Tipologia: CIRL
Data firma: 28 febbraio 2023
Validità: 01.01.2023 - 31.12.2025
Parti: Cna, Acai, Casartigiani, Claai, Confartigianato e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Abruzzo
Fonte: filcacisl.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Relazioni Industriali
Art. 2 - Tavoli di legalità
Art. 3 - Rappresentanze Sindacali
Art. 4 - Informazioni Edilcassa
Art. 5 - Bacheche sindacali
Art. 6 - Diritti Sindacali
Art. 7 - Clausola Sociale
Art. 8 - Contrattazione d'anticipo
Art. 9 - Badge e badge elettronico
Art. 10 - Lavoratori Autonomi
Art. 11 - Lavoratori Stranieri
Art. 12 - Salario di accesso al lavoro e diritti per le donne in edilizia
Art. 13 - Dipendenze patologiche
Art. 14 - Apprendistato
Art. 15 - Edilformas: Formazione, Sicurezza e innovazione per la qualità delle imprese
Art. 16 - Premialità Edilformas per le imprese virtuose
Art. 17 - Borsa Lavoro
Art. 18 - Libretto Formativo e/o Carta d'identità Professionale in Edilizia
Art. 19 - Mastro Formatore Artigiano
Art. 20 - Edilcassa
Art. 21 - Aliquote Edilcassa
Art. 22 - Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia

 

Art. 23 - Quota di adesione contrattuale
Art. 24 - Orario di lavoro
Art. 25 - Cantieri in estensione e tempi di percorrenza
Art. 26 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione
Art. 27 - Elemento variabile della retribuzione EVR
Art. 28 - Anzianità professionale edile
Art. 29 - Adeguamento alla contribuzione prevista dal FNAPE
Art. 30 - Lavori in zone disagiate
Art. 31 - Indennità trasporto casa - lavoro
Art. 32 - Mensa
Art. 33 - Indennità di alta montagna
Art. 34 - Indennità di galleria
Art. 35 - Guida mezzi aziendali
Art. 36 - Trasferta
Art. 37 - Ferie
Art. 38 - Banca Ferie e Permessi Solidale
Art. 39 - Portatori Handicap
Art. 40 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Art. 41 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Art. 42 - Smart Working
Art. 43 - Decorrenza e durata
Art. 44 - Disposizioni generali e deposito
Art. 45 - Esclusiva di stampa


Contratto integrativo al contratto nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane edili e affini della regione Abruzzo

