Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Decreto 13 dicembre 2022
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modifiche ed integrazioni per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti.
G.U. 5 aprile 2023, n. 81

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 e, in particolare, gli articoli da 57 a 60;
Visto il regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;
Visti il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonchè per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro-imprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020, n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020;
Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2021, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Visto il Piano strategico nazionale 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021;
Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2017, n. 911 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti»;
Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie di cui ai precitati regolamenti (UE) n. 1308/2016, n. 2022/126 n. 2016/1149 e n. 2016/1150 per quanto riguarda la misura degli investimenti;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 30 novembre 2022;
 

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;
Regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Agea: organismo di coordinamento Agea;
OP: organismi pagatori competenti;
PSN: il Piano strategico nazionale della Pac di cui al regolamento (UE) 2021/2115;
regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/13 come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;
regolamento delegato: il regolamento (UE) n. 1149/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
regolamento di esecuzione: il regolamento (UE) n. 1150/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità dei regolamenti (UE) n. 2018/273 e 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative;
demarcazione: sistema adottato dalle regioni per escludere che le azioni o le operazioni finanziate nell'ambito dell'OCM siano finanziate con altri fondi della Unione europea.
 

Art. 2
Disposizioni generali

1. A decorrere dalla campagna vitivinicola 2023/2024, è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonchè in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato, e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del regolamento, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonchè trattamenti sostenibili.
2. Ai sensi dell'art. 59 del regolamento (UE) 2021/2115, non è concesso un sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
3. Al fine di assicurare il divieto del doppio finanziamento stabilito all'art. 43 del regolamento delegato e all'art. 27 del regolamento di esecuzione, sono riportati, all'allegato I del presente decreto, gli specifici criteri di demarcazione, nonchè il relativo sistema di controllo. Tali criteri sono, altresì, inseriti nel PSN comunicato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021.
L'allegato I è modificato, previa richiesta della regione competente, con decreto direttoriale.
4. Qualora la demarcazione di cui al precedente comma 3 venga attuata mediante la specifica delle singole operazioni finanziate con i fondi FEAGA, le stesse sono riportate nell'allegato II del presente decreto con l'indicazione della regione di riferimento. Tale elenco è modificato, previa richiesta della regione competente, con decreto direttoriale.
5. Le regioni, se del caso, adottano ulteriori determinazioni per: definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda;
limitare la percentuale di contributo erogabile di cui al successivo art. 5, commi 1, 2 e 3;
prevedere la concessione dell'anticipo di cui all'art. 5, comma 6 e fissare la relativa percentuale;
individuare i beneficiari dell'aiuto tra quelli indicati ai successivi articoli 3 e 5;
escludere/limitare alcuni prodotti, di cui all'allegato VII parte II del regolamento, oggetto dell'investimento;
ammettere modifiche ai progetti approvati, secondo quanto previsto all'art. 53 del regolamento delegato e con le modalità descritte al punto 2.14 delle Linee guida;
definire la durata annuale o biennale dei progetti;
individuare ulteriori criteri di priorità in aggiunta al criterio comunitario obbligatorio riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico. Tali criteri afferiscono agli aspetti legati alla sostenibilità ambientale, alla efficienza energetica globale ed ai processi sostenibili da un punto di vista ambientale nonchè alla dimensione sociale. Le regioni stabiliscono la relativa ponderazione, che deve avere valore inferiore o uguale a quella stabilita per il criterio comunitario, e le modalità di applicazione sulla base delle proprie esigenze territoriali.
Nell'allegato III sono elencati gli ulteriori criteri di priorità che possono essere adottati. Tale allegato è modificato, su richiesta della regione, con decreto direttoriale.
6. Le determinazioni di cui al presente articolo sono motivate e basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Le stesse sono trasmesse tempestivamente dalle regioni al Ministero e ad Agea.
 

Art. 3
Beneficiari

1. Beneficiano dell'aiuto per gli investimenti le imprese di cui al successivo art. 5, la cui attività sia almeno una delle seguenti:
a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;
c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
2. Beneficiano, altresì, dell'aiuto le organizzazioni interprofessionali, come definite all'art. 157 del regolamento, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.
3. Le imprese beneficiarie, di cui ai commi precedenti, accedono al contributo se sono in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie.
4. Non sono ammessi a contributo interventi che ricevono o abbiano ricevuto altri contributi pubblici o che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi. Parimenti non beneficiano del sostegno le operazioni che beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno ai sensi dell'art. 45 del regolamento.
 

