Decreto legislativo 19 marzo 2001 , n. 69
Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
G.U. 26 marzo 2001, n. 71 – S.O. n. 59

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 4, recante delega al Governo per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza";
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante "Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
Vista la legge 15 dicembre 1959, n. 1089, recante "Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza";
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, recante "Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e Aeronautica";
Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante "Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza";
Vista la legge 3 maggio 1971, n. 320, recante "Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza";
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza";
Vista la legge 25 maggio 1989, n. 190, recante "Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici della Guardia di finanza, nonchè sulla durata in carica del Comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio";
Vista la legge 27 dicembre 1994, n. 404, recante "Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, recante "Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2000;
Sentite le rappresentanze del personale;
Acquisito il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio 2001 e del 15 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, della difesa e per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
RUOLI E RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLA GIARDIA DI FINANZA
CAPO I
RUOLI DEGLI UFFICIALI

Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto disciplina, in attuazione della delega prevista dall'articolo 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, i ruoli e le relative dotazioni organiche, il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali e reca disposizioni attinenti allo stato giuridico degli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza.
2. La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali è riportata nella tabella 6 allegata al presente decreto.
3. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge 31 marzo 2000, n. 78, il Comandante Generale ha rango gerarchico sovraordinato ai generali di corpo d'armata della Guardia di finanza con posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni.
4. Il Generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza più anziano in ruolo assume la carica di Comandante in Seconda. Il Comandante in Seconda:
a) è gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata del Corpo;
b) sulla base delle direttive e delle deleghe ricevute dal Comandante Generale, con il quale coopera, esercita attività di gestione nei settori del personale, delle operazioni e dell'area logistico amministrativa, svolgendo, altresì, attività propositiva e consultiva nei confronti del Comandante Generale ai fini delle determinazioni inerenti alle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività dei comandi del Corpo.

Art. 2
(Ruoli degli ufficiali)
1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza sono i seguenti:
a) ruolo normale,
b) ruolo aeronavale,
c) ruolo speciale,
d) ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
2. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono computati nell'organico del ruolo speciale.
3. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonchè quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.

Art. 3
(Istituzione e soppressione di ruoli)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono istituiti.
a) il ruolo aeronavale,
b) il ruolo speciale,
c) il ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
2. Dalla stessa data sono soppressi:
a. il ruolo speciale, istituito con la legge 25 maggio 1989, n. 190. b. il titolo tecnico operativo, istituito con la legge 10 maggio 1983, n. 212.

Art. 4
(Funzionamento dei ruoli)
1. Le consistenze organiche, i profili di carriera e le modalità dì avanzamento nei gradi dei ruoli normale, aeronavale, speciale o tecnico-logistico-amministrativo sono riportati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente decreto, che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2001, salvo che sia ivi diversamente stabilito.
2. Gli aumenti o le diminuzioni degli organici rispetto a quelli vigenti sono realizzati a decorrere dal 1o gennaio 2001 secondo le progressioni indicate nel presente decreto.

CAPO II
RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI

Art. 5
(Disposizioni comuni)
1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo della (Guardia di finanza è necessario possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea;
c) essere riconosciuti in possesso della idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente;
d) essere in possesso dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
f) essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza;
g) non essere imputati, condannati, ovvero aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, nè essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicati i titoli di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione all'Accademia, nonchè i diplomi di laurea e gli altri titoli di studio validi per i concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente ed eventuali ulteriori requisiti.
3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono indicati:
a. le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame, prevedendo, ove necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti;
b. la composizione delle commissioni esaminatrici, presiedute e formate da personale in servizio nella Guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, da uno o più esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione.
4. Nei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente, l'Amministrazione ha facoltà di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare entro la data di approvazione della graduatoria nel limite di un decimo dei posti messi a concorso. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine di graduatoria. Qualora la durata del corso sia inferiore ad un anno, detta facoltà può essere esercitata entro un dodicesimo della durata del corso stesso. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.
5. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati al reclutamento degli ufficiali non si applicano gli aumenti dei limiti di età eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.
6. Nel caso di ammissione all'Accademia o conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente decreto, al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dagli ufficiali di complemento, dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.