Premessa
Il presente CCIRL edili artigiani dell'Abruzzo si inserisce a seguito di una fase complessa. La pandemia da Covid-19 ha generato nel corso degli ultimi anni una crisi sanitaria che si è trasformata rapidamente in una crisi socio-economica globale.
L'Italia, il Paese maggiormente colpito dalla pandemia, è anche quello che sta usufruendo della maggior quota di finanziamenti europei.
In Abruzzo, il comparto dell'edilizia a seguito degli interventi con i bonus sull'edilizia residenziale ha visto una significativa ripresa dal 2021, ma anche le nuove opere pubbliche confermano l'inversione di rotta avvenuta già prima della realizzazione delle infrastrutture attraverso il PNRR.
Le continue modifiche della normativa nazionale in tema di bonus e del Codice degli appalti quali regole di contesto, purtroppo però hanno generato al settore una serie di rallentamenti e ripartenze, mentre occorrerebbe innanzitutto dare certezze alle imprese e ai lavoratori.
Il mondo delle costruzioni inoltre è di fronte a cambiamenti epocali poiché gli interventi strategici riguardano l'efficienza energetica, la rigenerazione urbana e la riduzione dell'impatto ambientale.
Sul fronte dell'occupazione, in Abruzzo vi è un tracollo: tra il IV trimestre 2021 e il III trimestre 2022, gli occupati subiscono una flessione di ben 39 mila unità. In valore percentuale la flessione è stata del 7,7%, in controtendenza con il dato nazionale che ha registrato un incremento dello 0,9%.
Tale flessione fa registrare all'Abruzzo il peggior risultato a livello nazionale, che è inoltre il risultato più negativo dei primi 9 mesi degli ultimi 10 anni. Anche la disoccupazione registra dati allarmanti, con un incremento di 3.000 disoccupati pari al 7%, con una tendenza opposta a quella nazionale che ha segnato un decremento del 15,5%. Tale incremento è in controtendenza con quasi tutte le altre regioni italiane, nelle quali i disoccupati diminuiscono, e posiziona l'Abruzzo al terzultimo posto della graduatoria nazionale.
A tale allarmante dato sull'occupazione nei primi 9 mesi 2022, si affianca, nello stesso periodo:
• una dinamica dell'impresa che vede l'Abruzzo registrare un incremento percentuale di appena lo 0,18%, che è pari a 1/3 rispetto all'incremento nazionale dello 0,52% e posiziona l'Abruzzo al terzultimo posto della graduatoria nazionale
• un andamento dell'export che, con un aumento dello 0,4% che rappresenta una piccola parte dell'incremento nazionale che è stato invece del 21,2%, segna una battuta d'arresto e posiziona l'Abruzzo al penultimo posto della graduatoria nazionale.
Nel comparto delle costruzioni gli occupati nei primi mesi del 2022 sono scesi del 19,2%, posizionando l'Abruzzo come penultima regione italiana (-19,2 vs + 4,4% italiano).
In questo contesto, per consentire che il 2023 sia l'anno in cui proseguono le dinamiche positive del comparto costruzioni, occorre innanzitutto dare certezze alle imprese e ai lavoratori. Il mondo delle costruzioni è di fronte a cambiamenti epocali che lo vedono al centro di numerose politiche strategiche, con particolare riferimento al mondo dell'efficienza energetica, rigenerazione urbana e riduzione dell'impatto ambientale.
È dovere delle PP.SS. anche attraverso la contrattazione integrativa provare a garantire la sostenibilità sociale rafforzando e allargando le tutele, la sicurezza dei lavoratori e la qualificazione delle imprese dell'edilizia.
In questo sintetico quadro di contesto le Parti: Cna Costruzioni Abruzzo […], Acai-Unione Costruttori Abruzzesi […], Casartigiani […], Claai Abruzzo […], Confartigianato Abruzzo […] e la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini Fillea - Cgil […], la Federazioni Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini Filca - Cisl […], la Federazione Nazionale Edili, Affini e Legno Feneal - Uil […], a seguito del rinnovo del CCNL edilizia artigianato siglato in data 4 maggio 2022, nel ribadire e richiamare tutti gli impegni assunti con gli accordi nazionali e regionali di categoria, in particolare sui temi della bilateralità concordano sulla opportunità di attivare un percorso unitario per la concretizzazione di detti impegni e stipulano il presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti delle aziende edili artigiane, da valere per il territorio della Regione Abruzzo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato CCNL.

Art. 1 - Relazioni Industriali
Le parti definiscono le relazioni industriali elemento essenziale per la gestione e il governo del settore. Gli elementi che si pongono a base di incontri che avranno luogo almeno ogni anno sono essenzialmente costituiti da:
1 Andamento ciclico del settore - investimenti pubblici e privati;
2 Flussi occupazionali;
3 Ricostruzione post sisma;
4 Formazione;
5 Contrasto alle forme di sleale concorrenza tra le imprese;
6 Contrasto a tutte le forme di lavoro irregolare;
7 Sicurezza nei luoghi di lavoro e misure di prevenzione anticovid-19;
8 Reti d'impresa;
9 Rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Le Parti ritengono che per contrastare con efficacia le illegalità, è necessario ricercare il confronto e la collaborazione continua tra Enti Locali, Enti di controllo, Enti Bilaterali e Parti Sociali, anche con il coordinamento dalla Prefettura. Le parti si danno altresì il reciproco impegno di implementare i protocolli esistenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro e i Protocolli di legalità e trasparenza nella gestione degli appalti.

Art. 2 - Tavoli di legalità
Le parti condividono di dare maggior impulso ai tavoli di legalità istituiti presso le Prefetture affinché attraverso l'incrocio dei dati Edilcassa Abruzzo, INPS, ITL, ASL si possono monitorare i flussi di manodopera edile dipendente e a partita IVA, il fenomeno del lavoro irregolare, la presenza di caporalato, l'uso distorto dei subappalti, le imprese irregolari, fallimenti/concordati e/o cessazioni di attività.

