Tipologia: CCNL
Data firma: 28 febbraio 2023
Validità: 01.01.2021 - 31.12.2023
Parti: Unasca, Confarca e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti, Autoscuola, scuola nautica, studio di consulenza automobilistica e nautica
Fonte: unasca.it


Sommario:

 

Premessa
Capitolo I - Disposizioni Generali
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Relazioni industriali
Art. 3 - Salute e Sicurezza sul lavoro
Art. 4 - Assunzione
Art. 5 - Periodo di prova
Art. 6 - Classificazione del personale
Art. 7 - Mutamento di mansioni
Art. 8 - Cumulo di mansioni
Art. 9 - Orario di lavoro normale settimanale
Art. 10 - Riposo settimanale
Art. 11 - Giorni festivi
Art. 12 - Festività soppresse
Art. 13 - Retribuzione
Art. 14 - Indennità di cassa
Art. 15 - Lavoro notturno - Lavoro domenicale con riposo compensativo - Lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali
Art. 16 - Lavoro straordinario e banca ore
Art. 17 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 18 - Tredicesima mensilità
Art. 19 - Quattordicesima mensilità
Art. 20 - Assenze, permessi e congedo matrimoniale
Art. 21 - Diritto allo studio lavoratori studenti
Art. 22 - Ferie
Art. 23 - Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo
Art. 24 - Tutela della Genitorialità
Art. 25 - Volontariato
Art. 26 - Tutela delle persone diversamente abili
Art. 27 - Servizio militare

 

Art. 28 - Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti
Art. 29 - Responsabilità dell'istruttore di guida
Art. 30 - Ritiro patente
Art. 31 - Manutenzione veicoli
Art. 32 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 33 - Cessazione del rapporto di lavoro, liquidazione competenze e T.F.R.
Art. 34 - Indennità in caso di morte
Art. 35 - Previdenza complementare
Art. 36 - Contrattazione
Art. 37 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 38 - Sostituzione degli usi
Art. 39 - Diritti sindacali
Art. 40 - Formazione continua
Capitolo II - Mercato del lavoro
Art. 41 - Contratti a tempo determinato
Art. 42 - Lavoro a tempo parziale
Art. 43 - Apprendistato professionalizzante
Art. 44 - Lavoro somministrato
Art. 45 Lavoro agile (Smart Working)
Art. 46 - Fondo EST
Art. 47 - Permessi Solidali
Art. 48 - Violenza di Genere
Art. 49 - Dignità della persona, molestie e violenza nei luoghi di lavoro
Capitolo III - Disposizioni Finali
Art. 50 - Decorrenza e durata
Art. 51 - Servizi in favore dei dipendenti (flexible benefits)
Art. 52 - Minimi tabellari
Protocollo sulla formazione continua 28 luglio 2009


Contratto collettivo nazionale di lavoro 22/07/2021 che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle aziende esercenti l’attività di autoscuola, di scuola nautica e di studio di consulenza automobilistica e nautica.

Il giorno 28/02/2023 in Roma, tra l'Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica (Unasca), […], la Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici (Confarca), […] e la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (Filt-Cgil) […], la Federazione Italiana Trasporti (Fit-Cisl) […], l’Unione Italiana Lavoratori Trasporti (Uiltrasporti) […], è stata approvata la stesura del nuovo testo unico del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle aziende esercenti l'attività di autoscuola, di scuola nautica e di studio di consulenza automobilistica e nautica.

Capitolo I - Disposizioni Generali
Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente delle aziende esercenti l'attività di autoscuola, di scuola nautica e di studio di consulenza automobilistica e nautica.

