Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 23 settembre 2022
Validità: 01.01.2023 - 31.12.2025
Parti: Coop Alleanza 3.0/Ancc, Legacoop Estense e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, RSU, RSA
Settori: Commercio, GDO, Coop Alleanza 3.0
Fonte: uiltucsemiliaromagna.it

Sommario:

 

Costituzione delle parti

Premessa
Capitolo I - Decorrenza e sfera di applicazione
Art. 1 - Decorrenza e durata
Art. 2 - Ambiti di applicazione
Capitolo II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Quadro di riferimento
Art. 4 - Interlocutori e livelli delle relazioni sindacali
Art. 5 - Informazione, confronto e contrattazione
Art. 6 - Diritti sindacali
Art. 7 - Assemblea sindacale
Art. 8 - Commissioni paritetiche
Capitolo III - Salute e sicurezza ambienti di lavoro
Art. 9 - Salute e sicurezza
Art. 10 - Rappresentanti lavoratori per la sicurezza (RLS)
Capitolo IV - Formazione
Art. 11 - Formazione
Capitolo V - Welfare
Art. 12 - Welfare
Capitolo VI - Mercato del lavoro
Art. 13 - Apprendistato
Art. 14 - Stabilizzazione contratti a termine e somministrati
Capitolo VII - Part time
Art. 15 - Part time funzionale
Capitolo VIII - Orario di lavoro
Art. 16 - Orario settimanale

 

Art. 17 - Programmazione, articolazione e gestione orario di lavoro rete di vendita
Art. 18 - Articolazione e gestione orario di lavoro sede e magazzini
Art. 19 - Pausa
Capitolo IX - Lavoro domenicale e festivo
Art. 20 - Piano delle aperture
Art. 21 - Modalità organizzative
Art. 22 - Trattamento economico lavoro domenicale e festivo
Capitolo X - Sistema retributivo
Art. 23 - Sistema retributivo
Art. 24 - Trattamenti retributivi
Art. 25 - Indennità di mestiere
Art. 26 - Retribuzione variabile
Art. 27 - Premio di risultato periodico
Art. 28 - Retribuzione variabile annua
Art. 29 - Erogazione importi del premio variabile
Capitolo XI - Premio aziendale
Art. 30 - Premio aziendale
Capitolo XII - Trasferta e trasferimento
Art. 31 - Trasferta
Art. 32 - Trasferimento
Capitolo XIII - Mensa
Art. 33 - Mensa
Capitolo XIV - Franchising e appalti
Art. 34 - Franchising
Art. 35 - Appalti


Ipotesi Contratto Integrativo Aziendale Coop Alleanza 3.0

Costituzione delle parti
Il giorno 23 settembre 2022, a Bologna, tra Coop Alleanza 3.0. […] assistiti da […] Ancc e da […] Legacoop Estense; le Segreterie Nazionali: Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs […] congiuntamente alle Segreterie Regionali e Territoriali e alle RSU e RSA.

Premessa
Il contesto in cui si è sviluppato il negoziato per il nuovo contratto integrativo aziendale di Coop Alleanza 3.0 è caratterizzato da un mercato della GDO maturo, molto frammentato. Questo contesto ha determinato un aumento della difficoltà a creare un posizionamento commerciale coerente e distintivo per i soci e clienti, oltre ad una maggiore complessità nella gestione delle attività di punto vendita. Per le ragioni sopra esplicitate, Coop Alleanza 3.0 nata nel gennaio 2016 dalla fusione di Coop Adriatica, Coop Estense e Coop Consumatori Nord Est, si trova ad operare in un mercato altamente competitivo, in cui la concorrenza crescente e sempre più spinta sui costi, le nuove modalità di vendita on line e di rapporto con il cliente, le nuove tecnologie, i nuovi gusti dei consumatori, impongono alla Cooperativa di realizzare contemporaneamente la puntualità del servizio, l'efficacia dell'organizzazione e l'efficienza dei costi.
Per questi scopi il presente Contratto Integrativo Aziendale ha l'obiettivo di collegare i trattamenti economici ad effettivi incrementi di redditività, ad oggettivi miglioramenti nei livelli di qualità delle prestazioni, allo sviluppo delle competenze professionali e all'affidamento di ruoli che esaltino l'autonomia e la responsabilità dei lavoratori all'interno di chiari e predefiniti criteri di delega e controllo.
Altro obiettivo strategico del presente Contratto Integrativo Aziendale è lo sviluppo, per tutti i lavoratori della Cooperativa, di un sistema avanzato di Welfare che si affermi come componente importante del cosiddetto "secondo welfare".
La Cooperativa sostiene e valorizza la diffusione della cultura delle Pari Opportunità attraverso una corretta gestione delle risorse umane e la creazione di buone prassi. In coerenza con tale principio, si precisa che con la dicitura "lavoratori" si intende l'insieme delle lavoratrici e dei lavoratori della Cooperativa.

