Tipologia: Accordo Fiber Working
Data firma: 12 aprile 2023
Validità: dal 01.07.2023
Parti: Open Fiber/Unindustria e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl Telecomunicazioni
Settori: Servizi, TLC, Open Fiber
Fonte: fistelveneto.cisl.it


Sommario:


Verbale di Accordo del Fiber Working

Roma, 12 aprile 2023, con collegamento in via telematica ed in presenza tra la Società Open Fiber spa, assistita da Unindustria e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali, unitamente alla Rappresentanza Aziendale

Premesso che:
la tecnologia e la digitalizzazione dei processi consentono sempre di più lo svolgimento delle attività lavorative anche in mobilità, favorendo così la conciliazione delle esigenze di bilanciamento vita - lavoro e quelle di incremento della produttività. Le Parti, intendono rendere strutturale lo strumento dello Smart Working, nel prosieguo Fiber Working, già sperimentato in applicazione dell’Accordo del 5 maggio 2021, per i lavoratori di tutte le sedi aziendali;
questo strumento consiste in una diversa modalità di svolgimento dell'attività lavorativa che, fatte salve le esigenze operative, potrà essere resa in parte all'esterno dei locali aziendali grazie alla crescente capacità di lavorare per obiettivi.
Ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:
possono accedere al Fiber Working tutti i dipendenti titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, inclusi i turnisti, semi-turnisti e gli apprendisti.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, il rapporto di lavoro subordinato continua ad essere regolato dalla legge, dal CCNL di categoria e dagli accordi aziendali tempo per tempo vigenti.
La partecipazione al Fiber Working avverrà su base volontaria e sarà resa operativa attraverso la sottoscrizione di un accordo individuale contenente le principali indicazioni operative e la possibilità per le parti di recedere dall'istituto.

Modalità di adesione e disciplina del recesso
Ai sensi di quanto stabilito dalla L. 81/2017 l’adesione della lavoratrice o del lavoratore si realizza su base volontaria mediante la sottoscrizione dell’accordo individuale (art. 19, comma 1).
L’accordo individuale potrà essere a termine o a tempo indeterminato. Per le modalità di recesso si rimanda alla legge 81/17 art. 19.
L’accordo individuale in ogni caso spiegherà i suoi effetti dal giorno successivo al deposito dello stesso presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a tal proposito la lavoratrice/il lavoratore riceverà una comunicazione dalla casella di posta aziendale dedicata.

Luogo di svolgimento
La lavoratrice/ il lavoratore potrà svolgere l’attività lavorativa, in forma mista, presso il luogo ove ha sede l’Ufficio di appartenenza o al di fuori dello stesso. La sottoscrizione dell’accordo individuale da parte del lavoratore/della lavoratrice comporta l’adesione a questa nuova modalità di svolgimento della prestazione lavorativa anche in relazione al progetto di desk sharing che implica l’alternanza tra la prestazione lavorativa resa nei locali aziendali e quella resa al di fuori degli stessi.
Il luogo di svolgimento della prestazione nei periodi di Fiber Working è sottratto dalla sfera dei poteri datoriali ed è rimesso all’unilaterale determinazione della lavoratrice o del lavoratore che pertanto, sotto la sua responsabilità, avrà facoltà di scegliere dove svolgere l’attività lavorativa, come ad esempio la residenza/domicilio o presso altro luogo idoneo (es. co-working) che consenta la necessaria connettività e risponda a criteri di sicurezza e riservatezza anche dal punto di vista dell’integrità fisica e della salubrità.

