Tipologia: CPL
Data firma: 14 febbraio 2023
Validità: 01.01.2023 - 31.12.2025
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, L'Aquila
Fonte: filcacisl.it


Sommario:

 

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro
Premessa
Art. 1 - Relazioni industriali
Art. 2 - Monitoraggio di settore
Art. 3 - Ente Paritetico Unificato (ESE-CPT)
Art. 4 - Ente Paritetico Unificato (ESE-CPT)
Art. 5 - BLEN, Borsa Lavoro Edile Nazionale
Art. 6 - Cassa Edile
Art. 7 - Costi di gestione e funzionamento, 0,75%
Art. 8 - Prestazioni in favore dei lavoratori, 0,45%
Art. 9 - Prestazioni in favore delle imprese, 1,05%
Art. 10 - Bacheche sindacali
Art. 11 - Rappresentanze sindacali e agibilità sindacale
Art. 12 - Elemento variabile della retribuzione
Art. 13 - Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia
Art. 14 - Quote di adesione contrattuale
Art. 15 - Orario di lavoro
Art. 16 - Cantieri in estensione / Tempi di percorrenza

 

Art. 17 - Rappresentanti territoriali per la sicurezza e fondo RLST
Art. 18 - Anzianità Professionale Edile
Art. 19 - Lavori in zone disagiate
Art. 20 - Indennità di alta montagna
Art. 21 - Indennità trasporto casa- lavoro
Art. 22 - Trasferta
Art. 23 - Mensa ed indennità sostitutiva del servizio di mensa
Art. 24 - Ferie
Art. 25 - Indennità di galleria
Art. 26 - Indennità di reperibilità
Art. 27 - Banca ferie e permessi solidali
Art. 28 - Portatori di handicap
Art. 29 - Lavoratori stranieri
Art. 30 - Smart working
Art. 31 - Omogeneizzazione aliquote e prestazioni a livello regionale
Art. 32 - Codice Etico
Art. 33 - Validità e durata
Art. 34 - Diffusione del CIPL
Art. 35 - Disposizioni generali


Contratto provinciale di lavoro integrativo al contratto collettivo nazionale per gli addetti all'industria edilizia ed affini della provincia dell'Aquila


Verbale di accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro
Il giorno 14 febbraio 2023 a L’Aquila presso la sede dell’Associazione Costruttori Edili della Provincia dell’Aquila (Ance L’Aquila), viale Alcide De Gasperi n°60, tra Ance L’Aquila […], ed, in ordine alfabetico, la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (Feneal Uil - Adriatica Gran Sasso) aderente all'Unione Italiana del lavoro della Provincia dell’Aquila […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca Cisl), aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori della Provincia dell’Aquila […], la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industria Affini Estrattive (Fillea Cgil), aderente alla Confederazione Generale Italiana del lavoro della Provincia dell’Aquila […], di seguito denominati Parti Sociali
Richiamati
- il CCNL 3 marzo 2022;
- il Contratto Integrativo provinciale di lavoro 29 luglio 2016;
Le Parti, dopo ampia e approfondita discussione, hanno definito il seguente accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini.
Il presente contratto ha valenza erga omnes nella Provincia dell’Aquila per le imprese edili ed affini e regola i rapporti tra le imprese che svolgono le lavorazioni di seguito elencate e i lavoratori loro dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura delle imprese stesse:
- costruzioni edili, costruzioni idrauliche, movimenti di terra, cave, costruzioni stradali, ponti e viadotti, costruzioni sotterranee, costruzioni di linee e condotte, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro artistico di opere edili comprese quelle sottoposte a tutela e tutte le altre attività, comunque denominate, connesse per complementarità o sussidiarietà all’edilizia, quando il personale che vi è addetto, anche ausiliario quali meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, ecc.., è alle dipendenze di un’impresa edile.
Si conviene quanto segue per la stipula del Contratto provinciale di lavoro, integrativo al Contratto Collettivo nazionale per gli addetti all’industria edilizia ed affini del 3 marzo 2022, valido per il territorio della Provincia dell’Aquila per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato CCNL e per i lavoratori da esse dipendenti.

