Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LA TOSCANA LE MARCHE E L'UMBRIA

IL PROVVEDITORE

VISTA la legge n. 191 del 1998, recante norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni;
VISTI i principi fissati dal decreto legislativo n. 165 del 2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 196 del 2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come integrato dal decreto legislativo n. 101 del 2018, recante “disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persona fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i. e, in particolare, l’art.12 comma 3 ter;
VISTO il decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.,, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO il decreto legislativo n. 80 del 2015, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge n. 183 del 2014;

VISTO l’articolo 14 della legge n. 124 del 2015 (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), concernente “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il dpcm 23 settembre 2021, recante Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.M. 8 ottobre 2021 Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Funzione Pubblica, recante “Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato nella G.U. del 13 ottobre 2021, n. 245;
VISTE le Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigenziale del Comparto Funzioni Centrali sottoscritto in data 9 maggio 2022, Titolo V Capo I, articoli 36 e ss.;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione - Programmazione Triennale 2022-202 del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, adottato con DM n.200 del 1 luglio 2022;
VISTO il Piano della Performance del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili per il triennio 2022-2024,adottato con D.M. 27 gennaio 2022, n.27, con particolare riguardo al P.O.L.A. di cui allegato 3.
VISTO l’art. 1, comma 306, che ha previsto la proroga dello smart working per i lavoratori fragili che risultino affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolari connotazioni di gravità, previste dal DM 4 febbraio 2022 anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigenziale del comparto funzioni centrali 2019/2021, il lavoro agile è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità ed è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro;
CONSIDERATO che il CCNL 2019- 2021 Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022, introduce per la prima volta la disciplina del lavoro a distanza, distinguendo il lavoro agile dal lavoro da remoto;
CONSIDERATO che, ai fini della presente direttiva, si intende per lavoro agile una nuova e diversa modalità di esecuzione dell'attività lavorativa che può essere resa, previo accordo tra le parti, all’esterno dei locali dell’Amministrazione. Tale modalità, stabilita mediante accordo volontario e consensuale tra il dirigente e il dipendente, prevede l’effettuazione della prestazione di lavoro subordinato per processi e attività di lavoro preventivamente individuati dall’Amministrazione, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro;
CONSIDERATO che, con recente Circolare, la Direzione Generale del Personale, ha prorogato la fase sperimentale dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile fino al 31 marzo 2023.
PREMESSO che, a differenza dal lavoro da remoto fondato sulle stesse linee di attività eseguite in ufficio, il lavoro agile è espressamente finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa;
RITENUTO opportuno ribadire le regole che devono presiedere allo svolgimento di tale modalità della prestazione lavorativa
 

ADOTTA LA SEGUENTE DIRETTIVA PER IL LAVORO AGILE

Art. 1
Ambito di applicazione

La direttiva si applica al personale del Provveditorato Interregionale per la Toscana le Marche e l’Umbria
 

Art. 2
Destinatari

1. Salvo quanto previsto al comma 3, nonché all’articolo 4 comma 1, l’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è consentita a tutti i dipendenti, con la garanzia dell’adeguata copertura delle prestazioni lavorative da rendere in presenza e una rotazione delle professionalità necessarie in relazione ai compiti istituzionali e agli obiettivi assegnati a ciascun ufficio o servizio.
2. Lo svolgimento del lavoro agile è consentito a tutto il personale.
3. Non possono accedere al lavoro agile i dipendenti che:
a) svolgano i servizi di portierato e di anticamera; il servizio spedizione e di centralino (fatte salve, ove possibili, soluzioni funzionali all’adeguato svolgimento del servizio - derivazione chiamata);
b) non siano in grado di utilizzare gli applicativi e gli strumenti informatici che consentono lo svolgimento delle proprie mansioni in modalità agile;
c) non siano in grado di organizzarsi autonomamente, di portare avanti i compiti assegnati e di relazionarsi proficuamente, secondo il giudizio congruamente motivato dal dirigente dell’ufficio di pertinenza.
 

Art. 3
Criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile

1. La prestazione lavorativa è erogata nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) nell’ambito dei processi e delle attività di lavoro come individuati dall’Amministrazione, sono oggetto di accordo tra il dirigente e il dipendente le tipologie di attività ritenute suscettibili di essere svolte in modalità agile in tutto o in parte;
b) i risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati nelle modalità di cui sopra, devono essere monitorabili e valutabili, secondo criteri oggettivi e predeterminati;
c) il dipendente svolge i propri compiti in autonomia operativa e ha la possibilità di organizzare l’esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi prefissati con il proprio dirigente;
d) il dipendente, nell’ambito della propria autonomia operativa, provvede ad aggiornare costantemente il dirigente e la struttura sullo stato di avanzamento dei processi e delle attività affidate e su eventuali criticità;
e) il dirigente verifica costantemente, su base mensile, lo svolgimento del lavoro in modalità agile, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e il rispetto di tutti gli obblighi e prescrizioni in capo al dipendente.
 

