibilità delle previsioni contrattuali
Art. 4 - Sicurezza sul lavoro
Art. 5 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali - RLST
Art. 6 - Formazione lavoratori autonomi
Art. 7 - Lavoratori immigrati
Art. 8 - Fondo regionale per il comparto edile artigiano
Art. 9 - Trasferta giornaliera
Art. 10 - Trasporto
Art. 11 - Mensa
Art. 12 - Indennità di guida
Art. 13 - Previdenza complementare
Art. 14 - Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 15 - Indennità di reperibilità
Art. 16 - Ferie

 

Art. 17 - Indennità Territoriale di Settore - I.T.S. Premio di Produzione - P.d.P.
Art. 18 - Elemento Variabile della Retribuzione - E.V.R.
Art. 19 - E.V.R. aggiuntivo aziendale
Art. 20 - Disciplina Soste di lavoro e Recuperi
Art. 21 - Mastro Formatore Artigiano (MfA) e sgravi contributivi
Art. 22 - Premialità contributiva per le imprese che favoriscono processi di qualificazione del personale dipendente
Art. 23 - Disposizione di rinvio

Allegati
Allegato A) Regolamento per la disciplina del servizio di reperibilità
Allegato B) Accordo interconfederale regionale per la costituzione del comitato bilaterale sulla produttività c/o le casse edili provinciali


Contratto collettivo regionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese pigiane e piccole e medie imprese industriali dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativa dell’edilizia ed affini del Friuli Venezia Giulia 30 novembre 2022

Il giorno 30 novembre 2022 in Udine, presso la sede di Confartigianato, tra le delegazioni dei Gruppi regionali Artigiani Edili ed Affini rappresentanti Confartigianato Imprese FVG e Cna Friuli Venezia Giulia
Confartigianato Imprese FVG […], Cna Friuli Venezia Giulia […] e le delegazioni regionali Feneal, Filca, Fillea,
Feneal Uil […], Filca Cisl […], Fillea Cgil […], viene stipulato il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane, considerate tali ai sensi della legge n. 443/1985 e s.m.i., delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativa del Friuli Venezia Giulia.

Premessa
Il settore edile, che riveste primaria importanza nell’ambito del comparto artigiano e della piccola media impresa ed ha altresì una rilevanza strategica per l’economia dell’intero territorio regionale, ha senza dubbio subito più di molti altri settori gli effetti della crisi economica, prima, e della pandemia, poi. Le conseguenze di tali accadimenti hanno segnato profondamente il comparto, che ha assistito nel tempo ad un costante morìa di imprese con la conseguente cancellazione di numerosi posti di lavoro.
In controtendenza rispetto al decennio appena trascorso, nel periodo più recente l’edilizia ha vissuto un nuovo e repentino sviluppo grazie agli incentivi statali per la ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, che hanno dato nuovo respiro ad imprese e lavoratori appartenenti alla filiera delle costruzioni.
Si registra tuttavia l’insorgere altresì di problematiche e incertezze connesse all’aumento dei prezzi delle materie prime e alla difficoltà a reperire alcuni materiali, a fenomeni di illegalità connessi all’utilizzo corretto delle risorse pubbliche, al problema annoso della salute e sicurezza nei cantieri e alla crescente difficoltà nel reperire manodopera specializzata.
In tale contesto di rapida e inaspettata ripresa elevato è il rischio che si diffondano o si aggravino fenomeni di illegalità, di mancata osservanza della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, di dumping contrattuale e concorrenza sleale. Forti di questa consapevolezza, nella piena convinzione che il rilancio del comparto dell’edilizia e del relativo indotto rappresentino una importante opportunità che il Paese deve supportare, anche in considerazione del fatto che il patrimonio immobiliare storicamente rappresenta il principale investimento delle famiglie italiane, le Parti firmatarie ritengono che il contratto collettivo regionale di lavoro rappresenti un fondamentale strumento per il contenimento di possibili abusi nonché di incentivazione delle imprese che rispettano la normativa contrattuale e legale, grazie alla previsione di istituti e norme che forniscano una risposta concreta alle loro esigenze. Lo stesso legislatore, d’altronde, ha nel tempo devoluto sempre più competenze all’autonomia collettiva in ordine alla regolazione del rapporto di lavoro oltre che in ambito salariale.
Le Parti, inoltre, con la stipula del presente accordo si pongono l’obiettivo di valorizzare i lavoratori dipendenti che operano nel settore e di tutelarne soprattutto la sicurezza, grazie a specifiche previsioni contrattuali che passano anche attraverso il potenziamento della bilateralità regionale che appare vieppiù centrale, soprattutto a fronte di una sempre maggiore riduzione e ridimensionamento delle prestazioni di natura pubblica. Le Parti, con riferimento alla bilateralità, ribadiscono l’importanza di avviare a breve una concreta riflessione in merito a possibili sinergie tra gli enti e di valutare laddove possibile un’omogeneizzazione di prestazioni e procedure, mettendo a fattore comune le potenzialità di ciascuno. I principi di razionalizzazione, che già avevano animato l’Accordo sul Sistema Unico delle Casse Edili del 24 ottobre 1997 stipulato dalle medesime Parti, necessitano di un concreto sforzo di confronto tra le Parti.