Art. 4
Presentazione delle domande e procedura di selezione

1. La domanda di aiuto è presentata all'OP entro il 30 marzo di ogni anno, secondo modalità stabilite da Agea d'intesa con le regioni; dette modalità devono garantire, altresì, l'apertura del sistema informatico almeno due mesi (sessanta giorni) prima della citata data del 30 marzo per consentire una adeguata presentazione delle domande. Per l'annualità 2023/2024 la domanda di aiuto è presentata all'OP entro il 31 luglio 2023.
2. In conformità all'articolo 35 del regolamento delegato, la domanda contiene, almeno, i seguenti elementi:
a) nome, ragione sociale del richiedente e CUAA;
b) descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;
c) la dimostrazione che i costi dell'investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato;
d) il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l'investimento proposto;
e) la prova che il proponente non sia un'impresa in difficoltà;
f) una breve relazione contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa, nonchè le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite.
Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di priorità comunitario obbligatorio riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili da un punto di vista ambientale, di cui al comma 5, art. 2, ultimo trattino, la relazione dovrà riportare elementi che rendano evidente il vantaggio auspicato da un punto di vista energetico e/o ambientale.
3. Con successivo provvedimento, emanato da Agea d'intesa con le regioni, vengono individuate le modalità per garantire il rispetto di quanto riportato nelle lettere c), d), e) ed f) del comma 2.
4. Dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati al precedente comma 2, le regioni che applicano criteri di priorità attribuiscono alle stesse i punteggi sulla base della ponderazione assegnata e definiscono, entro il 30 giugno di ogni anno, la graduatoria di finanziabilità. Entro quindici giorni dalla definizione della graduatoria, le regioni comunicano ai richiedenti l'esito dell'istruttoria. Per l'annualità 2023/2024 la graduatoria di finanziabilità è definita entro il 30 novembre 2023.
5. Qualora, a seguito dell'istruttoria, le domande potenzialmente eleggibili superino le disponibilità finanziarie assegnate ad ogni regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e/o altri criteri scelti dalle regioni, ricompresi tra quelli impiegati per la definizione della graduatoria.
6. Agea, d'intesa con le regioni, stabilisce i termini per la realizzazione degli investimenti proposti nonchè le altre modalità applicative, ivi comprese quelle relative alle procedure di controllo, di autorizzazione ai pagamenti e di applicazione delle penalità.
 

Art. 5
Definizione del sostegno

1. Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese è erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle regioni classificate come regioni meno sviluppate, il contributo alle spese non può superare il 50% dei relativi costi.
2. Il limite massimo di cui al comma 1 è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di settecentocinquanta dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai duecento milioni di euro, per la quale non trova applicazione il titolo 1, art. 2, paragrafo 1 dell'allegato della raccomandazione n. 2003/361/CE. Per le medesime imprese operanti in regioni classificate come regione di convergenza, il contributo massimo erogabile è pari al 25% delle spese effettivamente sostenute.
3. Qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande impresa ovvero che occupi più di settecentocinquanta dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai duecento milioni di euro, il livello di aiuto è fissato, al massimo, al 19% della spesa effettivamente sostenuta.
4. Ai sensi del comma 5 dell'art. 2 le regioni stabiliscono, se del caso, un limite massimo di contribuzione inferiore, motivando la decisione in apposito provvedimento.
5. L'aiuto è versato solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento globale proposto e dell'effettuazione del controllo in loco di tutte le azioni contenute nella domanda di aiuto. In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, l'aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione di singole azioni. Qualora l'investimento proposto sia biennale, l'aiuto è versato solo dopo la realizzazione di tutte le azioni contenute nella domanda di aiuto.
6. Se il progetto non è stato completamente realizzato, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali e l'obiettivo generale è stato comunque raggiunto, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate.
7. I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto concesso, per un importo che non può superare l'80% del contributo dell'Unione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione, pari al 110% del valore dell'anticipo. Ai sensi dell'art. 2, comma 6 le regioni adottano propri provvedimenti per stabilire l'eventuale concessione degli anticipi e fissare la relativa percentuale massima erogabile, nel citato limite dell'80%.
8. Le spese eleggibili sono quelle sostenute a partire dal giorno successivo la data di presentazione delle domande di aiuto e comunque entro e non oltre il termine per la realizzazione degli investimenti, stabilito secondo le modalità di cui al precedente art. 4, comma 6.
9. Qualora al richiedente non venga accolta la domanda di contributo, le eventuali spese dallo stesso sostenute sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto eventualmente ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.
10. Non sono inoltre ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:
a) l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile ai sensi dell'art. 48 del regolamento delegato;
b) l'acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente;
c) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri assicurativi.
 

