PROTOCOLLO D'INTESA


CONSIDERATO che, ai fini del rispetto dalla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, assume un particolare rilievo l'attività di prevenzione degli illeciti, anche attraverso soggetti pubblici qualificati che operano nel mercato del lavoro;
TENUTO CONTO che nel complesso, il valore aggiunto generato dall'economia sommersa, secondo i più recenti dati messi a disposizione dall'ISTAT, è pari al 10,5% del Pil;
TENUTO CONTO che in data 15 Gennaio 2014 è stato sottoscritto dal Ministero de! Lavoro e dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro un protocollo d'intesa, successivamente rinnovato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dal medesimo Consiglio Nazionale, e tuttora vigente, recante il rilascio della c.d. Asseverazione di conformità (ASSE.CO.), che ha consentito una efficace selezione dei soggetti da sottoporre ad accertamenti ispettivi;
CONSIDERATO che per rendere ancor più agevole l’accesso alla procedura di asseverazione è stata predisposta dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro un'apposita piattaforma informatica che permette uno snello e preciso iter di verifica delle singole situazioni aziendali;
CONSIDERATO che per le verifiche propedeutiche all'asseverazione e all'utilizzo della procedura della stessa asseverazione sono stati fin qui formati e autorizzati circa 1.500 Consulenti del Lavoro, impegnati attivamente nella diffusione dei principi che hanno ispirato l'iniziativa;
TENUTO CONTO che i Datori di Lavoro "asseverati" fino ad oggi appartengono a categorie merceologiche diverse (trasporti, edilizia, terziario, industria, studi professionali, ecc.), con organici molto diversificati (da un numero dipendenti superiori a 6.000 ad un minimo di 3), evidenziando perciò l'interesse dell'Iniziativa su tutti i settori produttivi ed industriali nazionali e su tutte le tipologie e dimensioni dei Datori di Lavoro;
VISTE le convenzioni sottoscritte tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e diversi Enti Pubblici Territoriali (Regioni, Provincie, anche autonome, e Comuni), nonché Associazioni imprenditoriali, che hanno scelto di aderire alla possibilità di utilizzare ASSE.CO. al fine di valutare e/o attestare la regolarità retributiva e contributiva dei Datori di Lavoro che vi abbiano interesse e/o con cui intrattengano rapporti;
VALUTATA l'opportunità di rinnovare e potenziare lo strumento della Asseverazione di conformità (ASSE.CO.) al fine di un progressivo efficientamento della attività di intelligence propedeutica all'avvio di accertamenti di iniziativa;
 

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Asseverazione di conformità - ASSE.CO.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro (di seguito anche indicato con l'acronimo CNO), anche per il tramite della sua Fondazione Studi, rilascia l'Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro - d'ora innanzi definita ASSE.CO. ovvero asseverazione - in relazione alle materie indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente protocollo, e con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato instaurati presso Datori di Lavoro. A tal fine, il CNO, attraverso i propri iscritti Consulenti del Lavoro, provvedere ad effettuare le verifiche necessarie al rilascio dell'Asseverazione, per garantire l'effettiva conformità dei Datori di Lavoro alla normativa vigente in tema di gestione delle risorse umane.
 

Articolo 2
Istanza di rilascio della ASSE.CO.

La ASSE.CO. è rilasciata su istanza volontaria del Datore di Lavoro (di seguito indicato anche con l'acronimo DL) che intende ottenere l'asseverazione ed è presentata al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro esclusivamente a mezzo di un Consulente del Lavoro appositamente qualificato (di seguito indicato anche con l'acronimo CdIAss) e delegato dal soggetto istante. Al fine di garantire la terzietà delle verifiche da effettuare sul DL, il CdIAss incaricato non può Intrattenere con il DL medesimo rapporti professionali di altra natura, diversi da controllo ispettivo, auditing e revisione. L'istanza, sempre attraverso il tramite di un CdIAss, In rapporto di terzietà con il DL da auditare, può essere inoltrata anche dal committente che abbia interesse a verificare la conformità del DL suo appaltatore/fornitore.
Elementi essenziali dell'istanza sono:
a) la dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal Datore di Lavoro, ovvero dal soggetto responsabile della gestione del personale del DL, appositamente delegato, in ordine alla non commissione di Illeciti, ancorché non accertati in via definitiva, indicati nell'allegato tecnico di cui all'articolo 1; tale dichiarazione si riferisce ai dodici mesi precedenti il mese di presentazione dell'istanza; solo per i datori di lavoro da asseverare per la prima volta, la dichiarazione fa riferimento all'assenza di condotte illecite indicate dall'allegato tecnico di cui all'articolo 1, per tutto il periodo pregresso la data di presentazione dell'istanza, e per situazioni ancora pendenti e/o non ancora prescritte;
b) la dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del Consulente del Lavoro Asseveratore che ha ricevuto l'incarico dal datore di lavoro/committente in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio al DL del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), al rispetto della contrattazione collettiva, così come specificato nell'allegato tecnico di cui all'articolo 1, nonché ogni altro elemento attinente la regolarità retributiva e contributiva del DL. Tale dichiarazione è rilasciata sulla base delle evidenze documentali in possesso del datore di lavoro/committente e/o del Consulente del Lavoro Asseveratore e tenendo conto delle previsioni dei contratti collettivi applicabili. Al fine di verificare che, ove richiesto dal Legislatore per determinate occasioni/fattispecie normative, e/o dall'Ente appaltante, il CCNL applicato sia esclusivamente tra quelli sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sul certificato ASSECO va indicato il/i CCNL applicato/i ;
c) l'assenso, da parte del Datore di Lavoro, circa la pubblicazione dei propri dati nell'elenco di cui all'articolo 3.
 

