Tipologia: CPL
Data firma: 28 marzo 2023
Validità: 01.04.2023 - 31.12.2024
Parti: l'Ance Cuneo e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Cuneo
Fonte: filcacisl.it


Sommario:

 

Premessa
Art. l Mercato del lavoro - formazione professionale - lavoratori extracomunitari - orientamento e promozione del settore
Art. 2 Lavoro irregolare
Art. 3 Orario di lavoro
Art. 4 Sicurezza
Art. 5 Ferie
Art. 6 Indennità sostitutiva di mensa
Art. 7 Indennità di trasferta
Art. 8 Indennità di guida
Art. 9 Indennità di settore e premio di produzione

 

Art. 10 Indennità per lavori disagiati
Art. 11 Elemento variabile della retribuzione - E.V.R.
Art. 12 Contribuzione cassa edile
Art. 13 Enti bilaterali
Art. 14 Prestazioni cassa edile
Art. 15 Clausola di salvaguardia
Art. 16 Diffusione del testo contrattuale
Art. 17 Validità, decorrenza e durata
Allegato 1. Fac-simile - Autodichiarazione da trasmettere in caso di non raggiungimento di un parametro aziendale
Allegato 2. Assicurazione infortuni professionali ed extra


Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese edili ed affini della Provincia di Cuneo

In data 28 marzo 2023, presso la sede dell'Ance di Cuneo; tra l'Ance Cuneo […] e la Feneal/Uil […], la Filca/Cisl […], la Fillea/Cgil […]

Premesso che:
• le OO. SS territoriali dei lavoratori hanno presentato, in data 14 febbraio 2020, la piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo Territoriale della Provincia di Cuneo;
• in concomitanza ed in seguito, il settore edile ha dovuto fronteggiare l'emergenza della pandemia Covid - 19, che ha determinato una sospensione delle trattative;
• nel 2022 la ripresa delle attività ha portato le Parti ad incontrarsi per dare corso alla trattativa, allo scopo di realizzare un approfondito e costruttivo confronto tra le stesse nell'ottica di una valorizzazione del Sistema Bilaterale Cuneese, al fine di una creazione di un modello virtuoso di relazioni industriali che dia supporto ai lavoratori ed alle imprese;
Considerato che:
- in data 3 marzo 2022 le Parti Sociali nazionali hanno sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese edili ed affini, finalizzato a garantire una crescita del settore sotto i profili della qualità, della professionalità e della sicurezza;
- le Parti Sociali territoriali intendono supportare il comparto locale delle costruzioni, in questo periodo di espansione per l'intero settore, nel rispetto dei principi della legalità, della regolarità e della sicurezza sui luoghi di lavoro con una regolamentazione territoriale integrativa del CCNL Edilizia Industria il più possibile adeguata all'attuale contesto sociale ed economico;
Tutto ciò premesso e considerato, ad integrazione e modifica del contratto collettivo provinciale di lavoro del 17 febbraio 2017, si conviene quanto segue:
Art. l Mercato del lavoro - formazione professionale - lavoratori extracomunitari - orientamento e promozione del settore
Art. 2 Lavoro irregolare
Art. 3 Orario di lavoro
Art. 4 Sicurezza
Art. 5 Ferie
Art. 6 Indennità sostitutiva di mensa
Art. 7 Indennità di trasferta
Art. 8 Indennità di guida
Art. 9 Indennità di settore e premio di produzione
Art. 10 Indennità per lavori disagiati
Art. 11 Elemento variabile della retribuzione - E.V.R.
Art. 12 Contribuzione cassa edile
Art. 13 Enti bilaterali
Art. 14 Prestazioni cassa edile
Art. 15 Clausola di salvaguardia
Art. 16 Diffusione del testo contrattuale
Art. 17 Validità, decorrenza e durata
Allegato 1. Fac-simile - Autodichiarazione da trasmettere in caso di non raggiungimento di un parametro aziendale
Allegato 2. Assicurazione infortuni professionali ed extra