Art. 3 - Rappresentanze Sindacali
Le OO.SS. possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie - RSU, nelle aziende con un organico superiore a 15 dipendenti. Le modalità di costituzione ed il funzionamento sono/ disciplinati secondo l’art.91 del CCNL 23/7/2008.
Nelle imprese e/o nelle unità produttive dove non possono essere eletti i rappresentanti sindacali unitari, si procederà, all'elezione del delegato di cantiere in applicazione dell'art.19 L. 20/5/70 n. 300 "Statuto dei lavoratori".

Art. 5 - Bacheche sindacali
In ogni cantiere verranno predisposte, dimensionandole opportunamente e poste in luoghi visibili, bacheche per affissioni di materiale di interesse sindacale, salvo per i cantieri mobili per i quali la bacheca suddetta verrà posizionata nei punti di raccolta o nelle sedi aziendali. È affidato ai RLST o RLS dove nominati, il controllo e la segnalazione di eventuali omissioni da parte della Ditta.

Art. 7 - Clausola Sociale
Anche le imprese edili sono impegnate nel settore delle manutenzioni. Per tali attività, quando la prevalenza riguarda lavorazioni prettamente edili come disciplinati dall'Allegato X - D.Lgs. n° 81/2008 - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile (art. 89 comma 1, lett. a), va applicato il CCNL dell'edilizia, la normativa UE e nazionale in merito al cambio degli appalti.
In questo quadro assume particolare rilevanza regolamentare la clausola sociale per il reimpiego dei lavoratori in caso di avvicendamento degli operatori economici nell'ambito dell'appalto.
Le Parti Sociali stabiliscono che in caso di cessazione di appalto o subappalto di servizi misti a lavorazioni edili e di subentro di altro appaltatore o subappaltatore per il completamento del cantiere, l'Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, nei 15 giorni precedenti alla cessazione stessa, alle RSU/RSA e alle OO.SS. territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti impiegati nell'appalto. L'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL darà comunicazione a queste ultime del subentro.
[…]
L'impresa cessante consegna all'impresa subentrante la seguente documentazione, relativa a ciascun
lavoratore:
1. Nominativo e codice fiscale;
2. Eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza;
3. Livello di inquadramento e mansioni;
4. Data di assunzione;
5. Formazione svolta ed eventuale certificazione in possesso dell'impresa.

Art. 8 - Contrattazione d'anticipo
Le parti convengono sull'opportunità che per i cantieri di opere pubbliche, anche in concessione, relativi a lavori d'importo superiore a 3 milioni di euro, le parti firmatarie del presente accordo e le imprese aggiudicatarie definiscano un accordo quadro prima dell'apertura del cantiere.
Saranno oggetto di tale accordo le problematiche relative alla sicurezza, al controllo degli accessi ai cantieri, alle condizioni e all'ambiente di lavoro, alla quantità di manodopera, nonché i particolari disagi di trasporto in galleria, le modalità di alloggiamento degli operai dell'impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici e la formazione erogata dall'EDILFORMAS eventualmente necessaria alle maestranze impegnate nell'opera.
Per lavori d'importo a base di gara compresi tra 1,5 e 3 milioni di euro, la contrattazione di anticipo potrà effettuarsi su apposita richiesta delle Parti.
Le Parti individuano nei tecnici del CPT e i RLST i soggetti le cui indicazioni vanno prese in considerazione nella contrattazione di anticipo.

