Tipologia: Accordo integrazione Protocollo
Data firma: 28 marzo 2023
Validità: 30 giugno 2023
Parti: Agenzia delle Entrate - Riscossione e RSA, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin
Settori: P.A.-Credito Assicurazione, Agenzia delle Entrate - Riscossione
Fonte: fisac-cgil.it


Verbale di Accordo di integrazione del “Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid 19 in considerazione della cessazione dello stato di emergenza” del giorno 28 marzo 2023 in Roma Agenzia delle Entrate - Riscossione e le Segreterie degli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali aziendali delle OO.SS. Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca e Unisin assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

Premesso che
• A seguito della scadenza del periodo emergenziale, L’Ente ha predisposto tutte le misure in materia di salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori per garantire la continuità del livello di servizio e la graduale ripresa delle attività in presenza;
• gli interventi messi in atto dall’Ente durante tale periodo sono stati oggetto di costanti confronti con le OO.SS., ad esito dei quali sono stati sottoscritti:
- Verbale di riunione del 30 marzo 2020;
- il “Protocollo condiviso sulla regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto al virus COVID 19 nell’ambiente di lavoro” del 13 maggio 2020;
- il Verbale di Riunione del 9 settembre 2020;
- il Verbale di Accordo del 28 ottobre 2020;
- il Verbale di Accordo del 12 gennaio 2021;
- il Verbale di Accordo del 20 ottobre 2021;
- il Verbale di Accordo 29 marzo 2022;
• con la stipula, in data 21 giugno 2022, del “Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19 in considerazione della cessazione dello stato di emergenza” sono stati superati tutti i sopra citati accordi in materia di salute e sicurezza e recepite e aggiornate tutte le misure ivi contenute anche alla luce delle più recenti norme emanate dal Governo;
• in data 28 luglio 2022 è stato sottoscritto un Verbale di Accordo con il quale è stata prorogata al 31 ottobre 2022 l’efficacia del Protocollo 21 giugno 2022; nel medesimo Verbale sono state definite le modalità per la prosecuzione della prestazione lavorativa in smart working, fino al 31 ottobre 2022, per i lavoratori affetti dalle patologie individuate dal Decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022 e per i lavoratori disabili destinatari diretti della situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/92, nonché confermate tutte le misure di sicurezza già in uso, con la messa a disposizione da pare dell’Ente di mascherine di protezione del tipo FFP2;

Premesso infine che
• l’Ente con il Verbale di Accordo del 27 ottobre 2022, in coerenza con il Decreto cd. “Aiuti Bis”, ha prorogato al 31 dicembre 2022, per i lavoratori fragili, la possibilità di continuare a svolgere la loro attività in modalità agile, prorogando altresì, sino al 30 novembre 2022, il Protocollo 21 giugno 2022 come integrato dal Protocollo 28 luglio 2022;
• in data 30 novembre 2022 le Parti hanno stabilito di prorogare l'efficacia sino al 31 gennaio 2023 del Protocollo 21 giugno 2022 come integrato dal Protocollo 28 luglio 2022. Nelle medesime intese era previsto l'adeguamento automatico alle disposizioni di legge per i lavoratori fragili allo svolgimento della loro attività in modalità agile;
• con la sottoscrizione del successivo Accordo 24 gennaio 2023, veniva prorogata al 31 marzo 2023, l'efficacia del Verbale di Accordo di integrazione del “Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid 19 in considerazione della cessazione dello stato di emergenza” e successive modificazioni sottoscritto in data 30 novembre 2022;
Tanto premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:
- viene confermata sino al 30 aprile 2023 l’efficacia delle misure di contrasto contenute nel “Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid 19 in considerazione della cessazione dello stato di emergenza" del 21 giugno 2022 e successive modifiche e integrazioni.
- I lavoratori affetti dalle patologie individuate dal Decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2022 e i lavoratori disabili destinatari diretti della situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, della Legge 104/92, potranno continuare a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile sino al 30 giugno 2023. Si conferma che tale termine sarà automaticamente adeguato alla normativa di legge tempo per tempo emanata in materia.
- Tenuto conto che l’utilizzo della mascherina FFP2 rimane un presidio importante ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro, l’Ente ne raccomanda l'utilizzo anche successivamente alla data del 30 aprile 2023.
- Con riferimento agli “Orari e Flessibilità” e "Pausa Pranzo” si confermano le previsioni del Protocollo 21 giugno 2022 sino al 30 giugno 2023, data entro la quale le Parti si incontreranno al fine di individuare soluzioni condivise.
- Le disposizioni contenute nel presente Protocollo dovranno essere oggetto di valutazione e approvazione da parte del Datore di lavoro anche ai fini dell'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi dell'Ente.
- Le Parti si impegnano infine ad incontrarsi in caso di criticità legate all’attuale modalità di accesso agli sportelli previo appuntamento.