Premessa
Il settore edile sta mostrando segnali di ripresa che vanno sostenuti dalle Parti Sociali attraverso apposite iniziative sulle possibilità che il settore potrà cogliere per una grande risalita, a partire dal completamento della ricostruzione post sisma, sia pubblica che privata, che ancora presenta ampi spazi prima di dichiarare la sua conclusione, in particolare sul superamento delle difficoltà relative alla ricostruzione pubblica che, rispetto a quella privata, registra un preoccupante ritardo.
Occorre, pertanto, individuare di volta in volta le priorità di rilancio del settore delle costruzioni partendo necessariamente da una profonda analisi economico-finanziaria del territorio della Provincia dell’Aquila con particolare attenzione ai fabbisogni da tradurre in canali di intervento per poter attivare/sbloccare gli adeguati investimenti in merito al completamento delle ricostruzioni post sisma 2009 e 2016, le infrastrutture e gli investimenti previsti dal PNRR e dal Fondo Complementare, la messa in sicurezza del territorio (rischio sismico e idrogeologico), la rigenerazione urbana ed il consumo del suolo, la ristrutturazione dei centri storici, gli interventi sul patrimonio storico artistico, l’edilizia scolastica e ospedaliera, i piani di edilizia economico popolare e la riconversione e l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio (aree dismesse, quelle a riconversione industriale o del patrimonio pubblico).
Le Parti, nel rispetto della propria autonomia e delle rispettive responsabilità, convengono sulla necessità di assumere iniziative volte a favorire lo sviluppo del settore, al fine di garantire un crescente livello occupazionale, il miglioramento dell’attività produttive e della qualità del lavoro in edilizia ed il rispetto delle regole contrattuali, ritenendo necessario operare attraverso corrette relazioni sindacali per conferire maggiore qualità al settore, con riferimento alle condizioni di lavoro e alle iniziative volte a contrastare le forme di concorrenza sleale tra le imprese. Si conviene, a questo fine, sull’esigenza di sensibilizzare la Pubblica Amministrazione per l’adozione di provvedimenti intesi a promuovere la cultura della legalità, della sicurezza e del rispetto di diritti dei lavoratori e delle imprese condividendo, conseguentemente, la necessità di agire costantemente contro i diffusi fenomeni dell’illegalità e della sleale concorrenza, di contrastare con ogni forma legittima l’uso del lavoro irregolare, il dumping contrattuale, il caporalato, ritenendo indispensabile l’applicazione alla manodopera impiegata del CCNL dell’edilizia, scongiurando ripercussioni salariali per i lavoratori.
A tal proposito le parti hanno proposto, concertato e sottoscritto presso la Prefettura dell’Aquila il protocollo di Legalità per i cantieri di ricostruzione post sisma 2016 ex art.35 D.lgs. 189/2016, che permetterà agli Enti Bilaterali di governare la ricostruzione in termini di legalità e sicurezza, evitando fenomeni distorsivi di concorrenza sleale, lavoro nero e infortuni sul lavoro. In questo quadro gli Enti Bilaterali assumono una rilevanza strategica, sia per le funzioni contrattuali loro attribuite, ma anche per i compiti di pubblico servizio che la legge gli affida in modo progressivamente più ampio. Si condivide altresì di salvaguardare la regolarità contributiva e avviare la contrattazione d’anticipo per definire clausole sociali attraverso percorsi di sperimentazione contrattuale; per affrontare tali tematiche le Parti si impegnano ad istituire un tavolo tecnico. Le Parti ritengono, inoltre, che la contrattazione d’anticipo sia utile a garantire il rispetto delle regole dettate dal vigente CCNL Edilizia, individuando altresì nei tecnici del CPT e nei RLST i soggetti le cui indicazioni vanno prese in considerazione per le conseguenziali determinazioni.
Le imprese edili sono impegnate anche nel settore delle manutenzioni. Quando la prevalenza dell’attività svolta rientra in quella edile, si applica il CCNL dell’edilizia nelle forme e con le modalità previste dalle normative vigenti. In questo contesto assume particolare rilevanza regolamentare la clausola sociale per il reimpiego dei lavoratori in caso di subentro tra gli operatori economici.
La Cassa Edile, nella funzione di mutualità e di autocontrollo sociale demandatale dalla contrattazione e dalla legislazione, dovrà essere presidio di legalità attraverso l’esercizio delle funzioni di autocontrollo sociale e di regolatore dei rapporti fra gli attori del sistema.