Art. 6
(Ufficiali del ruolo normale)
1. Gli Ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno completato, con esito favorevole, il secondo anno da corso dell'Accademia.
2. L'età per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia non può essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Il limite massimo è elevato a 28 anni per gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo.
3. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in servizio permanente è articolato in:
a) un corso di Accademia, di durata triennale, da frequentare per due anni nella qualità di allievo ufficiale o per un anno con il grado di sottotenente;
b) un corso di Applicazione, di durata biennale, da frequentare per un anno nel grado di tenente.
4. I vincitori del concorso da cui al comma 2 sono ammessi alla frequenza del primo anno del corso di Accademia. La nomina a sottotenente avviene secondo l'ordine della graduatoria stilata al termine del 2o anno del corso di Accademia. Al termine del corso di Applicazione viene determinata la nuova anzianità relativa dei tenenti.
5. Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori che:
a) dichiarano, se allievi ufficiali, di rinunziare al corso;
b) dimostrano di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado rivestito o cui aspirano.
6. Nel caso di mancato superamento degli esami, sempre che non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 5, è consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, un solo anno del corso di Accademia o del corso di Applicazione. Il frequentatore che, per la seconda volta, non supera gli esami è rinviato dal corso, fatta salva la possibilità, per coloro che hanno già conseguito la nomina ad ufficiale, di transitare, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, nel ruolo speciale, anche in eccedenza rispetto alla consistenza organica del grado. L'iscrizione in detto ruolo avviene, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i parigrado in possesso della stessa anzianità assoluta. Eventuali situazioni da parità sono risolte sulla base dell'ultima classifica finale riportata dagli interessati. Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami utile dell'anno di corso frequentato per cause documentate e indipendenti dalla loro volontà o per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, o degli articoli 4, 5 e 7, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono ammessi a ripetere l'anno di corso senza essere considerati ripetenti.
7. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione a frequentatori colpevoli di gravi infrazioni disciplinari.
8. Con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di svolgimento dei corsi di Accademia e di Applicazione, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie a norma del comma 4, nonchè le cause e le procedure di rinvio, ai sensi del comma 5, lettera b), e di espulsione ai sensi del comma 7. Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
9. Dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, l'articolo 40, della legge 10 aprile 1954, n. 113, non si applica agli ufficiali frequentatori dei corsi previsti dagli articoli 6, 7 e 9, del presente decreto.
10. Gli allievi o ufficiali rinviati o espulsi non possono partecipare ai successivi concorsi di ammissione all'Accademia. Essi vengono restituiti alla Forza armata per l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di leva. Se all'atto dell'ammissione in Accademia erano già in servizio nella Guardia di finanza, essi riassumono la precedente posizione di stato, salva l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo di durata del corso è, in tal caso, computato per intero ai fini dell'anzianità dì servizio e di grado.