Capitolo I - Decorrenza e sfera di applicazione
Art. 2 - Ambiti di applicazione

Il contratto di 2° livello, integrativo al CCNL della Distribuzione Cooperativa attualmente vigente, rientra nell'ambito di quanto previsto dal Protocollo sugli assetti contrattuali del 28 giugno 2000.
Il presente contratto ed i suoi allegati sostituiscono integralmente i contratti integrativi, gli accordi sindacali, le prassi e le consuetudini vigenti presso le ex Cooperative, Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest, Coop Estense e Centrale Adriatica, costituendo, complessivamente, condizioni migliorative rispetto agli stessi.
Esso viene applicato al personale dipendente di Coop Alleanza 3.0, al quale si applichi il CCNL della Distribuzione Cooperativa, operante in tutte le province nelle quali è presente Coop Alleanza 3.0, secondo le gradualità e le norme stabilite da questo stesso contratto e dai suoi allegati.
Nota a verbale
Le parti si incontreranno entro il 30 novembre 2022, per definire i trattamenti dei lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri e Impiegati Direttivi oltre che per effettuare una verifica sull'assetto organizzativo delle sedi.

Capitolo II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Quadro di riferimento

Le parti intendono con il presente accordo valorizzare un sistema di Relazioni Sindacali con l'obiettivo di costruire strumenti di partecipazione dei lavoratori all'attività e allo sviluppo della Cooperativa. La partecipazione dei lavoratori è indispensabile per il conseguimento della finalità dell'impresa cooperativa: tutela sociale ed economica dei Consumatori.
Le parti sono perciò impegnate a ricercare convergenze sempre più ampie di valori e di interessi, anche al fine di realizzare un giusto equilibrio tra la finalità della Cooperativa e la legittima aspirazione dei lavoratori a migliorare le proprie condizioni di lavoro ed economiche. A tal fine, le disposizioni del presente capitolo qualificano e rafforzano il sistema di relazioni sindacali del CCNL, con l'assunzione di impegni reciproci il cui rispetto è condizione necessaria per l'esistenza del sistema di relazioni sindacali del presente Contratto integrativo aziendale.
Le Parti, nel riconoscere nelle relazioni sindacali decentrate a livello territoriale e di punto vendita una sede importante di confronto e di partecipazione, si impegnano a favorire lo sviluppo di un confronto positivo tra i rappresentanti dei lavoratori e le funzioni aziendali delegate allo svolgimento delle relazioni sindacali decentrate.

Art. 4 - Interlocutori e livelli delle relazioni sindacali
Sono interlocutori di Coop Alleanza 3.0, per la contrattazione di secondo livello, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL per i dipendenti da imprese della Distribuzione Cooperativa e le Rappresentanze Sindacali dei lavoratori.
In applicazione del Titolo I del CCNL, il sistema di relazioni sindacali aziendali, si articola su tre livelli:
A. un livello Nazionale i cui interlocutori sono la Direzione Aziendale, il Responsabile Nazionale delle relazioni sindacali, le OO.SS. e le RSU/RSA firmatarie del presente accordo.
B. un livello Territoriale i cui interlocutori sono i Responsabili Relazioni Sindacali, i Responsabili del Personale Regionali, i Responsabili del Personale di Distretto, le OO.SS. Territoriali (Regionali e Provinciali) e le rappresentanze sindacali di punto vendita dei territori interessati firmatarie del presente accordo.
C. un livello di Unità Produttiva i cui interlocutori sono i Direttori di punto vendita, i Responsabili del Personale di Distretto, il Responsabile del Personale per le sedi e i magazzini, le RSU/RSA del punto vendita, delle sedi e dei magazzini firmatarie del presente accordo. La partecipazione di interlocutori diversi da quelli definiti al presente punto sarà oggetto di comunicazione preventiva.
A livello nazionale le relazioni sindacali si realizzano mediante le informazioni, il confronto e la negoziazione; a livello territoriale mediante le informazioni, il confronto e, limitatamente alle materie espressamente demandate dal presente contratto, la negoziazione; a livello di unità produttiva le relazioni sindacali sono limitate all'informazione e al confronto.

Art. 5 - Informazione, confronto e contrattazione
A - Livello nazionale
Materie di informazione e confronto

Le materie di informazione e confronto a livello nazionale sono le seguenti:
1. andamento dei mercati di riferimento e del contesto competitivo;
2. piani di sviluppo e ristrutturazione aziendale;
3. progetti di innovazione tecnologica e di investimento;
4. linee di politica commerciale e tipologie del servizio;
5. bilanci preventivi e consuntivi;
6. fabbisogni formativi e i programmi annuali di formazione, ai sensi dell'art. 33 del CCNL;
7. organico aziendale e sua composizione;
8. welfare;
9. sicurezza e ambiente di lavoro;
10. progetti collegati alla partecipazione dei lavoratori;
11. monitoraggio andamento appalti e franchising
La cooperativa si impegna a fornire queste informazioni almeno una volta l'anno in occasione di un incontro periodico da tenersi, di norma, entro il primo semestre o su richiesta delle parti
Contrattazione:
1. contrattazione integrativa
2. accordi che abbiano rilevanza per l'intero territorio nazionale
B - Livello territoriale
Materie di informazione e confronto
Le materie di informazione e confronto a livello territoriali sono le seguenti:
1. andamento dei mercati di riferimento e del contesto competitivo;
2. piani di sviluppo e ristrutturazione aziendale;
3. progetti di innovazione tecnologica e di investimento;
4. linee di politica commerciale e tipologie del servizio;
5. bilanci preventivi e consuntivi;
6. fabbisogni formativi e i programmi annuali di formazione, ai sensi dell'art. 33 del CCNL;
7. sperimentazione dei modelli organizzativi;
8. obiettivi per la retribuzione variabile;
9. welfare;
10. organico dell'area e sua composizione;
11. sicurezza e ambiente di lavoro;
12. progetti collegati alla partecipazione dei lavoratori;
13. modifiche rilevanti dell'organizzazione del lavoro;
14. ristrutturazioni unità produttive;
15. andamento indicatori economici punti vendita (vendite, produttività, costo del lavoro) anche relativi agli obiettivi della retribuzione variabile;
16. andamento consolidamenti di orario per i part time anche ai sensi dell'art.
15 del presente contratto integrativo aziendale;
17. andamento Franchising e Appalti;
18. andamento della maturazione del premio fisso aziendale ai sensi dell'art. 30
La Cooperativa si impegna a fornire queste informazioni almeno una volta l'anno in occasione di un incontro periodico da tenersi, di norma, successivamente all'incontro nazionale o su richiesta delle parti.
Contrattazione:
1. accordi che abbiano rilevanza per il territorio di riferimento;
2. accordi sull'organizzazione del lavoro;
C - Livello di unità produttiva
Materie di informazione e confronto