Art. 2 - Relazioni industriali
Le Parti ritengono importante il rafforzamento del modello partecipativo in considerazione del contesto di riferimento, caratterizzato dalla globalizzazione e dalla liberalizzazione dei mercati, che comporta la necessità di far fronte alla crescente concorrenzialità, sostenendo continui processi di adeguamento industriale, organizzativo e tecnologico, contemperando le azioni di sviluppo e miglioramento di efficienza e di competitività delle aziende con le esigenze di valorizzazione del personale.
Conseguentemente, il sistema delle relazioni sindacali è finalizzato a perseguire:
L'informazione preventiva;
La consultazione;
La possibilità di attuare modelli partecipativi.
Per quanta sopra, le Parti intendono adottare un modello innovativo di Relazioni sindacali incentrato sulla partecipazione, quale efficace strumento per la gestione attiva dei processi di cambiamento e per garantire, in un'ottica di valori e obiettivi comuni, il perseguimento di scelte il più possibile condivise; le procedure di gestione congiunta delle problematiche occupazionali; La individuazione di tematiche di rilevante interesse oggetto di specifici approfondimenti.
Le parti ritengono che il sistema delle relazioni sindacali, così come innovato, va altresì rivolto anche alla composizione delle controversie collettive ed alla prevenzione dei conflitti, per cui si impegnano a rispettare le norme sottoscritte e che esse siano coerentemente applicate ad ogni livello.
Le parti si impegnano a non promuovere ed ad intervenire perchè ad ogni livello siano modificare, integrare, accordo nel presente espressamente rinviato, territoriale.
evitate azioni o rivendicazioni tese a innovare quanto ha formato oggetto di contratto, fatta eccezione per quanto dal presente contratto, a livello aziendale o territoriale.
Livello nazionale
L'Unasca, la Confarca e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL si incontreranno a livello nazionale nel 1° quadrimestre di ciascun anno, ovvero a richiesta di una delle parti contraenti, per esaminare:
a) i temi legislativi nazionali e comunitari relativi sia all'attività delle imprese del settore, sia alla materia del lavoro;
b) gli aspetti della sicurezza e della educazione della circolazione delle persone e delle merci, con particolare riferimento alle tecnologie di salvaguardia dell'ambiente;
c) i processi di formazione professionale e le modalità di utilizzo delle opportunità offerte dall'Ente bilaterale previsto dall'accordo interconfederale del 25 luglio 2001;
d) l'attuazione della raccomandazione CEE del 13.12.1984 n.635 nonché di ogni normativa tesa a garantire un'effettiva parità uomo-donna, superando ogni discriminazione sia per quanto concerne l'accesso al lavoro che gli avanzamenti professionali;
e) eventuali progetti in materia di fondi di previdenza integrativa che possono interessare il settore;
f) i dati globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni/previsioni circa la tenuta e lo sviluppo dell'occupazione, le condizioni di impiego e di lavoro, il tutto articolato oltre che su base territoriale anche per le diverse fasce di età e genere, nonché le condizioni per il mantenimento e l'arricchimento delle professionalità dei lavoratori già esistenti.
Ambito territoriale e aziendale
Nei principali territori, dove siano presenti un consistente numero di autoscuole e studi automobilistici, con la stessa scadenza prevista per il livello nazionale, su richiesta di una delle parti, potranno svolgersi analoghe riunioni aventi per oggetto le stesse materie di cui al livello nazionale con esclusivo riferimento alla realtà locale.
Resta inteso che, al fine di favorire le relazioni industriali del settore e un loro corretto sviluppo, le aziende con più di 25 dipendenti forniranno ogni anno in appositi incontri, per un esame congiunto, informazioni alle strutture sindacali territoriali con l'intervento delle RSA/RSU sull'andamento dell'attività aziendale, sugli aspetti di tenuta e ampliamento occupazionale e sulla professionalità dei lavoratori.
Costituzione dell'Osservatorio Nazionale
1) Le parti convengono di costituire l'Osservatorio nazionale permanente allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione di problemi economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni sindacali di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
2) L'Osservatorio è composto in misura paritetica da 3 rappresentanti dei datori di lavoro e da 3 rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
3) L'Osservatorio ha il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva delle autoscuole, scuole nautiche e degli studi di consulenza automobilistica al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio ed analisi e anche di ricerche specifiche le seguenti materie:
a) l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, con particolare attenzione alle implicazioni derivanti dall'evoluzione legislativa in materia di immatricolazioni e trasferimenti di proprietà dei veicoli; l'andamento dell'occupazione di genere con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi n. 903/1977 e n. 125/1991 e loro successive modificazioni e integrazioni, l'applicazione nel settore dell'apprendistato professionalizzante;
b) i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza con riferimento al decreto legislativo n. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro);
c) la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle OO.SS. firmatarie il presente CCNL e RSU/RSA, eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare la disciplina contrattuale;
d) lo studio di nuove possibili forme organizzative del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e rendere più efficace la formazione dei lavoratori;
e) la raccolta degli elementi per valutare ed analizzare le materie dell'orario di lavoro, della formazione e della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.
4) L'Osservatorio definisce i propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo e potrà avvalersi di collaborazioni per particolari programmi di ricerca previe decisioni condivise tra le parti. Per questi compiti l'Unasca e Confarca si faranno carico delle spese necessarie a garantire la funzionalità dell'Osservatorio medesimo.
5) Successivamente alla costituzione dell'Osservatorio nazionale, le parti si confronteranno per valutare la possibilità di costituzione di Osservatori regionali e/o territoriali, con il compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà locale, le stesse attività di analisi e valutazione per le materie indicate per l'Osservatorio nazionale.
6) L'Osservatorio ha sede presso le associazioni imprenditoriali che forniranno i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata da accordi fra i rappresentanti delle
parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due parti che costituiscono l'Osservatorio.
Costituzione dell’Ente Bilaterale
1) Le parti, nel convenire sulla necessità di rafforzare il sistema di relazioni sindacali per la categoria attraverso una crescita qualificata della bilateralità, concordano di avviare la costituzione dell’Ente bilaterale nazionale per il settore delle autoscuole, delle scuole nautiche, degli studi di consulenza automobilistica e nautica. Gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali dell’Ente bilaterale nazionale saranno definiti dalle parti entro il 30 giugno 2011.
[…]
RSA/RSU
Le Parti riconoscono la disciplina del presente articolo secondo le indicazioni contenute nel Protocollo sulla rappresentanza sottoscritto il 26 novembre 2015 da Confcommercio, Cgil, Cisl e Uil. Le Parti confermano la regolamentazione come di seguito indicata e concordano che procederanno ad adeguamenti normativi qualora lo decidessero a livello Confederale.
Il numero massimo dei componenti le RSU è il seguente:
- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 70 dipendenti
- 4 componenti nelle unità produttive che occupano da 71 a 121 dipendenti
- 6 componenti nelle unità produttive che occupano oltre 121 dipendenti.
In ambito territoriale si potranno costituire RSU raggruppando le diverse realtà produttive presenti secondo i parametri suddetti.
Diritti di informazione
Livello nazionale