Art. 9 - Badge e badge elettronico
Le Parti prendono atto che la normativa nazionale in materia di regolarità negli appalti e nei subappalti impongono sia al committente e sia all'impresa esecutrice principale oneri e responsabilità legati alle verifiche del corretto operato dei propri appaltatori e subappaltatori in relazione agli obblighi retributivi, contributivi e fiscali per i loro dipendenti.
Per agevolare le imprese nelle necessarie verifiche volte a evitare le sanzioni di legge, nonché a limitare il rischio di responsabilità solidale nei confronti dei propri subappaltatori, la Edilcassa emette le tessere di riconoscimento con la fotografia degli operai ad essa iscritti.
La tessera dovrà riportare i dati anagrafici del lavoratore cui si riferisce, il numero di matricola d'iscrizione alla Edilcassa e la ragione sociale dell'impresa di cui questa è dipendente.
L'operaio sarà tenuto a conservare con cura la tessera e a esibirla in caso di richiesta da parte d'incaricati del committente, dell'appaltante o del subappaltante, nonché del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Qualora la tessera di riconoscimento venga smarrita o distrutta, l'operaio sarà tenuto a darne immediata comunicazione al datore di lavoro che informerà l'Edilcassa al fine dell'emissione di un solo duplicato. Ulteriori duplicati sono a carico dell'azienda. Il Badge costituisce l'elemento di riconoscimento ai fini dell'accesso e uscita dai cantieri.
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, l'operaio sarà tenuto a consegnare la tessera al proprio datore di lavoro che la restituirà all'Edilcassa.
Le parti si impegnano a favorire la sperimentazione del badge elettronico e concordano di avviare un progetto sperimentale rivolto alle imprese. La sperimentazione sarà avviata attraverso l'Edilformas con fondi propri.
Per i datori di lavoro che occupano meno di 15 dipendenti è possibile valutare la possibilità di individuare un percorso sperimentale, sottoposto a verifica di funzionalità operativa, di adozione di un badge elettronico di cantiere.

Art. 11 - Lavoratori Stranieri
Le Aziende favoriranno percorsi di formazione specifici di lingua italiana e sulla sicurezza in cantieri attraverso I'Edilformas e avvalendo della figura dei mediatori culturali.
Per i lavoratori extra-comunitari concederanno permessi retribuiti per il rilascio e rinnovo di certificazioni utili al rilascio dei titoli di soggiorno e su esplicita richiesta e compatibilmente con le esigenze tecnico produttive, fino a 30 giorni di permesso non retribuiti continuativi con le ferie, per il rientro nel proprio paese di origine.

Art. 14 - Apprendistato
Attraverso i contratti di apprendistato, disciplinato con la riforma dettata dal D.Lgs 81/2015 entrato in vigore il 25 giugno 2015 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni -, le aziende si impegnano ad agevolare l'inserimento e la qualificazione delle risorse umane nel settore.
Il percorso formativo dell'apprendista sarà attuato dell'EDILFORMAS secondo i dettami previsti dagli artt. dal 41 al 47 del D.Lgs 81/2015, nonché da quanto previsto nell'allegato D del CCNL del 4 maggio 2022

