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Responsabilità dell'amministratore unico di una srl per infortunio sul lavoro occorso a proprio dipendente.

 

Quest'ultimo, mentre era intento a lavori di cartellinamento di sacchi contenenti fluoruro di alluminio impilati su tre file, era stato investito e schiacciato da un sacco posto alla sommità di una delle pile, ad altezza di circa sette metri, dal peso di circa 1.000 chilogrammi, riportando lesioni gravi: dalle stesse era derivato pericolo di vita, la malattia si era protratta per 159 giorni ed era residuato l'indebolimento permanente dell'organo della vista.

 

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - La Corte annulla senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso a fini civili.

 

Afferma la Corte che "tra le due società, Fl. s.p.a ed Ed. s.p.a., era intervenuto un contratto di appalto, in virtù del quale alla Ed. s.p.a competevano le attività "di magazzinamento delle pedane e dei big hags", successivamente chiarendosi, con la precitata nota integratrice, che alla stessa Ed. s.p.a. competevano tutte le operazioni "sotto la diretta sorveglianza di preposto ai lavori", a garanzia del "mantenimento delle condizioni di sicurezza durante tutto il periodo di lavoro ...".
Non può, dunque, dubitarsi che, come annota la integrativa sentenza di prime cure, al ricorrente - legale rappresentante di tale società, datrice di lavoro della persona offesa -, "individuato nel Documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori come responsabile della prevenzione e protezione dei dipendenti", facesse capo la relativa posizione di garanzia, occupando egli, "nell'ambito dell'impresa, un'effettiva posizione di responsabilità cui erano concretamente affidati compiti di prevenzione e attribuiti i correlati e necessari poteri per adempiervi".
Nell'ambito di tali poteri-doveri, annota la sentenza impugnata che "il Pi. ... doveva effettuare la previsione di un controllo quotidiano delle pile per evitare e prevenire problemi di stabilità, oltre ad assicurare l'apposito bloccaggio con dei cunei di tutti i materiali in grado di rotolare ..."; egli era tenuto anche ad "una corretta ed efficace attività di informazione nei riguardi dei dipendenti, in ordine ai rischi connessi allo svolgimento del lavoro loro assegnato ...".
I giudici del merito hanno accertato che tali doverose attività sono state omesse dal ricorrente.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere
Dott. IACOPINO Silvana Giovannini - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pi. Al. , n. in (OMESSO);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari in data 24.9.2008.
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, avv. Carboni Gianfranco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto
 
 
1. Il 24 settembre 2008 la Corte di Appello di Cagliari confermava la sentenza in data 19 aprile 2005 del Tribunale della stessa città, con la quale Pi.Al. era stato condannato a pena ritenuta di giustizia, nonchè al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile, cui veniva assegnata una provvisionale, per imputazione di cui all'articolo 590 c.p.p., commi 1 e 3.
Riferivano i giudici del merito che l'8 maggio 2001 Sa. Lu. , dipendente della Ed. s.r.l., della quale il Pi. era amministratore unico, era intento a lavori di cartellinamento di sacchi contenenti fluoruro di alluminio ("Big Bags"), impilati su tre file all'interno di un capannone dello stabilimento della Fl. s.p.a.; nel corso di tale attività, era stato investito e schiacciato da un sacco posto alla sommità di una delle pile, ad altezza di circa sette metri, dal peso di circa 1.000 chilogrammi, riportando lesioni gravi: dalle stesse era derivato pericolo di vita, la malattia si era protratta per 159 giorni ed era residuato l'indebolimento permanente dell'organo della vista.
 
