• Appalto e Contratto d'opera
  • Datore di Lavoro
  • Infortunio sul Lavoro

 

Responsabilità del legale rappresentante della ditta T., appaltatrice dei lavori di smontaggio del ponteggio installato per i lavori di ristrutturazione della sede della Direzione Costruzioni Aeronautiche dell’Aeroporto Napoli - Capodichino, in qualità di datore di lavoro di T.C. e di capocantiere: per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonche’ nell’inosservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 16, 17, 5 e 10 infatti aveva fatto eseguire i lavori di smontaggio del ponteggio ad oltre due metri dai suolo senza adottare idonee opere provvisionali o precauzioni atte ad evitare pericoli di caduta dall’alto di persone o cose.

 

Aveva inoltre omesso la necessaria sorveglianza per le operazioni di smontaggio della predetta opera provvisionale, non aveva munito la carrucola utilizzata per il sollevamento o la discesa dei carichi di dispositivo idoneo a impedire la discesa libera dei carichi, non aveva predisposto opere tali da permettere l’uso della cintura di sicurezza - Sussiste. 

 

Ricorre in Cassazione -  la Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il reato è prescritto.



REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio – Presidente

Dott. ZECCA Gaetanino – Consigliere

Dott. FOTI Giacomo – Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza


sul ricorso proposto da:

1) C.S.A. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3559/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 27/11/2007;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;

udito il P.G. in persona del Dott. Volpe Giuseppe che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.


Fatto
 
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di C.S. A. avverso la sentenza emessa in data 27.11.2007 dalla Corte di Appello di Napoli con cui, in riforma della sentenza del locale Tribunale dell’8.1.2003, fra l’altro, veniva ridotta la pena inflitta al C., con le concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, a mesi due di reclusione per il residuo reato di lesioni colpose gravissime (art. 113 c.p. e art. 590 c.p., commi 1 e 3) con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro, in danno di T.C. (commesso in (OMISSIS)).

In particolare era contestato al C., nella qualità di legale rappresentante della ditta T., appaltatrice dei lavori di smontaggio dei ponteggio installato per i lavori di ristrutturazione della sede della Direzione Costruzioni Aeronautiche dell’Aeroporto Napoli - Capodichino, di datore di lavoro di T. C. e di capocantiere: per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonche’ nell’inosservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 16, 17, 5 e 10 per aver fatto eseguire i lavori di smontaggio del ponteggio ad oltre due metri dai suolo senza adottare idonee opere provvisionali o precauzioni atte ad evitare pericoli di caduta dall’alto di persone o cose: per non aver sorvegliato le operazioni di smontaggio della predetta opera provvisionale, per non aver munito la carrucola utilizzata per il sollevamento o la discesa dei carichi di dispositivo idoneo a impedire la discesa libera dei carichi: per non aver predisposto opere tali da permettere l’uso della cintura di sicurezza - cagionava a T.C. la frattura di L4 e del calcagno destro, lesione: dalla"quale derivava al T. l’indebolimento dei la capacita’ deambulatoria.
Invero il T., dipendente della ditta T., riportava le descritte lesioni in quanto, mentre precedeva allo smontaggio del ponteggio sopra indicato, a causa della mancanza di qualsivoglia protezione contro il pericolo di caduta dall’alto, perdeva l’equilibrio cadendo al suolo da una altezza di circa dieci metri.

Deduce:

1. l’inosservanza ed erronea applicazione del codice civile e della L. 23 ottobre 1960, n. 2369 relativo all’impiego di manodopera negli appalti di opere e servizi (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c);

2. la manifesta illogicita’ della motivazione relativamente al mancato riconoscimento del concorso di colpa della persona offesa del reato, motivo dedotto nell’atto di appello (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E);

3. l’estinzione del reato ex art. 590 cod. pen. per il decorso del termine massimo di prescrizione ex artt. 157, 158 e 159 cod. pen. vigenti in data 13.3.2000, data della verificazione dell’evento colposo per il quale e’ processo.


Diritto

Deve immediatamente rilevarsi, in via preliminare ed assorbente, anche a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 1, la fondatezza dell’ultima censura.

Invero, fin dal 4.9.2007 (e cioe’ finanche prima della sentenza di secondo grado) e’ maturato il termine prescrizionale di anni sette e mesi sei di cui all’art. 157 c.p., comma 1 e art. 160 c.p., u.c. (sia nella formulazione previgente che in quella attuale) per il reato di lesioni colpose residuamente contestato, onde consegue, in assenza di qualsivoglia causa d’inammissibilita’ e non risultando evidente alcuna delle condizioni previste dall’art. 129 cod. proc. pen., comma 2, l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza per estinzione del predetto reato per l’intervenuta prescrizione.


P.Q.M.
 
 
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010