Tipologia: Accordo integrativo provinciale
Data firma: 24 gennaio 2023
Validità: 01.01.2023 - 31.12.2025
Parti: Ance/Unione Industriale Pisana e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Pisa
Fonte: filcacisl.it


Sommario:

 

Premesse
Art. 1 - Elemento variabile della retribuzione (EVR)
Art. 2 - Prestazioni extracontrattuali
Art. 3 - Norma premiale
Art. 4 - Contribuzione alla cassa edile della provincia di Pisa
Art. 5 - Indennità di trasferta
Art. 6 - Mensa
Art. 7 - Indennità di trasporto

 

Art. 8 - Indennità di reperibilità
Art. 9 - Ferie
Art. 10 - Festività di fine d’anno
Art. 11 - Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 12 - Trasferimento
Art. 13 - Indennità territoriale
Art. 14 - Decorrenza e durata
Tabelle


Accordo integrativo provinciale al contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese edili della provincia di Pisa

Addì, 24 gennaio 2023 presso l’Unione Industriale Pisana, si sono incontrati: Ance Pisa […], assistito dall’Unione Industriale Pisana […] e le Organizzazioni sindacali di categoria di Pisa: Fillea-Cgil […], Filca-Cisl […], Feneal-Uil […]
Considerate le richieste avanzate dalle suindicate OO.SS. ed inviate con lettera del 26 novembre 2020
Tenuto conto che in data 3 marzo 2022 le Parti sociali nazionali hanno sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo nazionale per i dipendenti delle imprese edili ed affini, finalizzato a garantire la crescita del settore sotto i profili della qualità, della professionalità e della sicurezza
Visto il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro della Provincia di Pisa del 15 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni si è stipulato il presente (Testo Unico) di accordo integrativo provinciale al contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese edili della provincia di Pisa.

Premesse
Le Parti sociali sopra richiamate convengono che la contrattazione territoriale, integrando le previsioni del contratto collettivo nazionale, rappresenta lo strumento più idoneo per rispondere alle istanze peculiari del territorio.
In questo senso, nonostante il superamento dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19, la ripresa del settore non può ancora dirsi definitiva e consolidata, tenuto altresì conto di contingenti fattori esterni straordinari che causano ripercussioni negative sul nostro settore.
Le misure legislative introdotte dal Governo, pur registrando iniziali buoni prospettive, legano l’attuale trend di crescita alla permanenza delle misure agevolative per gli interventi edilizi e alle ricadute sul territorio delle risorse e degli investimenti pubblici e privati, tra i quali quelli derivanti dal PNRR.
In questo scenario, pertanto, restano ancora incerte le prospettive di uno stabile consolidamento del sistema economico legato all’edilizia, anche in ragione dell’eccezionale aumento del prezzo dei materiali al quale deve aggiungersi un radicale aumento dei prezzi dell’energia per i quali, al momento, non si hanno segnali di rallentamento.
E proprio in tale contesto che le Parti Sociali individuano il ruolo centrale della contrattazione collettiva territoriale, al fine di garantire la massima regolarità e legalità del settore, contrastando i fenomeni di dumping contrattuale e favorendo la corretta applicazione del contratto collettivo di settore siglato dalle Parti comparativamente più rappresentative.
La gestione del settore tramite gli enti bilaterali, inoltre, mette a disposizione delle parti un osservatorio privilegiato al fine di porre in essere azioni atte a contrastare fenomeni elusivi in tema di regolarità negli appalti.
Le Parti, pertanto, ribadiscono l’importanza della bilateralità, quale sistema di riferimento e caratteristica distintiva del settore dell’edilizia, impegnandosi a rafforzare e valorizzare i servizi offerti, anche attraverso lo sviluppo di sinergie tra gli Enti.
Le Parti intendono mantenere alta l’attenzione sulla Sicurezza nei cantieri e sui luoghi di lavoro, promuovendo, in accordo con gli enti preposti alla vigilanza, l’utilizzo e la corretta applicazione di buone prassi, con il supporto degli Enti Bilaterali e degli RLS/RLST, al comune scopo di ridurre gli infortuni sul lavoro e favorire la corretta applicazione delle nonne di legge in materia di sicurezza.

Art. 6 - Mensa
L'impresa in relazione alla ubicazione ed alla durata dei cantieri e al luogo di residenza delle maestranze, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze di esso possa essere consumato un pasto caldo.
Il pasto può essere fornito sia direttamente da parte del datore di lavoro con organizzazione di mensa interna in cantiere che da terzi presso il cantiere, ovvero presso punti di ristoro, anche attraverso convenzioni con pubblici esercizi.
In tal caso a partire dal 1° febbraio 2023, l'impresa concorre al costo del pasto in ragione dell’80% del suo costo e comunque per un importo non superiore a € 10,60 per ogni pasto consumato.
Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta una indennità sostitutiva di mensa […]
Le imprese edili che con carattere di continuità, operano all'interno di stabilimenti industriali, ove già esista un servizio di mensa, si impegnano a prendere contatti con la proprietà del servizio per verificare la possibilità di assicurare ai propri dipendenti ivi occupati il beneficio del servizio in parola alle condizioni previste dal presente articolo.
Il trattamento di cui al presente articolo, compete anche ai dipendenti con qualifica impiegatizia.

Art. 8 - Indennità di reperibilità
Al dipendente che su base volontaria darà la sua disponibilità per l’effettuazione di interventi al di fuori del normale orario di lavoro per sopperire ad esigenze non programmate di lavoro o per l’erogazione di un determinato servizio, verrà riconosciuta un’indennità giornaliera per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte dell'azienda […]
L'importo orario di reperibilità viene determinato in proporzione al tempo di permanenza in reperibilità.
I periodi di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale.
Il lavoratore, una volta manifestata la disponibilità di cui sopra, potrà essere inserito dall'azienda in turni di reperibilità definiti secondo una programmazione settimanale o mensile, con preavviso scritto, di norma, non inferiore a 7 giorni, fatte salve situazioni emergenziali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo allerta meteo, eventi simici, idrogeologici ecc. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Una volta inserito nei turni di reperibilità, il lavoratore non può rifiutarsi, salvo comprovato ed eccezionale impedimento, di compiere turni di reperibilità.
Resta salvo che, nel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che, anche temporaneamente, non gli permetta lo svolgimento dei turni di reperibilità, può chiedere un incontro alla Direzione aziendale, anche assistito dalla RSU o dalla organizzazione sindacale firmataria del presente accordo cui aderisca o conferisca mandato, per illustrare le sue ragioni ed individuare possibili soluzioni.
A livello aziendale potranno essere ulteriormente dettagliate le modalità della prestazione che dà diritto alla indennità di cui al capoverso che precede.
[…]

Art. 11 - Indennità per lavori speciali disagiati
Le misure delle indennità per lavori speciali disagiati sono quelle stabilite dall’art. 20 del CCNL, con le seguenti modifiche ed aggiunte già previste dagli accordi integrativi dei precedenti contratti nazionali di lavoro:
- lavoro di palificazione e trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti d’acqua: 7%
- lavori di posa in opera dei panconi e dei sacchetti di protezione sulle spallette e sugli argini dei fiumi durante il periodo di piena: 20%
Le percentuali di cui sopra vengono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al Punto 3) dell’art. 25 del CCNL.