Art. 6
Recuperi e penalità

1. Qualora l'anticipo di cui al precedente art. 5, comma 7 non venga integralmente utilizzato, si applicano le disposizioni previste dall'art. 24 del regolamento delegato 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento di esecuzione 2022/128.
2. Gli OP applicano, altresì, le seguenti penalità:
a) tre anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto, se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
b) due anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto, se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
c) un anno di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto, se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato.
3. La penalità, di cui al comma 2, lettera a), si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti da Agea sentite le regioni o qualora l'anticipo sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia.
4. Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e sono rigettate.
5. Qualora l'importo del contributo versato, ai sensi dei precedenti commi 5 e 6 dell'art. 5, sia superiore all'importo accertato come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, si procede al recupero del sostegno indebitamente versato.
6. Nessuna penalità si applica in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, nonchè di approvazione di modifiche al progetto iniziale o qualora l'anticipo non sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia nei trenta giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.
 

Art. 7
Disposizioni finali

1. Se erogano aiuti integrativi le regioni compilano l'allegato VII del regolamento di esecuzione e lo trasmettono al Ministero entro il 20 febbraio di ciascun anno.
2. Gli OP comunicano al Ministero ed alle regioni il numero di imprese beneficiarie ed il volume totale dell'investimento entro termini stabiliti da Agea e, comunque, in tempo utile per l'invio delle stesse informazioni alla Commissione europea.
3. Il decreto ministeriale del 14 febbraio 2017 n. 911 è abrogato.
Esso tuttavia continua ad applicarsi per le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2022

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 143
 


 

Allegato I

DEMARCAZIONE ATTUATA

REGIONI

SISTEMA DI CONTROLLO

DEMARCAZIONE PER OPERAZIONI (riportate nell’allegato II)

PA Bolzano, PA Trento, Veneto, Puglia, Sicilia

Sistema informatico

     

DEMARCAZIONE PER SOGLIA

FINANZIARIA

Lombardia, Molise, Lazio, Emilia Romagna, Marche, Basilicata, Sardegna, Calabria

Sistema informatico

     

DEMARCAZIONE PER ESCLUSIVITÀ DEL SOSTEGNO

(I beneficiari che intendono realizzare investimenti aziendali ed extra aziendali per la produzione, trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio, commercializzazione e degustazione dei prodotti vitivinicoli possono accedere esclusivamente alla misura degli investimenti prevista dal P.N.S. dell’OCM vino. )

Umbria

Sistema informatico

DEMARCAZIONE MISTA (soglia finanziaria e localizzazione interventi)

Campania

Sistema informatico

     

DEMARCAZIONE MISTA (soglia finanziaria e operazione)

Friuli Venezia Giulia

Sistema informatico

DEMARCAZIONE PER SISTEMA DI CONTROLLO

Il sistema informatico SIAN tramite la funzione "Procedimenti amministrativi" situata all’interno del Fascicolo Aziendale di ogni produttore, consente la consultazione di tutti i procedimenti amministrativi e del relativo stato riferiti ad una determinata azienda. Il controllo di demarcazione si intende superato se il beneficiario titolare di una domanda di OCM Vino - Investimenti in cantina non ha presentato una domanda di contributi per tale operazione sulla misura 4.2 del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020.

Liguria

Sistema informatico

DEMARCAZIONE MISTA (tipologia aziendale e operazione)

(Nell’OCM vitivinicola vengono erogati finanziamenti in favore di aziende agricole con OTE con codici 351 o 352 o 354 e di imprese di trasformazione)

Piemonte

Sistema informatico

DEMARCAZIONE MISTA (Soglia finanziaria ed esclusività del sostegno)

(Sono esclusi dal PNS gli investimenti strutturali diretti alla costruzione, acquisizione, incluso il leasing, dei seguenti beni immobili:

  • rimesse attrezzi e magazzini di deposito prodotti vinicoli

  • fabbricati adibiti alla trasformazione dei prodotti vinicoli

  • fabbricati adibiti alla vendita diretta dei prodotti vinicoli

  • strutture di stoccaggio dei prodotti vinicoli

  • fabbricati adibiti a sale di degustazione

  • fabbricati adibiti a uffici aziendali

)