Unasca, Confarca e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL si incontreranno a livello nazionale nel 1° quadrimestre di ciascun anno, ovvero a richiesta di una delle parti contraenti, per esaminare:
a) i temi legislativi nazionali e comunitari relativi sia all'attività delle imprese del settore, sia per quanto riguarda le tematiche attinenti alla materia del lavoro;
b) gli aspetti della sicurezza e della educazione della circolazione delle persone e delle merci, con particolare riferimento alle tecnologie di salvaguardia dell'ambiente;
c) i processi di formazione professionale e le modalità di utilizzo delle opportunità offerte dall'Ente bilaterale;
d) l'attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, nonché di ogni normativa tesa a garantire un’effettiva parità uomo-donna, superando ogni discriminazione sia per quanto concerne l'accesso al lavoro che gli avanzamenti professionali;
e) eventuali progetti in materia di previdenza negoziale complementare integrativa, assistenza sanitaria e welfare integrativo che possono interessare il settore;
f) i dati globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni/previsioni circa la tenuta e lo sviluppo dell'occupazione, le condizioni di impiego e di lavoro, il tutto articolato oltre che su base territoriale anche per le diverse fasce di età e sesso, nonché le condizioni per il mantenimento e l'arricchimento delle professionalità dei lavoratori già esistenti in ambito territoriale e aziendale.
A livello regionale, con la stessa scadenza prevista per il livello nazionale, su richiesta di una delle parti, potranno svolgersi analoghe riunioni aventi per oggetto le stesse materie di cui al livello nazionale con esclusivo riferimento alla realtà locale.
Resta inteso che, al fine di favorire le relazioni sindacali del settore e un loro corretto sviluppo, aziende con più di 25 dipendenti forniranno ogni anno in appositi incontri, per un esame congiunto, informazioni alle strutture sindacali territoriali con l'intervento delle RSU/RSA sull'andamento dell'attività aziendale, sugli aspetti di stabilità e di sviluppo occupazionale e sulla professionalità dei lavoratori.

Art. 3 - Salute e Sicurezza sul lavoro
1. In conformità a quanto previsto dalla legislazione in tema di sicurezza sul lavoro, le parti convengono sulla necessità di procedere periodicamente ad una verifica congiunta al fine di monitorare la situazione afferente la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, nonché la nomina dei rappresentanti per la sicurezza di cui agli artt. 47 e ss. del decreto legislativo n.81/2008.
2. La figura del rappresentante per la sicurezza è disciplinata, oltre che dalle norme di cui al precedente comma, dagli accordi interconfederali vigenti in materia.
3. In riferimento anche a quanto definito con l’adozione del Protocollo condiviso, Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore, le Parti svolgeranno, anche nell’ambito dell’Ente bilaterale, periodiche sessioni, con cadenza semestrale, dedicate non solo all’andamento della pandemia, ma anche ad una valutazione congiunta di quanto necessario promuovere, anche sul piano formativo, al fine di assicurare adeguate ed efficaci politiche prevenzionali in materia.
A tal proposito le Associazioni di categoria forniranno all’ente medesimo, con cadenza semestrale, i dati relativi agli eventi infortunistici rilevati nel settore, con particolare riferimento alle attività svolte su strada.
In particolare, nell’ambito delle attività svolte dall’Ente saranno promossi processi formativi ed informativi volti a prevenire il rischio da investimento, per i lavoratori interessati.

Art. 4 - Assunzione
[…]
B. Ogni lavoratore dovrà presentare, per formalizzare l'assunzione, i seguenti documenti o presentare relativa autocertificazione:
[…]
3) l'attestazione della qualifica o abilitazione professionale, ove prevista dalla normativa di settore, per svolgere mansioni che prevedono specifici requisiti professionali;
4) l'attestato di frequenza dei corsi sulla sicurezza eventualmente già svolti.
[…]
E. Ferme restando le disposizioni di legge circa la visita medica preventiva e le visite periodiche obbligatorie per i lavoratori per i quali ciò è prescritto, il lavoratore prima dell'assunzione potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente dell'impresa. lavoratori già in forza al 7 marzo 2015 che siano interessati da cessione di contratto ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del c.c.. […]

Art. 9 - Orario di lavoro normale settimanale
1. La durata dell'orario normale del lavoro effettivo è di 39 ore settimanali e potrà essere ripartito su 5 a 6 giorni a seconda della natura dell'attività dell'azienda e delle mansioni del lavoratore. […]
2. Ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 e successive modifiche ed integrazioni, la durata massima settimanale dell'orario di lavoro (comprensiva dell'orario normale contrattuale e dell'orario straordinario), ferma restando la durata media di 48 ore ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003, non può superare le 57 ore settimanali ed il periodo di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 66/2003 pari a 4 mesi.
3. La prestazione di lavoro giornaliera sarà compresa in un nastro lavorativo di durata non superiore alle 12 ore giornaliere per la generalità dei dipendenti, che potrà essere superato per gli istruttori di guida.
4. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione fino all’ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, comprese le eventuali ore di inoperosità.
5. Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di intervallo non retribuita per la consumazione del pasto.
6. Gli impiegati addetti ai videoterminali non potranno essere adibiti all'uso dei medesimi per più di cinque ore giornaliere. In conformità all'art. 175 del decreto legislativo n. 81/2008, il lavoratore addetto ai videoterminali, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive per tutta la settimana lavorativa, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. La durata di tali interruzioni dovrà essere pari a venti minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

Art. 10 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale cadrà di domenica salvo le eccezioni di legge.

