Tipologia: CCIA
Data firma: 7 marzo 2023
Validità: 2023-2025
Parti: Ministero della salute e OO.SS.
Comparti: P.A., Ministero della salute
Fonte: fpcgil.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Famiglie professionali
Art. 2 Prima applicazione delle progressioni tra le aree e all’interno delle aree
Art. 3 Inquadramento
Art. 4 Durata, ambito di applicazione
Art. 5 Orario di lavoro flessibile
Art. 6 Banca delle ore
Art. 7 Indennità di turnazione
Art. 8 Indennità di reperibilità
Art. 9 Indennità di rischio sanitario
Art. 10 Indennità di località disagiata
Art. 11 Indennità di località isolata

 

Art. 12 Indennità per attività di centralinista
Art. 13 Indennità per attività di consegnatario
Art. 14 Criteri per l'attribuzione di indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività comportanti l'assunzione di specifiche responsabilità
Art. 15 Indennità di posizione organizzativa
Art. 16 Trattamento economico del personale in distacco sindacale
Art. 17 Quota contrattazione decentrata di RSU
Art. 18 Compenso incentivante
Art. 19 Differenziazione del premio individuale
Art. 20 Criteri di ripartizione art. 46 CCNL 2016-2018
Art. 21 Clausole programmatiche e finali
Allegati


Contratto Collettivo Integrativo di Amministrazione triennio 2023-2025

I giorni 10 novembre, 6, 15, 21 dicembre 2022, 12 gennaio, 8 e 16 febbraio, 1 e 7 marzo 2023, si sono riunite anche in video conferenza presso la sede del Ministero della salute sita in via Giorgio Ribotta 5 Roma, la delegazione di parte pubblica, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del 9 maggio 2022 del comparto delle Funzioni centrali, debitamente convocate.
I presenti risultano dal foglio delle presenze conservato agli atti dell’ufficio 2 della DGPOB.
Le delegazioni, dopo approfondita discussione,
Visto il CCNL 12 febbraio 2018, relativo al personale del comparto Funzioni centrali, concernente il triennio 2016-2018;
Visto il CCNL del 9 maggio 2022, relativo al personale del comparto Funzioni centrali per il triennio normativo 2019/2021, e in particolare l’art. 7, recante “contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie” e l’art. 50, recante “Fondo risorse decentrate: utilizzo”;
Visto l’art. 13 del CCNL 9 maggio 2022, il quale prevede che, in coerenza con i contenuti di ciascuna Area, siano individuate le famiglie professionali, ovvero ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune, nell’ambito delle quali vengono definite le competenze professionali caratterizzanti ciascuna famiglia, nonché, ove richiesti, specifici titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni ad albi professionali, esperienze lavorative o professionali
Visto l’art. 18, comma 2, del CCNL 9 maggio 2022, il quale prevede che l’amministrazione, in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7 comma 6, lett. z), definisce le famiglie professionali del nuovo ordinamento professionale all’interno delle quali confluiscono, nel rispetto della tabella 2 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione, i profili professionali definiti sulla base del precedente sistema ordinamentale;
Vista la Tabella 2 allegata al CCNL 9 maggio 2022 di c.d. trasposizione automatica, in base alla quale il personale in servizio alla data di enfiata in vigore delle disposizioni contrattuali di prima applicazione e cioè dal 1° novembre 2022 è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data;
Visto il D. D. del 28 ottobre 2022 che recepisce la trasposizione di cui alla citata Tabella 2;
Visto l’art. 18, commi 6 e 7, del CCNL 9 maggio 2022, concernenti l’effettuazione, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il temine del 31 dicembre 2024, di procedure valutative ai fini della progressione tra le aree per i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella successiva tabella 3 di corrispondenza;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Nonne generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278, di istituzione del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”;
Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2018 di aggiornamento del "Sistema di misurazione e valutazione della performance" del Ministero della salute adottato in base alle linee guida del 28 dicembre 2017 della Funzione Pubblica;
Visto il decreto del Ministro della salute del 2 marzo 2023, con il quale è stata istituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva integrativa a livello di amministrazione, composta dal Segretario generale e dai Direttori generali, presieduta dal Direttore della Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio, al quale è attribuito potere di firma degli accordi e dei contratti integrativi stipulati a livello di amministrazione;
Convengono

Art. 4 Durata, ambito di applicazione
[…]
1. Il presente contratto che concerne il triennio 2023 - 2025 si applica al personale del comparto in servizio del Ministero della salute, anche a tempo determinato e al personale di altre amministrazioni in posizione di comando con formale provvedimento. I criteri di ripartizione delle risorse destinate alla contrattazione collettiva integrativa tra le sue diverse modalità di utilizzo verranno negoziati con cadenza annuale tra le parti, così come previsto dall’art. 8, comma 1, secondo periodo, del CCNL 9 maggio 2022.
[…]
4. Le parti convengono che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso della vigenza del presente contratto e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali integrazioni o modifiche.

Art. 5 Orario di lavoro flessibile
1. Per finalità conciliative tra vita lavorativa e vita familiare, è prevista una flessibilità oraria in entrata ed in uscita. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della medesima giornata.
2. È possibile prevedere, in considerazione sia delle esigenze organizzative e funzionali degli uffici, sia delle eventuali esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di lavoro, una flessibilità in entrata dalle ore 7:30 alle ore 10:30 e una flessibilità in uscita fino alle ore 18:30. Restano fermi, per gli uffici periferici, gli adeguamenti di sede, da stabilire a livello di contrattazione integrativa di sede territoriale in contrattazione anche con le RR.SS.UU.
3. L’eventuale debito orario derivante dall’applicazione del comma 1, deve essere recuperato nell’ambito del mese successivo a quello di maturazione, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente.
4. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall’ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:
- beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al d. lgs. n. 151/2001;
- assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
- siano portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
- siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all’art. 45 del CCNL 2016-2018;
- si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie e secondarie di primo grado;
- siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti.
5. In casi eccezionali, su richiesta del dipendente o in relazione a particolari esigenze di servizio, può essere attuata una diversa modalità di articolazione dell’orario, previa autorizzazione del Direttore generale della struttura organizzativa di livello generale di riferimento in cui è incardinato l’ufficio ove il dipendente presta l’attività lavorativa, su parere del direttore dell’ufficio stesso, senza alcun aggravio di oneri economici o organizzativi per la gestione delle sedi del Ministero.

