Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Reparto VI - Ufficio 4°
 

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CIRCOLARE TITOLO: “Personale Marittimo”
Serie: “Formazione” n. 049


Argomento: Accertamenti relativi al rinnovo degli addestramenti avanzati per le operazioni del carico delle navi cisterne adibite al trasporto di prodotti petroliferi e chimici. Decreti del 1° aprile 2016.

1. Scopo:
La presente circolare disciplina le modalità di rinnovo degli attestati di addestramento avanzati per le operazioni del carico delle navi cisterne adibite al trasporto di prodotti petroliferi e chimici a mente dei decreti 1° aprile 2016¹ e ².

2. Premessa:
I decreti in argomento prevedono, ai rispettivi articoli 2, che per il “Conseguimento dell’addestramento avanzato” ogni candidato debba aver effettuato, dopo il conseguimento della certificazione relativa all’addestramento di base, almeno tre mesi consecutivi di navigazione su navi cisterna superiori alle 3000 GT, adibite al trasporto dello specifico prodotto per il quale si intende conseguire la certificazione.
Quindi, ancorché potrebbe sembrare ridondante, si specifica:
- per addestramento avanzato prodotti petroliferi, imbarco su navi cisterna impiegate nel trasporto di prodotti petroliferi¹; e
- per addestramento avanzato prodotti chimici, imbarco su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici².
Inoltre, ai rispettivi articoli 5 “Rilascio del certificato di addestramento”, i decreti in argomento prevedono che l’addestramento ha validità quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni a coloro che, nel quinquennio di validità del certificato, abbiano effettuato almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna che siano state destinate, rispettivamente, al trasporto di prodotti petroliferi¹ e/o chimici².
La sola abilitazione dell’unità oil/chemical e la generica attestazione di imbarco (tra l’altro di soli tre mesi), non può essere ritenuta sufficiente per rinnovare entrambi i certificati. Va invece adeguatamente dimostrato l’imbarco di tre mesi - per singola tipologia di certificato - durante l’impiego della nave nel trasporto dello specifico prodotto utile per il rinnovo della certificazione.

3. Considerazioni:
L’EMSA a seguito di audit condotto per la verifica della corretta implementazione della Direttiva (EU) 2022/993 - concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare - ha osservato che, in violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, “l’ITCG ha accettato un periodo di tre mesi di tale servizio per il rinnovo di uno o entrambi i certificati di formazione avanzata per le operazioni di carico su petroliere e/o di formazione avanzata per le operazioni di carico su navi chimichiere, senza confermare il tipo di carico trasportato dalla nave durante tale periodo di servizio di navigazione. Pertanto, le autorità italiane potrebbero non aver sempre garantito che il titolare del certificato svolgesse funzioni adeguate al certificato di petroliera riconvalidato”. L’osservazione è, quindi, limitata alla errata applicazione della norma nazionale esistente che, invece, è stata valutata adeguata ai requisiti della Convenzione.

4. Disposizioni:
Per tutto quanto sopra ed ai fini del rinnovo degli attestati di addestramento di che trattasi, il marittimo dovrà produrre all’Ufficio di iscrizione, estratto del giornale nautico, parte II, dal quale si evinca, il carico trasportato nei tre mesi di navigazione richiesti e che, per ovvi motivi, dovrà essere:
- prodotto petrolifero per il rinnovo del certificato di addestramento avanzato petroliere;
- prodotto chimico per il rinnovo del certificato di addestramento avanzato chimichiere.

5. Conclusioni:

Le disposizioni contenute nella presente circolare sono da considerarsi quale strumento integrativo delle disposizioni di cui ai decreti 1° aprile 2016 citati in premessa, ritenuti in linea con la normativa internazionale ed unionale di riferimento.
La presente è pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle capitanerie di porto alla sezione “Sicurezza della Navigazione”³ e viene considerata pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32 della legge 69/2009.
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO

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¹ Decreto 1° aprile 2016 - Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi.
² Decreto 1° aprile 2016 - Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici.
³ https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione