REGOLAMENTO (UE) N. 139/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2014

che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

 

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/


 

 



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), modificata dal regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l’articolo 8 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 216/2008 ha l’obiettivo di stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell’aviazione civile in Europa.

(2) L’attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008 richiede l’adozione di norme attuative dettagliate, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione in materia di sicurezza degli aeroporti, al fine di mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione perseguendo nel contempo l’obiettivo di un miglioramento generale della sicurezza aeroportuale.

(3) Esso prescrive che la Commissione adotti le necessarie norme di attuazione per stabilire le condizioni per la progettazione e il funzionamento sicuro degli aeroporti di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 5, entro il 31 dicembre 2013.

(4) Al fine di garantire una transizione graduale e un livello elevato di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione, le norme attuative devono rispecchiare lo stato dell’arte e le migliori pratiche nel settore aeroportuale; tener conto delle norme e delle pratiche raccomandate applicabili dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (in seguito «ICAO»), rispettando in tal modo la classificazione rispettiva dell’ICAO in tutto il sistema delle norme; tener conto delle esperienze operative degli aeroporti a livello internazionale, nonché del progresso tecnico e scientifico nel settore aeroportuale; essere proporzionate alle dimensioni, al traffico, alla categoria e alla complessità dell’aeroporto e alla natura e al volume delle operazioni che vi sono effettuate; prevedere la necessaria flessibilità per la conformità richiesta; e tener conto dei casi in cui l’infrastruttura dell’aeroporto è stata sviluppata prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto dei diversi requisiti previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati membri.

(5) È necessario che il settore aeroportuale e le amministrazioni degli Stati membri dispongano del tempo sufficiente per adeguarsi al nuovo quadro normativo e per verificare il sussistere delle condizioni per il mantenimento della validità dei certificati rilasciati precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento.

(6) Al fine di garantire l’applicazione uniforme dei requisiti comuni, è essenziale che vengano applicate dalle autorità competenti, ed eventualmente dall’Agenzia, norme comuni nella valutazione della conformità ai presenti requisiti; è necessario che l’Agenzia elabori metodi accettabili di rispondenza e materiale esplicativo per agevolare la necessaria uniformità normativa. I requisiti comuni dovrebbero prevedere identiche procedure nell’ambito delle autorità competenti nei vari settori del trasporto aereo. Essi non dovrebbero impedire, tuttavia, l’applicazione di procedure leggermente diverse, se e quando ciò sia necessario o utile, ad esempio nel caso di organismi di vigilanza separati per gli aeroporti e per le operazioni di volo. L’obiettivo di sicurezza di questi requisiti dovrebbe restare impregiudicato, indipendentemente dalle diverse modalità di rispondenza tecnica.

(7) Per quanto riguarda la gestione di ostacoli nei dintorni dell’aeroporto nonché le altre attività che si svolgono al di fuori del sedime aeroportuale ogni Stato membro può designare le diverse autorità e gli altri soggetti competenti per il monitoraggio, la valutazione e la riduzione dei rischi. Scopo del presente regolamento è di non modificare l’attuale ripartizione dei compiti all’interno dello Stato membro. Tuttavia, è necessario che in ogni Stato membro venga assicurata un’organizzazione capillare delle competenze in materia di protezione dei dintorni dell’aeroporto e di monitoraggio e attenuazione dei rischi causati dalle attività umane. Occorre pertanto garantire che le autorità responsabili della protezione dei dintorni degli aeroporti dispongano delle competenze adeguate per espletare i loro obblighi.

(8) È necessario che in un aeroporto vengano forniti i servizi specifici di cui al capo B dell’allegato IV (Parte ADR.OPS). In alcuni casi tali servizi non sono direttamente forniti dal gestore aeroportuale, ma da un’altra organizzazione o soggetto pubblico, o da una combinazione di entrambi. In tali casi il gestore aeroportuale, in quanto responsabile del funzionamento dell’aeroporto, deve avere concluso accordi per interfacciarsi con tali organizzazioni o soggetti per garantire la fornitura dei servizi, secondo i requisiti di cui all’allegato IV. In presenza di tali accordi e interfacce si considera che il gestore aeroportuale abbia adempiuto alle proprie responsabilità e non debba essere considerato direttamente responsabile di eventuali non conformità da parte di un altro soggetto parte dell’accordo, a condizione che abbia rispettato tutti i requisiti e gli obblighi applicabili stabiliti nel presente regolamento attinenti alla sua responsabilità e contenuti nell’accordo.

