Tipologia: CIRL
Data firma: 4 agosto 2022
Validità: 04.08.2022 - 04.08.2026
Parti: Regione Basilicata e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico-agraria e idraulico–forestale, Basilicata
Fonte: faicislbasilicata.it


Sommario:

 

Premessa
Osservatorio regionale
Art. 1 Costituzione delle parti
Art. 2 Sfera di applicazione
Art. 3 Classificazione e procedure di assunzione
Art. 4 Inquadramento
Art. 5 Impiegati
Art. 6 Orario di lavoro
Art. 7 Diritti sindacali
Art. 8 Retribuzioni
Art. 9 Riassunzione
Art. 10 Tourn over
Art. 11 Formazione professionale
Art. 12 C.A.C.
Art. 13 Congedo matrimoniale
Art. 14 Congedo straordinario
Art. 15 Centri di raccolta ed indennità chilometrica
Art. 16 Antincendio

 

Art. 17 Diritto allo studio
Art. 18 Pari opportunità
Art. 19 Mensa e ricoveri
Art. 20 Indennità attrezzi-Vestiario-DPI-Trasporto attrezzi
Art. 21 Deleghe sindacali
Art. 22 Recupero giornate
Art. 23 Aspettativa
Art. 24 Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 25 Decorrenza e durata
Art. 26 La figura del rappresentante alla sicurezza - R.L.S.T.
Art. 27 Previdenza complementare
Art. 28 Fondo di assistenza regionale
Art. 29 Infortunio sul lavoro e malattia
Art. 30 Cambio di categoria
Art. 31 Efficacia
Art. 32 Norma di rinvio
Tabelle retributive


Contratto integrativo regionale di lavoro per i lavoratori addetti alla sistemazione idraulico - agraria e idraulico - forestale

Il giorno 4 agosto 2022 in Grumento Nova (PZ), presso il Castello Sanseverino di Grumento Nova, tra la Regione Basilicata […] e Fai Cisl Basilicata […], Flai Cgil Basilicata […], Uila Uil Basilicata […], è stato stipulato il Contratto Integrativo regionale per gli Addetti al settore idraulico agrario e idraulico forestale.

Premessa
[…]
Il presente CIRL si applica ai lavoratori forestali costituenti la platea unica istituita ai sensi della L.R. 42/98 e ss.mmi. e progetto SAAAP, oltre che a tutti i lavoratori assunti nell’ambito del CCNL “Lavoratori sistemazione idraulico-forestali e idraulico-agraria”.

Osservatorio regionale
È costituito in Basilicata l’osservatorio regionale, così come definito nel CCNL di categoria vigente. L’osservatorio rappresenterà l’organo consultivo circa la corretta applicazione delle norme contrattuali. Le parti si impegnano a redigere l’apposito regolamento dell’Osservatorio entro il più breve tempo possibile. L’Osservatorio è costituito in modo paritetico tra le parti firmatarie del presente CIRL.

Art. 2 Sfera di applicazione
Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 del CCNL del 09.12.2021, il presente CIRL di natura privatistica, si applica anche alla difesa dell’ ambiente (guardiania e antincendio), protezione civile (calamità naturali, emergenza neve, emergenza idrica), così come previsto all’art.7 bis decreto incendi D.L. 120/2021, lavori per la realizzazione di particolari progetti con finalità di recupero ambientale progettati della Regione Basilicata o da altri Enti.

Art. 5 Impiegati
[…]
L’Ente delegato si impegna a ricercare le migliori soluzioni possibili per quanto attiene alla flessibilità dell’orario di lavoro per gli impiegati, al fine di garantire la piena operatività dei cantieri anche in termini di sicurezza. Eventuali ritardi nella presa di servizio, fino ad un massimo di 30 min., compatibilmente con le esigenze organizzative della sede assegnata, potranno essere recuperate entro la giornata lavorativa oppure mediante compensazione con lavoro straordinario regolarmente autorizzato, e/o con permessi previsti dalla normativa di settore.

Art. 6 Orario di lavoro
Fermo restando quanto previsto dall’ art. 9 del CCNL l’orario è di norma distribuito su 5 giorni.
L’orario di lavoro verrà uniformato nel seguente modo:
• Dal 01/01 al 31/05 e dal 01/10 al 31/12 dalle ore 7:00 alle ore 15:00;
• Dal 01/06 al 30/09 dalle ore 6:00 alle ore 14:00.
È consentita una pausa giornaliera per una durata non superiore a 10 minuti nell’ambito dell’orario lavorativo giornaliero, da fruire nell'arco temporale tra le ore 10,30 alle ore 11,00.
Il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le esigenze organizzative, di riposi compensativi da attingere da un apposito monte-ore cumulativo individuale, a fronte di prestazioni straordinarie, prestazioni lavorative effettuate nel giorno di riposo settimanale, prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi.
[…]