Art. 1 - Mercato del lavoro - formazione professionale - lavoratori extracomunitari - orientamento e promozione del settore
Promozione del settore
In provincia di Cuneo il comparto delle costruzioni è caratterizzato da una persistente carenza di manodopera qualificata. Nonostante sia uno dei settori più importanti in termini di dinamiche economiche, incontra ancora difficoltà nel rinnovare la propria immagine nei giusti termini culturali, sociali e occupazionali.
Benché offra ampie e solide garanzie in termini di stabilità occupazionale, professionalità, retribuzione e benefici del sistema bilaterale della Provincia di Cuneo, l'occupazione nell'edilizia non è ancora tenuta, in determinate situazioni, in giusta considerazione.
È sempre più importante valorizzare la modernità e la dinamicità del mercato, fortemente supportata dalle nuove tecnologie, e creare le condizioni per l'ingresso dei giovani nel settore, anche attraverso opportuni percorsi di orientamento scolastico.
Occorre, inoltre, considerare l'evoluzione positiva derivante dai benefici effetti delle disposizioni normative in materia di bonus edilizi.
Nel comune obiettivo di rivitalizzare l'edilizia provinciale e, nell'ambito di una più ampia ripresa culturale e professionale, di integrazione sociale e di incentivazione all'occupazione, le Parti Sociali, alla luce dell'attuale fase che vede il settore edile al centro del sistema produttivo, convengono di creare ulteriori azioni comuni volte a promuovere il settore, garantendo ulteriori tutele per la qualificazione delle sue risorse umane e aumentando le misure per la sicurezza nei cantieri.
È necessario sostenere le imprese virtuose in termini di regolarità e qualità del lavoro per favorire un'adeguata esecuzione delle opere relative ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
A tal proposito la Cassa Edile di Cuneo ha sottoscritto in data 28 luglio 2021 un Protocollo di intesa con l'ispettorato Territoriale del Lavoro di Cuneo, con l'obiettivo, attraverso una stretta sinergia tra le Parti, di garantire la regolarità, la legalità e la leale concorrenza sul mercato degli attori operanti nel settore edile.
In data 31 gennaio 2023 inoltre è stato sottoscritto, presso la sede della Prefettura di Cuneo, il "Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della provincia di Cuneo". Il documento è frutto di un percorso di condivisione tra amministrazioni pubbliche, tra cui Regione Piemonte, Provincia, Inail, Direzione, Inps, Vigili del Fuoco, Camera di Commercio, Ispettorato Territoriale Lavoro, S.Pre.S.A.L. Asl Cnl e Asl Cn2, ed enti e parti sociali del territorio attivi nell'ambito della sicurezza sul lavoro sugli ambiti della prevenzione, della formazione e della vigilanza.
Mercato del lavoro e formazione professionale
Le parti, nel confermare l'intento di operare per offrire al settore edile uno strumento utile ad agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, concordano di incentivare l'attività volta alla realizzazione di un sistema integrato tra formazione e mercato del lavoro.
A tal fine, le Parti individuano, in sede di stipula del presente contratto integrativo di lavoro, un percorso da attuare nell'ambito della vigenza del contratto stesso così articolato:
1. verifica degli strumenti definiti nelle precedenti intese al fine di individuare le criticità che non hanno permesso ad oggi la migliore fruizione. In tale contesto si procederà al monitoraggio delle procedure e degli strumenti operativi inerenti la banca dati dei lavoratori disponibili, al fine di evidenziare le esperienze professionali/scolastiche degli stessi.
2. In tale ambito si ridefiniranno altresì le competenze demandate agli Enti (Cassa Edile - Ente Scuola), nonché le relative risorse destinate.
3. Riesame del tavolo istituito con la Provincia e con tutti i Centri per l'impiego per rafforzare la collaborazione in essere e rendere l'Ente Scuola Edile e i Centri per l'impiego riferimenti maggiormente incisivi nell'ambito dell'occupazione e della ricerca di personale nel settore edile.
