Accordo tra INAIL DIREZIONE REGIONALE UMBRIA e AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA - Ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia, per l’applicazione sperimentale di strumenti metodologici per la valutazione del rischio biologico in ambito sanitario
Inail Direzione Regionale Umbria, via G.B. Pontani, 12 06128 Perugia, rappresentato in persona dal Direttore Regionale dott.ssa Alessandra Ligi
E
L’Azienda Ospedaliera di Perugia con sede operativa in Piazzale Giorgio Menghini, 8/9, Sant’Andra delle Fratte 06129 PERUGIA, nella persona del legale rappresentante dott. Giuseppe De Filippis
PREMESSO CHE
❖ il D. Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
❖ l’Inail in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
❖ agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l’Inail vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
❖ l’Inail intende valorizzare le opportunità di sviluppo di partenariati e la creazione di reti, in ambito nazionale e internazionale, per migliorare l’efficacia e la rilevanza della propria azione sul piano della promozione della cultura della prevenzione;
❖ l’Inail ha prodotto e realizzato un applicativo per la valutazione del rischio biologico in ambito dei propri ambulatori Prime Cure;
❖ l’Azienda Ospedaliera di Perugia ha manifestato l’interesse e la volontà di approfondire gli aspetti legati alla valutazione del rischio biologico in ambito sanitario sperimentando al proprio interno quanto Inail ha realizzato con l’applicativo richiamato,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Finalità
Il decreto legislativo 81/2008, agli articoli 271 e 272, prevede per il datore di lavoro l’obbligo di considerare, nella fase di valutazione del rischio, tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche degli agenti biologici e delle modalità di lavoro, per procedere all’identificazione e l’attuazione delle più idonee misure di prevenzione e protezione, pertanto la valutazione del rischio biologico anche nell’ambiente ospedaliero rappresenta un obbligo fondamentale. Le attività svolte possono comportare la presenza di agenti biologici (allegato XLVI d.lgs 81/2008 e s.m.i.) e in esse l’operatore sanitario risulta esposto al contatto con fluidi biologici, aerosol, materiali o strumenti dedicati a pratiche mediche o chirurgiche potenzialmente contaminanti.
L’ampia diffusione sia a livello nazionale che internazionale di linee guida, buone prassi e indicazioni operative, sconta però l’assenza di uno standard di riferimento comportando difformità nella procedura di valutazione del rischio e limitando la possibilità di comparazione di risultati.
L’obiettivo dell’Accordo è quello di sviluppare in collaborazione tra le parti un percorso metodologico uniforme di valutazione del rischio biologico in ambienti sanitari (ospedalieri e territoriali) in base all’esperienza maturata e all’applicativo specifico realizzato da Inail nella materia.
In tal modo saranno forniti ai datori di lavoro e ai servizi di prevenzione e protezione utili strumenti per individuare e pianificare interventi migliorativi da adottare.
Art. 2
Oggetto della collaborazione
Le Parti, nel condividere gli obiettivi della presente intesa, si impegnano a realizzare quanto segue:
• attività di studio ed analisi delle realtà sanitarie oggetto dell’Accordo e della presenza di situazioni a potenziale rischio biologico;
• raccolta sistematica e organizzata dei dati aventi rilevanza ai fini della valutazione del rischio biologico;
• adeguamento dello strumento Inail di valutazione del rischio biologico e sua sperimentazione nell’analisi del rischio negli ambienti di lavoro considerati;
• realizzazione e divulgazione di prodotti in cui verranno riportati i risultati della sperimentazione con i dati in forma aggregata e nel rispetto della privacy aziendale.
Art. 3
Gruppo di Lavoro
Al fine di dare attuazione alle attività previste dal presente Accordo verrà istituito un apposito gruppo di lavoro composto da tre referenti designati da ciascuna Parte:
Per Inail Consulenza tecnica salute e sicurezza
• Dott.ssa Raffaella Giovinazzo
• Dott.ssa Elena Guerrera
• Dott.ssa Daniela Sarto
Per Azienda Ospedaliera di Perugia:
• Dott.ssa Angela Gambelunghe
• R.S.P.P. - Dott. Vanni Burani
• T.d.P. - Michele Cannizzo
Al Gruppo di Lavoro sono affidati i compiti di progettazione, programmazione, realizzazione e monitoraggio delle attività oggetto del presente Accordo.
Il Gruppo di Lavoro dovrà altresì elaborare il documento conclusivo.
Gli incontri di lavoro potranno essere svolti in remoto, avvalendosi della piattaforma Teams. Le attività potranno, comunque, prevedere un numero limitato di accessi ai luoghi di lavoro in esame, nel rispetto dei Regolamenti interni e di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Art. 4
Impegni delle Parti
Nell’ambito dell’Accordo:
- l’Azienda Ospedaliera di Perugia si impegna a rendersi parte attiva nelle attività
previste dall’Accordo, anche fornendo all’Inail i dati necessari allo sviluppo dello strumento di valutazione del rischio biologico.
- All’Inail è affidato il compito di direzione tecnico-scientifica dei lavori.
La durata della collaborazione, salvo interruzioni dovute a cause di forza maggiore, sarà di 24 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.
La collaborazione potrà, comunque, essere rinnovata su richiesta di ciascuna delle Parti, previo comune consenso.
Art. 5
Aspetti Economici
Il presente Accordo non comporta oneri a carico delle Parti, fatti salvi:
- gli apporti di natura esclusivamente professionale, per i quali le Parti non intendono rivalersi;
- l’eventuale necessità di sopralluoghi presso i luoghi di lavoro. In tal caso le parti si impegnano a sostenere le spese relative alle proprie risorse umane impegnate nell’attività.
Art. 6
Proprietà intellettuali
Le Parti concordano che i risultati ottenuti e gli eventuali prodotti realizzati nell’ambito delle attività oggetto del presente Accordo rimarranno di proprietà dell’INAIL, che ne potrà disporre pienamente e liberamente, nelle modalità che riterrà più opportune.
L’Azienda Ospedaliera potrà utilizzare i risultati derivanti dalle attività per le finalità istituzionali correlate agli obblighi di valutazione del rischio biologico.
L’Inail potrà utilizzare i risultati dell'attività, al fine di elaborare e rendere pubblici criteri e metodologie per la valutazione del rischio biologico in ambiti lavorativi analoghi a quelli studiati e per realizzare strumenti, anche informatici, di ausilio alla valutazione di tale rischio.
Art. 7
Trattamento dei dati e tutela della riservatezza
Con riferimento alla propria realtà organizzativa, le Parti assolvono gli obblighi di informazioni di cui all’art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione delle attività discendenti da questo Accordo. Pertanto, garantiscono che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all’espletamento delle attività ivi previste, nel più assoluto rispetto di quanto imposto dalla vigente normativa posta a tutela dei dati personali.
Art. 8
Tutela dell’immagine
Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo di Inail e dell’Azienda Ospedaliera di Perugia saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.
L’utilizzazione del logo delle Parti, straordinaria e/o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’art. 2 del presente Accordo, richiederà il consenso delle Parti interessate.
Ciascuna delle Parti autorizza le altre a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
Art. 9
Durata
Il presente Protocollo d’intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione ed ha durata di 24 mesi ed è rinnovabile con espressa volontà dei firmatari.
Art. 10
Recesso
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 11
Foro competente
Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Perugia.
Art. 12
Modifiche all’Accordo
Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di tutti i Partner.
Il presente atto si compone di 4 pagine.
Perugia, 6 aprile 2023
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