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente CCRL si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e piccole e medie imprese industriali del settore edilizia ed affini aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia, compresi quelli occupati presso sedi/unità operative situate al di fuori del territorio regionale e rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 4 maggio 2022 stipulati dalle medesime Parti.
Un tanto tenuto conto di eventuali specifiche previsioni migliorative stabilite dalla contrattazione territoriale della diversa regione dove la prestazione è resa.

Art. 4 - Sicurezza sul lavoro
In ragione dell’importanza centrale del tema della sicurezza, le Parti rinnovano il proprio impegno per la realizzazione di iniziative omogenee per la formazione professionale tese a sensibilizzare imprese e lavoratori e ad accrescere la cultura della sicurezza e della prevenzione attraverso iniziative prioritariamente degli Organismi bilaterali del settore, ma anche attraverso l'utilizzo dei Fondi INAIL e di risorse messe a disposizione dal fondo interprofessionale di riferimento dell’artigianato (Fondartigianato).
Le Parti si impegnano inoltre a garantire il proprio supporto a tutte quelle attività rivolte alla prevenzione, vigilanza, formazione e informazione in edilizia tra gli RLST, gli Organismi paritetici territoriali e gli Enti istituiti, adoperandosi per favorire un proficuo raccordo tra gli stessi.
Le Parti convengono inoltre di creare un’anagrafe di categoria aggiornata degli RLS eletti in ciascuna impresa del sistema artigiano, attraverso 1‘obbligo dell’invio del verbale di elezione da parte dell’impresa alla Scuola Edile territoriale di riferimento.
Tale obbligo è condizione fondamentale per beneficiare della decontribuzione sulla quota relativa agli RLST che resta dovuta, fino al momento dell’invio della documentazione.
Il verbale va ritrasmesso in occasione di ogni modifica intervenuta.
Il contributo viene applicato in automatico nelle denunce MUT.

Art. 5 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali - RLST
Le Parti, ritenendo di primario interesse garantire il pieno rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri edili e la prevenzione degli infortuni, nel condiviso auspicio di una prossima razionalizzazione degli enti bilaterali del settore, reputano opportuno provvedere ad omogeneizzare le previsioni contenute negli accordi sottoscritti a livello territoriale al fine di addivenire ad una regolamentazione uniforme su tutto il territorio regionale atta peraltro a garantire l’effettiva agibilità degli RLST in cantiere tramite le visite previste e preventivamente formalizzate all’impresa.
Al fine di valorizzare il ruolo degli RLST, nonché per dare loro concreti ed efficaci strumenti operativi, si conviene che a decorrere dal l° febbraio 2023 l’aliquota contributiva per il servizio RLST in capo alle imprese iscritte alle Casse Edili operanti in Friuli Venezia Giulia, applicanti il presente CCRL, è fissata nella misura unica per tutte dello 0,15% da calcolarsi sull’imponibile contributivo dovuto alla Cassa Edile.

Art. 6 - Formazione lavoratori autonomi
Al fine di innalzare i livelli di sicurezza e di qualificazione professionale dei lavoratori autonomi senza dipendenti operanti in edilizia, le Organizzazioni firmatarie si riservano di valutare modalità, termini e benefici che potrebbero derivare dall’iscrizione di tali lavoratori su base volontaria in Cassa Edile e ai corsi inerenti presenti in Formedil.
Le Organizzazioni promuoveranno pertanto l’avvio di un confronto sul tema, finalizzato ad intraprendere una possibile fase di sperimentazione.

Art. 7 - Lavoratori immigrati
In ragione della presenza di lavoratori immigrati nel settore delle costruzioni si ritiene di adottare scelte volte ad agevolare, con idonee politiche di indirizzo, la frequenza a corsi di scolarizzazione e formazione.
Su iniziativa bilaterale, nell'ambito delle attività e della eventuale disponibilità economica delle Scuole Edili e di eventuali coadiutori linguistici verranno realizzati fuori orario di lavoro a partecipazione non obbligatoria corsi di scolarizzazione e formazione.
Nell'ambito di detti corsi verrà altresì diffuso materiale informativo relativo alla legislazione e alla contrattualistica del comparto tradotto nelle principali madri lingue.
Fatte salve le esigenze produttive aziendali, i lavoratori immigrati potranno usufruire dell'utilizzo dei permessi retribuiti in continuità con le ferie per l'eventuale temporaneo rientro in patria.