Il rilancio passa anche attraverso la formazione e riqualificazione delle imprese con il tramite degli Enti di formazione di settore, che vanno dotati di strumenti nuovi, innovativi e commisurati alle esigenze di un comparto alle prese con le nuove tecnologie di costruzione e con un’economia sostenibile. L’ESE-CPT dovrà svolgere un ruolo centrale nella formazione obbligatoria e specialistica, nella qualificazione e riqualificazione del personale, anche con riferimento ai lavoratori momentaneamente espulsi dal ciclo produttivo, rispondendo adeguatamente alle necessità formative dettate dall’andamento del mercato, generando nuove specializzazioni per l’uso di tecnologie innovative, utili alla ricostruzione post terremoto; dovrà altresì essere presidio di diffusione di buone prassi per accrescere la cultura della sicurezza e la prevenzione di fenomeni infortunistici. Al fine di incentivare il massimo rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro, teso a mitigare il fenomeno infortunistico nel settore delle costruzioni, le Parti intendono promuovere, presso le imprese del sistema, l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza ex art. 30 D.lgs. 81/08 e la successiva asseverazione da parte dell’ESE-CPT della provincia dell’Aquila. Le Parti, considerata la necessità di salvaguardare la bilateralità ed incrementare le prestazioni per lavoratori ed imprese, sono impegnate alla piena attuazione delle linee guida definite nell’allegato 2 del CCNL; favoriranno altresì, per quanto di loro competenza, ogni azione volta al raggiungimento di un sistema omogeneo di contribuzione alle Casse Edili attraverso uguali aliquote contributive al fine di migliorarne l’efficacia e l’efficienza e razionalizzare le risorse.
Consapevoli che il settore edile rientra fra quelli più colpiti dalla carenza di personale, le Parti si sono impegnate ad intraprendere le migliori pratiche tese all'inserimento nel settore di nuove risorse umane. L'impegno assunto trova fondamento ed attuazione nell’accordo siglato con la Prefettura dell’Aquila in data 30 agosto 2022, volto a favorire l’inserimento socio lavorativo, nel territorio della provincia dell’Aquila, di richiedenti e titolari di protezione internazionale ed altri cittadini stranieri vulnerabili mediante la promozione di percorsi formativi e di opportunità di lavoro nel settore dell'edilizia; tale percorso prevede la formazione a favore di soggetti fragili al fine del loro inserimento ed eventuale stabilizzazione nel comparto edile. Presso la Prefettura di L’Aquila è stato costituito un tavolo territoriale per l’attuazione del medesimo Protocollo d’Intesa di cui le Parti Sociali e gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolti sono soggetti attuatori.
Le Parti ritengono la contrattazione integrativa un fondamentale strumento volto a definire politiche di valorizzazione di tutti i soggetti operanti nel comparto edile e per individuare virtuosi processi inclusivi, di stabilizzazione e di protezione sociale della manodopera coinvolta da varie forme di precariato. Con la sottoscrizione del presente contratto provinciale integrativo del CCNL si intende valorizzare il sistema bilaterale come nucleo operativo degli obiettivi posti dal sistema delle relazioni industriali, puntando alla promozione del modello della green economy, cui bisogna tendere sia in termini di innovazione tecnologica che di processo del prodotto. Sostenibilità ambientale, rigenerazione urbana e territoriale, infrastrutturazione materiale ed immateriale sono le linee guida su cui far convergere le future iniziative, le attività e le risorse della bilateralità, in primo luogo attraverso i servizi erogati dall’ESE-CPT della Provincia dell’Aquila.
Le Parti intendono operare in attuazione del CCNL del 3 marzo 2022, che ha previsto la destinazione di un’aliquota contributiva a decorrere dal 1° ottobre 2022 pari allo 0,20% al “Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” istituito presso la locale Cassa Edile, previa definizione del Regolamento recante le relative modalità operative. Tale aliquota è destinata al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal Catalogo Formativo Nazionale (CFN) e alla premialità per le imprese che ne fruiscono.
Il contratto integrativo provinciale è adeguato ai nuovi strumenti di welfare aziendale come il premio di ingresso nel settore, il fondo prepensionamenti, il fondo incentivo occupazione, il fondo Prevedi ed il Fondo Sanedil, l’erogazione dei fringe benefit ed ulteriori misure sociali.
Per quanto riguarda la gestione della bilateralità le Parti si impegnano ad assicurare il rispetto delle regole di gestione degli Enti Bilaterali stabilite nel vigente CCNL.
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 1 - Relazioni industriali
Le parti ritengono le relazioni industriali essenziali per la gestione ed il governo del settore; gli elementi che si pongono a base di incontri che avranno luogo ogni semestre sono essenzialmente costituiti da approfondimenti su:
- Andamento del settore
- Investimenti pubblici e privati
- Andamento ricostruzione post sisma 2009 e 2016
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Flussi occupazionali
- Contrasto alla sleale concorrenza tra le imprese
- Contrasto a tutte le forme di lavoro irregolare
- Formazione
- Sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 2 - Monitoraggio di settore
Le Parti concordano sull’opportunità di dotare il settore delle costruzioni di strumenti che consentano la previsione, lo studio, l’analisi e la programmazione di interventi utili per lo sviluppo dello stesso. Le Parti, pertanto, condividono di impegnare la Cassa Edile e l’ESE-CPT nella elaborazione e redazione di report semestrali, finalizzati alla messa a sistema della grande mole di dati funzionali alla definizione delle eventuali strategie da adottare. Dette elaborazioni saranno condivise con le parti contraenti firmatarie il presente contratto.