Art. 4
Criteri di priorità per l’accesso al lavoro in modalità agile

1. Qualora il dirigente, per ragioni organizzative non ritenga possibile accogliere tutte le richieste di accesso al lavoro agile, presso ciascuna sede le stesse vengono esaminate sulla base del seguente ordine di priorità:
a) ai sensi dell’articolo 18, comma 3 bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81: dipendenti con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; dipendenti con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che siano caregivers ai sensi dell'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
2) lavoratrici in stato di gravidanza; dipendenti in condizioni di disabilità psico-fisica, accertate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fuori dei casi di cui alla lettera a);
3) condizioni di salute del dipendente, anche temporanee, debitamente certificate dal medico SSN o da struttura pubblica, non già oggetto di tutela ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
4) dipendenti per i quali la distanza tra domicilio dichiarato e sede di lavoro sia superiore a 25 km. A parità di condizioni, si favorisce la maggiore distanza.
 

Art. 5

Modalità della domanda e accordo individuale

1. L’applicazione della presente direttiva è comunicata con nota del Provveditore ai dirigenti degli uffici che avranno cura di informarne tempestivamente il personale loro assegnato.
Le domande dei dipendenti dovranno essere presentate ai Dirigenti di competenza in applicazione della presente direttiva, quelle già inoltrate e gli eventuali accordi già stipulati dovranno adeguarsi alla presente direttiva nelle parti in cui risultino difformi.
2. L’eventuale diniego di ammissione al lavoro agile deve essere adeguatamente motivato e comunicato al richiedente con le stesse forme con le quali il lavoratore ne ha fatto richiesta.
3. Il dirigente dell’ufficio, verificata l’ammissibilità della richiesta, procede all’autorizzazione e predispone l’accordo individuale d’intesa con il dipendente, redatto secondo i criteri generali previsti dall’articolo 6 e sulla base del format predisposto dall’Amministrazione, nel quale sono specificate le attività idonee ad essere svolte da remoto individuate dal dirigente dell’Ufficio.
4. L’accordo individuale, di norma, ha durata annuale, salvo il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 38 del CCNL del personale non dirigenziale del comparto funzioni centrali 2019/2021.
 

Art. 6
Oggetto dell’accordo

1. Oggetto dell’accordo di lavoro agile è l’esecuzione di attività individuate dall’Amministrazione, inserite all’interno di un progetto/programma di lavoro finalizzato all’innovazione organizzativa e al miglioramento dei servizi. In particolar modo, l’accordo deve descrivere il contenuto della prestazione lavorativa, nei termini di:
■ chiara indicazione dell’attività da svolgere in modalità agile;
■ eventuali criteri qualitativi individuati dalle parti (dirigente e dipendente) in base all’obiettivo specifico che si intende realizzare;
■ durata dell’accordo e specifica indicazione delle giornate da svolgere in lavoro agile; indicazione della fascia di contattabilità e della fascia di inoperabilità;
tempi di riposo e diritto alla disconnessione;
modalità di recesso e ipotesi di giustificato motivo di recesso;
modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro;
impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile.
2. Il dipendente, nel sottoscrivere l’accordo di lavoro agile, si impegna formalmente a:
■ eseguire la prestazione lavorativa in modalità agile in stretta aderenza a quanto previsto nell’accordo, nel pieno rispetto dei vigenti obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali;
■ utilizzare le dotazioni informatiche consegnategli dall’Amministrazione per lo svolgimento della prestazione esclusivamente per ragioni di servizio, senza alterare la configurazione del sistema o installare software in difetto di preventiva autorizzazione; rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sull’utilizzo delle strumentazioni tecniche, nonché le specifiche norme sulla salute e sicurezza nel lavoro agile di cui all’art. 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, secondo quanto indicato nell’Informativa, pubblicata dall’INAIL sul proprio sito istituzionale, allegata all’Accordo;
■ rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza dei dati;
■ garantire l’efficacia della prestazione lavorativa in modalità agile.
3. Ferma restando la previsione di cui all’art. 7 della presente direttiva, l’accordo di lavoro agile richiama espressamente la possibilità, per motivate esigenze di servizio, ovvero sopravvenute esigenze del dipendente, previamente comunicate e condivise, di derogare alla specificità delle giornate da svolgere in lavoro agile.
 