Pianificazione dell’attività lavorativa
Tipologie:
1) Personale turnista e semi-turnista: può fruire di 21 giorni bimestrali come definito al paragrafo “Contatore bimestrale”. In considerazione della natura delle attività e lo svolgimento delle stesse prevalentemente su turni, le giornate saranno pianificate a cura dell’Azienda nell’ambito delle turnazioni in essere e comunicate in tempo congruo ai dipendenti, coniugando ove possibile le esigenze tecnico-organizzative e specifiche richieste pervenute dalla lavoratrice o dal lavoratore.
2) Personale on field', tenendo conto della preponderanza del rapporto con il territorio e con i cantieri di questi profili in relazione alla specificità dell’attività svolta, per il personale onfield eventuali rientri potranno essere previsti nei termini e nelle modalità concordate di volta in volta con l’Azienda.
3) Personale in apprendistato: nel primo periodo di apprendistato (15 mesi o 18 mesi), in ragione della finalità formativa specifica della tipologia contrattuale, potrà fruire dell’istituto per 6 giorni/mese. Superato il primo periodo di apprendistato (15 mesi o 18 mesi), troverà applicazione la disciplina prevista al successivo punto 4).
4) Personale non appartenente alle tipologie precedenti: può fruire di 21 giorni bimestrali come definito al paragrafo “Contatore bimestrale”.
5) Personale di cui punti 1) e 4) neoassunto alla prima esperienza lavorativa (*); per i primi 6 mesi a decorrere dalla data di assunzione può fruire di 6 giorni/mese;
Il cambio di appartenenza della lavoratrice/del lavoratore a una delle tipologie precedenti determinerà una modifica del numero di giorni/mese fruibili in Fiber Working.
La prestazione lavorativa in Fiber Working sarà fruibile a giornate intere, secondo la pianificazione definita con congruo preavviso dalla lavoratrice/dal lavoratore con l’Azienda, in coerenza con le esigenze tecnico organizzative.
Lavoratici/lavoratori ed Azienda potranno modificare la programmazione per sopravvenute esigenze
ed impegni senza che da ciò scaturisca alcun recupero automatico delle giornate eventualmente non
fruite, fermo restando il numero di giornate di Fiber Working/mese.
Fatti salvi casi di imprevedibilità ed urgenza, la richiesta di Fiber Working inserita nel sistema di rilevazione presenze si intenderà approvata se non esplicitamente rifiutata almeno entro 48 ore prima della prestazione lavorativa.

Contatore bimestrale
A decorrere dal 1° luglio 2023, la lavoratrice/il lavoratore di cui al punto 4) avrà a disposizione nel sistema di rilevazione delle presenze un contatore bimestrale (gennaio - febbraio, marzo - aprile, maggio - giugno, luglio - agosto, settembre - ottobre, novembre - dicembre) di 21 giorni di Fiber Working che le/gli consentirà di utilizzare un massimo di 12 giorni di Fiber Working in un solo mese dei suddetti bimestri.
La medesima disciplina troverà applicazione nei confronti della lavoratrice/del lavoratore di cui al punto 1), fermo restando che in tal caso le giornate saranno pianificate a cura dell’Azienda.

Smart working d’emergenza
Per fronteggiare situazioni particolari di natura imprevista di carattere nazionale o territoriale, anche segnalate dalle lavoratrici o dai lavoratori stessi, potranno essere concessi singoli giorni di smart working aggiuntivo (Smart working d’emergenza) a titolo esemplificativo e non esaustivo: stati di allerta meteo, di sciopero e/o interruzione del trasporto pubblico ecc., lasciando all’azienda la facoltà di adattarlo con ulteriore flessibilità al fine di compenetrare le esigenze tecnico-organizzative e quelle delle lavoratrici e dei lavoratori.

Particolari fattispecie:
a) Lavoratrice in gravidanza: 45 giorni lavorativi anche consecutivi da fruire nel periodo antecedente a quello del congedo obbligatorio di maternità;
b) Neo genitorialità per nascita, adozione e affido preadottivo: 45 giorni lavorativi anche consecutivi per la lavoratrice/il lavoratore da fruire entro il primo anno dall’avvenuto evento;
c) Particolari fattispecie meritevoli di tutela (a titolo esemplificativo e non esaustivo: L. 104/92, malattie di lungo periodo o situazioni di fragilità, supporto alla genitorialità con specifica sensibilità verso le tematiche connesse ai bisogni educativi speciali per quanto attiene alla sfera della disabilità e dei disturbi evolutivi specifici (caregiving, ecc): a seguito di una valutazione congiunta tra la funzione di Gestione del personale, il responsabile e, se del caso, l’RSPP, con l’eventuale contributo del medico competente, previa idonea attestazione/certificazione delle situazioni di cui sopra, potranno essere riconosciuti periodi più lunghi di Fiber Working rispetto a quanto definito nel presente Accordo.
Al fine di creare un ambiente in cui tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori e le loro famiglie possano trovare supporto e assistenza per denunciare, affrontare e gestire episodi diretti o indiretti di violenza
domestica l’Azienda si adopererà per fornire idonei strumenti di supporto.
La lavoratrice/Il lavoratore che abbia l’esigenza di svolgere la prestazione lavorativa in altra sede OF rispetto a quella di appartenenza per motivi diversi da quelli aziendali, dovrà anticipatamente richiederne l’autorizzazione al proprio responsabile tramite il sistema di rilevazione delle presenze, di norma con un preavviso di 5 giorni e previa verifica della disponibilità degli spazi di lavoro. La prestazione lavorativa potrà essere svolta secondo tale modalità per un massimo di 20 giorni annui. Tale prestazione non sarà considerata né come Fiber Working né come trasferta, pertanto lo spostamento del dipendente per raggiungere la diversa sede OF dovrà effettuarsi al di fuori dell’orario di lavoro, tramite l’utilizzo dei propri mezzi e non prevederà alcun tipo di rimborso spese.