Le materie di informazione e confronto a livello di unità produttiva sono le seguenti:
1. corretta applicazione delle norme di legge e di contratto, in particolare nella programmazione degli orari di lavoro;
2. corretta applicazione dell'organizzazione del lavoro domenicale e festivo;
3. pianificazione delle ferie;
4. funzionamento delle attrezzature in dotazione al punto vendita (transpallet, affettatrici, bilance, ecc.);
5. corretta applicazione dei giudizi di idoneità;
6. andamento degli indicatori economici del punto vendita (vendite, produttività, costo del lavoro, costi di funzionamento, composizione dell'organico).

Art. 7 - Assemblea sindacale
Le assemblee sindacali si svolgeranno nell'ambito e secondo quanto previsto dalle norme di legge e del CCNL.
Le richieste di assemblea sindacale vanno inviate sia alla mail del Responsabile del Personale di Distretto che alla mail del Direttore del Punto di Vendita ovvero alla mail del Responsabile del Personale di Sede per le Sedi e per i Magazzini.
Le parti convengono sull'opportunità di favorire la partecipazione alle assemblee anche fuori orario di lavoro.
I periodi di ferie, ROL, malattia, infortunio, permesso non retribuito, aspettativa o congedo non vengono interrotti dall'eventuale partecipazione ad assemblee da parte dei lavoratori interessati.
Le RSU/RSA o le Strutture Territoriali che hanno indetto l'assemblea retribuita dovranno comunicare all'azienda i nominativi dei lavoratori effettiva mente partecipanti fuori dall'orario di lavoro o in remoto. Ai fini del presente articolo, le assemblee effettuate da remoto sono equiparate alle assemblee svolte in presenza.

Art. 8 - Commissioni paritetiche
Le parti convengono che la valorizzazione e lo sviluppo di un modello positivo di relazioni sindacali, a tutti i livelli, non può prescindere dalla costituzione di commissioni tematiche paritetiche che possano contribuire alla definizione di azioni condivise e valorizzare le azioni positive congiunte finalizzate anche a migliorare il contesto esterno.
Le commissioni paritetiche sono costituite, da 6 componenti per parte aziendale e da 6 per parte sindacale. I nominativi dei predetti componenti saranno comunicati formalmente. Per la partecipazione alle commissioni politiche di genere, formazione, welfare, salute e sicurezza nazionale sono riconosciute 300 ore di permesso per singola commissione.
Le Commissioni si doteranno di un regolamento per il loro funzionamento.
Sono definite le seguenti Commissioni Paritetiche:
• Commissione politiche di genere
Coop Alleanza 3.0, la RSU/RSA e le Organizzazioni Sindacali esprimono una valutazione positiva su quanto si è realizzato a livello aziendale in tema di azioni positive per le pari opportunità di genere e convengono sulla necessità di proseguire nell'impegno. A tal fine, viene istituita la commissione paritetica aziendale per le politiche di genere, con il compito di:
- monitorare ed analizzare la composizione sociale dell'occupazione in riferimento alle differenze di genere e ad eventuali problematiche relative all'integrazione ed alle differenze salariali;
individuare eventuali vincoli alla realizzazione di condizioni di pari opportunità professionali e formulare proposte utili al superamento degli stessi;
- comunicare all'interno e all'esterno della Cooperativa le iniziative intraprese dalla Commissione stessa per favorire la crescita di una cultura diffusa delle pari opportunità.
• Commissione formazione
La formazione e l'addestramento del personale ad ogni livello sono considerati elementi indispensabili per migliorare la professionalità delle persone e offrire un alto livello di servizio ai Soci e Consumatori. La formazione è anche e soprattutto un elemento essenziale per far crescere le persone e come parte di un soggetto collettivo qual è la Cooperativa. Per il funzionamento della commissione si rinvia all'articolo 11
• Commissione salute e sicurezza
Garantire la sicurezza e il benessere delle persone sul luogo di lavoro è un obiettivo prioritario per Coop Alleanza 3.0 e per le Organizzazioni Sindacali. Per queste ragioni le parti hanno convenuto di costituire una Commissione paritetica nazionale e cinque commissioni paritetiche a carattere territoriale con l'obiettivo di diffondere ed omogeneizzare la cultura della sicurezza sul lavoro e rendere più efficace l'attività degli RLS e degli ASPP. Per il funzionamento della commissione si rinvia all'articolo 9
• Commissione welfare
È istituita una Commissione Paritetica al fine di verificare il gradimento dei servizi offerti e proporne di nuovi, anche attraverso strumenti di verifica del gradimento dei lavoratori. La stessa Commissione, inoltre, si occuperà della gestione delle erogazioni, prestazioni e servizi in favore dei lavoratori definite dal modello di welfare. Per il funzionamento della commissione si rinvia all'articolo 12.