Art. 7
Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

1. La prestazione lavorativa consiste nell’alternanza di giornate di lavoro a distanza e di giornate di lavoro in presenza. Nelle giornate di lavoro a distanza la prestazione lavorativa è svolta senza un vincolo di orario nell’ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dai CCNL vigenti. Nel rispetto delle condizioni organizzative già individuate e tenuto conto delle necessità organizzative e funzionali della struttura occorre garantire che le giornate lavorative in presenza siano prevalenti rispetto a quelle svolte in modalità agile
2. Il dipendente ammesso al lavoro agile può quindi chiedere di svolgere la prestazione lavorativa a distanza ordinariamente per due giorni a settimana, riducibili a un giorno su richiesta del dipendente o per ragioni d’ufficio debitamente motivate, e individuati d’intesa tra il dirigente e il dipendente secondo un calendario che dovrà essere preventivamente concordato con il dirigente dell’ufficio di appartenenza e disciplinato nell’accordo individuale di cui all’art. 5.
3. Per i lavoratori fragili, tali definiti dal medico competente, l'Amministrazione si adegua alla indicazione di quest'ultimo.
4. La fascia oraria di contattabilità corrisponde di norma all’orario di servizio, salvo diversi accordi tra dipendente e dirigente di riferimento per esigenze particolari, che dovranno risultare dall’accordo individuale.
5. Fatte salve esigenze determinate da motivi di urgenza nell’ambito delle attività funzionali agli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di contattabilità il dipendente ha diritto alla disconnessione. Non sono pertanto richiesti i contatti con i colleghi, con il preposto o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e la connessione al sistema informativo dell’Amministrazione.
6. Restano fermi i tempi di riposo in essere per la prestazione resa in presenza, in adempimento e nel rispetto delle discipline contrattuali e legali applicabili.
7. Ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del CCNL del personale non dirigenziale del comparto funzioni centrali 2019/2021, i permessi orari previsti dai contratti collettivi e dalle norme di legge possono essere fruiti, quanto alle giornate di lavoro a distanza, nella fascia di contattabilità, sollevandone il dipendente dai relativi obblighi.
8. In ogni caso occorre:
a. garantire un’adeguata rotazione del personale autorizzato a svolgere la prestazione in modalità agile;
b. salvaguardare l’assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
c. non pregiudicare o ridurre in alcun modo la prestazione dei servizi resi all’utenza.
 

Art. 8
Lavoratori fragili

I lavoratori fragili di cui all’art. 1, comma 306 della legge di bilancio 2023 citato nelle premesse, le cui condizioni siano certificate dal medico di medicina generale o dal medico competente, avranno diritto, previa richiesta, a non effettuare la prestazione in presenza sino alla data del 31 marzo 2023 indicata nella citata norma, salvo eventuali ulteriori proroghe.
 

Art. 9
Obiettivi della prestazione di lavoro in modalità agile e forme di controllo

1. Il dipendente, secondo le direttive ricevute e nel rispetto della normativa di riferimento, svolge tutte le attività di competenza, connesse al settore di appartenenza, sulla base delle procedure in uso ed entro i termini previsti dal processo e/o procedimento amministrativo cui è addetto, al fine di fornire il proprio contributo al conseguimento degli obiettivi istituzionalmente demandati dall’ordinamento all’unità organizzativa di appartenenza, cui si aggiungono gli obiettivi annualmente attribuiti a seguito dell’adozione del Piano della performance o assegnati dall’Amministrazione per sopravvenute esigenze.
2. In relazione all’attività espletata nelle giornate in modalità agile, il dirigente acquisisce dal dipendente (anche sotto forma di report periodici), e con strumenti informatici (nel rispetto dell’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300) le informazioni utili al monitoraggio e alla verifica del conseguimento degli obiettivi connessi all’attività dell’ufficio.
 

Art. 10
Formazione

1. L’Amministrazione provvede ad organizzare iniziative di informazione e formazione in favore di tutto il personale, individuando specifici percorsi incentrati sul lavoro in modalità agile, assicurando adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza e al personale, anche con riferimento ai profili della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 

Art. 11
Strumenti di lavoro, sicurezza, obblighi di custodia

1. Ove la dotazione informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile sia fornita dall'Amministrazione, questa ne garantisce la conformità alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza e il costante aggiornamento dei meccanismi di sicurezza informatica.
2. Il dipendente, nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa da remoto, è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, la piena operatività della dotazione informatica, la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni trattati.
3. Il dipendente è personalmente responsabile della sicurezza, custodia e conservazione in buono stato delle dotazioni informatiche fornite dall’Amministrazione, salvo l’ordinaria usura derivante dall’utilizzo. Le stesse dotazioni non devono subire alterazioni della configurazione di sistema impostata dall’Amministrazione, ivi inclusa quella relativa alla sicurezza, e su di esse non devono essere effettuate installazioni di software non preventivamente autorizzate.
 

Art. 12
Privacy

1. Nell’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore è tenuto ad osservare la normativa vigente in tema di privacy e modalità di trattamento dei dati personali, operando nei limiti della autorizzazione al trattamento ricevuta dal dirigente e nel rispetto del Codice di comportamento adottato per il personale della Giustizia amministrativa attualmente vigente.
 

Art. 13
Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni in materia di lavoro agile contenute nel CCNL del personale non dirigenziale del comparto funzioni centrali 2019/2021.
 

Il Provveditore
Dott. Giovanni Salvia