Art. 3 - Ente Paritetico Unificato (ESE-CPT)
Formazione
Le attività dell’Ente sono disciplinate dal vigente CCNL di settore; obbiettivo fondamentale è la piena integrazione tra le attività di formazione professionale e le attività che favoriscono il lavoro nel rispetto degli standard di sicurezza. Dal 1° ottobre 2022, come previsto dal CCNL 3 marzo 2022, il contributo di funzionamento dell’ESE-CPT è pari all’1%, rispettivamente 0.50% per l’area formazione e 0.50% per l’area sicurezza L’ESE-CPT dovrà rispondere adeguatamente alle necessità formative delle imprese e delle maestranze, generando nuove specializzazioni per l’uso di tecnologie innovative, ad esempio sulle tecnologie BIM - Building Information Modeling, i CAM - Criteri Ambientali Minimi, la transizione ecologica e digitale e, più in generale, tutte le conoscenze utili ad affrontare al meglio le ricostruzioni post terremoti 2009 e 2016, i progetti in partenza relativi al PNRR e Fondo Complementare e l’efficientamento sismico ed energetico del patrimonio edilizio nazionale, mediante il Superbonus e le ulteriori detrazioni fiscali nazionali.
Al fine di favorire la più ampia diffusione delle pratiche formative e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’ESE-CPT programma e predispone le proprie attività dal lunedì al venerdì, tenendo in debita considerazione le esigenze organizzative delle aziende.
L’ESE-CPT dovrà svolgere un ruolo centrale nella formazione obbligatoria, nella qualificazione e riqualificazione del personale, ponendo particolare attenzione ai lavoratori momentaneamente espulsi dal ciclo produttivo. Al fine di garantire un elevato livello degli standard formativi, in linea con l’evoluzione ed il progresso tecnologico sulle tecniche e sui processi costruttivi, potranno essere stipulati appositi accordi e protocolli di intesa con Università, Istituti Tecnici Superiori, Ordini e Collegi Professionali, Enti, Associazioni e aziende specializzate, avvalendosi di docenti e formatori qualificati. Inoltre, per accrescere la cultura della sicurezza e della legalità, l’ESE-CPT potrà stipulare appositi protocolli di collaborazione per l’interazione ai corsi di formazione con lo SPSAL, l’ispettorato del Lavoro e le Forze dell’ordine. Come evoluzione delle attività già svolte dall’Ente, si è giunti alla volontà condivisa dalle Parti Sociali di intraprendere un percorso per l’istituzione all’interno del Campus dell’Edilizia di San Vittorino di un I.T.S. (Istituto Tecnico Superiore) specifico per il settore edile, da costituirsi secondo il modello organizzativo della fondazione di partecipazione in partenariato con istituzioni pubbliche/private.
A tal proposito le attività di formazione saranno volte a soddisfare i fabbisogni formativi delle seguenti 4 macro-aree, come di seguito illustrato:
- Sicurezza sul lavoro
- Professionalizzante
- Innovativa e qualificante
- Sociale
Formazione sulla sicurezza sul lavoro - ex d.lgs. 81/08
Vengono ricompresi tutti i corsi previsti dal D.lgs. 81/08 e s.m.i., organizzati dall’ESE-CPT della provincia dell’Aquila, ivi compresi quelli per la formazione dei preposti e dei datori di lavoro, RSPP/ASPP, CSP/CSE ecc..
La formazione avverrà in forma gratuita per le imprese iscritte in Cassa Edile e regolari con gli adempimenti contributivi.
Formazione professionalizzante
Ricomprende corsi ad alto contenuto specialistico non rientranti nei corsi obbligatori del D.lgs. 81/08, alcuni dei quali necessari all’acquisizione e al mantenimento della SOA, nello specifico:
- Conduttore macchine complesse, perforazione del sottosuolo
- Preposto e addetto alla bonifica amianto
- Operatori con funi (barriere paramassi, rocciatori ecc..)
- Saldatore
- Accreditamento regionale per la formazione obbligatoria. L’ESE-CPT potrà partecipare ai bandi di formazione per “Operatore Edile” emanati della Regione Abruzzo. I corsi saranno destinati ai ragazzi che, terminata la scuola media inferiore, vorranno inserirsi nel settore edile tramite appositi percorsi formativi.
- Scuola dei mestieri, mediante la riscoperta delle più virtuose e antiche metodologie e professionalità del passato in considerazione di un nuovo apprezzamento del mercato verso tipologie costruttive storiche e di restauro ad alto pregio.
La formazione avverrà in forma gratuita per le imprese iscritte in Cassa Edile e regolari con gli adempimenti contributivi, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’All. VIII - Norma per le riserve, del CCNL 3 marzo 2022.
