Tipologia: Ipotesi rinnovo CCNL
Data firma: 28 marzo 2023
Validità: 01.01.2023 - 31.12.2025
Parti: Assosistema-Confindustria e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Tessili, Lavanderie industriali
Fonte: bollettinoadapt


Sommario:

 

Art. 6 - Esclusiva di stampa
Art. 7 - Decorrenza e durata
Art. 8 - Contrattazione di secondo livello
Art. 13 - Dumping Contrattuale
Art. 18 - Cambio di appalto o di concessione in ambito sanitario/assistenziale Pubblico
Art. 35 - Attività stagionali
Art. 36 - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 42 - Classificazione unica per aree professionali
Art. 50 - Disciplina dell’orario di lavoro e Art. 56 - Lavoro a squadre
Art. 52 - Flessibilità tempestiva
Art. 55 - Regime di orario a tempo parziale
Art. 63 - Trasferte
Art. 64 - Trasferimenti

 

Art. 66 - Permessi, assenze ed aspettative
Art. 66 - Permessi, assenze ed aspettative
Art. 71 - Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 72 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 78 - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori - Rappresentanti per la Sicurezza
Art. 92 - Fondo Sanitario Integrativo
Art. 103 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
Art. nuovo - Reperibilità
Art. nuovo - Organismo Paritetico Nazionale Lavanderie Industriali
Trattamento economico contrattuale
Trattamento Economico Minimo (TEM)
Trattamento Economico Complessivo (TEC)
Dichiarazioni a verbale


Ipotesi di rinnovo CCNL lavanderie industriali e centrali di sterilizzazione ed imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini 2023-2025

In data 28/03/2023, tra Assosistema Confindustria e le Organizzazioni Sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, hanno sottoscritto la presente Ipotesi di rinnovo CCNL lavanderie industriali e centrali di sterilizzazione ed imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini 2023-2025
La presente Ipotesi di accordo, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, sarà sottoposta alla approvazione dei lavoratori
Le organizzazioni sindacali si impegnano a comunicare alle parti stipulanti l’avvenuto scioglimento della riserva entro il 31 maggio 2023. I singoli istituti modificati o introdotti dal presente accordo decorrono dal 28 marzo 2023 ove non sia specificatamente indicata una diversa decorrenza.

Art. 13 - Dumping Contrattuale
Dopo il primo comma aggiungere il seguente comma: “Le parti al fine di dare attuazione su tutto il territorio italiano ad azioni finalizzate al contrasto e alla proliferazione di fenomeni di dumping istituiscono un gruppo di lavoro territoriale, senza costi aggiuntivi, che monitori attraverso i dati forniti dall’Ebli il corretto andamento del mercato. Il gruppo di lavoro, composto dalle organizzazioni sindacali territoriali e da tre rappresentanti di Assosistema, ha lo scopo di coordinare gli incontri con le istituzioni territoriali ed è volto a rendere applicativo l’accordo di programma del 4 febbraio 2020”.

Art. 18 - Cambio di appalto o di concessione in ambito sanitario/assistenziale Pubblico
All’articolo 18 è aggiunta la seguente dichiarazione a verbale
Dichiarazione a verbale:

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice appalti prevista per il prossimo luglio le parti ritengono opportuno incontrarsi successivamente per valutare l’impatto delle nuove previsioni normative in materia di clausola sociale e cambio appalto rispetto a quanto disposto dall'attuale articolo 18 del contratto e valutare eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 36 - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
L’art. 36 viene sostituito con il seguente:
“La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti, integrate dalla regolamentazione di cui al presente articolo.
In particolare, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità della prestazione, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa, in via esemplificativa, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore.
La percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare nell’arco di 12 mesi la media del 10% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sino a 5 prestatori di lavoro, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
Fermo restando il limite complessivo tra contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione pari al 35% calcolato come media annua, riferita all’anno solare precedente l’assunzione, la percentuale del 10% prevista dal comma 3 potrà essere incrementata fino ad un massimo del 20% previo accordo con le RSA, le RSU e/o OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto, qualora si registrino a livello aziendale le seguenti esigenze:
a) costituzione di imprese start-up per un periodo non superiore a 12 mesi;
b) in funzione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza nazionale e territoriale con durata da definirsi a livello aziendale;
c) subentro in un nuovo appalto per un periodo non superiore a 12 mesi;
Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali come sopra considerate sono sempre arrotondate all’unità superiore.
Nei casi di contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, la durata dei contratti potrà comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne nelle modalità previste nel presente CCNL all’articolo 34.
L’azienda a fronte delle necessità di inserire personale con contratto di somministrazione di lavoro, procederà all’inserimento dei lavoratori previa informazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria relativamente a: numero dei contratti, cause, lavorazioni e/o reparti interessati e relativa durata. Analoga informativa riguarderà le ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione inizialmente stabiliti”.