Chiariva il primo giudice che, "in ordine ai rapporti tra la società Fl. s.p.a. e la Ed. s.r.l., la documentazione agli atti ... conferma la stipula fra le predette di un contratto di appalto avente ad oggetto la movimentazione di prodotti finiti da eseguirsi a cura della Ed. s.r.l. ...", cui competevano le attività di "magazzinamento delle pedane e dei big bags ...", con obbligo per l'appaltatore di "garantire la presenza in loco di un proprio rappresentante, responsabile per la conduzione dei lavori e la direzione tecnica del personale impiegato"; con successiva nota integratrice del 10 settembre 2002, la committente Fl. s.p.a. aveva devoluto all'appatatrice tutte le operazioni "sotto la diretta sorveglianza di preposto ai lavori", a garanzia del "mantenimento delle condizioni di sicurezza durante tutto il periodo di lavoro ...".
Il primo giudice, ritenuto accertato che "l'infortunio del Sa. abbia trovato origine nel non corretto impilamento dei big bags ..., in assenza di qualsivoglia controllo di stabilità della pila ...", quanto alla specifica posizione del Pi. rilevava che questi, nella predetta qualità, "occupava nell'ambito dell'impresa un'effettiva posizione di responsabilità cui erano concretamente affidati compiti di prevenzione e attribuiti i correlati e necessari poteri per adempiervi"; riteneva, indi, fondati gli addebiti allo stesso rivolti, cioè la "mancata istituzione di un servizio di vigilanza (al quale doveva essere affidato il controllo quotidiano della corretta esecuzione dell'impilamento e la verifica della stabilità delle pile di big bags", il "difetto della messa a disposizione dei lavoratori di presidi di sicurezza (ad esempio a protezione del capo)", la "disinformazione dei dipendenti in tema di rischio insito nello svolgimento dell'attività lavorativa assegnata ...".
Soggiungeva che "avvalorano ulteriormente siffatto giudizio, in tema di colpa specifica, le mancate osservazioni sui problemi derivanti dall'impilamento nel corso delle periodiche riunioni del comitato di sicurezza, con ciò vanificando l'obbligo di cooperazione riguardo il controllo della sicurezza dei lavoratori".
Tali rilievi venivano confermativamente ritenuti anche dai giudici dell'appello, che pervenivano, perciò, alla conferma della sentenza impugnata.
 
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunziando vizi di violazione di legge e di motivazione.
Deduce che:
- "la motivazione della sentenza ... appare generica, carente di motivazione e di supporto logico", e "si limita, infatti, a ribadire il contenuto della sentenza resa dal Tribunale senza tener conto delle argomentazioni poste a fondamento dell'atto di appello ...";
- la sentenza impugnata non terrebbe conto del rilievo contenuto nell'atto di appello, secondo cui la responsabilità dell'imputato era stata ritenuta "in difetto di una contestazione più precisa in tema di inosservanza degli obblighi di cooperazione e coordinamento" e "in mancanza di riferimenti normativi precisi";
- premesso che, "è, peraltro in atti documentata l'attività di cooperazione e coordinamento, in concreto svolta dalla Ed. e dalla Fl. s.p.a. ..., anche la sentenza della Corte d'Appello non chiarisce attraverso quale nesso causale l'asserita mancata attività di coordinamento e cooperazione, nel caso specifico, avrebbe potuto influire sul verificarsi dell'infortunio in oggetto ... I vari testi hanno precisato che tale modalità si è sempre praticata, senza alcun problema. Nè bisogna trascurare che, anche successivamente al fatto che ci interessa, è stata sottoposta a verifica anche dall'organo di vigilanza dell'Azienda USL di Cagliari che l'ha giudicata idonea ...";
- "l'obbligo di promuovere tale coordinamento e cooperazione spettava alla committente Fl. , la quale aveva anche l'obbligo di fornire alla Ed. s.r.l. dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui (è) destinat(a) ad operare l'impresa appaltatrice e sulle misure di prevenzione e d'emergenza adottate in relazione alla propria attività, così come previsto dal menzionato Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 7";
- "in ogni caso non è emerso che il Pi. Al. abbia la benchè minima responsabilità in relazione al fatto contestato ....
Lo stesso Tribunale, contraddicendosi, riconosce in sentenza: a) per quanto attiene la Ed. il responsabile della sicurezza è stato indicato nel Be. ...";
- quanto al risarcimento dei danni ed alla provvisionale riconosciuta in favore della parte civile, "non è stata raggiunta la prova, nè sull'an, nè sul quantum debeatur", e "al riguardo la Corte d'Appello si è limitata a rigettare la tesi dell'appellante con una carente motivazione ...".
Conclude rilevando che "in ogni caso il reato (fatto dell'8 maggio 2001) è prescritto ..." e "il termine di prescrizione è maturato prima del deposito della sentenza in data 24 febbraio 2009.
 

Diritto
 
3.0. Tale ultima deduzione è fondata.
Essendo, invero, il fatto di reato in questione stato commesso l'(OMESSO), si è allo stato perento il termine massimo di prescrizione, di sette anni e sei mesi, sia ai sensi dell'articolo 157 c.p., comma 1, n. 4, e articolo 161 c.p., u.c., nella loro lettura antecedente all'entrata in vigore della Legge 5 dicembre 2005, n. 251, articolo 6, sia ai sensi di tali articoli di legge nella loro novellata lettura.
Tale termine si è perento anche volendosi considerare il periodo di sospensione dal 1 luglio al 13 novembre 2003, allorchè l'udienza venne rinviata "sull'accordo delle parti stante il carico odierno".
Non ravvisandosi cause di inammissibilità del ricorso, nè ipotesi sussumibili nella previsione di cui all'articolo 129 c.p.p., comma 2 (per tutto quanto esplicitato nelle due sentenze di merito e per quanto più oltre si dirà a proposito delle statuizioni civili), la sentenza impugnata va annullata, ai fini penali, senza rinvio, perchè estinto il reato per prescrizione.
 
