Consiglio di Stato, Sez. 3, 12 aprile 2023, n. 3711 - Laringectomia totale. Domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio


 

(udienza 9 febbraio 2023)



 

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Consiglio di Stato



in sede giurisdizionale

Sezione Terza



ha pronunciato la presente



SENTENZA
 




sul ricorso numero di registro generale 6722 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lu. D'A., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro



il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via (...);



per la riforma



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (sezione I), n. -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso proposto avverso il decreto n. -OMISSIS- ed il parere del Comitato di Verifica in esso richiamato, con cui il Ministero dell'interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile ha rigettato la richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;



Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;



Visti tutti gli atti della causa;



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2023 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;



Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



 

Fatto





1. Con decreto n. -OMISSIS- il Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile ha respinto l'istanza del sig. -OMISSIS- volta al riconoscimento della dipendenza della propria infermità da causa di servizio, a fronte del parere negativo reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (cd. CVCS) il 12 gennaio 2017, il quale ha escluso che la patologia riportata dal richiedente (laringectomia totale per K laringeo in attuale follow up) possa ritenersi eziologicamente riconducibile ai precedenti di servizio, giacché da essi "non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica", né sussistono "precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico".



2. Avverso tale provvedimento e il parere ad esso presupposto l'interessato ha proposto ricorso avanti al Tar per la Campania - sezione staccata di Salerno, lamentando la violazione degli artt. 11 e 14, d.P.R. n. 461 del 2001 e l'eccesso di potere sotto il vizio di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e contraddittorietà tra atti dell'amministrazione; nonché la violazione degli artt. 10 bis e 21 octies, l. n. 241 del 1990.



3. Con sentenza n. -OMISSIS- il Tar Salerno ha respinto il ricorso, ritenendo che la motivazione assunta dal CVCS, "pur senza dar conto della valenza dei fattori esogeni ed endogeni riscontrabili", sia congrua tenuto anche che i processi patologici lamentati dall'interessato possono essere innescati da molteplici fattori del tutto estranei all'espletamento del servizio. Il giudice di primo grado ha ritenuto di contro insufficienti le deduzioni del ricorrente, consistenti nella generica descrizione dell'attività di servizio svolta. In particolare, si è rilevato che l'attività di spegnimento di cumuli di rifiuti documentata non è stata continuativa, ma episodica e riferita a interventi di breve durata nell'arco di 5 anni. Sono state altresì respinte le censure volte a contestare l'omessa comunicazione di preavviso di rigetto ex art 10 bis, atteso il contenuto obbligato del provvedimento finale adottato dalla p.a. alla luce della natura vincolante del giudizio negativo reso dal CVCS.



4. Il ricorrente ha impugnato l'indicata sentenza con appello ritualmente notificato il 20 luglio 2021 e depositato in pari data.



Con il primo motivo l'appellante ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 11 e 12, d.P.R. n. 461 del 2001 e all'art. 3, l. n. 241 del 1990, nonché il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, in quanto la motivazione addotta dal CVCS a sostegno delle proprie negative conclusioni consisterebbe in una formula stereotipata e "copia-incolla" che non consente di comprendere le ragioni per le quali, nonostante le specifiche circostanze documentate in atti, non possa ricondursi la patologia lamentata all'adempimento del servizio svolto.



Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 88 c.p.a. contestando in particolare l'affermazione del Tar secondo cui l'appellante avrebbe fornito una generica descrizione della propria attività lavorativa. In senso opposto deporrebbero i numerosi verbali di servizio depositati, nonché le relazioni informative del Comandante dei Vigili del Fuoco, i quali hanno dimostrato il coinvolgimento dell'appellante in numerose operazioni ad alto rischio, tra cui quelle nell'ambito dell'emergenza rifiuti in Campania (dal 2007 al 2011) e le attività svolte in occasione del terremoto -OMISSIS-.



Con il terzo motivo si è dedotto il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 3, l. n. 241 del 1990 e 2967 c.c., nonché il vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità della motivazione e violazione del principio della separazione dei poteri, contestando l'affermazione del Tar secondo cui l'appellante avrebbe dovuto fornire prova della circostanza che l'amministrazione non gli avrebbe messo a disposizione i DPI necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa, posto che dalle relazioni istruttorie depositate in atti si evincerebbe pianamente l'utilizzo dei DPI da parte dell'appellante, i quali peraltro fino al 1992 erano composti da fibre di asbesto (amianto). Si è inoltre contestato il riferimento del Tar ad ulteriori potenziali fattori causali esterni all'ambiente di lavoro, dal momento che questi non sarebbero stati in alcun modo dimostrati, né in ogni caso posti a fondamento né del provvedimento impugnato né del parere del CVCS. Quanto alla riconducibilità della patologia riportata dall'appellante all'esposizione a sostanze tossiche, si è richiamata la CTP depositata nel corso del giudizio di primo grado, la quale consentirebbe di affermare il legame causale secondo il criterio del "più probabile che non".



Con il quarto motivo di appello si è infine dedotto il vizio di difetto assoluto di motivazione, dal momento che lo stesso Tar adito, in altri casi analoghi, sarebbe pervenuto ad esiti differenti.