Art. 15 - Edilformas: Formazione, Sicurezza e innovazione per la qualità delle imprese
Le parti convengono sul grande valore della formazione per il settore delle costruzioni attraverso il rafforzamento delle competenze professionali dei lavoratori e l'adeguamento delle capacità tecnico-operative delle imprese, sia in relazione ai nuovi scenari della competizione, sia rispetto alle esigenze concernenti la ricostruzione qualitativa e quantitativa post sisma, superbonus 110%, edifici pubblici, opere infrastrutturali, rigenerazioni urbane, prevenzione ai dissesti idrogeologici ecc.
L'innovazione organizzativa e di processo è la risposta per una maggiore competitività delle imprese alla crisi, affinché le stesse si possano riposizionare nei nuovi scenari richiesti dal mercato. La sfida condivisa è nella qualità del prodotto coniugata alla tracciabilità dei materiali, nello sviluppo tecnologico, nell'eco- sostenibilità e nei nuovi modelli di business.
Le Parti al fine di garantire il mantenimento virtuoso, in quanto pienamente applicativo del Protocollo Enti Bilaterali inserito nel CCNL del 29/07/2019, dell'Edilformas condividono che:
• I bilanci dell'Ente dovranno avere una chiara suddivisione delle risorse dedicate alla formazione e alla sicurezza con una consequenziale gestione separata all'interno delle scritture contabili.
• Potenziare le attività formative affinché la scuola garantisca al territorio un sufficiente numero di manodopera qualificata (scuola delle professioni edili), nel rispetto delle linee guida del Formedil nazionale. Tale attività formativa deve andare di pari passo sia con l'innovazione e aggiornamento tecnologica del costruire (biocostruzioni e il green building) e sia recuperando metodologie e professionalità del passato in considerazione di un nuovo apprezzamento del mercato verso le antiche costruzioni.
• Un altro filone formativo a cui guardare con particolare attenzione è rappresentato dall'intera catena produttiva del Building Information Modeling, il quale pone la necessità di formare le nuove generazioni, quanto riconvertire le classiche professionalità
A tal fine verranno istituite conferenze di "Building Planning" nell'ambito delle quali le istituzioni locali forniranno alle parti sociali il quadro ed il cronoprogramma degli interventi previsti o da bandire a fronte, dei quali la bilateralità ha il compito di calendarizzare la propria attività, sia attraverso risorse umane interne o misure formative messe a disposizione dal Formedil nazionale.
L'Edilformas avvierà anche percorsi formativi sperimentali specifici per il personale impiegatizio.
La qualificazione e la riqualificazione sono elementi essenziali per l'ingresso di nuovi lavoratori nonché la ricollocazione dei lavoratori espulsi dal lavoro.
In considerazione dell'aumento degli obblighi formativi inerenti la sicurezza sul lavoro, previsti dall'accordo Stato-Regioni N.221/CSR entrato in vigore il 26/01/2012, si prevede la possibilità di svolgere i percorsi formativi anche nella giornata di sabato. In questo caso occorre comunicare alle OO.SS tale necessita e sottoscrivere successivo apposito accordo sindacale con le RSU e/o le RSA ove presenti, che modifichi il lavoro ordinario ripartito su sei giorni settimanali come previsto dal CCNL, fatte salve modifiche future introdotte dallo stesso.
Le Parti in attuazione di quanto previsto dal vigente CCNL ritengono indispensabile mantenere alto il livello di attenzione sulle problematiche inerenti la salute e sicurezza dei lavoratori e invitano il Servizio Salute e Sicurezza (CPT) ad avviare, a favore delle imprese in regola con i versamenti alla Edilcassa ed alla stessa iscritte, un'attività di supporto ed assistenza nell'applicazione delle norme di legge sugli apprestamenti, e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, dando risalto a strumenti premiali istituiti per l'utilizzo di "buone prassi".
Particolare collaborazione tecnica e sinergia vi dovrà essere con l'associazione ASLEC RLST, relativamente a informazione tecnica e procedurale dei dipendenti di quest'ultima per la verifica nei cantieri delle prescrizioni di prevenzione e sicurezza.
Il servizio per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, costituisce lo strumento idoneo per promuovere lo studio e l'attuazione delle misure atte a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore del settore edile nonché il controllo dell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attraverso il servizio di consulenza e l'assistenza alle imprese.
Il Servizio Salute e Sicurezza invierà trimestralmente alle Parti Sociali i reports delle attività effettuate in modo tale da monitorare lo svolgimento delle attività.

Art. 16 - Premialità Edilformas per le imprese virtuose
Alla luce degli ottimi risultati di Edilformas Abruzzo sia come numero di corsi erogati sia per numero di lavoratori edili formati, realizzati con le aliquote vigenti, le parti considerano fondamentale riconoscere alle imprese un sistema incentivante per le realtà aziendali che hanno implementato e organizzato la formazione per la sicurezza sul lavoro affidandosi maggiormente all'Edilformas.
Considerato quanto definito a livello nazionale in merito alle aliquote destinate alle scuole edili e all'utilizzo delle risorse in formazione e sicurezza le Parti definiscono nel presente articolato un sistema premiante per le imprese che utilizzano in maniera virtuosa l'Edilformas Abruzzo per la formazione dei lavoratori in organico.
Pertanto, per le imprese che hanno formato nel corso dell'anno edile Ottobre 2022-Settembre 2023 almeno il 30% del proprio personale in organico attraverso lo svolgimento di almeno un corso tra quello erogati dall'Edilformas sarà riconosciuta una premialità pari allo 0,20 sul totale della contribuzione Edilcassa. L'Edilformas verificate le condizioni di cui sopra verserà all'Edilcassa l'importo corrispondente da rimborsare entro la fine del mese di novembre 2023. L'Edilcassa provvederà a conguagliare la premialità alle imprese sulle prime denunce utili.
Tale strumento resterà in vigore per tutta la durata del presente contratto integrativo.

