Tipologia: Accordo
Data firma: 24 marzo 2023
Validità: 31.12.2027
Parti: BPER Banca e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazione, BPER
Fonte: fisac-cgil.it


Sommario
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Verbale di Accordo

Il giorno 24 marzo 2023, tra l’azienda BPER Banca spa egli Organismi Sindacali Aziendali: Fabi, First - Cisl, Fisac - Cgil, Uilca, Unisin

Premesso che:
• a partire dal 22 luglio 2013 l’Azienda ha introdotto in via sperimentale una nuova articolazione oraria dei turni all’interno dell’allora Sezione Ambienti e Operatori/Control Room nell’ambito dell’Ufficio Esercizio del Servizio Tecnologie ICT di Bper Services scpa;
• in data 19 giugno 2014 le Parti hanno sottoscritto un Verbale di Accordo in cui venivano definiti gli orari di lavoro a far data dal 1° gennaio 2015 includendo in via straordinaria dal 1° luglio 2014 l’adozione di un orario standard;
• a partire dalla data del 24 dicembre 2014 le Parti hanno sottoscritto una successione di Verbali di Accordo in cui veniva posticipata (da ultimo al 31 dicembre 2019) l’attivazione degli orari di lavoro del Verbale di Accordo 19 giugno 2014;
• in data 10 giugno 2019 si è concretizzata la fusione per incorporazione di BPER Services scpa in BPER Banca spa e la conseguente reinternalizzazione dell'allora Ufficio Esercizio del Servizio Tecnologie ICT in Capogruppo;
• con accordo del 17 dicembre 2019 le parti hanno convenuto sulla necessità di applicare una turnazione a carattere continuativo su 24 ore;
• ad oggi, per la struttura attualmente denominata Uff. IT Service Executions, in materia di orari di lavoro e turni, risulta vigente, in quanto tacitamente prorogato di anno in anno, il verbale di accordo sottoscritto in data 17 dicembre 2019, che qui si richiama;
• in data 19/12/2022 è stata inoltrata alle OOSS comunicazione relativa ad affidamento a terzi delle attività oggi svolte in orario notturno e festivo;
• in relazione a quanto previsto al punto che precede si rende necessario prevedere una nuova e differente distribuzione di turni delle risorse impiegate in attività di presidio e gestione prodotti di monitoraggio presso l’ufficio IT Service Executions, a partire indicativamente da inizio aprile 2023;
le Parti hanno convenuto quanto segue

Art. 1 - Premessa
La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - Determinazione dei nuovi orari di lavoro relativi ai turni
Le Parti, tenuto conto delle esigenze tecniche ed organizzative descritte in premessa, concordano che l’orario di lavoro svolto presso l’Unità Organizzativa IT Service Executions per le risorse che si occupano di attività di presidio e di gestione prodotti di monitoraggio sia articolato in orari di lavoro, distribuiti di massima come segue:

 

Attività di Presidio

Attività di gestione prodotti di monitoraggio

Articolazione ordinaria

Mattino anticipato

Mattino

Notte

Notte Lunga

Giornaliero x Turni

7.12 x 5

Giornaliero 7.12 x 5

Dal Lunedi al Venerdì

06:00 - 15:00

07:00 - 16:00

16:00 - 01:00

17:00 - 02:00

10:00 - 17:12

09:00 - 16:12

Reperibilità Feriale

richiesta reperibilità (fascia oraria indicativa: dalle ore 01:00 alle ore 7.00)

Reperibilità

Week End

richiesta reperibilità (fascia oraria indicativa: dalle ore 01:00 del sabato fino alle ore 7.00 del Lunedì)

Articolazione Semifestivi

Mattino

Mattino Lungo

Serale

Notte Lunga

 

Giornaliero

Attività di gestione prodotti di

monitoraggio

Semifestivi

06:00 - 11:00

11:00 - 16:00

16:00 - 21:00

21:00 - 02:00

 