Art. 7 Diritti sindacali
[…]
Ai rappresentanti per la sicurezza territoriale spettano 15 giornate di permessi retribuiti.
[…]

Art. 16 Antincendio
In riferimento all’art. 11 della L.R. 42/98 e dal Decreto legislativo 8 settembre 2021, n. 120 e successive modificazioni ed in base al regolamento attuativo, sono stati costituiti i nuclei di lavoratori nell’ambito degli addetti al settore forestale, che vengono impegnati nella prevenzione e nella lotta agli incendi boschivi.
I lavoratori vengono adeguatamente formati e dotati dell’equipaggiamento e delle attrezzature idonee a garantire l'efficacia dell'intervento e della sicurezza avvistamento-antincendio.
Ove, durante il periodo di Servizio A.I.B., agli addetti sia richiesto di effettuare prestazioni di lavoro straordinario, lo stesso sarà compensato con giornate di riposo, con la maggiorazione temporale prevista dell’ art. 50 del CCNL del settore idraulico-forestale, al termine del periodo di grave pericolosità individuato dalla Regione Basilicata; agli addetti al Servizio A.I.B. è riconosciuto il rimborso spese viaggio come da fasce chilometriche previste dall’ art. 14 del presente CIRL.
Le giornate compensative di riposo saranno richieste direttamente dal lavoratore, da fruire nei limiti del cronoprogramma lavorativo annuale.
Ai sensi dell’art. 7 comma 6 della legge 353/2000, così come modificata dalla D.L 8 settembre 2021 n. 120, è possibile prevedere compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco, anche in relazione alle squadre che operano prevalentemente in aree con rischio elevato così come definito dal Piano Annuale Antincendio Regionale. Viene demandato all’Osservatorio Regionale la determinazione annuale dei compensi incentivanti sulla base degli indicatori sopra riportati.

Art. 18 Pari opportunità
Le Parti concordano sulla necessità di promuovere, in attuazione delle raccomandazioni CE e delle disposizioni legislative nazionali in tema di parità uomo-donna, attività di ricerca finalizzata alla promozione di attività positive in favore delle donne.
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (Testo Unico D.Lgs. n. 151/01 a sue successive modifiche).

Art. 19 Mensa e ricoveri
Verrà avviato un confronto sulla istituzione di idonei rifugi ad uso mensa e ricoveri, aventi i necessari requisiti di sicurezza ed igienicità, così come previsto all’ art. 58 del CCNL.
Nella fase di transizione si conferma quanta stabilito nel precedente Contratto integrativo di settore.

Art. 20 Indennità attrezzi-Vestiario-DPI-Trasporto attrezzi
È fatto obbligo dell’Ente delegato, di fornire adeguate ed idonee attrezzature e DPI ai lavoratori da fornire nel rispetto di quanto disciplinato nella normativa di settore e dal DVR, tenuto conto di eventuali dispositivi deteriorati da reintegrare nell’immediato.
L’ Ente fornirà gli indumenti adeguati alle attività lavorative, secondo le seguenti indicazioni:
• N° 1 giacca e pantalone invernale con cadenza almeno biennale;
• N° 1 pantalone, n° 1 gilet o n° 2 maglie estive con cadenza almeno annuale.
Considerato che è onere del datore di lavoro il trasporto degli attrezzi di lavoro presso i cantieri e che […]

Art. 22 Recupero giornate
[…]
Qualora eventuali avversità atmosferiche non consentano di eseguire la prestazione lavorativa, il recupero di tali giornate avverrà il primo sabato successivo utile, compatibilmente nella stessa settimana. Le assenze avvenute a vario titolo da parte dei lavoratori, per motivi diversi da malattia, infortuni e visite specialistiche, saranno oggetto di recupero per un massimo di 5 giornate lavorative.

Art. 26 La figura del rappresentante alla sicurezza - R.L.S.T.
Così come previsto dall’art. 1 dell’allegato G del CCNL, le parti firmatarie del presente CIRL definiscono le modalità di individuazione degli RLST, da designarsi direttamente da parte di ogni organizzazione sindacale nel numero complessivo di 45 unità per tutto il territorio regionale nominate nel numero massimo di 15 rappresentanti per ciascuna sigla sindacale.
Gli oneri della formazione saranno a carico della Regione Basilicata.

Art. 31 Efficacia
Il presente CIRL annulla e sostituisce a tutti gli effetti accordi precedentemente sottoscritti in sede decentrata.

Art. 32 Norma di rinvio
Per tutto quanto non stabilito nel presente CIRL, fatte salve le condizioni di miglior favore, si rinvia alle disposizioni del Contralto Collettivo Nazionale vigente e dei CIRL sottoscritti precedentemente.