Art. 50 - Disciplina dell’orario di lavoro e Art. 56 - Lavoro a squadre
Le parti a seguito della firma e dell’approvazione del presente rinnovo contrattuale si impegnano ad incontrarsi, nell’arco della vigenza contrattuale, per valutare la possibilità di un accordo in merito alla disciplina dell’orario di lavoro.

Art. 52 - Flessibilità tempestiva
L’art. 52 viene sostituito con il seguente:
"a) Procedura con preavviso di 5 giorni
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero o all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente tra Direzione e RSU.
Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione tempestiva della domanda anche attraverso l’esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento dei normali turni di lavoro nelle giornate di flessibilità.
È possibile utilizzare fino ad un massimo di 32 ore, in regime di flessibilità tempestiva, delle 96 previste nell’arco dell’anno, osservando la procedura prevista dal presente articolo.
Allo scadere del quinto giorno, esaurita la procedura di cui sopra, la flessibilità diventa operativa. Analoga procedura verrà utilizzata in un momento successivo per individuare le modalità del recupero o del supero in funzione delle esigenze organizzative e tecnico produttive aziendali.
La flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
A fronte del superamento del normale orario contrattuale, corrisponderà, nei periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. La compensazione tra ore in supero ed ore in riduzione dovrà avvenire nell’arco di dodici mesi 86 contratto collettivo nazionale di lavoro dall’inizio del ciclo di flessibilità e quindi nell’anno solare successivo. Il programma di flessibilità può iniziare indifferentemente con un periodo di supero o con un periodo di riduzione. I lavoratori interessati alla flessibilità percepiranno la retribuzione relativa al normale orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione di orario.
Per le ore prestate oltre il normale orario contrattuale settimanale verrà corrisposta la maggiorazione del 25%. Tale maggiorazione è da liquidare con la retribuzione relativa al periodo di superamento. La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salvo accordi tra le parti. Ai sensi dell’art 17 del Decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell’orario normale e l’inizio dell’orario di flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore.
Ai sensi dell’art. 9, comma 2 lettera d), del Decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l’inizio del normale orario lavorativo settimanale, il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato art. 8, a condizione che a livello aziendale vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo.
Dichiarazione a verbale
In caso di mancata prestazione, per comprovati motivi, delle ore di supero pur partecipando alla riduzione, qualora le condizioni organizzative dell'azienda lo consentano, il lavoratore potrà essere chiamato ad effettuare il recupero della mancata attività lavorativa. In caso non sia effettuabile il recupero, potranno essere effettuate compensazioni con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto disponibili, ore di riduzione dell’orario di lavoro, ore di ferie, ecc.
b) Procedura con preavviso di 48 ore
Al fine di soddisfare le esigenze aziendali, determinate da stati di necessità caratterizzati da imprevedibilità ed inderogabilità nel dovervi far fronte, e richiamati nella “procedura del lavoro straordinario di produzione” di cui all'art. 54, è possibile utilizzare fino ad un massimo di 40 ore, in regime di flessibilità tempestiva, delle 96 previste nell’arco dell’anno, esaurendo la procedura prevista dal presente articolo in 48 ore, al termine delle quali la flessibilità diventa operativa.
In tal caso, le maggiorazioni corrisposte per le ore prestate dai lavoratori coinvolti saranno analoghe a quelle previste dall’articolo 55, e le ore di recupero, salvo diversa pattuizione collettiva a livello aziendale, daranno luogo a giornate di permesso retribuito individuale, il cui godimento da parte del lavoratore è vincolato ad un preavviso minimo di richiesta alla direzione aziendale di 48 ore, per non più di un permesso nell’arco di 15 giorni.
Tale modalità di recupero delle ore si esaurisce nell’arco di 12 mesi, al termine dei quali le eventuali ore residue confluiscono nella banca individuale delle ore di cui all’articolo 50.
Chiarimento a verbale
Nel caso di utilizzo di ore di flessibilità tempestiva di cui alla procedura a) e b), il monte ore complessivo non potrà superare le 72 ore su base annua.
Le ore di flessibilità tempestiva saranno assorbite dal monte ore previsto per la flessibilità dell’orario normale di lavoro (artt. 50 e 51)