Per gli enti e le associazioni che ne faranno richiesta e per le imprese non edili impiegate a vario titolo nei cantieri saranno promossi, da parte dell’ESE-CPT, corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro a canoni agevolati, a mero contributo alle spese sostenute.
Le eventuali riserve dovranno essere impiegate, sempre nei limiti di capienza dello 0.50%, per completare l’offerta formativa per operai e impiegati delle aziende iscritte ed in regola con la Cassa Edile per l’organizzazione di corsi sperimentali, valutando le esigenze e l’andamento del settore.
formazione innovativa e qualificante
Come disciplinato dall’All. 2 - Protocollo formazione e sicurezza - del CCNL 3 marzo 2022, presso la Cassa Edile è istituito il “Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” cui è destinata una aliquota contributiva pari allo 0.20%, volta al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dall’emanando Catalogo Formativo Nazionale (CFN) e alla premialità per le imprese che ne fruiscono, le cui modalità operative saranno stabilite da apposito regolamento stipulato dalle Parti Sociali Nazionali. Il contributo di cui sopra verrà versato previa definizione del Regolamento così come previsto dal vigente CCNL.
Le Parti ritengono la formazione un necessario strumento per innalzare la qualità aziendale, che potrà portare all’acquisizione di nuove commesse nel tempo e di conseguenza la stabilizzazione dei lavoratori precari, l’innalzamento dei livelli retributivi e (’implementazione di nuove competenze. I corsi di cui al presente articolo potranno essere eventualmente svolti anche nella giornata di sabato, previa comunicazione alle OO.SS. Provinciali; in tale ipotesi le imprese saranno esonerate dal versamento in Cassa Edile, nonché dal pagamento dello straordinario, fermo restando il riconoscimento della normale contribuzione.
La formazione avverrà in forma gratuita per le imprese iscritte in Cassa Edile e regolari con gli adempimenti contributivi. Per gli enti e le associazioni che ne faranno richiesta e per le imprese non edili impiegate a vario titolo nei cantieri saranno promossi, da parte dell’ESE-CPT, corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro a canoni agevolati, a mero contributo alle spese sostenute.
Formazione per il sociale
Le Parti intendono promuovere ed incentivare l’inserimento dei soggetti svantaggiati nel settore delle costruzioni tramite nuove assunzioni di personale da impiegare nei cantieri, in attuazione del protocollo di intesa siglato con la Prefettura dell’Aquila in data 30 agosto 2022; le Parti si impegnano ad incentivare l’inserimento di soggetti svantaggiati in cerca di prima occupazione, anche attraverso l’utilizzo del portale della Borsa Lavoro Edile Nazionale - BLEN.it.
Per l’attuazione di quanto precede, le Parti promuovono periodicamente, attraverso l’ESE-CPT provinciale, l’erogazione di corsi di formazione mirati alla integrazione dei lavoratori stranieri, svantaggiati e non, con particolare riguardo a percorsi di alfabetizzazione, di conoscenza delle leggi italiane, della loro osservanza, del rispetto delle normative sulla sicurezza e corsi professionalizzanti. Al fine di rispondere alle esigenze degli operai momentaneamente inoccupati con o senza iscrizione pregressa in Cassa Edile e delle imprese in cerca di manodopera da collocare nel contesto lavorativo, viene riconfermata l’erogazione dei corsi “RI-RI, Riformati e Riparti”- l’iniziativa formativa riguarda l’organizzazione di percorsi appositamente pensati per utilizzare al meglio il momento di “fermo attività” della forza lavoro, al fine di migliorare la professionalità in funzione di un ricollocamento lavorativo nel settore, garantendo parallelamente un costante e crescente aggiornamento professionale. Al riguardo l’ESE-CPT ha predisposto un apposito regolamento per l’accesso a tali attività. A seguito di avvenuta formazione del personale di cui sopra sarà onere dell’ESE-CPT provvedere all'inserimento del curriculum dell’aspirante lavoratore nel portale blen.it attraverso il quale, preferibilmente, avverrà la ricerca di personale.
La formazione avverrà in forma gratuita, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’All. Vili - Norma per le riserve, del CCNL 3 marzo 2022. Per gli enti e le associazioni che ne faranno richiesta e per le imprese non edili impiegate a vario titolo nei cantieri saranno promossi, da parte dell’ESE-CPT, corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro a canoni agevolati, a mero contributo alle spese sostenute. Le Parti Sociali stabiliranno di anno in anno, con propria delibera, le risorse economiche da destinare alle suddette attività.