Art. 7
(Ufficiali del ruolo aeronavale)
1. Gli ufficiali del ruolo aeronavale del Corpo della Guardia di finanza sono tratti, con il grado da sottotenente, da coloro che hanno completato, con esito favorevole, il secondo anno di corso aeronavale dell'Accademia della Guardia di finanza.
2. L'età per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia non può essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Tale limite di età è elevato a 28 anni per gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio.
3. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo aeronavale in servizio permanente, reclutato ai sensi del comma 1, è corrispondente a quello dell'ufficiale del ruolo normale di cui all'articolo 6. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4, dell'articolo 6.
4. Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione a frequentatori che:
a) si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 5.
b) perdono in via definitiva l'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione.
5. Nel caso di mancato superamento degli esami, sempre che non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4, è consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, un solo anno del corso di Accademia o del corso di Applicazione, il frequentatore che, per la seconda volta, non supera gli esami è rinviato dal corso, fatta salva la possibilità, per coloro che hanno già conseguito la nomina ad ufficiale, di transitare, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado. L'iscrizione in detto ruolo avviene, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i parigrado in possesso della stessa anzianità assoluta. Eventuali situazioni di parità sono risolte sulla base dell'ultima classifica finale riportata dagli interessati. Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami utile dell'anno di corso frequentato per cause documentate e indipendenti dalla loro volontà o per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, o degli articoli 4, 5 e 7, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono ammessi a ripetere l'arano di corso senza essere considerati ripetenti.
6. L'ufficiale frequentatore dei corsi, rinviato ai sensi del comma 4, lettera h), transita, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, nel ruolo speciale, anche in eccedenza rispetto alla consistenza organica del grado. L'iscrizione in tale ruolo avviene, mantenendo il grado, l'anzianità e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta. Eventuali situazioni di parità sono risolte sulla base dell'ultima classifica finale riportata dagli interessati.
7. Ai frequentatori dei corsi di Accademia e di Applicazione del ruolo aeronavale si applica la disciplina di cui all'articolo 6, commi 7 e 10.
8. Gli ufficiali del ruolo aeronavale sono anche tratti, previo concorso per titoli ed esami, in numero pari al 25% dei posti da mettere a concorso per l'ammissione allo specifico ruolo, dal personale del Corpo appartenente al ruolo ispettori in possesso del diploma di laurea previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che non abbia superato il 42° anno di età, che abbia frequentato specifici corsi di specializzazione, sia stato già impiegato per almeno un quinquennio nella relativa specialità ed abbia riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente.
9. I requisiti di cui al comma 8, devono essere posseduti alla data indicata nel bando di concorso.
10. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 8, vengono ammessi alla frequenza di un corso di durata non inferiore ad un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo aeronavale e iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione di tale attività addestrativa, ma comunque posteriore a quella con la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dai corsi di Accademia del ruolo aeronavale.
11. Con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, sono disciplinate le modalità di svolgimento dei corsi previsti dal presente articolo, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonchè le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dei frequentantori. Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

Art. 8
(Ufficiali del ruolo speciale)
1. Gli ufficiali del ruolo speciale del Corpo della Guardia di finanza sono tratti, con il grado di sottotenente, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso.
a) previo concorso per titoli ed esami riservato.
1) per il 50 per cento ai marescialli aiutanti del Corpo in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
2) per il 40 per cento agli altri ispettori del Corpo in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano almeno sette anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero tre anni di anzianità nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 35, comma 1. lett. b) del medesimo decreto legislativo;
b) previo concorso per titoli ed esami riservato per il 10 per cento, ai militari del Corpo in servizio permanente in possesso del diploma di laurea previsto dal decreto da cui all'articolo 5, comma 2.
2. Il personale, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 deve aver compiuto il 34o anno di età e non aver superato il 42o anno di età e aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente. I requisiti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nei rispettivi bandi di concorso.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1, sono ammessi alla frequenza in un corso di durata non inferiore ad un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo speciale ed iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione di tale attività addestrativa.
4. Ai frequentatori del corso speciale è estesa, in quanto applicabile, la disciplina di cui all'articolo 6, commi 5, 6, 7 e 10. Con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, sono disciplinate le modalità di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonchè le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
5. Al concorso di cui al comma 1, non può partecipare il personale del ruolo ispettori in possesso di specializzazione o abilitazione del servizio aereo o del servizio navale.

Art. 9
(Ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo)
1. L'accesso al ruolo tecnico logistico amministrativo del Corpo della Guardia di finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare
a) i cittadini in possesso del diploma di laurea in discipline attinenti alla specializzazione per la quale concorrono, previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2 che non abbiano superato il 32o anno di età;
b) il personale del Corpo appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso del diploma di laurea in discipline attinenti alla specializzazione, per la quale concorre, previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che abbia compiuto il 33o anno da età e che non abbia superato al 42o anno di età ed abbia riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale, non inferiore a "superiore alla media" o equivalente.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. A parità di merito costituisce titolo preferenziale l'aver prestato senza demerito servizio quale ufficiate di complemento del Corpo della Guardia di finanza. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1, sono nominati tenenti, iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa e avviati alla frequenza da un corso della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale l'anzianità relativa è rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.
3. Agli ufficiali frequentatori del corso tecnico logistico amministrativo è estesa, in quanto applicabile, la disciplina di cui all'articolo 6, commi 5, 6, 7 e 10.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, sono disciplinate, le modalità di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonchè le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dei frequentatori. Le materie di studio ed i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