Art. 15 - Lavoro notturno - Lavoro domenicale con riposo compensativo - Lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali
1. Il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi di impedimento, di compiere, nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno, lavoro domenicale con riposo compensativo e lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali.
2. È considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22 alle 6.
3. È considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternativi.
4. È considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dal lavoratore che goda di riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata.
[…]

Art. 16 - Lavoro straordinario e banca ore
1. Il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale.
2. Il lavoratore, se necessario, è tenuto, nei limiti e nelle condizioni sopra dette, ad effettuare il lavoro straordinario, salvo motivi d'impedimento.
3. È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre il limite settimanale previsto dall'art. 8, comma 1.
[…]
8. La differenza tra le ore di lavoro totale effettivo e l'orario contrattuale definito più l'eventuale lavoro straordinario, in ragione di 20 ore mensili, può essere recuperata con riposi compensativi nell'arco di 6 mesi. La decisione del pagamento o del recupero deve avvenire, tenendo conto delle esigenze aziendali e di quelle del lavoratore, entro il mese ed il pagamento deve essere eseguito entro il mese successivo.
[…]
10. Le ore straordinarie effettuabili annualmente non possono superare le 230 ore annue pro-capite.
11. Per le ore straordinarie che superino le 230 fino al raggiungimento delle 300 ore annue, il lavoratore, potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di permessi compensativi.
12. Le ore accantonate saranno richieste da ciascun lavoratore come permessi compensativi anche a gruppi di 4 o 8 ore.
13. L’utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla funzione, deve essere reso possibile compatibilmente alle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
14. Le ore non godute come permessi compensativi dovranno essere retribuite alla fine di ogni anno.
[…]

Art. 22 - Ferie
1) I lavoratori sono tenuti a fruire di massima entro il 31 dicembre di ogni anno delle ferie e delle festività soppresse maturate nell'anno; qualora per esigenze tecnico organizzative dell'azienda il lavoratore non riuscisse a fruire entro l'anno di tutte le ferie e le ex festività maturate, le ferie e le ex festività residue dovranno essere usufruite dal lavoratore immancabilmente entro il 30 aprile dell'anno successivo; al lavoratore che per sua responsabilità non usufruisca delle medesime entro il suddetto termine, le ferie residue saranno assegnate d'ufficio dall'azienda in modo da essere godute entro il 30 giugno dello stesso anno.
[…]

Art. 23 - Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo
[…]
B) Infortunio sul lavoro
Disposizioni normative

1. Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili come tali dall’INAIL.
2. Le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, di prevenzione e soccorso costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori (DPR 30 giugno 1965, n. 1124, DPR 27 aprile 1955 n. 547).
3. Il lavoratore è obbligato - salvo cause di forza maggiore - a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'INAIL ed all'autorità di Pubblica Sicurezza gli infortuni da cui siano colpiti i propri dipendenti e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni.
[…]
7. Il personale impiegatizio che abitualmente esplica le sue mansioni fuori dall'ufficio e non è obbligatoriamente assicurato all'INAIL deve essere altrimenti assicurato, a spese dell'azienda, con i seguenti massimali:
- per il caso di morte: 5 annualità di retribuzione globale
- per il caso di invalidità permanente: 6 annualità di retribuzione globale.
[…]
C) Malattie Professionali
1. In materia di eventuali malattie professionali si richiamano le disposizioni di legge (DPR 30 giugno 1965, n. 1124).
[…]
E) Tossicodipendenza
[…]
5. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza alla incolumità e la salute di terzi, sono individuate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute, e sono sottoposti a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale.
[…]
13. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psicofisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi.
14. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporti rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
15. In applicazione della Legge 135/90, le aziende si impegnano a non effettuare sul personale accertamenti sanitari finalizzati all'individuazione della patologia di immunodeficienza. Si impegna altresì a garantire il posto di lavoro e la riservatezza, favorendo nel contempo l'inserimento nell'ambiente lavorativo, accordando turni di lavoro, orari anche individuali, mansioni e sedi che agevolino le terapie.
[…]

Art. 24 - Tutela della Genitorialità
1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, alla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza e puerperio, ed al lavoratore padre, si applicano le disposizioni di legge in materia. (D. Lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e/o integrazioni).
[…]
12. Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende con più di 10 dipendenti accoglieranno, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di una sola trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore, in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.
13. La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni, dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa e avrà decorrenza solo successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui.
14. La lavoratrice potrà richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time con orario non inferiore al 50% dell'orario normale, limitatamente al periodo che va fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
15. Nei casi di cui ai precedenti punti è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato part-time per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Tale forma di assunzione non rientra nei limiti percentuali previsti dall'art. "contratti a termine".