Art. 4 - Ente Paritetico Unificato (ESE-CPT)
Sicurezza
Visite in cantiere

Tenuto conto dell’attuale stato delle ricostruzioni private e pubbliche post sisma 2009 e 2016, i numerosi progetti in partenza finanziati dal PNRR e dal Fondo Complementare ai due crateri sismici, oltre quelli legati all’efficientamento sismico ed energetico del patrimonio edilizio inerenti il Superbonus 110% e le altre detrazioni fiscali ad oggi in vigore e considerati i crescenti indici infortunistici nazionali e locali inerenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le Parti convengono che l’ESE-CPT dovrà incrementare l’attività consulenziale e di monitoraggio in cantiere ed avviare percorsi di qualificazione sulla sicurezza delle imprese anche ai fini dell’accesso alle risorse Inail OT23; quanto sopra anche in attuazione del Protocollo di Legalità siglato dall’ESE-CPT con la Prefettura di L’Aquila in data 19 luglio 2021, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”.
Asseverazione
Considerato che l’asseverazione rappresenta una scelta volontaria dell’impresa edile, mediante la quale viene attestata dall’ESE-CPT della Provincia dell’Aquila la corretta adozione e l’efficace attuazione di un M.O.G. - modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro con efficacia esimente della responsabilità amministrativa (D.lgs. 231/2001), e che con essa viene garantito l’innalzamento degli standard di sicurezza aziendali, contribuendo in maniera sostanziale al miglioramento della salute e sicurezza in nei luoghi di lavoro con conseguente diminuzione del numero di infortuni e delle malattie professionali, nel pieno rispetto dei contratti collettivi di lavoro, con l’innalzamento della qualità del lavoro ed il miglioramento del rating aziendale ai fini dell’acquisizione delle commesse, configurando maggiore qualità al processo edilizio, le Parti Sociali stabiliscono, in via sperimentale, di erogare il servizio di asseverazione da parte dell’ESE- CPT in forma gratuita per le imprese iscritte in Cassa Edile e regolari con gli adempimenti contributivi. Viene stabilito che le aziende che dimostreranno l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, ex art. 30 D.lgs. 81/08, e la successiva asseverazione da parte dell’ESE-CPT della provincia dell’Aquila, potranno richiedere, previa esibizione alla Cassa Edile dei documenti attestanti i relativi pagamenti all’ESE-CPT della Provincia dell’Aquila, come da tariffario approvato dal Formedil, un rimborso m al 100% dei pagamenti effettuati a favore dell’ESE-CPT per il servizio di asseverazione e per gli eventuali successivi mantenimenti annuali, come da regolamento allegato.
Tali risorse saranno a valere sul fondo 1,05% destinato alle prestazioni alle imprese.

Art. 9 - Prestazioni in favore delle imprese, 1,05%
Di seguito vengono elencate le prestazioni a favore delle imprese iscritte nella Cassa Edile di L’Aquila e regolari con gli adempimenti contributivi.
- Rimborso malattia/infortunio
- Norma premiale
- Rimborso acquisto d.p.i.
- Concorso spese per asseverazione presso il CPT della Provincia dell’Aquila
- Concorso spese per assicurazione per l’assistenza legale per lavoratori con funzioni di preposto
- Concorso spese giornate agibilità sindacale
Tutte le prestazioni sopra elencate saranno erogate seguendo l’apposito regolamento allegato al presente Contratto.
Norma Premiale
In riferimento all’art. 3 del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini della Provincia di L’Aquila del 29 luglio 2016, le Parti Sociali confermano l’istituto contrattuale della “Norma Premiale” a favore delle imprese virtuose nel rapporto con gli Enti Bilaterali e rispettose delle norme sulla sicurezza e formazione nei confronti dei dipendenti.
L’istituto della norma premiale decorrerà dal 1° semestre 2023 (ottobre 2022 - marzo 2023), come da regolamento allegato.
D.P.I. e indumenti di lavoro
Le imprese, all’atto dell’assunzione, dovranno fornire ai propri dipendenti i necessari e più idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per l’espletamento delle attività e delle mansioni agli stessi assegnate. Le Parti, impegnandosi nel continuare nell’azione di sensibilizzazione per affermare la cultura della sicurezza, concordano di destinare delle risorse al fine di garantire agli operai i d.p.i. adeguati alla valutazione del rischio per singola mansione. Le imprese, a tal fine, presenteranno annualmente, entro e non oltre il termine stabilito dal Regolamento della Cassa Edile, dichiarazione di avvenuta consegna unitamente alla relativa fattura d’acquisto dei d.p.i.
La Cassa Edile, due volte l’anno, invierà apposita comunicazione alle imprese regolarmente iscritte per metterle a conoscenza della possibilità di usufruire di tali prestazioni. Il rimborso non potrà eccedere l’importo massimo pro-capite/lavoratore di euro 25.00 per ogni semestre.
Le imprese potranno richiedere il contributo, nel rispetto del regolamento allegato, compilando l’apposita modulistica messa a disposizione nel sito web www.cassaedilelaquila.it oppure contattando direttamente la Cassa Edile.
Tali risorse saranno a valere sul fondo 1,05% destinato alle prestazioni alle imprese.
Concorso spese per assicurazione per l’assistenza legale per lavoratori con funzioni di preposto
Il preposto per la sicurezza viene definito dal T.U. 81/08 come il lavoratore che svolge il ruolo di sovrintendente dell'attività lavorativa e si fa garante dell'applicazione delle direttive del datore di lavoro in virtù delle sue competenze professionali e dei suoi poteri gerarchici e funzionali. Come disciplinato dall’art. 18 C. 1 b-bis del T.U. 81/08, tra gli obblighi del datore di lavoro rientra anche quello di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui al successivo articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo.
Rilevato che i compiti, gli obblighi e le responsabilità penali del preposto sono mutati rispetto al passato diventando sempre più complessi, le Parti stabiliscono che la Cassa Edile, in via sperimentale, erogherà a favore delle imprese regolarmente iscritte che abbiano acceso una assicurazione per l’assistenza legale a favore dei preposti dipendenti delle imprese regolarmente iscritte in Cassa Edile, siano essi impiegati o operai, un concorso alle spese stabilito fino ad un massimo di Euro 150,00 a valere sull’1.05% e con le modalità previste dal regolamento allegato. Le Parti Sociali potranno rideterminare con incontri periodici, in base all’andamento del settore come certificato dalla Cassa Edile, tale concorso alle spese con propria delibera.