Articolo 3
Modalità di rilascio della ASSE.CO.

La ASSE.CO. è rilasciata dal CIMO, esclusivamente attraverso procedura telematica e previa verifica del rispetto dei presupposti e delle modalità di rilascio di cui all'articolo 1, eseguita da uno specifico Comitato di Valutazione, istituito da! CNO medesimo, costituito da CdIAss, terzi rispetto i CdIAss che hanno effettuato le verifiche e reso le dichiarazioni, entro 30 giorni decorrenti dalla fine del mese di presentazione dell'istanza, ovvero entro il tempo massimo di 50 giorni, ove, successivamente alla presentazione, in sede della sua valutazione, sia stato necessario chiedere chiarimenti al DL e/o al CdIAss incaricato.
La ASSE.CO. ha validità annuale dalla data di rilascio, salvo il venir meno dei requisiti e fermo restando quanto disposto dall'articolo 7.
Quale periodo temporale coperto dall'asseverazione, in ogni caso, sono da considerare i dodici mesi precedenti il mese di presentazione, e i quattro mesi precedenti i successivi rinnovi di mantenimento A quadrimestrali di cui al comma seguente.
Il CdlAss che ha rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 2, lettera b) verifica, (ovvero il suo eventuale sostituto appositamente delegato, a seguito di cessazione del primo), con cadenza quadrimestrale, la permanenza dei presupposti della stessa dichiarazione e, in caso di venir meno degli stessi, ne dà Immediata comunicazione al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, al fine di revoca dell'originaria asseverazione. In caso di omissione della predetta comunicazione, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro comunica tempestivamente il fatto all'Ordine provinciale di appartenenza del CdlAss ai fini dell'apertura di un eventuale procedimento disciplinare, ove se ne ravvisino le condizioni; in tale ipotesi è sospesa la possibilità di rilascio della dichiarazione di cui all'articolo 2, lettera b) sino alla conclusione del procedimento stesso.
 

Articolo 4
Elenco delle imprese o studi professionali in possesso della ASSE.CO.

L'elenco dei Datori di Lavoro... che hanno ottenuto la ASSE.CO., e ne mantengano la validità, è gestito dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, e deve essere pubblicato sul sito dello stesso Consiglio Nazionale e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, al fine di essere liberamente consultabile.
L'elenco sarà aggiornato, almeno con cadenza mensile, in relazione al possesso dei requisiti di rilascio della ASSE.CO.
 

Articolo 5
Consulenti del Lavoro abilitati e formazione

I Consulenti del Lavoro Asseveratori svolgono l'attività professionale esclusivamente in forma di lavoro autonomo, e sono abilitati al rilascio della dichiarazione di cui all'articolo 2, lettera b), .... ove in possesso dei requisiti individuati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, che rilascia apposito attestato.
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro individua, per il tramite della Fondazione Studi, i percorsi di formazione obbligatoria dei Consulenti del Lavoro sui temi e sulle procedure di asseverazione.
Eventuali dubbi in ordine ai contenuti delle dichiarazioni indicate dall'articolo 2, lettere a) e b), possono essere sottoposti alla Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro che provvede a rispondere, sentito, ove necessario, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
 