Capitolo III - Salute e sicurezza ambienti di lavoro
Art. 9 - Salute e sicurezza

La sicurezza e il benessere delle persone sul luogo di lavoro è un obiettivo prioritario ed imprescindibile per Coop Alleanza 3.0 e le Organizzazioni Sindacali. Per questo, la Cooperativa investe ingenti risorse, per rendere i luoghi di lavoro sicuri e confortevoli e per sviluppare un'attività permanente di in formazione e formazione atta a consolidare, tra i propri collaboratori, una cultura diffusa sulla sicurezza e prevenzione.
In considerazione della complessa struttura organizzativa e dimensionale della Cooperativa, le parti hanno convenuto di istituire un'apposita Commissione Nazionale e 5 Commissioni Territoriali, che hanno l'obiettivo di contribuire ad omogeneizzare i comportamenti in materia di salute e sicurezza nei diversi territori. Le commissioni di cui all'art. 8, non hanno un ruolo decisionale ma di analisi e proposta e non si sostituiscono al ruolo che le normative assegnano agli RLS. Di norma, si riuniscono ogni tre mesi o su richiesta delle parti per approfondire, per il territorio di riferimento (le commissioni territoriali), o per l'intera Cooperativa (la commissione nazionale), i seguenti temi:
• valutazione dei rischi e DPI (compresa l'analisi del rischio stress da lavoro correlato);
• infortuni e malattie professionali;
• sorveglianza sanitaria;
• formazione e sicurezza;
• analisi di casi specifici;
• tematiche ambientali.
La Commissione Nazionale è composta da 5 RLS (uno per ogni commissione territoriale), da 5 componenti indicati dalla Cooperativa e da un medico competente. Alla Commissione prenderanno parte anche i Segretari Nazionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.
La Commissione Territoriale è composta da n. 6 RLS individuati tra quelli eletti nei punti di vendita del territorio, e da 6 componenti indicati dalla Cooperativa e da un medico competente del territorio. Alla Commissione prenderanno parte anche i Segretari Territoriali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. Le Commissioni sono costituite per i seguenti territori: Friuli Venezia Giulia e Veneto; Emilia Ovest (PC, PR, RE, MO) e Lombardia; Emilia (BO, FE) e Romagna; Marche Abruzzo; Puglia Basilicata.

Art. 10 - Rappresentanti lavoratori per la sicurezza (RLS)
Al fine di garantire una presenza di RLS adeguata al numero di lavoratori presenti nelle diverse province della Cooperativa, le parti hanno inteso identificare il numero massimo di RLS avendo a riferimento la singola provincia secondo il seguente criterio:
- 1 RLS per ogni Ipermercato, 1 RLS ogni 5 supermercati. Per multipli di 5 si applica l'arrotondamento per difetto se multipli minori o uguali a 2; l'arrotondamento per eccesso se multipli maggiori di 2;
- 1 RLS per ogni sede di Bologna, Modena e Reggio Emilia;
- 1 RLS per ogni magazzino della logistica (San Vito in Tagliamento, Reggio Emilia, Anzola dell'Emilia, Forlì).
Il numero massimo degli RLS per provincia, rispetto al perimetro attuale, è quello riportato nella seguente tabella:

Numero RLS

Provincia

IPMK

SMK

SEDE

LOGISTICA

Provincia

IPMK

SMK

SEDE

LOGISTICA

Provincia

IPMK

SMK

SEDE

LOGISTICA

AN

1

2

   

FM

0

1

   

PU

1

1

   

AP

2

0

   

GO

1

1

   

RA

3

3

   

BA

4

1

   

LE

1

0

   

RE

2

5

1

1

BL

0

1

   

MC

0

1

   

RN

1

2

   

BO

4

9

1

1

MN

3

1

   

RO

0

1

   

BR

1

0

   

MO

5

5

1

 

TA

1

0

   

BS

0

1

   

MT

1

0

   

TS

2

1

   

BT

2

0

   

PC

1

2

   

TV

1

2

   

CH

1

0

   

PD

1

1

   

UD

0

3

   

FC

1

1

 

1

PE

0

1

   

VE

2

7

   

FE

4

2

   

PN

1

1

 

1

VI

1

3

   

FG

1

0

   

PR

2

2

             
 

Totale

51

61

3

4

Gli RLS sono eletti, su iniziativa delle OO.SS. territoriali firmatarie, dai lavoratori nella provincia o del punto vendita o sede o magazzino di riferimento, rimangono in carica per 3 anni ed hanno come ambito di pertinenza uno o più punti di vendita, i 4 magazzini e le 3 sedi.
Per lo svolgimento della loro attività, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 81/2008, gli RLS hanno a disposizione un monte ore annuo complessivo di permessi individuali pari a 50 ore.
Le richieste di utilizzo dei permessi vanno inviate alla mail del Direttore del Punto di Vendita e del Responsabile del Personale di distretto ovvero alla mail del Responsabile del Personale di Sede per le Sedi e per i Magazzini.
Gli RLS attualmente presenti resteranno in carica con le agibilità attualmente riconosciute fino allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti secondo il presente accordo, che si terranno entro 12 mesi dall'entrata in vigore del contratto integrativo aziendale.