Art. 10 - Bacheche sindacali
In ogni cantiere potranno essere predisposte, dimensionandole opportunamente e poste in luoghi visibili, bacheche per affissioni di materiale di interesse sindacale, salvo per i cantieri mobili per i quali la bacheca suddetta verrà posizionata nei punti di raccolta o nelle sedi aziendali. È affidato ai RLST, o RLS dove nominati, il controllo e la segnalazione di eventuali omissioni.

Art. 11 - Rappresentanze sindacali e agibilità sindacale
Come noto le OO.SS. possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie - RSU, nelle aziende con un organico superiore a 15 dipendenti; le modalità di costituzione ed il funzionamento sono disciplinati secondo l’art. 104 del CCNL 01/07/2008. Nelle imprese e/o nelle unità produttive dove non possono essere eletti i rappresentanti sindacali unitari si procederà all’elezione del delegato di cantiere in applicazione dell’art. 19 della Legge 20/05/1970, n. 300, “Statuto dei lavoratori”.
[…]

Art. 15 - Orario di lavoro
Con riferimento e ad integrazione dell'art 5 del CCNL, si conviene che l'orario normale di lavoro, per la provincia dell’Aquila, è di 40 ore settimanali per tutto il corso dell'anno. L’orario contrattuale sarà ripartito, usualmente, su cinque giorni per settimana in modo da rendere non lavorativo il sabato. Per quanto non previsto dal presente articolo, si farà riferimento all’art. 5 del CCNL.

Art. 17 - Rappresentanti territoriali per la sicurezza e fondo RLST
Il finanziamento delle attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale - RLST, istituiti ai sensi dell’art. 31 del Contratto Integrativo Provinciale del 16 marzo 1998, sarà assicurato da un contributo pari allo 0,25% (a decorrere da febbraio 2023) degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL, a carico delle imprese.
L’attività dei RLST è disciplinata, in base alle vigenti norme di legge, contrattuali e regolamentari.
La misura del contributo di cui sopra è suscettibile di revisione in relazione alle esigenze di gestione, pertanto le Parti si impegnano a rimodularne la misura nell’ipotesi che questo non risulti confacente con le necessità di gestione. Nelle aziende nelle quali i lavoratori, ai sensi dell’art. 87 del CCNL e del D.lgs. n. 81/08, eleggono o designano il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno all’azienda, il datore di lavoro potrà accedere all’esonero del contributo con le modalità di cui al regolamento allegato al presente CIPL.
Le Parti, tenuto conto dell’andamento del settore come certificato dalla Cassa Edile, potranno rideterminare tali aliquote anno per anno con propria delibera.
Inoltre le Parti si impegnano a creare le condizioni per l’eventuale trasferimento della gestione dei RLST della Provincia dell’Aquila presso la relativa associazione regionale.