5. Con atto di stile depositato il 30 luglio 2021 le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.



6. All'udienza pubblica del 9 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.



 

Diritto





1. L'appello è infondato, nei sensi subito precisati.



Ai fini della presente decisione occorre richiamare brevemente i consolidati orientamenti in materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.



Innanzitutto è necessario ribadire il principio per cui "gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato di verifica per le cause di servizio, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità sofferta dal pubblico dipendente, basato su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, salvo che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l'inattendibilità metodologica delle conclusioni, ovvero per il travisamento dei fatti, o, ancora per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale" (ex multis, da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 9 settembre 2022, n. 7868; id., sez. III, 9 luglio 2018, n. 4186).



Sulla scorta di tale consolidata impostazione, la giurisprudenza amministrativa ha inoltre sottolineato che il parere del Comitato di verifica non può essere sconfessato da una diversa analisi di parte, tendente a sostituire valutazioni proprie a quelle dell'organo tecnico a ciò deputato, proprio in quanto - in difetto di un'irragionevolezza o di un travisamento dei fatti rilevabile ictu oculi - la diversa prospettazione offerta dal consulente sarebbe volta ad affermare, al più, l'opinabilità delle conclusioni raggiunte dal Comitato di verifica; il che, a sua volta, solleciterebbe un inammissibile giudizio sostitutivo del giudice amministrativo.



2. Così ricostruite in generale le coordinate ermeneutiche, si può procedere alla disamina delle specifiche censure dedotte dall'appellante.



Non può innanzitutto trovare accoglimento il primo motivo di appello, volto a contestare il carattere stereotipato della motivazione resa dal Comitato di verifica, dal momento che, sia pur in maniera stringata, il parere ha chiarito le ragioni poste alla base del diniego e le stesse appaiono prive dei summenzionati profili di manifesta irragionevolezza o incoerenza e, come tali, non possono essere ulteriormente censurate in questa sede. Correttamente, invero, il parere ha sottolineato il carattere eminentemente multifattoriale della patologia riscontrata e l'assenza di specifici elementi in grado di affermare, con adeguata probabilità, la qualificazione in termini anche solo di concausa efficiente e determinante delle circostanze di lavoro in cui ha operato il richiedente.



3. Non possono trovare accoglimento neppure le censure volte a contestare il rilievo del primo giudice secondo cui le argomentazioni dedotte dal ricorrente darebbero generiche ed inidonee a delegittimare il giudizio del Comitato di verifica. Nello specifico, le stesse devono essere respinte proprio in ragione del carattere estrinseco del sindacato riconosciuto in tale materia al giudice amministrativo; per cui dirimente è la circostanza che tali circostanze non appaiono in grado di evidenziare un travisamento dei fatti da parte del Comitato stesso che, sia pur stringatamente, ha chiarito di averle prese in considerazione, ritenendole tuttavia inidonee a costituire un chiaro fattore causale o concausale della patologia riscontrata.



4. Né assume rilievo l'ulteriore censura dedotta dall'appellante, volta a contestare l'affermazione del primo giudice per cui il ricorrente non avrebbe contestato la messa a disposizione di dispositivi di sicurezza idonei, atteso che la stessa ha costituito solo un ulteriore argomento marginale, ad abundantiam, nell'impianto motivazionale della sentenza del primo giudice ed è in ogni caso estraneo alle motivazioni del provvedimento originariamente impugnato, che resta in quanto tale pienamente legittimo alla luce delle circostanze sin qui enunciate. Le medesime considerazioni valgono altresì con riferimento agli eventuali fattori causali, evidenziati a mero titolo esemplificativo dal primo giudice.



Né assumono rilievo dirimente, alla luce delle coordinate ermeneutiche ut supra richiamate, le risultanze offerte dalla consulenza tecnica di parte, attesa l'impossibilità di addivenire ad un mero giudizio di inopportunità del parere del Comitato tecnico di verifica.



5. Deve infine essere rigettata anche l'ulteriore censura volta a contestare l'atteggiamento asseritamente ondivago e discriminatorio del Tar rispetto a quanto statuito in altra controversia di carattere analogo. Sul punto è agevole replicare, in disparte qualsiasi ulteriore considerazione circa il carattere comunque non vincolante di precedenti decisioni assunte da un determinato organo giudiziario, che la controversia richiamata non può certo dirsi analoga né per tipologia di servizio svolto, né per tipologia di patologia riscontrata; di talché viene meno qualsiasi possibilità di comparazione e, come erroneamente asserito, di "capovolgimento di giudizio" da parte del giudice di prime cure.



6. Per tutte le suesposte ragioni l'appello deve essere respinto.



Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.



 

P.Q.M.
 




Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Terza,

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.



Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria al fine di procedere all'oscuramento esclusivamente delle generalità dell'appellante.



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:



Michele Corradino - Presidente



Pierfrancesco Ungari - Consigliere



Giulia Ferrari - Consigliere, Estensore



Ezio Fedullo - Consigliere



Antonella De Miro - Consigliere