Art. 18 - Libretto Formativo e/o Carta d'identità Professionale in Edilizia
L'EDILFORMAS Abruzzo redige il libretto formativo, dove viene registrata l'attività formativa del lavoratore, compresi i corsi sulla sicurezza e gli attestati o patentini relativi per l'utilizzo dell'attrezzatura di cantiere, nonché l'attività formativa aziendale attraverso altresì il portale del Registro Impresa Formativa, e la Banca Dati Formazione Lavoro.
L'Edilformas e l'Edilcassa effettueranno almeno un report annuale da fornire alle Parti Sociali, incrociando i dati derivanti dall'attività formativa dei lavoratori, con l'anzianità edile e le qualifiche d'impiego risultanti. Sul report le Parti Sociali si confronteranno per verificare il fenomeno del sotto inquadramento. Le Parti si impegnano a rafforzare l'utilizzo del Libretto formativo anche attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni regionali affinché questo strumento di riconoscimento dei processi formativi dei lavoratori possa essere concretamente attuato ed efficace nell'intero territorio regionale. Le Parti, concordano che, all'attivazione del CIPE previsto nell'ultimo rinnovo del CCNL del 4/5/2022, si incontreranno per l'adeguamento del presente articolo alla nuova previsione.

Art. 19 - Mastro Formatore Artigiano
Le parti concordano, nell'ottica di qualificare il settore, di promuovere il sistema della formazione continua anche attraverso il ruolo formativo dell'artigiano edile, dando attuazione al riconoscimento del titolo volontario di Maestro Artigiano che dimostri di avere un'adeguata esperienza professionale, conoscenze formative, teoriche e pratiche e attitudinali alla trasmissione delle competenze e conoscenze alle nuove generazioni. Le modalità saranno emanate da CNCE e saranno le Casse Edili/Edilcasse ad effettuare le istruttorie, in coerenza con i requisiti previsti dal CCNL Edilizia Artigianali del 4 maggio 2022.
La formazione erogata dal MFA è formalmente riconosciuta nel processo di formazione erogata in merito all'addestramento pratico per i corsi obbligatori.

Art. 21 - Aliquote Edilcassa
[…]
2. Norma Premiale 0,30%
Le Parti, in considerazione dell'andamento delle denunce ed in considerazione della spesa media negli ultimi anni considerano appropriata l'aliquota dello 0,30 per finanziare il fondo della norma premiale.
A far data dall'anno edile Ottobre 2022-Settembre 2023 le imprese potranno ottenere un rimborso premiante del contributo per un importo pari al 1,10% dell'imponibile complessivo Edilcassa.
Il recupero sarà riconosciuto alle imprese che effettuino la denuncia mensile nei termini previsti dal regolamento utilizzando il sistema telematico:
[…]
Nel sistema telematico dichiarano il rispetto della normativa sulla sicurezza e formazione base prevista nel TU. 81/08;
[…]

Art. 24 - Orario di lavoro
Con riferimento e ad integrazione dell'art. 6 del CCNL 23/07/2008 e all'accordo di rinnovo CCNL del 4/5/2022 si conviene che l'orario ordinario di lavoro, è di 40 ore settimanali per tutto il corso dell'anno. L'orario ordinario contrattuale sarà ripartito su cinque giorni per settimana dal lunedì al venerdì in modo da rendere non lavorativo il sabato. Nel caso si voglia suddividere il lavoro in sei giornate lavorative ordinarie si specifica come contemplato nell'art.6 CCNL 23/07/2008 che si applicherà la maggiorazione dell'8% sugli elementi della retribuzione di cui all'art.25 del CCNL.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia si fa riferimento all'art. 8 del CCNL 23/07/2008 salvo che non vi sia un'applicazione assidua e continuativa; in tal caso valgono le norme dell'art. 6 del predetto CCNL 23/07/2008.
Resta fermo quant'altro previsto dall'art. 6 del CCNL 23/07/2008 non in contrasto con il presente articolo. Nel caso di specifiche necessità anche temporanee, inerenti la modifica del normale orario di lavoro si stipulano accordi aziendali sottoposti all'Assemblea dei lavoratori in organico.