In attuazione del punto 3. i Centri per l'impiego individueranno i lavoratori privi di esperienza che intendono essere occupati nell'ambito del settore edile.
L'Ente Scuola definirà, a favore di questi ultimi, un percorso formativo con un minimo di 80 ore progettato e gestito dall'Ente stesso, modulato in modo tale da fornire ai lavoratori una preparazione di "primo inserimento" nel settore. In tale contesto si ricercheranno anche risorse pubbliche e si utilizzerà lo strumento del tirocinio. Ai disoccupati che frequenteranno integralmente il corso verrà proposto un percorso privilegiato finalizzato all'occupazione presso imprese del settore ed una borsa di studio, a carico dell'Ente Scuola, di 250 euro a fine corso, a fronte di valutazione positiva espressa dall'Ente Scuola stessa.
Considerata la carenza di personale nel settore delle costruzioni in provincia di Cuneo, sia tra le figure operaie che tra quelle "tecniche intermedie", le Parti, tramite l'Ente Scuola Edile si ripropongono:
- di promuovere, in collaborazione con le scuole medie inferiori, attività di orientamento finalizzata al settore delle costruzioni prevedendo un collegamento tra lo stesso e le attività scolastiche e proponendo momenti di attività presso i laboratori attrezzati dall'Ente;
- di realizzare attività formative integrate con la Scuola Secondaria Superiore, in particolare con gli Istituti per Geometri ed i Periti Industriali, creando moduli di formazione professionale da proporre a titolo integrativo/aggiuntivo nell'ambito della frequenza ordinaria del biennio;
- contribuendo a prevenire e contenere "la dispersione scolastica", rimotivando ed indirizzando i giovani verso un percorso formativo nel terzo anno, gestito direttamente dalla Scuola Edile avente come obiettivo finale, il conseguimento di una Professionalità di Operatore Edile;
- promuovendo, in collaborazione con gli Istituti per Geometri, attività di formazione in alternanza scuola-lavoro ed in tirocinio di formazione ed orientamento, al fine di contribuire al contenimento del divario oggi esistente tra le competenze professionali richieste dalle imprese rispetto a quelle conseguite dagli studenti nei percorsi scolastici;
- di determinare una forte connessione tra le competenze acquisite dal singolo allievo, certificate nel libretto formativo del cittadino ed il suo curriculum professionale, al fine di realizzare progetti individuali "formazione continua" che lo possano sostenere nella propria "progressione di carriera".
- di realizzare, attraverso l'Ente Scuola, un sistema di confronto con il mondo dell'istruzione, l'università ed i centri di ricerca, al fine di costruire "poli formativi integrati" collegati al settore edile.
- di agevolare l'incontro tra domanda e offerta attraverso l'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro.
Lavoratori stranieri
Le Parti, considerata la presenza sempre più rilevante di lavoratori stranieri nella nostra Provincia, convengono sull'opportunità di individuare specifiche politiche di integrazione al fine di facilitare l'inserimento degli stessi nel tessuto sociale. In tale contesto l'Ente Scuola predisporrà:
- corsi di prima alfabetizzazione per lavoratori occupati in edilizia o disoccupati;
- corsi di specifica formazione sulla sicurezza avvalendosi anche di materiale didattico multilingue.
Fabbisogni formativi
Le Parti ritengono che un'attenta politica del mercato del lavoro non possa prescindere da un'approfondita conoscenza dei fabbisogni formativi e professionali del settore.
Pertanto, si conviene di integrare le precedenti indagini sui fabbisogni formativi svolte tramite l'Ente Scuola utilizzando strumenti più idonei ad una conoscenza completa del settore.
In tale contesto saranno anche analizzati i dati riferiti al personale che abbandonerà il settore per raggiunti limiti di età nel prossimo triennio, utilizzando anche le informazioni rese disponibili dagli Enti Edili.