Abruzzo

Sistema informatico

DEMARCAZIONE PER

COMPLEMENTARIETA’ (sulla base delle singole voci di spesa)

Toscana

Sistema informatico

Allegato II

ELENCO DELLE OPERAZIONI AMMISSIBILI

REGIONE PUGLIA

OPERAZIONE AMMESSA

 

- Realizzazione di punti vendita e sale di degustazione extra-aziendali sul territorio nazionale e regionale
- Attività e-commerce (cantina virtuale)
- Logistica a sostegno della filiera vitivinicola

 

PROVINCIA DI TRENTO

OPERAZIONE AMMESSA

 

- Acquisto macchine, attrezzature, contenitori, per la vinificazione delle uve e la lavorazione, stoccaggio, affinamento dei prodotti vitivinicoli, con esclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento. Compresi lavori di posa in opera;
- Acquisto di hardware e software compresa la loro installazione per il controllo di produzione e trasformazione dei prodotti vitivinicoli e la gestione aziendale;
- Realizzazione di siti Internet per la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, compresi i costi di progettazione.
- Acquisto attrezzature di laboratorio per l’analisi chimico-fisica delle uve, mosti, vini finalizzate al campionamento, controllo di qualità di prodotto e/o processo. Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera.
- Acquisto di attrezzature ed arredi per l’allestimento di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione dei prodotti vitivinicoli (nei locali aziendali sul territorio provinciale). Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera

 

PROVINCIA DI BOLZANO

OPERAZIONE AMMESSA

 

- Acquisizione di impianti/macchinari/attrezzature/ contenitori per ricezione, vinificazione, imbottigliamento, confezionamento, commercializzazione, conservazione/stoccaggio/affinamento dei prodotti vitivinicoli, compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di installazione o montaggio
- Acquisto di hardware e software compresa la loro installazione per il controllo di produzione e trasformazione dei prodotti vitivinicoli e la gestione tecnica aziendale della cantina
- Acquisto attrezzature di laboratorio per l’analisi chimico-fisica delle uve, mosti, vini finalizzate al campionamento, controllo di qualità di prodotto e/o processo

 

REGIONE VENETO

OPERAZIONE AMMESSA

 

- Acquisto di hardware e software attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a:
o gestione aziendale
o controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto
o sviluppo di reti di informazione e comunicazione
o commercializzazione delle produzioni

 

- Acquisto di botti di legno:
o botti in legno ivi comprese le barriques per l’affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG)

 

- Acquisto attrezzature laboratorio di analisi:
o strumentazioni per l’analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni

 

- Allestimento punti vendita extra aziendali:
o attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli

 

- Allestimento punti vendita aziendali:
o attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli

 

- Acquisto attrezzature specialistiche per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli ad eccezione di: muletti, transpallet, benne di carico incluse le eventuali macchine operatrici associate, pese e bilance, mezzi di trasporto specialistici (es. autocisterne), macchine operatrici a servizio di una pluralità di aziende

 

REGIONE SICILIA

OPERAZIONE AMMESSA

 

- Realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione del prodotto: o cantina o cantina fuori terra o cantina interrata
o fabbricato per trasformazione prodotti vitivinicoli o riattamento di strutture per la trasformazione aziendale o fabbricato per commercializzazione prodotti vitivinicoli o riattamento di strutture per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli
o fabbricato per stoccaggio conservazione prodotti vitivinicoli o riattamento di strutture per la conservazione prodotti vitivinicoli
o attrezzature per commercializzazione prodotti vitivinicoli o attrezzature per conservazione prodotti vitivinicoli o attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli, ivi comprese le attrezzature di laboratorio per analisi enologiche (strumentazioni per l’analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini, finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni)
o attrezzature per vendita diretta prodotti vitivinicoli (acquisto attrezzature ed elementi di arredo: banchi di appoggio, tavoli, sedie, sgabelli, lavastoviglie e banner, frigoriferi adeguati, cestelli e decanter)
o macchine per distribuzione acque reflue in cantina
o impianto trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione vino
o impianto trattamento reflui cantina
o e-commerce: “cantina virtuale” piattaforme web finalizzate al commercio elettronico (registrazione del dominio o piattaforma informatica, consulenza per organizzazione e strutturazione del sito internet e dell’e-commerce, programmi di vendita e gestione magazzino prodotti viticoli, registrazione copyright e protocolli di sicurezza, hardware, personal computer, stampanti e fax)
o sistemazioni di aree esterne al servizio della struttura di trasformazione
- Punti vendita aziendali ed extra aziendali e/o sale di degustazione purché non ubicati all'interno delle unità produttive,:
o investimenti materiali per l'esposizione dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione
o investimenti materiali per la vendita aziendale dei prodotti vitivinicoli e la degustazione, ivi comprese le attrezzature informatiche

