Agenzia Entrate
Divisione Risorse
Direzione Centrale Risorse Umane
Ufficio Relazioni sindacali


Alla FLP Ecofin Agenzie Fiscali

e, p.c.       Alla FP CGIL

CILS FP
UIL PA
CONFSAL-UNSA
USB PI
CONFINTESA FP


OGGETTO: Risposta a nota del 21 marzo 2023

Si riscontra la nota descritta in oggetto con cui codesta Organizzazione sindacale segnala alcune criticità in relazione all’applicazione e gestione delle fasce di contattabilità previste nell’attuale regolamentazione del lavoro agile.
In particolare viene evidenziata la possibile differenza tra il concetto di contattabilità e quello di operatività e, come conseguenza, la possibilità di non ricorrere all’utilizzo di permessi personali qualora, all’interno delle fasce di contattatibilità fosse necessario sospendere la prestazione lavorativa. Ancora, qualora il permesso richiesto fosse ai sensi dell’articolo 34 del CCNL Fc 2016/2018 (permessi orari a recupero), a parere di codesta Organizzazione Sindacale sarebbe possibile recuperarne la fruizione anche nelle giornate di lavoro agile e non, come invece è stato riscontrato avvenga, nelle sole giornate di lavoro in presenza.
Al riguardo si premette che, come già annunciato nel corso della riunione del 13 aprile scorso, e confermato con la nota 135648 del 21 aprile 2023, il 16 maggio 2023 è programmato l’avvio del previsto confronto sindacale sul complessivo tema del lavoro a distanza e, in quell’ambito, saranno certamente affrontati i singoli aspetti della relativa disciplina.
Nel merito, si osserva che il CCNL FC 2019-2021 (articolo 39, comma 1, lettera a) consente di estendere le fasce di contattabilità fino all’orario medio giornaliero di lavoro (pari a sette ore e dodici minuti) e che l’Agenzia ha ritenuto di utilizzare fino a un massimo di cinque ore.
Sempre in tale ambito, l’articolo 39, comma 2, del richiamato CCNL, ha anche stabilito che il lavoratore può fruire delle diverse tipologie di permessi orari previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, precisando che per la durata degli stessi il lavoratore “è sollevato dagli obblighi di contattabilità”.
Il successivo comma 6 dell’articolo 39, nel precisare quali attività non possono essere richieste al lavoratore agile durante il periodo della disconnessione, definisce a contrario quali sono invece gli obblighi cui è tenuto il dipendente durante le fasce di contattabilità e cioè: i contatti con i colleghi o con il dirigente, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e la connessione al sistema informativo dell’amministrazione.
Da ciò discende che durante la contattabilità, come stabilita nei singoli accordi individuali, è certamente richiesto al lavoratore di garantire una efficace interazione con l’ufficio e il regolare utilizzo degli strumenti di lavoro (compresa la connessione al sistema informativo), funzionali allo svolgimento delle attività assegnate. Il lavoratore solo fruendo dei permessi contrattuali e normativi potrà sottrarsi a detti obblighi.
Quanto al recupero dei permessi orari ex art. 34 del CCNL Fc 2016/2018, si ritiene che agli stessi vada esteso il principio per cui in lavoro agile non può essere riconosciuto lavoro straordinario (articolo 39, comma 3): entrambe le fattispecie infatti presuppongono una oggettiva misurazione del tempo della prestazione, incompatibile con l’istituto in argomento.
 

LA DIRETTRICE CENTRALE
Laura Caggegi