Art. 11 - Mensa
Le Parti, nel riconoscere il diritto dei lavoratori a fruire del servizio di pasto caldo e/o mensa, concordano che le imprese provvederanno affinché, in locali idonei situati presso i propri cantieri o in altro ambiente di loro scelta, i lavoratori con qualifica operaia possano consumare un pranzo composto da un primo piatto, un secondo piatto, contorno, pane e una bevanda. La fornitura del pasto caldo verrà organizzata ricorrendo a servizi esterni mediante utilizzo di centri di cottura interaziendali (in particolare per dipendenti di imprese che operano in appalto/subappalto), anche gestiti da enti pubblici, situati nelle immediate vicinanze del cantiere.
Nel caso in cui tale soluzione non fosse realizzabile, sarà possibile, a scelta dell'azienda, avvalersi di trattorie convenzionate site nelle immediate vicinanze del cantiere ovvero fornire il pranzo già confezionato in monoporzioni, tramite organizzazioni specializzate nella distribuzione aziendale di pasti caldi.
Tutte le soluzioni sopra indicate sono a tutti gli effetti parificate al servizio di mensa aziendale.
[…]
Si concorda, altresì, che il mancato riconoscimento del diritto al pasto caldo costituisce inadempienza contrattuale, eccezion fatta nel caso in cui il lavoratore rinunci per iscritto ad avvalersi del pasto caldo e/o del servizio mensa comunque messo a disposizione dall'azienda. […]
Nel caso di oggettiva impossibilità della fornitura del pasto caldo, certificata dalla Commissione, è prevista una indennità giornaliera sostitutiva di mensa […]

Art. 14 - Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai comandati a prestare la propria opera nelle condizioni di disagio sotto indicate è riconosciuta, per le ore lavorate in tali condizioni, una speciale indennità personale […]
a) Lavori eseguiti fino a 1.200 m s.l.m.: 8%: Lavori eseguiti ad oltre 1.500 m s.l.m.: 10%. Tale indennità non è dovuta agli operai che risiedono in località situate a quote superiori a 1.000 m s.l.m.
b) Lavori eseguiti in sospensione su pareti verticali e rocciose: 18%
c) Lavori di bitumatura stradale: 10%
d) Caldanisti e pavimentisti (attività costante e continuativa): 8%
Gli importi di cui al presente articolo non vanno computati ai fini dell'accantonamento presso la Cassa edile.

Art. 15 - Indennità di reperibilità
È riconosciuta una specifica indennità ai singoli lavoratori a disposizione dell’azienda al di fuori dell’orario normalmente praticato dall’impresa per sopperire ad esigenze non prevedibili e al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi di pubblica utilità, qualora ciò sia espressamente previsto nei contratti di appalto.
Al lavoratore inserito in turni di reperibilità le aziende riconosceranno un’indennità giornaliera […]
La puntuale disciplina di tale istituto è demandata ad apposito regolamento (All. A).

Art. 16 - Ferie
[…]
Fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 c.c., il periodo di ferie va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti 2 settimane, preferibilmente nei 12 mesi successivi alla maturazione e comunque non oltre i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
[…]

Art. 20 - Disciplina Soste di lavoro e Recuperi
Fermo restando la possibilità di utilizzare la CIGO per eventuali eventi meteorologici, in tutte le ipotesi di interruzione o soste dell’orario di lavoro dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell’operaio e dell’impresa e che derivino da cause di forza maggiore (come ad esempio un evento meteo che impedisca l’inizio dell’attività lavorativa o ne sospenda lo stesso) ne è ammesso il recupero. Ai lavoratori, nella giornata di interruzione della prestazione lavorativa e per le ore di interruzione, nulla sarà dovuto ma l’impresa dovrà garantire il recupero delle ore perse attraverso prolungamenti di orario nel limite di un’ora al giorno ed entro i cinque giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta l’interruzione.
Nel caso di ripartizione su 5 giorni dell’orario settimanale, l’impresa ha facoltà di recuperare nel 6° giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana. In questo caso le ore prestate nella giornata di sabato non daranno diritto ad alcuna maggiorazione per straordinario o lavoro festivo.
Nelle ipotesi di cui sopra il lavoratore non può rifiutare la prestazione lavorativa nel rispetto dei limiti settimanali dell’orario di lavoro se non per comprovate ed oggettive motivazioni. In presenza delle stesse il recupero potrà avvenire entro il termine massimo e tassativo di dieci giorni lavorativi dal giorno in cui è avvenuta l’interruzione.
Le parti ribadiscono il dovere del lavoratore di presentarsi, sempre, sul cantiere cui lo stesso è destinato all’inizio dell’orario di lavoro previsto a prescindere dalle condizioni meteo esistenti salvo l’ipotesi in cui siano sollevati su indicazione dell’impresa con le modalità previste o secondo gli usi aziendali.

Art. 23 - Disposizione di rinvio
Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni di CCNL, agli accordi nazionali tra le parti e alle disposizioni di legge vigenti in materia.