Art. 2 - Lavoro irregolare
Il lavoro irregolare pregiudica le condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori compromettendo la corretta concorrenza tra i diversi operatori nonché la crescita strutturale delle imprese regolari.
In coerenza con le dichiarazioni di intenti già sottoscritte nei precedenti accordi integrativi, le Parti riaffermano il loro impegno a contrastare tale fenomeno nella nostra Provincia.
La messa a regime dei DURC on line e dell'attestazione della congruità della manodopera rappresenta una grande opportunità per la tutela delle imprese regolari nel settore.
Le Parti ritengono inoltre opportuno operare congiuntamente al fine di promuovere, tutelare ed incentivare quelle imprese che operano nel pieno rispetto delle norme contrattuali e legislative attraverso un'azione comune verso le amministrazioni pubbliche locali, affinché tra i criteri di gara per l'aggiudicazione degli appalti vengano considerati anche i requisiti qualitativi delle imprese per la realizzazione delle opere oggetto d'appalto.
Le Parti convengono altresì sulla necessità di un intervento legislativo affinché venga introdotta una norma che stabilisca i requisiti essenziali per intraprendere l'attività di imprenditore edile.

Art. 3 - Orario di lavoro
L'orario normale di lavoro è quello stabilito dal vigente CCNL.
Nei territori considerati montani, di cui alla legge istitutiva delle Comunità Montane, l'orario contrattuale di lavoro resta fissato, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno, in 45 ore settimanali.
Resta inteso che l'aumento di 5 ore settimanali nei 4 mesi sopra indicati dovrà essere compensato ' con equivalenti riduzioni settimanali di orario negli altri mesi dell'anno, in accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti e/o Rappresentanti Sindacali Unitari.

Art. 4 - Sicurezza
Si ribadisce il ruolo fondamentale che hanno il CPT, l'RLST e l'RLS per la prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. A tal proposito le Parti chiedono una loro interazione con gli Enti pubblici preposti alla sicurezza e alla prevenzione, con un maggior ruolo da parte del CPT e della Scuola Edile quale portatore di cultura della sicurezza e della prevenzione tramite la formazione e l'informazione.
In aggiunta all'Accordo territoriale del 29 giugno 2010, si ritiene di istituire un archivio degli RLS, per cui le Aziende sono tenute a comunicare alla Scuola Edile i nominativi degli RLS nominati.
CPT
Il CPT svolge un ruolo importante per la prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, fornendo al settore consulenze e riferimenti tecnici, atti alla puntuale applicazione delle normative di legge in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tale riguardo le Parti convengono sulla necessità di sviluppare e potenziare il CPT al fine di assicurare una costante e qualificata assistenza sui cantieri.
RLST
Le Parti ribadiscono i contenuti degli accordi sottoscritti, con i quali si è proceduto alla ridefinizione della figura del RLST in coerenza con il mandato di rappresentanza dei lavoratori, così come previsto dalla normativa di legge vigente. Le Parti ribadiscono che l'attività dei RLST non dovrà assolutamente sovrapporsi a quella di assistenza e consulenza svolta dai tecnici del CPT e dovrà essere espletata laddove non siano presenti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza interni.
Formazione per la sicurezza
La formazione professionale costituisce un aspetto di rilevante importanza nel quale le Parti intendono esercitare il massimo impegno e sinergia per un'azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza.
Ne merito intendono privilegiare i seguenti aspetti:
• Formazione sulla sicurezza per i lavoratori privi di esperienza
Le Parti convengono sull'importanza di una corretta informazione-formazione sui rischi inerenti l'attività lavorativa svolta soprattutto nei confronti del personale che accede per la prima volta nel settore edile. In tale contesto l'Ente Scuola mette a disposizione delle aziende e dei lavoratori il modulo formativo delle 16 ore. Al fine di procedere ad un'opportuna informazione sull'organizzazione dei corsi nei confronti delle aziende che assumeranno lavoratori senza esperienza nel settore, la Cassa Edile segnalerà all'Ente Scuola la ragione sociale delle relative aziende. L'Ente Scuola provvederà ad inviare a queste ultima specifica informativa inerente il calendario corsi.
• Formazione per lavoratori addetti alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi
Il Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 235 relativo ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro prevede che i ponteggi siano montanti, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
La formazione a carattere tecnico-pratico ed è finalizzata a fornire agli operatori le nozioni indispensabili per la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio e per svolgere in sicurezza le varie operazioni, con particolare riguardo alle misure di prevenzione, sia collettive che individuali, dei rischi di caduta dall'alto.
In tale ottica, l'obiettivo condiviso dalle Parti è quello di offrire al settore, tramite l'Ente Scuola, corsi di formazione con contenuti specifici ed omogenei, sia teorici che pratici, concordati nei dettagli operativi e pienamente rispondenti alle linee guida approvate in sede di Consulta permanente Stato- Regioni e recepite dalla Regione Piemonte.
Al fine di estendere l'offerta formativa al maggior numero di utenti, le Parti si adopereranno per reperire risorse pubbliche finalizzate a contenere i costi di realizzazione dei corsi, ricercando altresì adeguati strumenti di carattere pubblico.
Considerato che statisticamente la caduta dall'alto rappresenta la principale causa di infortunio grave in edilizia, le Parti si impegnano affinché la frequenza ai corsi di formazione per gli addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi non si riduca al mero adempimento di un obbligo normativo, bensì rappresenti un'occasione di acquisizione di nozioni pratiche ed aggiornate sul modo di operare in massima sicurezza.
Dispositivi di protezione individuale
I dispositivi di protezione individuale sono uno degli strumenti atti ad una corretta prevenzione infortunistica nell'ambito dei cantieri edili. Al fine di favorire la diffusione di una corretta cultura sulla sicurezza tra i lavoratori e le imprese e considerati i positivi risultati ottenuti nell'ambito dell'iniziativa messa in campo nel precedente integrativo, le Parti confermano, a favore delle imprese un contributo economico alle spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale.
Carta di identità professionale edile - CIPE
Le Parti convengono di dare attuazione per il tramite degli Enti Bilaterali del settore quanto sancito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 3 marzo 2022 in merito alla gestione della Carta d'identità Professionale Edile (CIPE), una volta definita dalla CNCE.