Art. 66 - Permessi, assenze ed aspettative
L’art. 66 viene sostituito con il seguente:
[…] Nel caso di lavoro a turni, solo per consentire l’adozione di adeguate misure organizzative, la comunicazione deve avvenire prima dell’inizio del previsto orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento, e sempreché l’azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni. […]
Alla lavoratrice madre adibita al lavoro a squadre che comprenda turni anche notturni, può essere concessa, a richiesta, una aspettativa per necessità di assistenza al proprio bambino di età non superiore a 18 mesi.
In alternativa all’aspettativa e per il medesimo periodo, la predetta lavoratrice può essere assegnata a prestazioni che non comportino il lavoro notturno, a condizione che venga definita la soluzione compatibile per la sostituzione per l’intero periodo e non ostino impedimenti di ordine legale o contrattuale.
Nella determinazione del periodo di aspettativa, anche in relazione alla posizione professionale del richiedente, qualora sorgano comprovate difficoltà di ordine tecnico produttivo o di sostituzione, si darà luogo ad un esame congiunto tra le parti interessate.
Potrà essere richiesto l’intervento della RSU.
Per quanto riguarda le aspettative per i lavoratori tossicodipendenti e per i loro familiari, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 70 Parte Generale del presente contratto. […]
Le parti, ad integrazione di quanto previsto all’art. 47, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 151/2001, stabiliscono il diritto del genitore ad astenersi dal lavoro, per periodi corrispondenti alla malattia del figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, nel limite di 7 giornate annue complessive, di cui una retribuita. Queste ultime saranno nella disponibilità del lavoratore, secondo i criteri definiti dalla contrattazione aziendale. Tali congedi possono essere fruiti anche in ore.
Le parti ritengono, inoltre, che a livello aziendale, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive e organizzative, possa essere data la possibilità di accumulare nel tempo giornate di riposo e/o recupero, previste contrattualmente, per poter eventualmente usufruire di congedi retribuiti a fronte di esigenze personali e familiari.
Per sostituire i lavoratori assenti per aspettativa possono essere assunti altrettanti lavoratori a tempo determinato come previsto dall’art. 34, ovvero fare ricorso a lavoratori temporanei, come previsto dall’art. 36 del presente contratto.
[…]
Analogamente, verrà estesa la normativa prevista dall'art. 70 anche ai lavoratori in dipendenza da alcool o altre sostanze, purché debitamente accertate dai servizi sanitari. A livello aziendale si potrà concordare di prolungare di un ulteriore anno il periodo di aspettativa previsto dalla normativa nazionale per quei lavoratori che non abbiano ancora concluso il programma di cura e riabilitazione. […]

Art. 78 - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori - Rappresentanti per la Sicurezza
Dopo il punto 10, aggiungere il seguente punto 11:
"11. Accomodamenti ragionevoli

Le Parti riconoscono l’importanza sociale del reinserimento del lavoratore disabile o divenuto non più idoneo alle mansioni per le quali è stato assunto, anche in riferimento alle disposizioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della Direttiva 2000/78/CE, come recepite in Italia nel D.Lgs. n. 216/2003. In questo senso, le parti dichiarano di ispirare le proprie iniziative ai contenuti dell’accordo interconfederale sottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil il 12 dicembre 2018, “Salute e sicurezza - Attuazione del Patto della fabbrica” e richiamano la necessità di garantire, secondo logiche di ragionevolezza e di buona fede, il bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti e l’impegno ad individuare le possibili soluzioni organizzative, tecnologiche e contrattuali che consentono la eliminazione o riduzione dei fattori che impediscono o rendono difficile l’impegno dei lavoratori con disabilità.
Dichiarazione a verbale
Le parti riconoscono altresì la possibilità di accedere a finanziamenti per supportare tali interventi sia a livello nazionale che regionale