Art. 30 - Lavori in zone disagiate
L'indennità per i lavori in zone disagiate viene stabilità nella misura del 18% sulla retribuzione globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza ed indennità territoriale). Si intendono zone disagiate e pertanto soggette all'applicazione del presente articolo quelle zone nelle quali i lavoratori non possono godere dell'alloggio gratuito e delle mense, ciò anche quando siano stati allestiti ma non sono usufruibili per particolari esigenze e dislocazione dei lavori.
Si intendono inoltre zone disagiate, e pertanto viene istituita un'indennità del 16% sulla paga globale tutti quei luoghi di lavoro dove, in considerazione di particolari esigenze dei cantieri, i lavoratori debbono alloggiare in cantiere o in servizi pubblici esterni al cantiere per i quali l'azienda provvederà all'alloggio gratuito ed all'allestimento delle mense o al ricorso a servizi esterni secondo le norme e le leggi contrattuali.

Art. 32 - Mensa
L'impresa, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati in cantiere, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.
Ove risulta necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. […]
Ove non si realizzi la previsione di cui al comma precedente, anche per la mancata richiesta dei dipendenti, è corrisposta a partire dal 1° Gennaio 2023 una indennità sostitutiva […]
Per il personale impiegatizio si applicano le stesse disposizioni previste per gli operai.

Art. 33 - Indennità di alta montagna
Con riferimento all’art. 53 CCNL 23/07/2008 l'indennità di alta montagna è così stabilita:
a) €.. 0,88 giornaliere quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1.000 e i 1.250 m. s.l.m. ed oltre 5 Km. di distanza dai centri abitati;
b) €. 1,03 giornaliere quando i lavori si svolgono in località situate a quote superiori ai 1.250 m. s.l.m.; c) €. 0,83 giornaliere da corrispondersi in aggiunta alle indennità di cui sopra agli operai che, addetti ai lavori di alta montagna, alloggiano in cantiere nei locali predisposti dall'impresa o in alberghi di località vicine.
Le indennità di cui ai punti a), b), c) saranno corrisposte per la intera giornata nel caso in cui gli operai risiedono in cantiere; saranno invece corrisposte in proporzione delle ore di lavoro prestate in ragione di 1/8 (un ottavo) per ogni ora negli altri casi. Per consentire ai lavoratori, che alloggiano in cantiere di alta montagna e che hanno la loro abituale residenza in località distanti oltre 5 Km. dal cantiere, di tornare alle proprie abitazioni nelle domeniche e negli altri giorni festivi previsti dal CCNL e dalle norme di leggi vigenti, le imprese metteranno a loro disposizione propri automezzi.
Qualora però le imprese non potranno disporre di propri automezzi, corrisponderanno ai lavoratori, a titolo di rimborso spese di viaggio, una somma pari alle spese di viaggio sostenute.

Art. 34 - Indennità di galleria
Per il gruppo B) dell'art. 23 del CCNL 23/07/2008 sono pattuite le percentuali massime previste dal CCNL e cioè:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà e di disagio: 50%;
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasposti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione; l'avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costrizione di gallerie: 30%;
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili: 20%.
Per quanto riguarda le condizioni di eccezionale disagio, ex art. 21 Gruppo B), 3° comma:
Gallerie con fronte di avanzamento distante oltre un km dall'imbocco:
Da 1 a 2 km 14%
Da 2 a 3 km 15%
Da 3 a 4 km 18%
Da 4 a 5 km 20%
Oltre i 5 km 22%
In relazione a quanto sopra concordato, il cambio del turno dei lavoratori che compongono le squadre di galleria avviene al fronte di avanzamento.
a) Presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai: 15%;
b) Discenderie con pendenza superiore al 10% purché in presenza di venute d'acqua puntuali con ristagni anomali al fronte in conseguenza della pendenza: 6% (assorbita dalla precedente se contemporanea);
c) Gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%: 15%;
d) Gallerie di sezione particolarmente ristretta: 15%;
e) Concorrenza di disagi (distanza dal fronte di avanzamento e lettere a, b, c, d): 40% massimo.