Capitolo V- Welfare
Art. 12 - Welfare

[…]
Sostegno della maternità e paternità
Le parti ritengono importante favorire la genitorialità attraverso le seguenti azioni:
1. Genitori in allattamento
Durante il periodo di allattamento la programmazione degli orari di lavoro avverrà, secondo le regole definite dal presente accordo, esclusivamente attraverso turni unici.
2. Congedo paternità obbligatorio
In occasione della nascita del figlio o di adozione/affidamento, l'azienda riconoscerà 5 gg di permesso retribuito aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa di legge e contrattuale.
Detti permessi potranno essere fruiti esclusivamente a giornate intere, in modo anche continuativo, nell'arco temporale compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i cinque mesi successivi alla nascita. Sono equiparati alla nascita l'ingresso in fa miglia, in caso di adozioni nazionali, l'ingresso in Italia in caso di adozioni internazionali, l'affidamento e il collocamento temporaneo.
3. Riduzione dell'orario di lavoro in essere del genitore fino a 8 anni di vita del bambino.
Compatibilmente con le esigenze aziendali, fino a 8 anni di vita del bambino, in aggiunta a quanto previsto dal contratto nazionale, il genitore potrà richiedere la riduzione dell'orario di lavoro in essere al momento della richiesta. Al termine del periodo al genitore sarà ripristinato l'orario di lavoro in essere al momento della richiesta. La richiesta di trasformazione dovrà essere presentata con un preavviso di almeno 30 giorni. I periodi di trasformazione dovranno avere durata non inferiore a 3 mesi consecutivi.
4. Aspettativa aggiuntiva non retribuita per assistenza ai figli fino a 12 anni
Fermo restando quanto stabilito dalle norme di legge in materia di congedo per maternità/paternità e congedo parentale, adozione ed affido, l'azienda riconoscerà, a richiesta del genitore, una aspettativa non retribuita aggiuntiva della durata massima di 18 mesi.
- 18 mesi di aspettativa aggiuntiva non retribuita saranno fruiti con le seguenti modalità:
- presentazione della richiesta con anticipo di 30 gg rispetto alla data di inizio della fruizione;
- utilizzo massimo di 12 mesi di aspettativa aggiuntiva non retribuita entro il compimento del 6° anno di vita del bambino e utilizzo massimo di 6 mesi di aspettativa aggiuntiva dal 7° ed entro il compimento dell' 12° anno di vita del bambino, non trasferibili da un periodo all'altro;
- frazione minima di 2 mesi;
anche non in prosecuzione del congedo parentale (ex astensione facoltativa) purché lo stesso sia stato complessivamente esaurito.
I periodi di cui sopra per i genitori adottivi o affidatari si intendono decorrenti dalla data di adozione/affido, ferma restando la fruizione entro il compimento del 12° anno di vita del bambino.
5. Aspettativa nuclei monoparentali
Ai nuclei monoparentali con figli in età non superiore a 16 anni, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e produttive, verrà concessa, su richiesta del genitore, un'aspettativa non retribuita di durata massima di 6 mesi.
L'aspettativa potrà essere concessa anche frazionata in due periodi.
[…]
Part time reversibile
I lavoratori a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, che abbiano almeno un anno di anzianità di servizio, possono chiedere la temporanea trasformazione in contratto a tempo parziale oltre che nelle ipotesi previste dalla vigente contrattazione nazionale anche per far fronte alle seguenti necessità:
a. provvedere, per gravi documentati e comprovati motivi, all'assistenza di propri familiari di primo grado (minori, maggiorenni disabili, ultrasessantacinquenni);
b. partecipare a corsi/formazione continua di cui all'art. 5, della legge 8 marzo 2000 n. 53.
La durata delle trasformazioni temporanee di cui al punto a) non può superare complessivamente i due anni elevabili a tre in casi di particolare gravità.
La durata delle trasformazioni temporanee di cui al punto b) non potrà superare complessivamente i due anni.
Le trasformazioni temporanee di cui al presente articolo verranno attuate compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e produttive.
Venendo meno le cause che avevano determinato, ai sensi del presente articolo, la richiesta di trasformazione temporanea da contratto FT a contratto PT, è facoltà del lavoratore richiedere, con congruo preavviso, il ripristino del tempo pieno con anticipo rispetto alla data prevista. Il rientro anticipato verrà concordato sulla base delle esigenze tecniche, produttive, organizzative e sostitutive.
[…]
Sostegno per le donne soggette alla violenza di genere
Le parti ritengono inaccettabile qualunque atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza di genere. Le parti concordano, inoltre, sull'esigenza primaria di favorire un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza. Ogni comportamento che integri molestia o violenza di genere deve essere prevenuto e ove si realizzi segnalato e perseguito.
Alla commissione nazionale welfare è affidato il compito di approfondire e valutare azioni finalizzate alla prevenzione di casi di violenza e molestie oltre alla definizione di azioni di supporto anche attraverso consulenza e assistenza alle vittime.
Tra le azioni di supporto, per i lavoratori vittime di violenza di genere o maltrattamenti familiari, è previsto, a richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita, per un periodo non superiore a 3 anni.
Per le lavoratrici dipendenti inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, la Cooperativa garantisce fino ad un massimo di 90 giorni di permesso retribuito aggiuntivo rispetto a quanto definito dall'art. 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80.
Per le lavoratrici di cui sopra, la Cooperativa si impegna ad accogliere richieste di trasferimento presso un altro punto vendita.
[…]
La concessione di tutti gli interventi sopra riportati è in ogni caso subordinata alla verifica delle esigenze tecnico organizzative.
[…]
Lavoro Agile
Fermo restando le previsioni contenute nel presente contratto integrativo aziendale, le Parti convengono nel proseguire la sperimentazione definita dall'accordo del 16 dicembre 2020, prorogato fino al 31 gennaio 2024 ed allegato al presente contratto integrativo aziendale.