Articolo 6
Responsabilità

Il Datore di Lavoro e/o il soggetto delegato alla gestione del personale che le abbia sottoscritte, nonché il Consulente del Lavoro Asseveratore, che rilasciano dichiarazioni non veritiere di cui, rispettivamente, ali'articolo 2, lettera a) e lettera b), sono responsabili penalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Ai Consulenti del Lavoro Asseveratori che, in ragione della falsità della dichiarazione di cui all'articolo 2, lettera b), siano condannati definitivamente per un reato per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, è applicata la sanzione della radiazione dall'albo ai sensi dell'articolo 31 della L. n. 12/1979.
Ai Consulenti del lavoro rispetto ai quali è aperto un procedimento disciplinare per le fattispecie di cui al comma precedente, è sospesa la possibilità di rilascio della dichiarazione di cui all'articolo 2, lettera b), sino alla conclusione del procedimento stesso. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro si riserva di valutare ulteriori ipotesi in cui l'apertura del procedimento disciplinare rende opportuna la sospensione della possibilità di rilascio della dichiarazione di cui all'articolo 2, lettera b).
Dell'adozione dei predetti provvedimenti il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro informa periodicamente l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
 

Articolo 7
Effetti del rilascio dell'ASSE.CO.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ferme restando le priorità fissate dalla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 124/2004, al fine realizzare un più efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili, orienta l'attività di vigilanza in via assolutamente prioritaria nei confronti delle imprese prive della ASSE.CO. fatta eccezione delle seguenti ipotesi:
- specifica richiesta di Intervento;
- indagine demandata dall'A.G. o da altra Autorità amministrativa;
- controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente.
Ferma restando la disciplina vigente in materia di responsabilità solidale, l'asseverazione prevista dalla presente convenzione può essere utilizzata nell'ambito degli appalti pubblici e privati al fini della verifica della regolarità delle imprese, e il personale ispettivo ne tiene conto nell'ambito di eventuali accertamenti. Con successive intese, le parti possano individuare ulteriori ipotesi di applicazione della ASSE.CO.
In attesa di specifica normativa, è nella facoltà delle stazioni appaltanti, e/o degli enti locali, attribuire ad ASSECO validità unica e/o sostitutiva dei, e/o pari al, DURC, in tema di verifica della conformità retributiva e contributiva di appaltatori e subappaltatori, nonché concedere premialità, e/o agevolazioni, a chi tra essi abbia ottenuto detta asseverazione.
La ASSE.CO può essere utilizzata da soggetti terzi, pubblici e privati, ad ogni fine ritenuto coerente con le finalità perseguite dal presente protocollo e riconducibili al riconoscimento della regolarità dei comportamenti del datore di lavoro/committente in materia di lavoro e legislazione sociale.
 

Articolo 8
Coordinamento

L'Ispettorato Nazionale dei Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro istituiscono un tavolo di lavoro congiunto - che si riunisce con cadenza almeno annuale - al fine di monitorare l'attività di rilascio della ASSE.CO., di apportare eventuali integrazioni o modifiche all'allegato tecnico di cui all'articolo 1, nonché di valutare l'opportunità di iniziative congiunte di tipo formativo e informativo.
 

Articolo 9
Pubblicità e trasparenza

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ai fini di pubblicità e trasparenza, si impegnano a diffondere con ogni mezzo di comunicazione il presente protocollo.
 

Articolo 10
Durata del protocollo d'intesa

Il presente Protocollo ha durata quinquennale, e qualora i soggetti sottoscrittori non manifestino una esplicita contrarietà entro sessanta giorni prima della scadenza naturale, si intende tacitamente rinnovato per la stessa durata di tempo, e può essere rinnovato più volte.
Prima della data di scadenza del predetto termine, dopo averne verificato gli effetti, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro potranno apportare eventuali modifiche ai contenuti dello stesso.
Il presente Protocollo d'Intesa sostituisce il precedente, ed entrerà in vigore dal trentunesimo giorno dalla sua sottoscrizione.

 

Allegato

Elementi che formano oggetto della dichiarazione da parte del legale rappresentante o del soggetto delegato alla gestione del personale

Il soggetto dichiara, sotto la propria responsabilità, la non commissione dei seguenti illeciti, ancorché non accertati in via definitiva, nell'anno precedente la dichiarazione, a carico dei relativi responsabili aziendali

Materia

Oggetto

Descrizione

Normativa

Lavoro minorile

Rispetto dei limiti di età

L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni

Art. 1, comma 622, L. n. 296/2006

Rispetto del divieto di adibizione degli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato 1 della L. n. 977/1967

È vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato 1 (ad es. processi e lavori che espongono ai seguenti agenti: agenti fisici, agenti biologici, agenti chimici ecc.)