Art. 26 - Tutela delle persone diversamente abili
[…]
6. La persona diversamente abile maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui al comma 3 [tre giorni di permesso mensile retribuito n.d.r.] ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
7. Allo scopo di favorire l'inserimento di lavoratori disabili in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative le Aziende si adopereranno per consentire il pieno svolgimento delle attività lavorative, anche attivando idonee iniziative previste dalle disposizioni di legge.
[…]

Art. 28 - Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti
Diritti e doveri del lavoratore
1. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della legge 20.5.1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
Provvedimenti disciplinari
2. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione […]
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni.
3. L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno.
4. A titolo indicativo:
1) il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto al lavoratore che commetta durante il lavoro lievi mancanze.
2) Il provvedimento di cui al punto c) potrà essere adottato a carico:
- del lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro più volte nello stesso mese, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo oppure non adempia ripetutamente nello stesso mese alle formalità prescritte per il controllo, a norma di legge, della presenza;
- del lavoratore che arrechi danno per incuria al veicolo affidatogli o a terzi oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali danni arrecati;
- del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto;
[…]
- del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
3) Il provvedimento di cui al punto d) potrà essere adottato a carico:
- del lavoratore che si assenti simulando malattia o con sotterfugi si sottragga agli obblighi di lavoro;
- del lavoratore che si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
- del conducente che ometta di fare il rapporto al rientro del veicolo per gli incidenti accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere, ove possibile, le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa.
5. Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli elencati.
6. Nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti.
[…]

Art. 29 - Responsabilità dell'istruttore di guida
1. L'istruttore è responsabile del veicolo affidatogli rispondendo degli eventuali danni che siano a lui imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
2. L'istruttore è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
[…]
4. A scanso di ogni responsabilità l'istruttore di guida, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all'azienda.
[…]

Art. 31 - Manutenzione veicoli
1. L'istruttore deve curare la piccola manutenzione dei veicoli affidatigli per conservare gli stessi in buono stato di funzionamento. Dette operazioni rientrano nell'orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l'orario normale di lavoro, saranno considerate come prestazioni straordinarie.
2. Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.

Art. 39 - Diritti sindacali
Fermo restando le disposizioni di legge in materia di diritti sindacali, per le imprese con meno di 15 dipendenti si conviene quanto segue:
1. Nelle unità produttive che occupano fino a quindici dipendenti saranno concessi a ciascun dipendente otto ore annue retribuite per assemblee da tenersi fuori dall'orario di lavoro per le quali le imprese forniranno l'uso dei locali, compatibilmente con le disponibilità aziendali.
2. Presso le predette unità produttive è eletto un delegato d'impresa in rappresentanza dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro.
3. Compito fondamentale del delegato d'impresa è quello di concorrere a mantenere normali i rapporti tra i lavoratori ed il datore di lavoro per il regolare svolgimento dell'attività produttiva, in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del personale spetta al delegato d'impresa:
1) intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro;
2) intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali, tentando in prima istanza la composizione delle controversie collettive ed individuali relative;
3) esaminare con il datore di lavoro anche preventivamente e al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, gli schemi di regolamenti interni aziendali, la programmazione delle ferie disposta dall'Azienda tenuto conto dei desideri espressi dai lavoratori, la distribuzione del normale orario di lavoro.
[…]

Capitolo II - Mercato del lavoro
Art. 41 - Contratti a tempo determinato

1. Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme del presente contratto.
[…]
3. Indipendentemente dalla durata del contratto le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato sia full-time che part-time, in numero superiore al 20% dell'organico in forza a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente.
4. Al di fuori dai limiti percentuali e numerici previsti nel precedente comma, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentita, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.
5. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui al comma 3 sono conteggiate le assunzioni a tempo determinato sia full-time che part-time, escluse le ipotesi previste nel precedente comma. La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato che risultino iscritti nel libro unico del lavoro all'atto della riattivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di unità si computano per intero.
6. Le assunzioni con contratto a termine verranno comunicate entro 10 giorni dalla loro stipulazione alle RSA/RSU o, in assenza di queste, con le Organizzazioni territoriali competenti stipulanti il presente contratto.
[…]
12. I lavoratori assunti a termine ricevono adeguati interventi formativi/informativi su salute/sicurezza, con particolare riferimento ai rischi specifici, nonché, sul processo lavorativo con riferimento alle mansioni assegnate, anche al fine di aumentarne la qualificazione.
[…]
17. Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non discriminazione di cui all'art. 25 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e ss.mm.ii..
[…]

Art. 42 - Lavoro a tempo parziale
[…]
10. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l'azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all'assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati.
11. In ottemperanza a quanta previsto dalle vigenti disposizioni legislative avrà diritto alla trasformazione da full time a part time chiunque sia affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie degenerative ingravescenti cosi come previsto per legge.
12. Avrà priorità nella trasformazione:
a) Il lavoratore che assista il coniuge, i figli o i genitori in caso di gravi patologie oncologiche o cronico degenerative ingravescenti o assista una persona convivente con totale o permanente inabilità lavorative;
b) li lavoratore con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio portatore di handicap, documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno.
13. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione lavorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
[…]
29. Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato, il personale a tempo parziale e indeterminato impiegato in azienda non può eccedere il 25% del personale dipendente (con arrotondamento all'unità superiore), in ogni caso è possibile l'assunzione a tempo parziale di due unità purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo pieno ed indeterminato in atto nell'unita produttiva.
30. I lavoratori a tempo parziale si computano, ai fini dell'articolo 35 della legge 300/70 come unità a tempo pieno.