Art. 10
(Alimentazione dei ruoli)
1 Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'ammissione:
a) nel ruolo normale, aeronavale e speciale non può superare, per ciascun ruolo, le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori nè eccedere, comunque, un undicesimo del predetto organico;
b) nel ruolo tecnico logistico amministrativo non può superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.

Art. 11
(Obblighi da servizio)
1. Gli allievi dell'Accademia del ruolo normale e del ruolo aeronavale hanno l'obbligo di contrarre, all'atto dell'ammissione ai corsi, una ferma di tre anni. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare.
2. Gli ufficiali reclutati ai sensi degli articoli 8, 9 e 40, comma 7, hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione.
3. Per gli ufficiali di cui all'articolo 3, della legge 28 febbraio 2000, n. 42, si applicano i periodi di ferma prevista dalla medesima legge, che assorbono quella da espletare.
4. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico professionale o destinati ad incarichi particolarmente qualificati all'estero della durata di almeno un anno sono vincolati ad una ferma di cinque anni che decorre dalla data
a. di conclusione dei corsi stessi o da quelli di cessazione, anche anticipata, dall'incarico all'estero;
b. del provvedimento di rinvio o espulsione dai corsi;
c. di presentazione della domanda di dimissione dal corso.
5. Il periodo di cui al comma 4, è aggiuntivo rispetto alla ferma eventualmente in atto.
6. I corsi e gli incarichi di cui al comma 4, sono individuati con decreto del Ministro delle finanze.

TITOLO II
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA
CAPO I
AVANZAMENTO

Sezione 1
Norme fondamentali

Art. 12
(Requisiti per l'avanzamento)
1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.
2. Per l'avanzamento ai vari gradi di generale a requisiti di cui al comma 1, devono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.

Art. 13
(Modalità di avanzamento)
1. L'avanzamento degli ufficiali ha luogo
a) ad anzianità;
b) a scelta;
c) per meriti eccezionali.
2 L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo.
3. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo secondo le disposizioni del presente decreto.
4. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui parigrado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta.

SEZIONE II
AUTORITÀ COMPETENTI AD ESPRIMERE GIUDIZI SULL'AVANZAMENTO E PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE

Art. 14
(Commissioni di avanzamento. Generalita)
1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianità ed a scelta:
a) la Commissione superiore di avanzamento nei riguardi degli ufficiali di grado pari o superiore a tenente colonnello.
b) la Commissione ordinaria di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore.
2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo e non essere a disposizione di altre amministrazioni per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento, e che implichino la dipendenza, anche funzionale, da altre amministrazioni o enti dello Stato.
3. Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato o di Capo di Gabinetto o di Vice Capo di Gabinetto presso qualsiasi amministrazione.
4. Non possono far parte delle commissioni di cui al comma 1, gli ufficiali impiegati presso:
a) i servizi per le informazioni e la sicurezza dello Stato, di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801;
b) gli enti, comandi o unità internazionali, che hanno sedi di servizio fuori dal territorio nazionale;
c) il Servizio Centrale Consultivo ed Ispettivo Tributario.

Art. 15
(Norme procedurali)
1. Le commissioni di avanzamento sono convocate, ai sensi dell'articolo 14, dal Comandante Generale della Guardia di finanza con propria determinazione.
2. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianità. Il Presidente si pronuncia per ultimo.
3. Le commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 16
(Commissione superiore di avanzamento)
1. La Commissione superiore di avanzamento è composta dal Comandante Generale e dai generali di corpo d'armata della Guardia di finanza.
2. Assume la presidenza della Commissione il Comandante Generale della Guardia di finanza o, in caso di assenza o di impedimento, il Generale di Corpo d'Armata più anziano in grado e, a parità di anzianità di grado, il più anziano in ruolo tra i presenti.