Capitolo VIII - Orario di lavoro
Art. 16 - Orario settimanale

Per tutti i lavoratori assunti fino al 21 dicembre 2011, sono confermati, come trattamento ad personam, i regimi di orario di lavoro e le relative ore di permesso definite nei contratti integrativi vigenti fino al 31 dicembre 2022.
Per i soli lavoratori full time a 40 ore settimanali, assunti dal 22 dicembre 2011, che hanno completato la maturazione delle 104 ore di permesso prevista dal CCNL e fermo restando il divisore convenzionale a 168, l'orario di lavoro settimanale è ridotto da 40 ore a 38 ore attraverso l'assorbimento di 72 ore di permesso.

Art. 17 - Programmazione, articolazione e gestione orario di lavoro rete di vendita
Il modello di organizzazione del lavoro definito tiene in equilibrio le esigenze organizzative della Cooperativa, necessarie per garantire un servizio adeguato ai Soci e Consumatori, con le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori. Il modello di funzionamento di cui al presente articolo è migliorativo rispetto alle regole previste in materia dalla legge e dal CCNL.
Nella costruzione dell'organizzazione del lavoro devono essere rispettati i seguenti criteri di distribuzione dell'orario normale:
• programmazione degli orari di lavoro: ai lavoratori è garantita la comunicazione degli orari per due settimane. La Cooperativa pubblica entro la giornata del venerdì la pianificazione oraria della settimana aggiuntiva alle due già esposte;
• turno unico: minimo 3 ore massimo 7 ore;
• doppio turno: minimo 6 ore, massimo 8 ore; l'intervallo massimo tra i due semi turni è di 4 ore; durata minima del semi turno 2 ore; in via sperimentale, per la durata di 12 mesi, negli ipermercati e nei superstore l'intervallo massimo tra i due semi turni è di 3 ore. Tale articolazione sperimentale sarà oggetto, a livello territoriale, di monitoraggio circa l'effettiva sostenibilità organizzativa anche al fine di individuare, alla scadenza, eventuali correttivi;
• numero di doppi turni: 74 doppi turni annui con un massimo di 3 doppi turni a settimana; dal 75° doppio turno, il valore del buono pasto viene elevato da 3,50 euro a 7,00 euro. In ogni caso, non è possibile superare il limite annuo di 96 doppi turni. Nelle settimane di lavoro con orario programmato fino alle 24 ore, il limite massimo di doppi turni è ridotto a 2;
• nastro orario: 11 ore per ipermercati e superstore; 12 ore per supermercati e su perette ; 10 ore se il semi turno è inferiore a 3 ore;
• riposo giornaliero: come previsto attualmente dall'art 130 del CCNL, la durata del riposo giornaliero di 11 ore può essere frazionata fino a 9 ore, nel limite individuale massimo di 8 volte nell'anno, nei casi di cambio turno determinato da assenze non programmate (malattie, infortuni, ecc.) e/o da casi di comprovata necessità gestionale (es. cambi promozionali);
• riposo settimanale: sono garantiti due riposi nell'arco di quattordici giorni, fermo restando che il massimo di prestazioni lavorative non può essere superiore a 10 giorni consecutivi;
• fascia oraria di attività: inizio orario di lavoro ore 5:00, fine orario di lavoro ore 23:00. Gli orari di lavoro che si concludono dopo le ore 22:00, definiti nei casi di cambio promo o attività non ricorrenti, sono programmati in turno unico. Nei casi di orari di lavoro con inizio alle ore 5:00 la Cooperativa garantisce un nastro orario non superiore a 9 ore;
• programmazione semestrale delle ferie: per il periodo aprile-settembre, il piano ferie è esposto entro il mese di gennaio e confermato entro la fine del mese di marzo. Per il periodo ottobre-marzo, il piano ferie è esposto entro il mese di luglio e confermato entro la fine del mese di settembre. Per il periodo estivo è garantito un periodo di ferie di due settimane continuative. Il periodo di godimento delle ferie estive decorre dal lunedì più prossimo al 15 giugno alla domenica più prossima al 30 settembre. A livello di unità produttiva potrà essere condivisa la pianificazione annuale delle ferie.
In ogni caso la Cooperativa avvierà confronti territoriali preventivi all'applicazione dei nuovi criteri di organizzazione del lavoro garantendo l'autonomia a sottoscrivere accordi territoriali che introducano regole diverse da quelle definite dal presente articolo.
Nota a verbale
Le specificità del territorio di Venezia laguna saranno trattate in apposito incontro a livello territoriale.