Art. 10 - Indennità per lavori disagiati
1. Indennità per lavori in alta montagna
L'indennità per lavori in alta montagna è così quantificata:
• Lavori eseguiti oltre i 1. 300 metri e sino ai 1. 800 metri: 15%
• Lavori eseguiti oltre i 1. 800 metri 30%
La percentuale di cui al presente articolo va conteggiata sulla retribuzione globale (paga base, indennità territoriale, elemento economico territoriale e indennità di contingenza).
La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, sempre che non siano costretti a percorrere oltre due km per recarsi dalla loro abituale abitazione al luogo di lavoro.
2. Indennità per lavori in galleria
L'indennità per lavori in galleria è così quantificata:
• Per il personale addetto al fronte di perforazione, avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico di materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà al disagio: 46%;
• Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie: al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 26%
• Per il personale addetto alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%
Le percentuali di cui al presente articolo vanno conteggiate sulla retribuzione globale (paga base, indennità territoriale, elemento economico territoriale e indennità di contingenza).

Art. 13 - Enti bilaterali
Le Parti confermano il ruolo strategico degli Enti Bilaterali (Cassa Edile - Ente scuola e CPT - Osservatorio di Settore) nell'ambito del settore dell'edilizia. Tali Enti, pur nell'ambito delle rispettive competenze, devono operare in sinergia al fine di attuare compiutamente i compiti previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro.
A tal proposito, in merito alle prestazioni erogate dalla Cassa Edile a favore dei lavoratori dipendenti, le Parti hanno proceduto, alla rivisitazione delle stesse, al fine di renderle più fruibili da parte dei lavoratori e, pertanto, esse sono state ridefinite dal presente verbale di accordo.

Art. 14 - Prestazioni cassa edile
Le Parti convengono di ridefinire tutte le prestazioni, di seguito elencate, previste dalla contrattazione provinciale di lavoro erogate dalla Cassa Edile di Cuneo.
[…]
XII. Dispositivi di protezione individuale
Al fine di favorire la diffusione della cultura della sicurezza nel settore, la Cassa Edile riconosce una quota pari a 50,00 euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale a favore delle imprese, regolarmente iscritte alla Cassa Edile, per tutte le nuove assunzioni effettuate con rapporti di lavoro superiori ai 3 mesi.
L'incentivazione non sarà erogata nel caso di riassunzione del lavoratore da parte della medesima impresa, qualora dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, sia trascorso un periodo inferiore a 12 mesi.
L'incentivo dovrà essere erogato dalla Cassa edile entro 30 giorni dall'acquisizione della distinta di versamento relativo al 4° mese di assunzione del lavoratore in questione, in presenza della documentazione di cui sopra.
Documentazione richiesta:
per poter beneficiare dell'incentivazione, le aziende dovranno far pervenire alla Cassa Edile la copia della dichiarazione sottoscritta dall'operaio di consegna dei dispositivi di protezione individuale. Tale documentazione dovrà pervenire alla Cassa Edile dal 4° mese successivo all'assunzione.

Art. 17 - Validità, decorrenza e durata
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente Contratto Collettivo Provinciale Integrativo di Lavoro decorre dal per tutto il territorio della Provincia di Cuneo, annulla e sostituisce, per le materie da esso regolamentate, il Contratto Collettivo Provinciale Integrativo di Lavoro del 17 febbraio 2017, mentre per le materie non disciplinate dal presente verbale di accordo continuano ad avere validità le disposizioni del testé citato Contratto Collettivo Provinciale Integrativo di Lavoro del 17 febbraio 2017 e degli altri accordi vigenti.
La presente intesa troverà applicazione nei confronti di tutte le Imprese che applicano il CCNL Industria edile.
Qualora il presente accordo non sia disdetto da una delle Parti, con lettera raccomandata A/R e/o PEC, almeno 6 mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.