 

- Acquisto di recipienti e contenitori e barriques per l'invecchiamento e la movimentazione dei vini

 

 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

OPERAZIONE AMMESSA

 

- a) acquisto di contenitori in legno per l’affinamento e l’invecchiamento dei vini, comprensivi dei relativi rialzi per permetterne la movimentazione;
- b) acquisto di specifiche attrezzature per l’elaborazione di vini spumanti e frizzanti, comprendenti autoclavi, impianti di filtrazione, gruppi frigo e altre attrezzature idonee alla spumantizzazione con i metodi Charmat e Champenoise con esclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento e di gestione del magazzino;
- c) acquisto di:
□ macchine, attrezzature e impianti tecnologici finalizzati alla lavorazione, alla trasformazione, alla filtrazione e microfiltrazione di vini e mosti comprensiva del lavaggio e sanificazione dei filtri, alla conservazione dei prodotti vitivinicoli e al controllo della temperatura, all’eliminazione dei gas nei vini e al dosaggio di elementi quali SO2, O2 ecc. e quadri elettrici collegati agli impianti tecnologici stessi;
□ contenitori diversi dal punto a) e impianti connessi;
□ attrezzature specifiche per il lavaggio di contenitori enologici;
□ strumentazioni analitiche ed eventuali programmi informatici collegati;
□ passerelle o altre strutture atte a rendere accessibile in sicurezza le attrezzature di cantina;
□ attrezzature informatiche e relativi programmi informatici finalizzati al controllo degli impianti tecnologici di cantina e quadri elettrici collegati agli impianti tecnologici stessi.

 

REGIONE LIGURIA

OPERAZIONE AMMESSA

 

- Acquisto macchine, attrezzature, contenitori, per la vinificazione delle uve e la lavorazione, stoccaggio, commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.
- Punti vendita extra aziendali

 

REGIONE PIEMONTE

OPERAZIONE AMMESSA

 

- Punti vendita aziendali ubicati all’interno e all’esterno delle unità produttive (stabilimento di trasformazione), comprensivi di sale di degustazione

 

Allegato III

Elenco priorità

1. Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (art. 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149).
2. Produzioni biologiche certificate ai sensi del regolamento (CE) 834/2007, regolamento (CE) 889/2008 e regolamento di esecuzione (UE) 203/2012, ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa, produzione integrata certificata ai sensi del decreto ministeriale n. 124900 del 16 marzo 2022.
3. Produzioni vitivinicole a DOP, IGP.
4. Titolare o legale rappresentante con un'età compresa tra i diciotto e i quaranta anni al momento della presentazione della domanda.
5. Appartenenza a forme aggregative di filiera.
6. Esercizio delle seguenti attività:
a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche dalle medesime imprese ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve dalle imprese stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione.
7. Imprese localizzate in zone particolari («Zone svantaggiate» ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013, aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni o con alto valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata etc.).
8. Nuovo beneficiario: soggetto che non ha ricevuto contributi per l'intervento investimenti a decorrere dalla programmazione 2019/2023.
9. Benessere del lavoratore: aziende dotate di certificazione ai sensi del decreto ministeriale n. 124900 del 16 marzo 2022 o che presentino una relazione redatta da un soggetto abilitato attestante la presenza, nell'azienda, di dotazioni, attività formativa o servizi atti a migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti (ambienti lavorativi confortevoli con illuminazione naturale, organizzazione di audit volontari periodici con interviste ai lavoratori da parte di terze parti, formazione dipendenti in tema di sicurezza sul lavoro, presenza di un medico aziendale o manager aziendale sicurezza; presenza di un sistema di comunicazione per suggerire miglioramenti; sorveglianza sanitaria periodica; sistema di segnalazione anonima di situazioni di disagio, di molestie e sistema di gestione delle segnalazioni, organigramma aziendale; organizzazione di incontri periodici con rappresentanti dei lavoratori (rsa, rsu) sui temi ambientali, sociali ed economici, orario flessibile e smart working, per motivi familiari, servizio di ristorazione interno etc.).