Art. 17
(Commissione ordinaria di avanzamento)
1. La Commissione ordinaria da avanzamento e composta:
a) dal Comandante in Seconda, che la presiede.
b) dai sette generali di divisione più anziani in ruolo in comando nel Corpo.
c) dal colonnello più anziano in ruolo, in comando, del ruolo normale, del ruolo aeronavale o del ruolo speciale qualora si tratti, rispettivamente, di valutare ufficiali appartenenti al ruolo normale, aeronavale o speciale.
d) dal colonnello più anziano in ruolo del ruolo tecnico logistico amministrativo qualora si tratti di valutare ufficiali appartenenti al predetto ruolo.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, al più anziano in ruolo.

SEZIONE III
VALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO

Art. 18
(Aliquote di ruolo ed impedimenti alla valutazione)
1. L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve, trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, salvo che il presente decreto non disponga altrimenti.
2. Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.
3. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non interiore e sessanta giorni.
4. L'ufficiale condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'Amministrazione o dell'onere militare è escluso da ogni procedura di avanzamento.
5. Quando eccezionalmente le autorità competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio indicandone i motivi. All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 19
(Elementi di giudizio. Documentazione caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi ed obbligatori)
1. La Commissione superiore e la Commissione ordinaria esprimono giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 12.
2. Il superamento del Corso Superiore di Polizia Tributaria, istituito con la legge 3 maggio 1971, n. 320, e successive modificazioni e integrazioni, costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti.
3. Le commissioni di avanzamento hanno facoltà di interpellare qualunque superiore di grado in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.

Art. 20
(Procedura di valutazione degli avanzamenti ad anzianita)
1. Il giudizio di avanzamento ad anzianità si esprime dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo dalla commissione di avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.
2. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione di avanzamento in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.

Art. 21
(Procedura di valutazione degli avanzamenti a scelta)
1. Il giudizio di avanzamento a scelta si articola in due fasi. La prima fase è diretta ad accertate se ciascun ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'adempimento delle funzioni del grado superiore. È giudicato idoneo dalla commissione l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.
2. La seconda fase è diretta ad attribuire a ciascuno degli ufficiali giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta. La commissione, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo.
3. Il punto di merito di cui al comma 2, è attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono.
4. Quando il giudizio riguarda ufficiali fino al grado di colonnello compreso, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere.
a) qualità morali, di carattere e fisiche,
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco,
c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti,
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse dell'Amministrazione.
5. Le somme dei punti assegnanti per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 4, sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.
6. Quando il giudizio riguardi ufficiali generali, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle lettere a), b), c) e d), del comma 4, considerati nel loro insieme. La somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.
7. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito espresso dalle commissione di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei.
8. Il Ministro delle finanze, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalità e i criteri applicativi delle norme di cui al presente articolo.

SEZIONE IV
QUADRI DI AVANZAMENTO E PROMOZIONI

Art. 22
(Formazione dei quadri di avanzamento. Ordine di graduatoria)
1. Il Ministro delle finanze approva gli elenchi e le graduatorie di merito per l'avanzamento a scelta ai gradi di colonnello e generale.
2. Il Comandante Generale approva gli elenchi e le graduatorie di merito per i gradi da tenente a tenente colonnello.
3. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito approvati, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati, sono non idonei all'avanzamento.
4. Il Comandante Generale, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie approvati, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:
a) per l'avanzamento ad anzianità, tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo;
b) per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore e di colonnello, gli ufficiali idonei, nell'ordine della graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
c) per l'avanzamento a scelta di gradi di generale, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.
5. I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.
6. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.

Art. 23
(Promozioni)
1. L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento è promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso.
2. Qualora per un determinato grado siano previsti, nello stesso anno, quadri di avanzamento a scelta e ad anzianità, le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento a scelta.
3. I tenenti colonnelli sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote di cui all'articolo 28, comma 3, e, nell'ambio di ciascuna aliquota, secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 4, lettera b).
4. La promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i generali di corpo d'armata. Per i rimanenti gradi si provvede con determinazione del Comandante Generale.
5. La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneità fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio, non impedisce la promozione quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneità.