Art. 40 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Le attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza istituiti ai sensi dei precedenti Contratti Integrativi sono alimentate dal contributo a carico delle imprese, di cui alla tabella contribuzione Edilcassa di cui all'art.21 del presente CCIRL, degli elementi della retribuzione, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività.
Le Parti convengono che i RLST devono svolgere attività di informazione e di stimolo ad un utilizzo corretto e qualificato delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Ai RLST si affida anche il compito di dare un concreto supporto ai RLS in caso di richiesta di quest'ultimo.
I RLST invieranno trimestralmente all'Edilformas i report delle attività effettuate in modo tale da permettere alla Parti firmatarie il CCIRL di monitorare lo svolgimento delle attività. Nel caso l'Edilformas non riceverà quanto dovuto, tale inadempimento contrattuale provocherà l'immediata segnalazione dell'Edilformas alle Parti Sociali e all'Osservatorio di cui all'art.2.

Art. 41 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Le aziende nelle quali i lavoratori, eleggono o designano il rappresentante per la sicurezza interno all'azienda, saranno esonerate dal versamento della contribuzione per il RLST.
La documentazione da produrre all' Edilformas per beneficiare dell'esonero del contributo dovrà contenere i seguenti elementi:
- copia del verbale di elezione del RLS aziendale;
- copia dell'attestato del corso di formazione per RLS, svolto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in un ente bilaterale del comparto edile o in un ente accreditato allo svolgimento di tale formazione;
- copia dell'avvenuta comunicazione all' I NAIL del nominativo del RLS aziendale secondo il D.Lgs 106/09;
Le imprese per ottenere l'esonero di cui sopra dovranno effettuare apposita richiesta, corredata della suddetta documentazione, all'Edilformas, la quale trasmette la pratica all'Edilcassa per l'autorizzazione all'esonero, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 42 - Smart Working
Le Parti, premesso che il lavoro agile consiste in una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, al fine di:
1. incentivare le politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e di vita;
2. sostenere la tutela della genitorialità;
3. aiutare i lavoratori portatori di particolari esigenze legate alla salute;
4. prevenire e ridurre le occasioni di contagio da Covid 19 dei lavoratori e dei loro familiari;
condividono l'applicabilità, anche in edilizia, della Legge 22 maggio 2017, n. 81, che ha introdotto nell'ordinamento specifiche disposizione in tema di lavoro agile (o smart working) e in particolare definiscono che:
• L'adesione si definisce su base volontaria per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato le cui mansioni non risultino incompatibili con tale forma di svolgimento della prestazione.
• L'orario di lavoro va definito con il diretto responsabile, di norma nell'orario diurno compreso tra le ore 06.00 e le ore 22.00.
• Il luogo di lavoro va definito tra le seguenti opzioni: Residenza o altra dimora del dipendente, un luogo specificato nell'accordo individuale, altra sede aziendale.
• La sicurezza viene perseguita con la responsabilizzazione del lavoratore attraverso una formazione ad hoc su salute e sicurezza.
• La strumentazione che deve essere messa obbligatoriamente a disposizione del lavoratore è definita in adeguati strumenti informatici per lo svolgimento della prestazione e con il rimborso dell'abbonamento internet.
La prestazione lavorativa può essere eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18 L. n. 81/2017).
Al lavoratore per le sole giornate che utilizza il lavoro agile è garantita la disconnessione dalle ore 22,00 alle ore 6,00.
Il lavoro agile si può sviluppare anche per fasi, cicli e obiettivi, conseguentemente qualora il lavoratore non dovesse rispettare tempistiche e/o obiettivi, il datore può revocare l'accordo e ripristinare la sede lavorativa in azienda. Per tali ragioni il carico di lavoro assegnato al lavoratore in S.W. non può essere superiore a quello effettuato in azienda e le fasi, i cicli e gli obiettivi devono essere ben definiti.
Nell'accordo tra l'azienda e il lavoratore, in assenza di fasi lavorative, cicli e obiettivi ben descritti, il lavoratore non potrà subire contestazioni disciplinari.
Il lavoratore impiegato in S.W. non può avere decurtazioni della busta paga, non spettano le indennità giornaliere di mensa e trasporto legate al lavoro in azienda e/o nei cantieri, per i giorni di lavoro in S.W..
L'utilizzo dello S.W. non è motivo per escludere al lavoratore l'EVR, l'indennità territoriale di settore e il premio di produzione, qualora contrattualmente ne avrebbe diritto.

Art. 44 - Disposizioni generali e deposito
Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia al CCNL, agli accordi collettivi e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.
[…]

Pescara, il 28 febbraio 2023