Art. 43 - Apprendistato professionalizzante
La definizione dei profili formativi e le linee guida da adottarsi per la definizione del piano formativo individuale, di cui sarà data informazione alle OO.SS. competenti territorialmente, e correlato alla professionalità da acquisire saranno oggetto di apposito protocollo tra le parti, da definirsi entro 6 mesi dalla firma del contratto
Si conviene inoltre sull'opportunità di fare puntuale ricorso a questa tipologia contrattuale, attraverso accordi da stipulare nell'ambito di programmi condivisi di internalizzazione e potenziamento delle attività ritenute strategiche. A tal fine, le Parti medesime potranno prevedere congiuntamente una specifica percentuale di utilizzo dei contratti, nell'ambito dei limiti più complessivi previsti per l'attivazione delle tipologie lavorative diverse da quelle a tempo indeterminato.
1. Le parti riconoscono in tale tipologia contrattuale uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile.
2. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
3. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
4. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi interni o esterni all'azienda.
5. Disciplina del rapporto
a. Per instaurare il rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione sulla base degli esiti della formazione aziendale o extraziendale, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
b. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai e impiegati, dei livelli dal 5° al 1° e per tutte le relative mansioni.
c. Può essere convenuto un periodo di prova di durata non superiore a quanto previsto per il livello corrispondente alle mansioni che l’apprendista è destinato a svolgere. In ogni caso il periodo di prova non potrà superare 30 giorni di effettiva presenza al lavoro, e viene computato agli effetti della durata dell’apprendistato.
d. La durata massima del periodo dell’apprendistato professionalizzante è fissata in:
• 48 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 3°, 4° e 5°;
• 36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 2°;
• 24 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 1°.
e. Ai fini della durata dell'apprendistato, il periodo di apprendistato professionalizzante svolto presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
f. Saranno inoltre computati i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.
g. L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:
Livelli     Durata Mesi […]
1°         24
2°         36
3°         48
4°         48
5°         48
[…]
6. Svolgimento della formazione
a. I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante.
b. Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono giudicate idonee alla formazione 120 ore medie annue retribuite, computate a tutti gli effetti nell’orario di lavoro. In caso di contratto di apprendistato a tempo parziale, la durata della formazione non è riproporzionata.
c. Per completare l’addestramento dell’apprendista in possesso di titolo di studio post obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 60 ore medie annue retribuite.
d. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne o interne all’azienda.
e. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta.
f. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
7. Ai fini dell’art.35 della legge n. 300/70, utile il numero dei lavoratori con contratto di apprendistato.
Profili formativi
I seguenti profili formativi si articolano in una parte uguale per tutti attinente alle competenze tecnico professionali generali e in una parte differenziata attinente alle competenze tecnico professionali specifiche. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno per valutare eventuali armonizzazioni.
Competenze tecnico professionali generali - Parte comune a tutti i profili
[…]
> Conoscere la normativa del lavoro, del CCNL e della sicurezza.
[…]
- Dichiarazione congiunta
Le Parti, nel condividere l'importanza del contratto di apprendistato ritenuto quale valido strumento di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e volendo valorizzare anche il contratto di apprendistato di I e II livello, concordano di costituire una Commissione per la definizione di una regolamentazione che tenga conto delle nuove diposizioni normative contenute negli artt. 41, comma 2, lett. a) e c), 45 comma 3 e 7 del d.lgs. n. 81/2015. A tal fine la Commissione si riunirà entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, esaminando anche la tematica del diritto allo studio.

Art. 44 - Lavoro somministrato
[…]
3. Il contratto di lavoro somministrato è vietato nei seguenti casi:
[…]
• da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
4. La somministrazione è ammessa nei limiti massimi dell’8% di media trimestrale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia un numero frazionato, si arrotonda all’unità superiore. In dette percentuali non sono computabili i contratti di somministrazione stipulati per sostituzione. In alternativa è consentita la stipula di contratti di somministrazione a tempo determinato sino al limite di 5, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa. In dette percentuali non sono computabili i contratti di somministrazione stipulati per sostituzione, nonché i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
[…]
7. L’azienda utilizzatrice informa la RSA, ovvero le RSU se costituite, con cadenza annuale sul numero ed i motivi del ricorso al lavoro somministrato a termine.

