Regione Lombardia
D.G. Formazione e lavoro
D.d.u.o. 2 marzo 2023 - n. 2949
Recepimento della proroga del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio approvato con legge 24 febbraio 2023, n. 14 - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative»
B.U.R. 8 marzo 2023, n. 10

LA DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
ACCREDITAMENTI, REGOLE E CONTROLLI

Visti:
• il decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276 «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 7, il quale dispone che le Regioni costituiscano appositi elenchi per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio, assicurando un raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;
• il decreto legislativo17 ottobre 2005, n. 226 «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
• il d.m. 29 novembre 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;
• il decreto legislativo14 settembre 2015, n. 150, recante «Di-sposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», ed in particolare l’articolo 15, il quale istituisce l’Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attività di formazione professionale e sistema informativo della formazione professionale;
• il decreto interministeriale del 17 maggio 2018 «Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale»;
Visti altresì:
• la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare:

• l’art. 25 con il quale si istituisce l’Albo dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale;
• l’art. 26 con il quale si definiscono le modalità e i criteri per l’accreditamento;
• il d.d.u.o.4 agosto 2015, n. 6615 «Approvazione delle Linee guida per la semplificazione degli obblighi di compliance per gli enti accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale e accreditati ai servizi al lavoro»;
• la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. n. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e n. 22/2006 sul mercato del lavoro»;
• la d.g.r.18 luglio 2022, n. 6696 che disciplina tra le altre, le procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale;
• il d.d.u.o. 28 ottobre 2022, n. 15516 di approvazione dei re-quisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all’albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sezione A in attuazione della d.g.r. n. XI/6696 del 18 luglio 2022;
Richiamati:
• la d.g.r.16 maggio 2022, n. 6380 «Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell’offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a valere dal 1° settembre 2022»;
• la d.g.r. 30 giugno 2022, n. 6599 «Programmazione del sistema di istruzione e formazione professionale per l’anno formativo 2022/2023» che approva per l’anno formativo 2022/2023 la struttura del sistema di Istruzione e Formazione Professionale di Regione Lombardia compresa la linea di intervento percorsi di IeFP;
• la d.g.r. 4 luglio 2022, n. 6635 «Approvazione del Documento di programmazione regionale dell’offerta formativa «sistema duale» di Regione Lombardia finanziata a valere sul PNRR Missione 5 Componente 1 Investimento 1.4»
• la d.g.r. 25 luglio 2022, n. 6766 «Aggiornamento e pubblicazione del documento di programmazione regionale dell’offerta formativa ‘sistema duale’ di Regione Lombardia nell’ambito del PNRR Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4»
Visti:
• la legge 24 febbraio 2023, n. 14 - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative»
• il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» - pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2023 - ed in particolare quanto disposto all’art. 5:
- il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024»;
b) al comma 2 -bis, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024»;
c) al comma 2-ter, dopo le parole: «per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica,» sono inserite le seguenti: «nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy»»;
Preso atto che con la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative» il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) è stabilito al 31 dicembre 2024;
Considerato che i sopracitati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) rientrano tra i percorsi erogati dai soggetti accreditati alla Sezione A dell’Albo regionale per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale;
Confermato che gli ITS Academy possono erogare percorsi di specializzazione tecnica superiore cui consegue un certificato di IV livello EQF (ossia IFTS) o percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo erogati dagli Istituti Tecnici Superiori che durano quattro o sei semestri, con il conseguimento del diploma di tecnico superiore di V o VI livello EQF/QNQ, senza la necessità di accreditarsi e di iscriversi alla Sezione A dell’albo regionale;
Dato atto che per gli operatori accreditati che erogano per-corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno provveduto ad adeguare alla normativa antincendio, si recepisce il nuovo termine fissato dalla legge al 31 dicembre 2024;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale;
 

DECRETA

1. per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate, di recepire le disposizioni del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2023 - ed in particolare l’Art. 5, lettera A) «il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024»;
2. di stabilire, conseguentemente e in attuazione delle disposizioni normative di cui al punto 1, che gli enti accreditati in sezione A ai sensi della d.g.r. 6696/2022 e del decreto attuativo n. 15516/2022 che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), qualora non abbiamo già provveduto, devono adeguarsi alla vigente normativa antincendio entro il termine massimo del 31 dicembre 2024;
3. di stabilire che l’adempimento si intende assolto mediante il caricamento del regolare Certificato Prevenzione Incendi, entro il termine di cui al punto 2, nell’apposita sezione del Sistema Informativo SIUO;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Formazione e Lavoro.
 

La dirigente
Rosa Castriotta