Art. 18 - Articolazione e gestione orario di lavoro sede e magazzini
Per i lavoratori di sede l'articolazione dell'orario di lavoro è distribuita su 5 o 6 giorni lavorativi in funzione delle specifiche esigenze organizzative della direzione di appartenenza.
Nelle giornate di presenza in ufficio, fermo restando specifiche esigenze organizzative è facoltà del lavoratore iniziare la prestazione lavorativa dalle ore 7:30 alle ore 9:00.
Per i lavoratori dei magazzini rimangono in vigore le attuali regole di articolazione e gestione dell'orario di lavoro. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre 2023 per valutare eventuali modifiche rispetto alle condizioni vigenti.

Art. 19 - Pausa
Per gli orari di lavoro di durata fino a 6 ore continuate e per i doppi turni è prevista una pausa non retribuita di 15 minuti giornalieri. I lavoratori possono decidere di non effettuare la pausa comunicandolo, nelle modalità previste, al proprio Responsabile. La scelta del lavoratore può essere modificata con un preavviso di 3 settimane rispetto all'esposizione degli orari di lavoro, ovvero una settimana prima della pianificazione. I 15 minuti di pausa non retribuita sono recuperati su base giornaliera a inizio o fine turno di lavoro.
Nel caso di orari di lavoro continuati superiori a 6 ore è riconosciuta una pausa retribuita di 15 minuti.
Le modalità di fruizione delle pause sono stabilite dal diretto Responsabile, in relazione alle esigenze organizzative, nella parte centrale del turno e comunque non nella prima ora di lavoro.
Dall'entrata in vigore del presente contratto, saranno superati i trattamenti riconosciuti nei precedenti contratti integrativi.
Norma transitoria
Entro il 15 dicembre 2022, i lavoratori che intendono non usufruire della pausa non retribuita, nei turni in cui è prevista, dovranno comunicarlo alla Cooperativa con le modalità definite.

Capitolo IX - Lavoro domenicale e festivo
Art. 20 - Piano delle aperture

La Cooperativa comunica alle OO.SS. territoriali e alle RSA/RSU il piano annuale di massima delle aperture domenicali e festive entro il mese di gennaio di ogni anno.
In considerazione del particolare significato civile o religioso e nell'intento di favorire per i propri lavoratori il godimento effettivo del maggior numero di festività che rappresentano un importante valore sociale e familiare, la Cooperativa si impegna a non chiedere prestazioni lavorative nelle seguenti festività: Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 01 maggio, Natale, S. Stefano.
Nelle unità produttive situate in zone di interesse turistico o in relazione al potenziale valore economico dell'apertura del punto vendita, la cooperativa potrà richiedere, previo confronto, prestazioni lavorative nella giornata del 15 agosto.

Art. 21 - Modalità organizzative
Al fine di garantire un adeguato livello di servizio e una migliore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, anche attraverso una equa distribuzione del lavoro domenicale, l'organizzazione del lavoro nelle giornate di apertura domenicale e festiva deve essere fatta nel rispetto dei criteri seguenti:
a) la Cooperativa programma il piano dei fabbisogni di organico delle aperture domenicali e festive con cadenza trimestrale. Il piano trimestrale dei presidi domenicali e festivi è esposto all'interno del punto vendita o del reparto con almeno 30 gg di anticipo rispetto al lunedì della settimana della prima domenica o festività del piano;
b) la programmazione degli orari nelle giornate di apertura domenicale è definita facendo ricorso prioritario alle disponibilità che i lavoratori indicano nel piano trimestrale esposto e comunque, sulla base delle esigenze tecnico, organizzative, produttive e professionali dei singoli reparti. Qualora le disponibilità dei lavoratori non siano sufficienti a coprire i presidi richiesti, la cooperativa inserirà prioritariamente i lavoratori che fino a quel momento hanno dato minor disponibilità; i lavoratori devono indicare la propria disponibilità con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla programmazione degli orari di lavoro bisettimanale, distribuendola equamente nell'intero arco dell'anno;
c) la programmazione degli orari nelle giornate di apertura festiva è definita facendo ricorso esclusivo alla volontarietà;
d) il numero massimo di prestazioni lavorative domenicali e festive annue per ciascun lavoratore non può essere superiore al 50% delle aperture domenicali e festive totali, così da favorire il riposo domenicale anche per i lavoratori che hanno la domenica inclusa nel normale orario di lavoro. È fatta salva la volontarietà del lavoratore per il superamento di tale limite. La Cooperativa si impegna a strutturare modelli di organizzazione del lavoro che non prevedano più di 3 prestazioni di lavoro domenicali consecutive. Tali limiti, non si applicano ai lavoratori part time week end e ai lavoratori con contratto di lavoro di durata inferiore a 12 mesi.
In considerazione delle particolari caratteristiche professionali necessarie allo svolgimento delle mansioni di ottico e farmacista che non consentono l'applicazione delle previsioni di cui alla presente lettera, la Cooperativa si pone l'obiettivo di strutturare modelli di organizzazione del lavoro che limitino le prestazioni di lavoro domenicali e festive annue nella misura massima del 70% delle aperture domenicali e festive totali. Tale obiettivo si trasforma in impegno dal 13° mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto integrativo; e) la programmazione degli orari garantisce a tutti i lavoratori a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, almeno due week end liberi all'anno (sabato e domenica), anche attraverso l'utilizzo di permessi retribuiti. Le modalità di richiesta dei week end liberi sono identiche a quelle definite per la programmazione delle ferie. A fronte della fruizione di settimane intere di ferie, su esplicita richiesta, il lavoratore sarà esentato dalla prestazione lavorativa nella domenica precedente.
Qualora l'applicazione della modalità organizzativa definita al presente articolo non dovesse garantire la copertura dei presidi domenicali e festivi definiti, le Parti si incontreranno, nel più breve tempo possibile, a livello territoriale, per individuare le opportune soluzioni.
In ogni caso la Cooperativa avvierà confronti territoriali preventivi all'applicazione dei nuovi criteri di organizzazione del lavoro domenicale e festivo garantendo l'autonomia a definire accordi territoriali che introducano regole diverse da quelle del presente articolo.