Orario, prestazione e disconnessione
Per le giornate in Fiber Working rimane confermata la durata contrattuale dell'orario di lavoro.
Per la natura della prestazione svolta nella modalità di Fiber Working, sarà rimessa alle scelte del lavoratore/ della lavoratrice l’organizzazione della stessa, nel rispetto della durata della prestazione lavorativa giornaliera di 8 ore (per le lavoratrici e i lavoratori occupati a tempo parziale la prestazione lavorativa giornaliera sarà di conseguenza riproporzionata).
Ad esclusione del personale turnista e semi-turnista, per cui è indispensabile garantire il presidio in specifici orari, al fine di garantire la conciliazione vita-lavoro e i tempi di disconnessione, la prestazione in Fiber Working potrà essere resa nell’arco orario compreso tra le 8:00 e le 19:00 assicurando la presenza tra le 10:00 e le 12:30 e tra le 14:30 e le 17:00, fasce nelle quali sarà di norma fissato lo svolgimento delle riunioni di team.
Proprio in virtù della particolare natura della prestazione resa in Fiber Working e nell’ottica di garantire i tempi di disconnessione non è prevista, di norma, l’effettuazione di lavoro straordinario, del lavoro notturno (dalle h. 22.00 alle 7.00) e festivo che dovrà, se del caso, necessariamente essere autorizzata preventivamente e per iscritto dal proprio responsabile, ad esclusione del personale in turno continuo avvicendato, per cui non è di norma prevista l’autorizzazione preventiva.
Al fine di promuovere il rispetto della conciliazione vita-lavoro l’Azienda si impegna a reiterare la diffusione di un prontuario di buone prassi da seguire nel lavoro da casa che identifichino i corretti comportamenti da adottare nell’interazione lavorativa quotidiana tra colleghi e tra responsabili e collaboratori; resta salvo quanto previsto e garantito dalla L. 81/17 con riferimento alla disconnessione.
Resta inteso che, al di fuori della durata della prestazione lavorativa giornaliera, la lavoratrice/il lavoratore potrà disattivare le strumentazioni ed i dispositivi utilizzati per lo svolgimento della prestazione contrattuale anche attraverso le apposite impostazioni dei sistemi aziendali di comunicazione in uso.
In caso di problemi tecnici della dotazione in uso, qualora il problema non riesca ad essere tempestivamente risolto dal supporto informatico da remoto, la lavoratrice/il lavoratore dovrà avvisare il responsabile.
In caso di malattia, ferie e qualunque altro tipo di assenza, coincidenti con il giorno di Fiber Working resta fermo l’obbligo di rispettare gli oneri di comunicazione e/o richiesta previsti secondo le disposizioni normative in atto.
Qualora la prestazione lavorativa giornaliera dovesse essere inferiore a quella normale, la restante parte della giornata dovrà essere giustificata attraverso gli altri istituti vigenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo ROL, Ex Festività, Permessi per visite mediche ecc.).

Rilevazione della presenza
Per coloro che aderiscono al Fiber Working, l’inserimento della presenza nel sistema di gestione delle presenze dovrà essere effettuato per tali giornate utilizzando l’apposito giustificativo (“Fiber Working” ovvero “Smart Working Emergenza” laddove se ne faccia ricorso).

Strumentazione
L’Azienda è responsabile della sicurezza e buon funzionamento della dotazione tecnologica assegnata per lo svolgimento dell’attività lavorativa in regime di Fiber Working che consiste in laptop e smartphone aziendali dotati di tutte le componenti necessarie ed utilizzabili secondo le policy aziendali.
La lavoratrice/il lavoratore è tenuta/o ad assicurare, durante lo svolgimento dell’intera prestazione in Fiber Working, una connessione ad Internet che consenta l’agevole impiego degli strumenti (applicativi via VPN) e del Cloud aziendale.
L’Azienda darà seguito ad eventuali richieste di sedie ergonomiche e monitor aggiuntivi a coloro che ne faranno richiesta secondo il relativo piano predisposto e proporrà convenzionamenti per le forniture domestiche; resta inteso che le ulteriori ed eventuali strumentazioni assegnate ai fini dello svolgimento del Fiber Working dovranno essere restituite integre all’Azienda alla cessazione di tale modalità lavorativa.
L’Azienda non è responsabile di eventuali danni che possano derivare a persone e/o cose a causa di un eventuale uso non corretto della strumentazione oggetto del presente Accordo.