Art. 24
(Sospensione della promozione)
1. La promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nel comma 3 dell'articolo 18, è sospesa.
2. Il Ministro delle finanze ha facoltà di sospendere la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità.
3. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.
4. All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.
5. Il provvedimento di sospensione della promozione e di annullamento della valutazione di cui al comma 1, è disposto con determinazione dal Comandante Generale della Guardia di finanza.

Art. 25
(Cancellazione dal quadro di avanzamento)
1. L'autorità che ritiene che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dal presente decreto per l'avanzamento deve inoltrare, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.
2. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche, decide il Ministro delle finanze, sentita la Commissione superiore di avanzamento, se si tratti di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.
3. Fino a quando non interviene la decisione del Ministro delle finanze, gli effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi.
4. L'ufficiale cancellato dal quadro è non idoneo all' avanzamento.
5. All'ufficiale è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 26
(Promozioni non annuali. Formazione dei quadri di avanzamento a seguito di cause di esclusione)
1. Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro delle finanze o il Comandante Generale della Guardia di finanza, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approvano egualmente la graduatoria. Il Comandante Generale forma i quadri di avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o più vacanze nei gradi rispettivamente superiori. In tal caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre dall'anno di apertura del quadro.
2. Qualora un ufficiale sia cancellato dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che segue nella graduatoria di merito l'ultimo del parigrado iscritto nel quadro stesso. La posizione in tale quadro e determinata dall'ordine di graduatoria di merito ovvero dall'ordine di ruolo secondo quanto previsto dal presente decreto per il grado interessato.

CAPO II
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

Art. 27
(Requisiti per la valutazione)
1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza:
a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado e aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco previsti dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate al presente decreto;
b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi eventualmente stabiliti con determinazione del Comandante Generale.
2. Ai fini della valutazione per l' avanzamento, i periodi di comando di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, indicati nelle tabelle di cui al comma 1 per il grado rivestito, possono essere svolti, un tutto o parte, nel grado immediatamente inferiore, se previsto nelle medesime tabelle. Tali periodi devono essere svolti presso comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti, anche in ambito internazionale.
3. Il periodo di comando prescritto ai fini dell' avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzione che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di carattere operativo, addestrativo e di impiego del personale.
4. Il periodo di attribuzione specifiche prescritto ai fini dell' avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo di appartenenza.
5. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, individuati con determinazione del Comandante Generale.
6. Ai fini della determinazione delle anzianità minime di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione di cui all'articolo 28, si computa sia l'anno solare di conferimento del grado rivestito, sia quello di inserimento nelle aliquote di valutazione per l' avanzamento al grado superiore.

Art. 28
(Formazione delle aliquote e valutazione)
1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Comandante Generale della Guardia di finanza, con apposite determinazioni, per ciascun grado e ruolo, indica gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:
a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'articolo 27,
b) gli ufficiali gia giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo quanto previsto al comma 3, e purchè non abbiano gia subito almeno sei valutazioni ove si tratti di avanzamento ai gradi di generale. Nel computo delle sei valutazioni si tiene conto anche di quelle effettuate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perchè sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione e, nel caso abbiano subito detrazioni di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risultino più anziani di un pari grado già valutato. Sono compresi, altresì, gli ufficiali trovatisi nelle condizioni di cui all'articolo 18, comma 2.
2. Per gli avanzamenti ad anzianità, alla data del 31 ottobre, sono inseriti nelle aliquote di valutazione gli ufficiali che nel corso dell'anno successivo maturano il requisito della permanenza minima nel grado richiesto per la promozione di cui alla colonna 5 delle tabelle 1, 2, 3 e alla colonna 12 della tabella 4 allegate al presente decreto. Resta fermo che alla suddetta data l'ufficiale deve aver maturato le altre condizioni di cui all'articolo 27.
3. I tenenti colonnelli del ruolo normale da valutare per l' avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado indicate nella tabella 1 allegata al presente decreto. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza aliquota.
4. I capitani dei ruoli normale, aeronavale e speciale, già valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianità.
5. Gli ufficiali, giudicati non idonei all'avanzamento, sono inseriti nell'aliquota dei parigrado da valutare per la formazione del quadro normale di avanzamento per l'anno successivo e, qualora idonei ed iscritti in quadro, sono promossi con anzianità riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.
6. Gli ufficiali, giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento, sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei e iscritti in quadro, promossi con anzianità riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.
7. La non idoneità all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo.
8. Il Comandante Generale con propria determinazione indica gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'articolo 27, comma 1. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.