Art. 6 Banca delle ore
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel conto ore confluiscono nel limite complessivo annuale individuale di 100 ore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione, fermo restando le risorse finanziarie previste per il lavoro straordinario, o come permessi compensativi a ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione
5. È previsto che la disciplina applicativa connessa, anche con riguardo alle modalità di adesione/revoca del dipendente alla banca delle ore, verrà stabilita con apposito atto adottato dall’Amministrazione successivamente alla sottoscrizione del presente accordo.

Art. 7 Indennità di turnazione
1. L’indennità di turnazione è prevista esclusivamente per le turnazioni rispondenti ai criteri di cui all’art. 19 CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018.
2. Detta indennità spetta al personale in servizio presso Uffici con orario di servizio (apertura e chiusura dell’ufficio) di almeno 10 ore e per lo svolgimento di attività continuative che non possono essere coperte con diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL.
3. Le turnazioni devono essere preventivamente programmate per un periodo non inferiore ad un mese. L’articolazione deve essere tale da attuare mia distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuabili in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’amministrazione.
4. L’indennità di turnazione spetta per un massimo di 10 turni mensili. Nell’arco di un mese i turni notturni non possono essere superiori a dieci, fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali. Il numero dei turni festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno.
5. L’indennità può essere erogata al personale solo se abbia effettivamente reso la propria prestazione lavorativa nell’ambito del turno di assegnazione per l’intera durata oraria del turno, con una flessibilità massima di 30 minuti.
6. In particolare, per gli Uffici centrali, spetta al personale addetto alla conduzione delle autovetture.
7. Al personale degli Uffici periferici, l’indennità di turnazione di cui al presente accordo spetta esclusivamente a fronte di turni non retribuiti ai sensi della legge n. 302/1984.
8. L’importo della indennità è individuato come specificato dall’art. 4 comma 3 del presente accordo.

Art. 8 Indennità di reperibilità
1. Ai sensi dell’art. 20 CCNL comparto funzioni centrali triennio 2016-2018, può farsi ricorso all'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio, riferite a settori di attività per i quali sia necessario assicurare la continuità dei servizi, e che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.
2. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, l’interessato di norma dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario.
3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese.
4. L’importo della indennità è individuato come specificato dall’art. 4 comma 3 del presente accordo.

Art. 9 Indennità di rischio sanitario
1. Per il personale appartenente agli ex profili di tecnico della prevenzione e assistente di prevenzione e sanità, rispettivamente nell’area funzionari (ex area III) e assistenti (ex area II) è previsto un compenso da corrispondersi esclusivamente e limitatamente alle ore in cui detto personale è impiegato in attività di controllo sanitario di persone, animali, piante e prodotti animali e vegetali, presso gli uffici periferici aperti al traffico internazionale. Il compenso non è corrisposto per controlli di carattere documentale.
2. Le parti concordano, altresì, di corrispondere la predetta indennità al personale di ruolo o “comandato in” con professionalità tecnico-sanitaria operante presso gli USMAF-SASN, addetto a servizi di erogazione di prestazioni sanitarie comportanti il diretto contatto con l’utenza, limitatamente ed esclusivamente per le ore di erogazione delle prestazioni.
3. L’importo della indennità è individuato come specificato dall’art. 4 comma 3 del presente accordo.

Art. 10 Indennità di località disagiata
1. L’indennità, sarà corrisposta al personale in servizio presso gli Uffici periferici di cui al D.M. 26 settembre 1984 e al D.D. 9 novembre 2011 recante modifiche e integrazioni del citato decreto ministeriale.
2. L’importo della indennità è individuato come specificato dall’art. 4 comma 3 del presente accordo.
3. Le parti si impegnano a porre in essere ogni attività utile all’attivazione della procedura necessaria per la revisione e aggiornamento dei provvedimenti di cui al comma 1.

Art. 11 Indennità di località isolata
1. L’indennità spetta al personale non dirigente stabilmente in servizio presso gli Uffici periferici del Ministero della salute di cui alla tabella allegata (allegato 6), in base ai requisiti logistici della struttura in cui il dipendente ha la propria sede lavorativa principale ed è assegnato. Il relativo punteggio delle sedi risulta nella predetta tabella, confermativa dei valori contenuti nell’accordo relativo all’anno 2019.
2. Il compenso non sarà corrisposto al personale degli Uffici centrali che al qualsiasi titolo e saltuariamente presta attività presso Uffici periferici.
3. L’importo della indennità è individuato come specificato dall’art. 4 comma 3 del presente accordo.
4. Le parti si impegnano a porre in essere ogni attività utile all’attivazione della procedura necessaria per la revisione e aggiornamento della tabella di cui al comma 1.

Art. 12 Indennità per attività di centralinista
1. Al personale addetto vedente e non vedente al centralino del Ministero - Direzione generale del personale organizzazione e bilancio - è riconosciuto un compenso per il disagio connesso alla specifica articolazione dell’orario di lavoro e della gravosità della prestazione dovuta alle caratteristiche del servizio.
2. L’importo della indennità è individuato come specificato dall’art. 4 comma 3 del presente accordo.