Formazione
Le Parti concordano sull'importanza di affiancare l’introduzione del Fiber Working ad iniziative formative volte a supportare il potenziamento delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori.
In ottemperanza alle disposizioni di legge in materia (art. 22-23 L. 81/2017) l’Azienda metterà a disposizione delle lavoratrici/dei lavoratori un corso di formazione obbligatoria anche sulla sicurezza che, ai fini dell’adesione al Fiber Working, dovrà essere completato.

Salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (d. lgs. 81/2008 e art. 22-23 l. 81/2017)
L'Azienda consegnerà al lavoratore/alla lavoratrice, con cadenza annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Tale informativa verrà condivisa con gli RLS.
La lavoratrice/il lavoratore sarà tenuta/o a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall’Azienda per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno della sede aziendale ed ha l’obbligo di prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità dello spazio lavorativo scelto. Avrà altresì l’obbligo di applicare correttamente le direttive aziendali ricevute ed utilizzare le apparecchiature in modo proprio.
L’Azienda esclude qualsiasi responsabilità in caso di non ottemperanza da parte della lavoratrice/del lavoratore alle indicazioni date.
Nell’eventualità di un infortunio durante la prestazione in Fiber Working si dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Azienda come espressamente indicato all’interno delle procedure aziendali.
Restano confermate le coperture assicurative per i rischi professionali ed extraprofessionali previste in Azienda.

Security
A tutela della sicurezza e della privacy dell'Azienda e della lavoratrice/del lavoratore, durante l’esecuzione di attività lavorative fuori dalle sedi di lavoro, si applicano integralmente tutte le policy, le regole e le raccomandazioni di cui alle norme aziendali disponibili sul sistema documentale aziendale.

Trattamento dati personali e riservatezza
Il Fiber Working è svolto nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 (“GDPR”) e in conformità alle specifiche policy aziendali sull’utilizzo delle dotazioni informatiche e sulle misure atte a garantire la protezione dei dati.
La lavoratrice/il lavoratore è consapevole che la prestazione in Fiber Working, svolgendosi al di fuori della propria sede di lavoro, richiede la massima attenzione per la tutela della riservatezza delle informazioni aziendali e sarà quindi tenuta/o ad adottare tutti i comportamenti utili a preservare la confidenzialità e riservatezza dei dati trattati in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale a cui potrà accedere tramite gli strumenti tecnologici per lo svolgimento delle attività.
L’accesso dovrà avvenire previo inserimento delle proprie credenziali e della password, nel rispetto delle procedure vigenti.

Trattamento giuridico, economico e tutela sindacale
Anche per le giornate di Fiber Working resta confermato che l’Azienda continua ad esercitare il potere direttivo con modalità analoghe a quelle applicate con riferimento alla prestazione resa presso i locali aziendali.
Saranno, in particolare, salvaguardati i diritti sindacali che potranno essere esercitati anche con modalità telematica; al riguardo l’Azienda metterà a disposizione una bacheca elettronica dandone idonea informativa alle lavoratrici e ai lavoratori.
Restano fatti salvi gli ordinari trattamenti economici (ad esempio il riconoscimento del ticket pasto) e normativi, tempo per tempo vigenti, garantiti ai lavoratori che prestano l'attività lavorativa all'interno delle sedi aziendali.

Decorrenza e durata
Il presente accordo decorrerà dal 1° luglio 2023, e potrà essere disdettato da una delle Parti con un preavviso di 3 mesi.

Disposizioni finali
Le Parti infine convengono che il presente accordo è conforme a tutte le disposizioni di legge e di CCNL e per quanto non previsto rinviano espressamente alla L. 81/2017.
Entro il primo trimestre del 2024, su richiesta di una delle Parti potrà essere previsto un momento di verifica sull’andamento del presente accordo.
Le Parti si danno reciprocamente atto di perseguire, un modello strutturale di Fiber Working sempre più coerente con lo spirito condiviso di favorire il contemperamento tra flessibilità organizzativa e conciliazione vita - lavoro, ai sensi di quanto previsto dal Protocollo ‘'Principi e Linee guida per il nuovo lavoro agile della Filiera delle Telecomunicazioni” del 30 luglio 2020, con particolare riferimento al punto 4 del medesimo.
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(*) per esperienza lavorativa si intende esperienza inferiore ai 12 mesi. Eventuali periodi di tirocinio curriculare o extracurriculare non si considerano utili ai fini del calcolo della prima esperienza.