Capitolo XIV- Franchising e appalti
Art. 34 - Franchising

Nel rispetto dei valori ispiratori della cooperazione, le parti convengono che nei contratti di affiliazione sottoscritti tra la Cooperativa ed i franchisee sarà previsto:
a) il rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro;
b) l'applicazione da parte del franchisee e/o di suoi affiliati di CCNL del settore terziario sottoscritti da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs;
c) le informazioni da parte dei franchisee nei confronti delle OO.SS. firmatarie del presente contratto integrativo aziendale sui seguenti argomenti: andamenti economici e commerciali, sviluppo/dismissioni della rete di vendita, sulle dinamiche occupazionali pregresse, presenti e future oltre le materie previste dal CCNL. Tale informazione è prevista almeno una volta all'anno entro il mese di maggio oppure a fronte di specifiche richieste delle OO.SS.
Inoltre, nell'ambito del livello nazionale previsto dal sistema di Relazioni Sindacali, Cooperativa e Organizzazioni Sindacali, si incontreranno con cadenza annuale, o comunque su richiesta delle parti, al fine di monitorare l'operato dei franchisee, anche con riguardo alla tenuta dei livelli occupazionali e salariali, al rispetto delle relazioni sindacali ed agli impegni assunti.

Art. 35 - Appalti
Il crescente impatto economico assunto dagli appalti in questi anni nel mercato ha prodotto un aumento di fenomeni di illegalità riscontrabili, in particolare, nelle condizioni economiche e organizzative applicate ai lavoratori. Le Parti, con il presente articolo, si impegnano a contrastare tali fenomeni attraverso ogni utile strumento atto a garantire il rispetto della normativa di legge e contrattuale in materia, così come espressamente definito dall'art. 34 del CCNL vigente che si intende qui integralmente richiamato. La Cooperativa richiederà agli appaltatori l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore sottoscritti dalle federazioni sindacali di categoria aderenti a Cgil, Cisl e Uil e in caso di cambi appalti nei settori multiservizi, logistica e trasporti, vigilanza privata e servizi fiduciari, ad avviare un confronto con le OO.SS., ai rispettivi livelli di competenza, anche al fine di verificare le condizioni generali dell'appalto compresa l'applicazione della clausola sociale prevista dai rispettivi CCNL.
Laddove l'appalto riguardasse settori nei quali la contrattazione nazionale di riferimento non preveda clausole sociali volte alla salvaguardia occupazionali, la Cooperativa favorirà comunque incontri con le aziende appaltatrici per verificare le condizioni di appalto.
Inoltre, nell'ambito del livello nazionale previsto dal sistema di Relazioni Sindacali, Cooperativa e Organizzazioni Sindacali si incontreranno con cadenza annuale, o comunque su richiesta delle Parti, al fine di monitorare l'andamento degli appalti, anche con riguardo alla tenuta dei livelli occupazionali e salariali, al rispetto delle relazioni sindacali e all'applicazione della contrattazione collettiva coerentemente ai valori della cooperazione.
Clausola di rinvio
Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia e alla contrattazione collettiva nazionale.
Nota a verbale
La Cooperativa conferma gli impegni assunti nell'accordo quadro del 23 luglio 2020 allegato al presente contratto integrativo aziendale.

Ipotesi di accordo parte speciale
Capitolo XV - Parte speciale quadri e impiegati direttivi
Art. 48 - Orario di lavoro

In considerazione della particolare modalità di esecuzione della prestazione, la riduzione dell'orario settimanale da 40 a 38 ore di cui all'art. 16 non si applica ai lavoratori full time 40 ore che appartengono alla categoria dei quadri e degli impiegati direttivi.
Compatibilmente con le esigenze organizzative, ed in accordo con il diretto responsabile, i quadri e gli impiegati direttivi della rete di vendita possono organizzare la propria prestazione lavorativa programmando:
> una mezza giornata di riposo a settimana che, convenzionalmente, deve in ogni caso prevedere una prestazione lavorativa di almeno 4 ore;
> due week end liberi (sabato e domenica) nel corso dell'anno (1 gennaio-31 dicembre).