Responsabilità di un sindaco per aver omesso di fornire nei termini indicati, al Servizio di Ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro di L'Aquila, notizie e documentazioni inerenti l'applicazione della normativa in materia di prevenzione e sicurezza nel cantiere per la ristrutturazione di un palazzo.

 

Secondo il giudice di merito, egli ha ottemperato alla richiesta dell'Ispettorato del Lavoro tardivamente e, dopo essere stato ammesso all'oblazione, ha versato la somma dovuta dopo la scadenza del relativo termine.

 

Ricorre in Cassazione - Rigetto.

 

"Proprio dalla natura delle informazioni richieste dall'Ispettorato del lavoro (copia della designazione del coordinatore per la progettazione; copia della designazione del coordinatore per l'esecuzione; copia del piano di sicurezza e di coordinamento; copia del fascicolo del fabbricato, etc.) si evince che l'ente locale rivestiva la qualità di committente dei lavori, sicchè il sindaco, per la qualità di rappresentante legale dell'ente, risultava legittimamente destinatario della richiesta di informazioni oggetto dell'inadempimento."

 

"Il sindaco, essendo stato legalmente richiesto dall'Ispettorato del Lavoro di fornire informazioni in materia di sicurezza del lavoro era tenuto ad ottemperarvi, sicchè la nomina di un funzionario responsabile, che peraltro deve risultare da un provvedimento formale, di cui non vi è menzione, non lo esonera da responsabilità.
Incombe, infatti, in ogni caso, sul soggetto obbligato ad un adempimento imposto dalla legge o dall'autorità competente l'onere di verificare che il delegato abbia ottemperato a quanto richiesto."


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Avv. Di Ianni Aldo, difensore di fiducia di D.G.S., n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 23.9.2008 del Tribunale di L'Aquila, con la quale venne condannato alla pena di Euro 200,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui alla L. n. 628 del 1961, art. 4, comma 7, come modificato dal D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 28;

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

Con la sentenza impugnata il Tribunale di L'Aquila ha affermato la colpevolezza di D.G.S. in ordine al reato di cui alla L. n. 628 del 1961, art. 4, comma 7, come modificato dal D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 28, a lui ascritto perchè, in qualità di sindaco del Comune di (OMISSIS), richiesto dal Servizio di Ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro di L'Aquila, di fornire notizie e documentazione inerenti l'applicazione della normativa in materia di prevenzione e sicurezza nel cantiere per la ristrutturazione del palazzo (OMISSIS), sito in (OMISSIS), ometteva di fornirle nel termine indicato.

Il giudice di merito ha osservato che l'imputato ha ottemperato tardivamente alla richiesta dell'Ispettorato del Lavoro e, dopo essere stato ammesso all'oblazione, ha versato la somma dovuta dopo la scadenza del relativo termine.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

 
Diritto

 


Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia l'incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Si deduce che l'inottemperanza di cui alla contestazione si riferisce ad un palazzo in corso di ristrutturazione sito in (OMISSIS), sicchè in detta località si è consumata la condotta omissiva, con la conseguente competenza del Tribunale di Sulmona.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia carenza di motivazione della sentenza impugnata.

Si osserva che nella sentenza gravata non è dato cogliere le ragioni per le quali incombeva sul sindaco, nella predetta qualità, l'obbligo di fornire le informazioni richieste dalla Direzione Provinciale del Lavoro.

Con il terzo mezzo di annullamento si denuncia carenza di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato.

Si deduce che il sindaco aveva nominato un assessore ed un funzionario responsabile del procedimento, nella persona dell'arch. P.A., il quale aveva tenuto i contatti con l'Ufficio richiedente; che il citato funzionario responsabile ebbe a completare l'invio della documentazione in data 12.10.2006, con la conseguenza che l'eventuale omessa evasione della richiesta dell'Ispettorato del Lavoro nel termine prescritto doveva essere addebitata a quest'ultimo.

Il ricorso non è fondato.

Il primo motivo di gravame è inammissibile per non essere stata eccepita tempestivamente l'incompetenza per territorio del Tribunale di L'Aquila nella fase degli atti preliminari del dibattimento, ai sensi dell'art. 491 c.p.p..

L'eccezione comunque è, altresì, manifestamente infondata, in quanto il momento consumativo del reato omissivo deve essere individuato nel mancato pervenimento all'Ufficio richiedente, ubicato a L'Aquila, delle informazioni richieste nel termine prescritto.

Il secondo ed il terzo motivo di gravame, che sono al limite dell'ammissibilità contenendo deduzioni prevalentemente di natura fattuale, sono comunque infondati.

Va premesso all'esame del secondo motivo che la fattispecie di cui alla contestazione è applicabile a tutti coloro che, legalmente richiesti di fornire informazioni, non le forniscono o le diano scientemente errate o incomplete.

Orbene, tale motivo di gravame è fondato su una deduzione in ordine alla carenza di prove che l'imputato potesse essere destinatario, ai sensi della normativa in materia di sicurezza del lavoro, dell'obbligo di fornire le predette informazioni, che non ha formato oggetto di contestazione nella sede di merito.

Peraltro, proprio dalla natura delle informazioni richieste dall'Ispettorato del lavoro (copia della designazione del coordinatore per la progettazione; copia della designazione del coordinatore per l'esecuzione; copia del piano di sicurezza e di coordinamento; copia del fascicolo del fabbricato, etc.) si evince che l'ente locale rivestiva la qualità di committente dei lavori, sicchè il sindaco, per la qualità di rappresentante legale dell'ente, risultava legittimamente destinatario della richiesta di informazioni oggetto dell'inadempimento.

Anche il terzo motivo riguarda un accertamento fattuale che non risulta dedotto nella sede di merito ed è, comunque, infondato.

Il sindaco, essendo stato legalmente richiesto dall'Ispettorato del Lavoro di fornire informazioni in materia di sicurezza del lavoro era tenuto ad ottemperarvi, sicchè la nomina di un funzionario responsabile, che peraltro deve risultare da un provvedimento formale, di cui non vi è menzione, non lo esonera da responsabilità.

Incombe, infatti, in ogni caso, sul soggetto obbligato ad un adempimento imposto dalla legge o dall'autorità competente l'onere di verificare che il delegato abbia ottemperato a quanto richiesto.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 
P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2010