(9) Il regolamento (CE) n. 216/2008 riguarda soltanto i certificati di aeroporti che le autorità competenti devono rilasciare per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza. Pertanto, esso non riguarda gli aspetti non correlati alla sicurezza inclusi nei certificati già rilasciati di aeroporti nazionali.

(10) Le misure previste nel presente regolamento si basano sul parere rilasciato dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

 

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

 

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

 



1. Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate relative a:

a) le condizioni per stabilire e notificare al richiedente la base di certificazione applicabile ad un aeroporto di cui all’allegato II e all’allegato III;

b) le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati per gli aeroporti e dei certificati per le organizzazioni responsabili della gestione degli aeroporti, compresi i limiti operativi derivanti dalla struttura specifica dell’aeroporto di cui all’allegato II e all’allegato III;

c) le condizioni di esercizio degli aeroporti in conformità ai requisiti essenziali fissati nell’allegato V bis e, se applicabile, nell’allegato V ter del regolamento (CE) n. 216/2008, di cui all’allegato IV;

d) le responsabilità dei titolari di certificati di cui all’allegato III;

e) le condizioni di accettazione e di conversione dei certificati esistenti di aeroporti già rilasciati dagli Stati membri;

f) le condizioni per la decisione di non accordare le esenzioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3 ter, del regolamento (CE) n. 216/2008, compresi i criteri per gli aeroporti cargo, la notifica degli aeroporti esentati, nonché per il riesame delle esenzioni accordate;

g) le condizioni in base alle quali le operazioni sono vietate, limitate o subordinate a determinate condizioni ai fini della sicurezza di cui all’allegato III;

h) determinate condizioni e procedure per la dichiarazione e per la vigilanza dei fornitori del servizio di gestione del piazzale di cui al paragrafo 2, lettera e), dell’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 216/2008, indicate nell’allegato II e nell’allegato III.

2. Le autorità competenti per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti, i gestori degli aeroporti e i fornitori di servizi di gestione del piazzale devono rispettare i requisiti di cui all’allegato II.

3. I gestori degli aeroporti e i fornitori di servizi di gestione del piazzale devono rispettare i requisiti di cui all’allegato III.

4. I gestori degli aeroporti devono rispettare i requisiti di cui all’allegato IV.

 

 

Articolo 2

Definizioni

 



Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1) «aeroporto», ogni area definita (inclusi edifici, impianti ed equipaggiamenti) su terra o acqua o su una struttura fissa, offshore fissa o galleggiante, destinata a essere utilizzata totalmente o in parte per l’arrivo, la partenza e gli spostamenti di terra degli aeromobili;

2) «velivolo», aeromobile ad ala fissa a motore più pesante dell’aria, sostenuto in volo dalla reazione dinamica dell’aria sulle ali;

3) «aeromobile», qualsiasi apparecchio in grado di sostenersi nell’atmosfera grazie a reazioni dell’aria diverse dalle reazioni dell’aria sulla superficie terrestre;

4) «piazzale», area predefinita per la sosta degli aeromobili, per l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri, il carico e lo scarico della posta o delle merci, il rifornimento di combustibili, il parcheggio o la manutenzione;

5) «servizio di gestione del piazzale», servizio fornito per gestire le attività e il movimento di aeromobili e veicoli su un piazzale;

6) «audit», procedura sistematica, indipendente e documentata per l’ottenimento di evidenze oggettive e la valutazione obiettiva delle stesse al fine di determinare in che misura i requisiti vengano rispettati;

7) «specifiche di certificazione», standard tecnici adottati dall’Agenzia che indicano i mezzi per dimostrare la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e le corrispondenti norme attuative e che possono essere utilizzati da un’organizzazione a fini di certificazione;