Art. 45 Lavoro agile (Smart Working)
Definizione
1. Lo smart-working è una tipologia lavorativa introdotta al fine di migliorare il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori, e, conseguentemente, la produttività aziendale, attraverso il rafforzamento di misure volte a conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro.
2. Tale tipologia lavorativa garantisce ai lavoratori interessati una maggiore flessibilità nella scelta dell’orario e del luogo in cui effettuare la prestazione lavorativa, nel quadro di un rapporto lavorativo basato su fiducia reciproca, condivisione degli obiettivi prefissati e riconoscimento dei risultati conseguiti, in un’ottica di affermazione della responsabilità etica e sociale dell’impresa.
Prìncipi generali
1. Lo smart working non si configura come telelavoro né tantomeno ne integra la fattispecie sotto il profilo normativo.
2. Per smart working si intende lo svolgimento della prestazione lavorativa con modalità flessibile, sia rispetto ai tempi che al luogo nel quale viene eseguita.
3. lo smart working costituisce una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo indeterminato che non modifica la posizione del dipendente nell’organizzazione aziendale. Il lavoratore resta in organico presso la propria unità produttiva ed organizzativa e continua ad essere assegnato presso la propria sede di lavoro.
4. La prestazione lavorativa potrà essere svolta, nelle giornate e fasce orarie prefissate, nei seguenti luoghi:
a) dalla propria residenza, da intendersi, anche come altro luogo privato di pertinenza del lavoratore, diverso dalla sua abitazione abituale;
b) da altra sede aziendale, rispetto a quella di assegnazione.
Modalità di utilizzo
1. Potranno richiedere di accedere a tale tipologia lavorativa le lavoratrici e i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche nella forma del part-time orizzontale, con almeno due anni di anzianità aziendale, il cui profilo di appartenenza e le relative mansioni assegnate non risultino incompatibili con lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro.
2. L’adesione avviene esclusivamente su base volontaria, attraverso manifestazioni di interesse presentate a seguito della divulgazione di avvisi a cura della Società, che dovranno indicare:
a) le principali caratteristiche dello smart-working;
b) la data di inizio e di fine della prestazione lavorativa;
c) eventuali sedi aziendali previste e le professionalità ricercate;
d) le modalità e i termini di presentazione della domanda di accesso.
4. L’adesione viene formalizzata con un accordo scritto tra società e lavoratrice/lavoratore, nel quale dovranno essere indicati:
a) le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa con riferimento all’orario di lavoro, tenuto conto di quanto precisato ai successivi punti in tema di orario;
b) la durata del periodo fissato per lo svolgimento della prestazione e le eventuali sedi di lavoro utilizzabili;
c) gli strumenti informatici assegnati, le loro modalità di utilizzo;
d) i tempi di riposo del lavoratore nonché il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
5. Entro 20 giorni successivi alla richiesta della lavoratrice/del lavoratore di partecipazione, la Società comunicherà agli interessati l’accoglimento o meno della richiesta.
6. Lo schema dell’accordo tra azienda e lavoratrice/lavoratore sarà oggetto di preventiva condivisione con le OO.SS. firmatarie del CCNL.
Diritto di priorità
Una quota dei posti disponibili sarà assegnata, in via prioritaria ai dipendenti con particolari situazioni personali, familiari o sanitari (disabilità, lavoratori fragili, stato di gravidanza, presenza di figli fino a 12 anni o di familiari in condizioni di disabilità, figli minori con disagi comportamentali o bisogni educativi speciali o disturbi specifici dell’apprendimento, anziani conviventi con problemi di salute debitamente certificati).
Orario di lavoro
1. La durata mensile, settimanale e giornaliera dell’orario di lavoro e la sua distribuzione settimanale sono quelle previste dal CCNL. Lo smart working potrà essere effettuato soltanto durante l’orario di lavoro diurno e nei giorni feriali, privilegiando le seguenti fasce orarie: 9:45-12:45 e 15:00- 16:00.
2. La distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro sarà concordata tra azienda e lavoratrice/lavoratore, tenuto conto delle reciproche esigenze
3. Le lavoratrici ed i lavoratori che accederanno allo smart working potranno lavorare in una sede diversa da quella aziendale per un minimo di 6 giornate al mese non frazionabili e, in accordo con il diretto responsabile, fino ad un massimo di 8 giornate al mese non frazionabili.
4. La pianificazione delle giornate di lavoro da effettuare in smart working nell’arco della settimana e dell’orario di lavoro da effettuare nell’arco della giornata, dovrà essere definita fra dipendente e diretto responsabile e di norma, dovrà essere pianifcata con cadenza mensile.
5. Non potrà essere richiesto né effettuato lavoro notturno.
6. Nelle giornate lavorative svolte in modalità smart working è espressamente escluso il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.
7. Il lavoratore potrà utilizzare tutti gli istituti (ferie, permessi, etc.) disciplinati dal CCNL, secondo le stesse modalità in vigore per i dipendenti che prestano la propria attività lavorativa in modalità tradizionale
Recesso
1. Durante il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working l’Azienda e la lavoratrice/il lavoratore possono recedere in forma scritta dall’accordo previo preavviso di 20 giorni, esclusivamente nei seguenti casi:
a) assegnazione della lavoratrice/del lavoratore ad un’attività o a mansioni diverse da quelle per le quali è stato accordato lo smart working;
b) venir meno delle ragioni personali che hanno motivato il lavoratore a fare richiesta di smart working e/o intervenute ragioni di carattere personale o familiare;
c) mancato rispetto, reiterato nel tempo, di quanto previsto dal presente accordo e dall’accordo individuale da parte dell’azienda o della lavoratrice/ lavoratore.
Strumenti informatici
1. L’azienda fornirà gli strumenti informatici per lo svolgimento dell’attività lavorativa (PC portatile, sim dati per la connessione e Smartphone), come definiti nell’accordo individuale, con caratteristiche tecniche che consentano la connessione sicura agli applicativi necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.
2. La lavoratrice/il lavoratore utilizzerà gli strumenti informatici assegnati per l’effettuazione della prestazione lavorativa in conformità alle disposizioni aziendali relative all’assegnazione e all’uso degli strumenti e dei dispositivi informatici. La lavoratrice/lavoratore sono tenuti ad avere la massima cura delle dotazioni tecnologiche assegnate. Eventuali impedimenti tecnici allo svolgimento dell’attività lavorativa durante lo smart working saranno comunicati al proprio Responsabile, con il quale potranno essere concordate modalità di completamento della prestazione.
Formazione
1. Prima dell’avvio dell’attività lavorativa sarà assicurata ai lavoratori interessati una specifica formazione al fine di chiarire gli obiettivi e le modalità tecniche di svolgimento della prestazione in regime di smart working, anche con specifico riferimento al rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.
2. Durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working le lavoratrici/i lavoratori continueranno ad essere inseriti nei percorsi formativi e di sviluppo professionale rivolti ai dipendenti.
Salute e sicurezza sul lavoro
1. Preliminarmente all’avvio della fase sperimentale, sarà svolta una valutazione atta all’individuazione di eventuali profili di rischio connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa, cui sarà data evidenza nel DVR aziendale.
2. Il datore di lavoro è tenuto a fornire un’informativa sugli eventuali rischi generici e sui rischi specifici connessi all’effettuazione della prestazione lavorativa in modalità smart working, ponendo in essere misure atte a prevenire il verificarsi di infortuni e l’insorgenza di malattie professionali, fornendo una formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
3. Con cadenza almeno annuale, nell’ambito della riunione periodica, svolge con i RLS, una verifica circa gli eventuali rischi connessi alle modalità di tale prestazione lavorativa
4. Ogni semestre verrà fornito alle RSA/RSU competenti un report con l'indicazione del numero degli smart worker presenti e del numero medio delle giornate effettuate.
5. Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente accordo si applica quanto previsto dalle norme in materia vigenti e dal CCNL.
Diritti e doveri della lavoratrice/ lavoratore
1. Nello svolgimento della prestazione lavorativa il comportamento del dipendente dovrà essere improntato a principi di correttezza e buona fede
2. Il dipendente ha diritto al trattamento normativo e retributivo contrattualmente previsto per il lavoratore che presta la medesima attività lavorativa in modalità tradizionale.
3. Al dipendente in smart working si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge n. 300/1970, dal CCNL, nonché quanto previsto dagli accordi aziendali in materia.
Durata massima
Il numero massimo di prestazioni da svolgere in modalità agile viene fissato al livello aziendale, con un limite non superabile di giorni 10 mensili.
Verifiche
Le parti svolgeranno apposite verifiche congiunte in materia, di norma con cadenza semestrale.