Art. 6, comma 1, L. n. 977/1967

Rispetto dell'obbligo di sorveglianza sanitaria

I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica [*]

[*] Il D.L. n. 69/2013 (conv. da L n. 98/2013) ha disposto, con l'art. 42, comma 1, lett. b), che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dai D.Lgs. n. 81/2008 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, è abrogata, limitatamente alle lavorazioni non a rischio, la disposizione concernente l'obbligo del certificato di idoneità per l'assunzione di cui al presente articolo

Art. 8, comma 1, L. n. 977/1967

Rispetto del divieto di lavoro notturno

È vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto dall'articolo 17

Art. 15, comma 1, L. n. 977/1967

Rispetto dell'orario di lavoro

Per i bambini, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali. Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali

Art. 18, L. n. 977/1967

Tempi di lavoro

Rispetto della durata massima dell'orario di lavoro

La durata media dell'oraria di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario, fatte salve eventuali cause di forza maggiore, e/o previo concordato piano di smaltimento / recupero

Art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003

Rispetto dei limiti in materia di lavoro straordinario

Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali, fatte salve eventuali cause di forza maggiore, e/o previo concordato piano di smaltimento/recupero

Art. 5, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 66/2003

Rispetto della disciplina sul computo e sui compensi per lavoro straordinario

Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro

Art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 66/2003

Rispetto della disciplina sui riposi giornalieri

Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità, nonché eventuali cause di forza maggiore, e/o previo concordato piano di smaltimento/recupero

Art. 7, D.Lgs. n. 66/2003

Rispetto della disciplina sui riposi settimanali

Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni, ove non diversamente previsto dai CCNL, e fatte salve eventuali cause di forza maggiori, e/o previo concordato piano di smaltimento/recupero.

Art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003

Rispetto della disciplina in materia di ferie annuali

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive In caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nel 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore, e/o previo concordato plano di smaltimento / recupero

Art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003

Rispetto dei limiti di Lavoro notturno

L'orario di lavoro del lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite

Art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003

Rispetto delle disposizioni in materia di valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni

La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente (...), attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi

Art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003

Rispetto del divieto di adibizione delle donne al lavoro

Divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino; divieto di adibire al lavoro notturno le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell'articolo 11, comma 2, nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione

Art. 18 bis, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003

Lavoro "nero"

Rispetto della disciplina in materia di corretta instaurazione di rapporti di lavoro subordinato

Impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato

Art. 3, commi 3 e ss., D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002)

Caporalato/sfruttamento del lavoro

Assenza di condanne in materia di sfruttamento lavorativo

Reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento; utilizzo, assunzione o impiego di manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno

Art. 603-bis c.p.

Salute e sicurezza del lavoro

Assenza di provvedimenti di carattere sanzionatorio in materia di salute e sicurezza del lavoro

Tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza del lavoro presidiate da sanzione penale, fatta salva l'avvenuta estinzione del reato.

D.P.R. n. 320/1956, D.Lgs. n. 271/1999, D.Lgs. n 272/1999, D.Lgs. n. 298/1999, D.Lgs. n. 81/2008, D.Lgs. n. 101/2020, ecc.

Altre norme

Conformità alle disposizioni cogenti in tema di gestione delle risorse umane

Rispetto, e regolare adempimento, per quanto disposto dalle leggi (es. L.68/1999, Dlgs 198/2006)

 

 

Elementi che formano oggetto della dichiarazione da parte del consulente del lavoro

il soggetto dichiara sotto la propria responsabilità che, anche sulla base delle evidenze documentali, l'impresa è In possesso dei requisiti concernenti le materie di seguito indicate

Materia

Oggetto

Descrizione

Contratti collettivi

Rispetto della parte economico- normativa dei contratti collettivi nazionali e, ove applicabili, di quelli di secondo livello

Qualora richiesto dal legislatore, i contratti collettivi da rispettare sono quelli sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Gli elementi del contratto collettivo che occorre rispettare ai fini della dichiarazione sono i seguenti:

- retribuzione tabellare

- tredicesima mensilità

- quattordicesima mensilità (ove prevista)

- retribuzione per prestazioni straordinarie/supplementari

- scatti di anzianità

- riposi, ferie e permessi retribuiti

Regolarità contributiva

Rispetto dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Va dichiarato che l'impresa è in possesso dei requisiti di rilascio del DURC alla data di sottoscrizione della dichiarazione.

[*] Corresponsione della retribuzione

Effettiva corresponsione ai lavoratori delle somme indicate nei prospetti paga laddove il professionista sia munito della relativa delega da parte del datore di lavoro

Il professionista che proceda alla corresponsione delle retribuzioni indicate nei prospetti paga dichiara, laddove sia lui stesso Incaricato di tale adempimento In forza di una delega da parte del datore di lavoro, di aver correttamente provveduto.

[*] Operante esclusivamente nel caso di delega specifica rilasciata dal datore di lavoro al consulente del lavoro per la corresponsione delle retribuzioni.