8) «autorità competente», un’autorità designata all’interno di ciascuno Stato membro dotata dei necessari poteri e responsabilità ai fini della certificazione e della sorveglianza degli aeroporti, nonché del personale e delle organizzazioni che operano in essi;

9) «sorveglianza continua», i compiti che vengono svolti per l’attuazione del programma di sorveglianza in qualsiasi momento dall’autorità competente per verificare che le condizioni in base alle quali è stato emesso un certificato continuino ad essere soddisfatte durante il suo periodo di validità;

10) «documento di azione e accettazione di deviazione» (DAAD), un documento elaborato dall’autorità competente per la raccolta di elementi di prova sufficienti a giustificare l’accettazione delle deviazioni dalle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia;

11) «ispezione», una valutazione indipendente effettuata tramite osservazione e giudizio eventualmente accompagnata da misurazione, prove o calibratura, al fine di verificare la rispondenza ai requisiti applicabili;

12) «movimento», un decollo o un atterraggio;

13) «ostacolo», tutti gli oggetti fissi (temporanei o permanenti) e mobili, o loro parti, che:

— sono situati su di un’area destinata al movimento in superficie degli aeromobili; oppure

— si estendono al di sopra di una superficie definita a protezione degli aeromobili in volo; oppure

— si trovano all’esterno delle summenzionate superfici e sono ritenuti un pericolo per la navigazione aerea,

14) «superficie di limitazione degli ostacoli», una superficie che definisce i limiti oltre i quali gli oggetti non possono estendersi nello spazio aereo;

15) «superficie di protezione da ostacoli», una superficie stabilita per sistema indicatore ottico di pendenza di avvicinamento che oggetti o estensioni di oggetti esistenti non possono superare tranne quando, a giudizio dell’autorità competente, il nuovo oggetto o la nuova estensione siano in ombra rispetto a un oggetto immobile esistente.
 

 


Articolo 3

Sorveglianza degli aeroporti

 



1. Gli Stati membri designano al loro interno uno o più soggetti in qualità di autorità competente(i), dotata dei necessari poteri e responsabilità ai fini della certificazione e della sorveglianza degli aeroporti, nonché del personale e delle organizzazioni che in essi operano.

2. L’autorità competente deve essere indipendente dai gestori degli aeroporti e dai fornitori di servizi di gestione del piazzale. Tale indipendenza viene garantita mediante separazione, quanto meno a livello funzionale, tra l’autorità competente e i suddetti gestori di aeroporti e fornitori di servizi di gestione del piazzale. Gli Stati membri devono assicurare che le autorità competenti esercitino le loro competenze in modo imparziale e trasparente.

3. Se uno Stato membro designa più di un soggetto come autorità competente devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) ogni autorità competente è responsabile di compiti specificamente definiti e di una determinata area geografica; e

b) stabilisce un coordinamento tra tali autorità per garantire una sorveglianza efficiente di tutti gli aeroporti e gestori degli aeroporti, nonché dei fornitori di servizi di gestione del piazzale.

4. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano delle risorse e capacità necessarie per l’adempimento dei loro obblighi a norma del presente regolamento.

5. Gli Stati membri assicurano che il personale delle autorità competenti non svolga attività di sorveglianza quando è dimostrato che ciò potrebbe tradursi direttamente o indirettamente in un conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda interessi di tipo famigliare o finanziario.

6. Il personale autorizzato dall’autorità competente a svolgere compiti di certificazione e/o sorveglianza è abilitato a svolgere almeno i seguenti compiti:

a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente ai fini dello svolgimento dei compiti di certificazione e/o sorveglianza;

b) prelevare copie o estratti di detti registri, dati, procedure e altro materiale;

c) chiedere chiarimenti a voce sul posto;

d) accedere ad aeroporti, locali pertinenti, siti operativi o altre aree pertinenti e mezzi di trasporto;

e) effettuare audit, indagini, prove, esercitazioni, valutazioni, ispezioni;

f) adottare o avviare gli opportuni provvedimenti sanzionatori.