Art. 29
(Vacanze organiche)
1. Determinano vacanze organiche
a) le promozioni;
b) le cessazioni dal servizio permanente;
c) i trasferimenti in altro ruolo;
d) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge;
e) i decessi.
2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano le cause che le hanno determinate nei casi di cui alle lettere a), b), c), e d), del comma 1, e per la lettera e), del medesimo comma, dal giorno successivo a quello del decesso.
3. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e, comunque, non oltre il 1o luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi.
4. Al riassorbimento delle posizioni degli ufficiali che cessano dal soprannumero si procede al verificarsi della prima vacanza successiva all'attribuzione delle promozioni tabellari e, comunque, entro l'anno successivo a quello della cessazione della posizione di soprannumero.

Art. 30
(Promozioni annuali)
1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali è stabilito per ciascun grado nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente decreto.
2. Le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità richieste alla colonna 5 delle tabelle 1, 2, 3 e alla colonna 12 della tabella 4, allegate al presente decreto.
3. Le promozioni di cui ai commi 1 e 2, sono conferite con le modalità di cui all'articolo 6, commi 4, della legge 20 settembre 1980, n. 574, salvo quanto previsto dall'articolo 7, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.
4. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale del ruolo normale, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa per riduzione quadri viene effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive del grado fissate per i vari ruoli dal presente decreto. Qualora si determinino eccedenze in più ruoli non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione quadri, se colonnello, l'ufficiale di tali ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano. In tale ipotesi, l'eccedenza che si verifica nel ruolo normale è riassorbita per prima.

Art. 31
(Modalità per colmare ulteriori vacanze)
1. Qualora, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate al presente decreto, si constatino al 1^ luglio ulteriori vacanze, nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive. Tali promozioni non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e, comunque, non possono essere inferiori all'unita.
2. Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivo.
3. Nel caso di cui al comma 2, il Ministro delle finanze ha facoltà di richiamare in servizio gli ufficiali dall'aspettativa per riduzione dei quadri ovvero dall'ausiliaria.

CAPO III
CESSAZIONE DELLE CAUSE IMPEDITIVE DELLA VALUTAZIONE O DELLA PROMOZIONE

Art. 32
(Effetti della cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione)
1. All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o quello disciplinare, avviato per l'eventuale irrogazione di una sanzione di stato, si sia concluso con esito favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti:
a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.
La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato o nuovamente valutato;
c) qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego abbia colpito un ufficiale con responsabilità di comando, al medesimo è attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva.
2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, si applicano:
a) all'ufficiale cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.
b) all'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'articolo 24 comma 2;
c) all'ufficiale non inserito in aliquota a suo tempo per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 27, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro delle finanze con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio.

Art. 33
(Effetti della cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione del giudizio di avanzamento)
1. L'ufficiale nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento in base alle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 5, è valutato per l'avanzamento quando le autorità competenti riconoscano cessati i motivi della sospensione e, comunque, non oltre un anno dalla data della sospensione stessa.
2. Nei confronti dell'ufficiale di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.
La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno successivo.