Aggiungere Art. nuovo - Reperibilità
L’istituto della reperibilità viene regolato e definito nelle modalità e nelle condizioni utili alle aziende che realizzano il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria, di lavaggio e sterilizzazione della teleria, dello strumentario chirurgico, per strutture sanitarie pubbliche con contratti di appalto che prevedano il presidio h24 delle suddette attività.
Le aziende in quanto esercenti il servizio di lavaggio e noleggio biancheria per strutture sanitarie e di lavaggio e sterilizzazione della teleria e dello strumentario chirurgico, sono soggette alla disciplina dei servizi pubblici essenziali.
La reperibilità è un istituto accessorio alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore si rende disponibile tramite accordo individuale a prestare la propria attività lavorativa su chiamata al di fuori del normale orario di lavoro e interviene per sopperire con tempestività ad esigenze non programmabili e finalizzata ad assicurare la continuità del servizio. Le ore di reperibilità, pertanto, non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale. La disponibilità del lavoratore nell’ambito del servizio di reperibilità non costituisce prestazione lavorativa effettiva.
La disciplina dell’istituto è demandata alla contrattazione di secondo livello attraverso accordo sottoscritto con le RSU o in assenza con le OO.SS. territoriali firmatarie del presente ceni. Oggetto dell’accordo saranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi: durata del periodo
Di reperibilità, regolamentazione di intervalli e riposi, individuazione di un limite di giornate massime in un mese entro cui ciascun dipendente può essere collocato in reperibilità e determinazione del trattamento economico (parte economica).

Aggiungere Art. nuovo - Organismo Paritetico Nazionale Lavanderie Industriali
Le Parti firmatarie del presente contratto nazionale di lavoro costituiscono l’Organismo Paritetico Nazionale (OPN), sede privilegiata per le finalità previste dall'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08 e in particolare per:
la programmazione di attività formative in tema di salute, sicurezza e ambiente e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia;
- promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro, nell’ambito delle norme di legge e della contrattazione collettiva, nonché sul rapporto con l’ambiente esterno all’impresa;
l'organizzazione di conferenze nazionali, interregionali o regionali per condividere l'evoluzione dei sistemi normativi attinenti le problematiche del settore energia e petrolio, per diffondere e valorizzare le migliori pratiche di prevenzione dei rischi e per rendere pubblici i risultati delle politiche ambientali e dei programmi di prevenzione adottati dalle aziende;
lo sviluppo di tutte le azioni inerenti alla salute, sicurezza e ambiente, per ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge
L'OPN è costituito da tre componenti effettivi per ciascuna delle parti stipulanti. I nominativi saranno indicati da Assosistema Confindustria e da Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil.
L'OPN può allargare la partecipazione ai lavori anche ad ulteriori componenti della rappresentanza imprenditoriale e di quelle sindacali, ove sia concordemente ritenuto opportuno. In tutti i casi il diritto di voto è riconosciuto solo ai componenti effettivi.
L'OPN ha sede presso Assosistema Confindustria e i relativi compiti di segreteria sono a carico della medesima struttura. La costituzione dell’OPN non comporterà spese aggiuntive per le Parti, per le aziende e per i lavoratori. Per le attività dell’OPN di cui al comma 1 e per gli oneri di segreteria potranno essere utilizzati tramite consenso dell’ente stesso le risorse dell’ente bilaterale EBLI.
Dichiarazione a verbale 1
Le parti si impegnano a iscrivere l’OPN al Repertorio nazionale degli organismi paritetici istituito con DM n. 171/2022.
Dichiarazione a verbale 2
Le parti in fase di stesura del contratto revisioneranno i compiti dell’EBLI in materia di sicurezza sul lavoro passando tali competenze all’OPN.

Dichiarazione a verbale
Le Parti recepiscono con la presente intesa il Patto della Fabbrica in tema di agibilità sindacali per quanto riguarda i permessi a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.


Dichiarazione a verbale
Le citazioni relative alle OO.SS. territoriali, all’interno di questa ipotesi di rinnovo contrattuale, si intendono quelle appartenenti alle sigle firmatarie del presente contratto.