7. I compiti di cui al paragrafo 6 sono svolti in conformità alla normativa nazionale degli Stati membri.

 

 

Articolo 4

Informazioni all’Agenzia europea per la sicurezza aerea

 



Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri comunicano all’Agenzia europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia») i nomi, le sedi, i codici ICAO degli aeroporti e i nomi dei gestori degli aeroporti, nonché il numero di movimenti di passeggeri e merci degli aeroporti a cui si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 e del presente regolamento.

 

 

Articolo 5

Esenzioni
 

 


1. Lo Stato membro notifica all’Agenzia entro un mese la decisione di concedere un’esenzione a norma dell’articolo 4, paragrafo 3 ter, del regolamento (CE) n. 216/2008. Le informazioni trasmesse all’Agenzia comprendono l’elenco degli aeroporti interessati, il nome del gestore aeroportuale e il numero di movimenti di passeggeri e merci dell’aeroporto dell’anno in questione.

2. Lo Stato membro esamina ogni anno i dati relativi al traffico di un aeroporto oggetto di esenzione. Se i dati di traffico relativi a tale aeroporto hanno superato quelli previsti all’articolo 4, paragrafo 3 ter, del regolamento (CE) n. 216/2008 negli ultimi tre anni consecutivi ne informa l’Agenzia e revoca l’esenzione.

3. La Commissione può decidere in qualsiasi momento di non concedere un’esenzione nei seguenti casi:

a) gli obiettivi generali di sicurezza del regolamento (CE) n. 216/2008 non sono soddisfatti;

b) i dati pertinenti al traffico passeggeri e merci sono stati superati nel corso degli ultimi tre anni consecutivi;

c) quando l’esenzione non sia conforme ad altre normative UE pertinenti.

4. Se la Commissione ha deciso che l’esenzione non è consentita, lo Stato membro in questione ne procede alla revoca.

 

 

Articolo 6

Conversione dei certificati

 



1. I certificati rilasciati dall’autorità competente prima del 31 dicembre 2014 sulla base di normative nazionali restano validi fino a quando essi vengano rilasciati a norma del presente articolo, oppure se non vengono rilasciati certificati di questo tipo, fino al 31 dicembre 2017.

2. Prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1, l’autorità competente rilascia i certificati per gli aeroporti e i gestori degli aeroporti interessati, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la base di certificazione di cui all’allegato II sia stata verificata utilizzando le specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia, compresi gli eventuali casi di livello equivalente di sicurezza e condizioni particolari, che sono stati individuati e documentati;

b) il titolare del certificato abbia dimostrato la conformità alle specifiche di certificazione quando esse sono diverse dai requisiti nazionali sulla cui base l’attuale certificato è stato rilasciato;

c) il titolare del certificato abbia dimostrato la conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative, che sono applicabili alla sua organizzazione e alle operazioni e che sono diverse dai requisiti nazionali sulla cui base il certificato esistente è stato rilasciato.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), l’autorità competente può decidere di rinunciare alla dimostrazione di conformità se ritiene che tale dimostrazione comporti uno sforzo eccessivo o sproporzionato.

4. L’autorità competente tiene registrazioni, per un periodo minimo di cinque anni, dei documenti relativi alla procedura di conversione dei certificati.

 

 

Articolo 7

Deviazioni dalle specifiche di certificazione

 

 


1. L’autorità competente può, fino al 31 dicembre 2024, accettare le domande per il rilascio di un certificato incluse le deviazioni rispetto alle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le deviazioni non devono configurarsi come un caso di livello di sicurezza equivalente secondo la norma ADR.AR.C.020, né essere considerate un caso di condizione speciale secondo la norma ADR.AR.C.025 dell’allegato II del presente regolamento;

b) le deviazioni esistevano precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento;

c) i requisiti essenziali di cui all’allegato V bis del regolamento (CE) n. 216/2008 sono rispettati dalle deviazioni, integrate da misure di mitigazione e misure correttive, ove opportuno;

d) è stata completata una valutazione a supporto della sicurezza per ogni deviazione.

2. L’autorità competente compila la documentazione che comprova il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, in un documento di azione e accettazione della deviazione (DAAD). Il DAAD è allegato al certificato. L’autorità competente specifica il periodo di validità del DAAD.