Art. 48 - Violenza di Genere
Sulla base e ai sensi di quanto previsto dall'art 24 del D.lgs n. 80/2015 la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, può astenersi dal lavoro, per motivi connessi al percorso di protezione, per un periodo massimo di tre mesi. La lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione necessaria ad attestare l'inserimento nel percorso di protezione.
Il periodo di congedo è retribuito con un'indennità pari all'ultima retribuzione, è coperto da contribuzione figurativa ed è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, indennità operativa e del trattamento di fine rapporto e non è assoggettato ai limiti indicati all'art. 41 (ex art 38). La lavoratrice può usufruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni.
Per quanto riguarda la fruizione oraria si rimanda a quanta previsto a tale proposito dall'art. 24 fruizione oraria congedi parentali.
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale ad orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
L'impresa si impegna a garantire l'esercizio del diritto di cui al presente articolo. In caso di violenza sessuale subita al di fuori del luogo di lavoro, l'impresa si impegna a dare precedenza ad eventuali richieste di trasferimento in altra città o sede di lavoro presentate dalle vittime del sopruso.
Le Parti, ritenendo inaccettabile ogni atto e comportamento che, nei luoghi di lavoro, si configuri come molestia o violenza, si impegnano ad adottare misure adeguata nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere tali comportamenti
Entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo sarà avviato un confronto al fine di definire congiuntamente una procedura volta a prevenire eventuali discriminazioni e molestie, anche di tipo sessuale, definendo anche un codice nazionale di comportamento contro le molestie sessuali ed il mobbing.

Art. 49 - Dignità della persona, molestie e violenza nei luoghi di lavoro
Le Parti ritengono inaccettabile ogni atto e comportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si impegnano ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Le parti si impegnano in sede di stesura a definire un codice nazionale di comportamento contro le molestie sessuali e il mobbing.