3.1. Il ricorso è infondato ai fini civili.
Hanno, difatti, ben chiarito i giudici del merito, in punto di responsabilità, che, come sopra si è già ricordato, tra le due società, Fl. s.p.a ed Ed. s.p.a., era intervenuto un contratto di appalto, in virtù del quale alla Ed. s.p.a competevano le attività "di magazzinamento delle pedane e dei big hags", successivamente chiarendosi, con la precitata nota integratrice, che alla stessa Ed. s.p.a. competevano tutte le operazioni "sotto la diretta sorveglianza di preposto ai lavori", a garanzia del "mantenimento delle condizioni di sicurezza durante tutto il periodo di lavoro ...".
Non può, dunque, dubitarsi che, come annota la integrativa sentenza di prime cure, al ricorrente - legale rappresentante di tale società, datrice di lavoro della persona offesa -, "individuato nel Documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori come responsabile della prevenzione e protezione dei dipendenti", facesse capo la relativa posizione di garanzia, occupando egli, "nell'ambito dell'impresa, un'effettiva posizione di responsabilità cui erano concretamente affidati compiti di prevenzione e attribuiti i correlati e necessari poteri per adempiervi".
Nell'ambito di tali poteri-doveri, annota la sentenza impugnata che "il Pi. ... doveva effettuare la previsione di un controllo quotidiano delle pile per evitare e prevenire problemi di stabilità, oltre ad assicurare l'apposito bloccaggio con dei cunei di tutti i materiali in grado di rotolare ..."; egli era tenuto anche ad "una corretta ed efficace attività di informazione nei riguardi dei dipendenti, in ordine ai rischi connessi allo svolgimento del lavoro loro assegnato ...".
I giudici del merito hanno accertato che tali doverose attività sono state omesse dal ricorrente: ha ricordato la integrativa sentenza di prime cure che i tecnici della A.S.L. avevano, tra l'altro, "rilevato l'inidoneità dell'impilamento dei big bags in termini di sicurezza, con particolare riferimento ai sacchi impilati nella fila centrale del magazzino in quanto privi della stabilità necessaria ...".
Lo stesso giudice ha ritenuto accertato che "l'infortunio al Sa. abbia trovato origine nel non corretto impilamento dei big bags posizionati nella parte centrale del magazzino ..., in assenza di qualsivoglia controllo di stabilità della pila ..."; ed i giudici dell'appello hanno ribadito che "l'infortuno è stato causato dalle modalità non corrette con cui è stato eseguito l'impilamento dei big bags ..., in palese ed insanabile contrasto con le disposizioni contrattuali vigenti tra la Fl. e la Ed. ".
La integrativa sentenza di prime cure ha ritenuto accertati la "mancata istituzione di un servizio di vigilanza ...", il "difetto della messa a disposizione dei lavoratori di presidi di sicurezza ...", la "disinformazione dei dipendenti in tema di rischio insito nello svolgimento dell'attività lavorativa ...", e tali inadempienze sono state sostanzialmente confermate dai giudici dell'appello.
Tale apparato motivazionale, dunque, si sottrae, evidentemente, ad ogni rinvenibile vizio di motivazione, che, peraltro, la norma vuole dover essere manifesta, cioè coglibile immediatamente, ictu oculi.
Del pari destituita di fondamento è la doglianza relativa alla statuizione risarcitoria.
Premesso, difatti, che la "carente motivazione" addotta dal ricorrente non realizza ancora la manifesta illogicità della motivazione medesima, rimane, in ogni caso, che se per un verso la condanna generica al risarcimento del danno scaturisce dalla accertata responsabilità del ricorrente nella causazione dell'evento lesivo, per altro verso la determinazione della provvisionale, nella contenuta somma di euro 15.000,00, è stata in tale importo del tutto legittimamente determinata dai giudici del merito "tenuto conto delle gravi e plurime lesioni subite dalla vittima, della loro entità e della relativa durata, nonchè dei postumi invalidanti riportati" (dalle gravi lesioni indicate nel capo di imputazione è, fra l'altro, derivato, come s'è detto, l'indebolimento permanente dell'organo della vista).

4. Conclusivamente: la sentenza impugnata va annullata senza rinvio ai fini penali, perchè estinto il reato per prescrizione; il ricorso va rigettato ai fini civili.
 
 
P.Q.M.
 
 
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione; rigetta il ricorso ai fini civili.