3. Il gestore aeroportuale e l’autorità competente verificano che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuino a essere soddisfatte. In caso contrario il DAAD deve essere modificato, sospeso o revocato.

 

 

Articolo 8

Protezione delle aree limitrofe all’aeroporto

 



1. Gli Stati membri assicurano che si svolgano delle consultazioni per quanto riguarda l’impatto in termini di sicurezza delle costruzioni che si propone di edificare entro i limiti delle superfici di protezione e limitazione degli ostacoli nonché di altre superfici associate all’aeroporto.

2. Gli Stati membri assicurano che si svolgano delle consultazioni per quanto riguarda l’impatto in termini di sicurezza delle costruzioni che si propone di edificare oltre i limiti delle superfici di protezione e limitazione degli ostacoli, nonché di altre superfici associate all’aeroporto e che superano l’altezza stabilita dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri assicurano il coordinamento della protezione degli aeroporti situati in prossimità dei confini nazionali con altri Stati membri.

 

 

Articolo 9

Monitoraggio delle aree limitrofe all’aeroporto

 



Gli Stati membri assicurano che si svolgano delle consultazioni con riguardo alle attività umane e all’uso del suolo, quali:

a) ogni sviluppo o modifica dell’uso del suolo nell’area dell’aeroporto;

b) ogni sviluppo che possa creare turbolenze indotte da ostacoli che potrebbero essere pericolose per le operazioni degli aeromobili;

c) l’utilizzo di luci pericolose, ambigue o fuorvianti;

d) l’uso di superfici fortemente riflettenti che possono provocare abbagliamento;

e) la creazione di aree che potrebbero attirare fauna selvatica nociva per le operazioni degli aeromobili;

f) le fonti di radiazioni non visibili o la presenza di oggetti in movimento o fermi che possono interferire o avere effetti negativi sulle comunicazioni aeronautiche e sui sistemi di navigazione e sorveglianza.

 

 

Articolo 10

Gestione dei pericoli provocati dalla fauna selvatica


 

 

1. Gli Stati membri assicurano che i pericoli derivanti dalla fauna selvatica siano valutati tramite:

a) l’istituzione di una procedura nazionale per la registrazione e la notifica di impatti di fauna selvatica con aeromobili;

b) la raccolta di informazioni presso gli operatori aerei, il personale dell’aeroporto e altre fonti sulla presenza di fauna selvatica che costituisca un rischio potenziale per le operazioni degli aeromobili; e

c) una valutazione continua del pericolo costituito dalla fauna selvatica da parte di personale qualificato.

2. Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni relative agli impatti con fauna selvatica siano raccolte e inviate all’ICAO per essere inserite nella banca dati del sistema informatico sugli impatti con uccelli dell’ICAO (IBIS).

 

 

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

 



1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2. Le autorità competenti per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti, i gestori degli aeroporti e i fornitori di servizi di gestione del piazzale devono rispettare i requisiti di cui all’allegato II del presente regolamento entro il 31 dicembre 2017.

3. Gli allegati III e IV si applicano agli aeroporti certificati ai sensi dell’articolo 6, a decorrere dalla data di rilascio del certificato.

4. Gli aeroporti la cui procedura di certificazione è stata avviata prima del 31 dicembre 2014, ma ai quali non è ancora stato rilasciato un certificato entro tale data, lo riceveranno solo quando si conformeranno alle disposizioni del presente regolamento.

5. La norma ADR.AR.C.050 e la norma ADR.OR.B.060 degli allegati II e III del presente regolamento, si applicano a decorrere dalla data alla quale entrano in vigore le norme di attuazione relative alla fornitura di servizi di gestione del piazzale. La norma ADR.AR.A.015 dell’allegato II e la norma ADR.OR.A.015 dell’allegato III si applicano ai fornitori di servizi di gestione del piazzale dalla data alla quale entrano in vigore le norme di attuazione relative alla fornitura di servizi di gestione del piazzale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

 

 


 

(1) GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1.
(2) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 51.


 

 

 

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