Art. 19 - Lavori in zone disagiate
L'indennità per i lavori in zone disagiate viene stabilita nella misura del 18% sulla retribuzione globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza e indennità territoriale di settore). Si intendono zone disagiate e pertanto soggette all'applicazione del presente articolo quelle zone nelle quali i lavoratori non possono godere dell'alloggio gratuito e delle mense. Ciò anche quando le mense e gli alloggi siano stati allestiti ma si rendano inusufruibili per particolari esigenze e dislocazione dei lavori. Si intendono inoltre pure zone disagiate, e pertanto viene istituita una indennità del 16% sulla paga globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza e indennità territoriale di settore), tutti quei luoghi di lavoro dove, in considerazione di particolari esigenze dei cantieri, i lavoratori, tutti o in parte, debbono alloggiare in cantiere o in servizi pubblici esterni al cantiere per i quali l'azienda provvederà all'alloggio gratuito ed all'allestimento delle mense o al ricorso a servizi esterni secondo le norme e le leggi contrattuali.

Art. 20 - Indennità di alta montagna
Con riferimento all'art. 23 del CCNL l'indennità di alta montagna è stabilita in euro 0.10 per ogni ora di effettivo lavoro per prestazioni fornite in cantieri ubicati oltre i 1.100 metri s.l.m. […]

Art. 23 - Mensa ed indennità sostitutiva del servizio di mensa
L'impresa, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati in cantiere, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere. Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. […]
Ove non si realizzi la previsione di cui al comma precedente, anche per la mancata richiesta dei dipendenti, è corrisposta una indennità sostitutiva […]. Nelle unità produttive con meno di 15 dipendenti è corrisposta una indennità sostitutiva del servizio di mensa […]

Art. 25 - Indennità di galleria
Per le lettere a), b), c) del 1° comma del gruppo B) dell'art. 21 del CCNL del 21 luglio 1995 sono pattuite le percentuali massime previste dal CCNL e cioè:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà e di disagio: 46%;
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasposti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione; l'avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costrizione di gallerie: 26%;
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili: 18%.
Per quanto riguarda le condizioni di eccezionale disagio, ex art. 21 Gruppo B), 3° comma:
Gallerie con fronte di avanzamento distante oltre un km dall'imbocco:
- Da 1 a 2 km 14%
- Da 2 a 3 km 15%
- Da 3 a 4 km 18%
- Da 4 a 5 km 20%
- Oltre i 5 km 22%
In relazione a quanto sopra concordato, il cambio del turno dei lavoratori che compongono le squadre di galleria avviene al fronte di avanzamento.
a) Presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai: 15%;
b) Discenderie con pendenza superiore al 10% purché in presenza di venute d'acqua puntuali con ristagni anomali al fronte in conseguenza della pendenza: 6% (assorbita dalla precedente se contemporanea);
c) Gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%: 15%;
d) Gallerie di sezione particolarmente ristretta: 15%;
e) Concorrenza di disagi (distanza dal fronte di avanzamento e lettere a, b, c, d): 40% massimo.

Art. 26 - Indennità di reperibilità
Le Parti concordano che possano essere previsti, qualora necessario, turni di reperibilità. Ciò in particolare, ma non esclusivamente, per le lavorazioni che prevedono per contratto la reperibilità, come ad esempio per lo sgombero neve e per le manutenzioni.
Qualora siano istituiti turni di Reperibilità ai lavoratori sarà richiesta e riconosciuta una indennità […]
Tale indennità spetta anche se alla reperibilità non segua alcuna chiamata. Salvo giustificato impedimento, da comunicare all’azienda con anticipo rispetto alla reperibilità richiesta, il lavoratore comandato è tenuto alla reperibilità e, pertanto a essere rintracciabile attraverso il metodo individuato con l’impresa e a prendere servizio entro 45 minuti dalla chiamata. […]
La reperibilità obbliga l’operaio a garantire l’intervento entro 30 minuti dalla chiamata, fatto salvo il tempo necessario per recarsi sul luogo. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, l’azienda provvederà ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
Il personale direttivo è escluso dall’applicazione della presente indennità.
[…]
Gli eventuali accordi aziendali possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente articolo.

Art. 30 - Smart working
Le Parti, premesso che il lavoro agile consiste in una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, teso ad incentivare le politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e di vita, sostenere la tutela della genitorialità, aiutare i lavoratori portatori di particolari esigenze legate alla salute e prevenire e ridurre le occasioni di contagio da Covid 19 dei lavoratori e dei loro familiari, condividono l’applicabilità, anche nel comparto edile, dell’istituto dello smart working secondo le prescrizioni dettate dalle normative nazionali.
L’adesione potrà avvenire previo accordo tra le parti interessate e riguarderà i lavoratori le cui mansioni non risultino incompatibili con tale forma di svolgimento della prestazione.

Art. 32 - Codice Etico
Le Parti si impegnano a recepire e promuovere il Codice Etico degli Enti Bilaterali (All. XIX CCNL 3 marzo 2022) che sancisce i principi, i valori e le procedure cui gli EE.BB. dovranno attenersi nell’espletamento delle proprie funzioni.

Art. 35 - Disposizioni generali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia al CCNL, agli accordi collettivi e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.