09:00 -14:00

Reperibilità Festivi

richiesta reperibilità (fascia oraria indicativa: dalle ore 02:00 del gg. Festivo)


Art. 3 - Organizzazione dei turni
a. Turno 9x4 - personale assegnato ad attività di presidio
Per la necessità di applicare una nuova articolazione dell’orario di lavoro strutturata in turni, l’azienda ha previsto l’introduzione di turni di lavoro organizzati dal lunedì al venerdì, per la durata di 36 ore settimanali articolate su 4 giorni per 9 ore giornaliere. Il personale assegnato ad attività di presidio effettua i turni con distribuzione 4x9, di norma, a rotazione, secondo una programmazione aziendale con periodicità semestrale (26 settimane), comunicata al personale interessato con almeno 2 mesi di anticipo. La richiesta di cambio turno, sia lato azienda che dipendente, dovrà essere di norma effettuata entro il giovedì antecedente la settimana in cui si verifica la variazione, salvo motivate esigenze. I turni saranno strutturati, di norma, in modo che ciascun operatore, nelle settimane in cui è previsto che svolga turni notturni, ne effettui al massimo 2 consecutivi, con la previsione, di una giornata di riposo a seguire. Sono fatte salve le esigenze tecniche, produttive ed organizzative che dovranno comunque rispettare le indicazioni normative e di contratto.
b.1 Turno 7.12x5 - personale assegnato ad attività di presidio
Per il personale assegnato ad attività di presidio il turno giornaliero con articolazione 7h 12 min X 5 gg. potrà essere richiesto solo nel caso di operazioni straordinarie (quali ad esempio allineamenti per fusioni, migrazioni informatiche, ecc.), corsi di formazione, gestioni dei fornitori.
L’utilizzo di tale orario, residuale e motivato, dovrà essere svolto per l’intera settimana, dal lunedì al venerdì.
b2. Turno 7.12x5 - personale assegnato ad attività di gestione prodotti di monitoraggio
Per il personale assegnato ad attività di gestione dei prodotti di monitoraggio il turno giornaliero avrà un’articolazione di 7h 12 min X 5 gg.
L’utilizzo di tale orario dovrà essere svolto per l’intera settimana, dal lunedì al venerdì.

Art. 4 - Indennità turno diurno e turno notturno
L’indennità di turno diurno prevista dal vigente CCNL del credito sarà riconosciuta anche agli operatori che svolgeranno turni compresi nell’orario extra standard.
L’importo dell’indennità di turno notturno, in aumento rispetto alle previsioni dall’art. 23 del CIA BPER Banca del 14 luglio 2011, viene elevata alla misura complessiva di euro 60 a decorrere dal 1° aprile 2023.

Art. 5 - Pausa
La pausa viene confermata in 30 minuti.

Art. 6 - Indennità
Le parti riconfermano quanto previsto dalla “Ulteriore Normativa applicabile al personale BPER distaccato in Bper Services” all’art 5 comma 4 del CIA 14 luglio 2011.

Art. 7 - Incontro di verifica
Ciascuna delle Parti potrà richiedere un incontro di verifica sulla rispondenza dei suddetti orari alle necessità aziendali e alla sostenibilità da parte degli addetti coinvolti, anche laddove si verifichino sostanziali variazioni dei parametri organizzativi.

Art. 8 - Decorrenza e durata dell’accordo
Il presente accordo avrà decorrenza a partire dall’affidamento delle attività a fornitore terzo come richiamato in premessa - affidamento indicativamente previsto dal 01/04/2023 - momento sino al quale continueranno ad essere applicate le previgenti disposizioni di cui all’accordo 17/12/2019.
Il presente accordo avrà scadenza 31/12/2027, con proroga tacita annuale salvo il caso di disdetta anticipata di una delle parti da esercitarsi con preavviso di 90 giorni.
In caso di eventuali modifiche normative introdotte nella materia da norme di legge o dalla contrattazione di primo livello, le parti si incontreranno per valutare gli impatti da esse derivanti.