Art. 34
(Rinnovazione del giudizio di avanzamento)
1. Nei casi di rinnovazione di un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accorgimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente, della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è promosso al grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora attribuito in una precedente graduatoria, è promosso al grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.
2. La promozione di cui al comma 1 non è ricompresa tra quelle attribuire nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora non sussista vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l'eventuale eccedenza determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 1 luglio dell'anno dell'avvenuta promozione dell'interessato e, comunque, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora entro tale data non si siano verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalità di cui all'articolo 7, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.
3. All' ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia superato il limite di età del grado conseguito ovvero che raggiunga il limite di età prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 27.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, siano stati assolti con sentenza definitiva, fatta salva la definizione dell'eventuale procedimento disciplinare. La valutazione o il rinnovo del giudizio va effettuato entro sei mesi dalla cessazione dell'impedimento.
5. Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica all'amministrazione competente della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Qualora il giudizio contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, non è necessario procedere ad una nuova valutazione. In tal caso, il Ministro delle finanze provvede d'ufficio agli adempimenti per la promozione del ricorrente.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le innovazioni di giudizi di avanzamento successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, indipendentemente dal quadro di avanzamento di riferimento.

CAPO IV
NORME PARTICOLARI PER I SOTTOTENENTI

Art. 35
(Avanzamento dei sottotenenti della Guardia di finanza)
1. L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianità.
2. I sottotenenti sono valutati per l'avanzamento dopo due anni di permanenza nel grado e, quando si tratti dei sottotenenti frequentatori del corso di Applicazione, sempre che abbiano già superato il primo anno di tale corso. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.
3. Il sottotenente giudicato non idoneo all' avanzamento è nuovamente valutato dopo un anno dalla data in cui fu pronunciato il giudizio di non idoneità e, se idoneo, promosso con anzianità corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.
4. Se giudicato ancora non idoneo all' avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete, in applicazione della normativa sullo stato giuridico degli ufficiali della Guardia di finanza.
5. I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Comandante Generale con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di Applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

TITOLO III
MODIFICHE ALLE NORME SULLO STATO GIURIDICO DEGLI UFFICIALI

Art. 36
(Limiti di età per il collocamento in congedo)
1. Per il Corpo della Guardia di finanza, in luogo della tabella I, allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, come modificata dalla tabella D, allegata alla legge 27 dicembre 1990, n. 404, e indicata all'articolo 7, della stessa legge, si applica la tabella 5 allegata al presente decreto.

Art. 37
(Norme di collegamento in materia di stato giuridico)
1. Gli articoli 21, 25, 43 e 63, della legge 10 aprile 1954, n. 113 come modificati dagli articoli da 32 a 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si applicano anche agli ufficiali della Guardia di finanza.

Art. 38
(Documentazione caratteristica)
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2001 si procede alla redazione della documentazione caratteristica anche nei confronti dei generali di divisione del Corpo della Guardia di Finanza con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967 n. 429.
2. Il comma 1, primo alinea, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, è sostituito dal seguente "scheda valutativa, modello A, per i generali di divisione e di brigata".
3. Il comma 1, terzo alinea, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, è sostituito dal seguente "rapporto informativo, modello C, per gli ufficiali fino al grado di generale di divisione".
4. Il modello A allegato al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, è sostituito dal modello A allegato al presente decreto. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere apportate ulteriori modifiche e integrazioni a detto modello.
5. All'articolo 6, commi 2 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, le parole. "generali di divisione" sono sostituite dalle parole "generali di corpo d'armata".

Art. 39
(Riammissione in servizio)
1. Gli ufficiali del ruolo normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico- amministrativo, posti in congedo a domanda, possono ottenere la riammissione in servizio a condizione che:
a) vi siano posti disponibili in organico nel ruolo di appartenenza e nel medesimo grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio,
b) non sia trascorso oltre un anno dalla data di collocamento in congedo alla data di presentazione dell'istanza di riammissione,
c) non abbiano superato il 35° anno di età.
2. La riammissione in servizio è disposta dal Comandante Generale della Guardia di finanza tenuto conto:
a) dei precedenti di carriera, disciplinari e sanitari;
b) delle valutazioni caratteristiche riportate in servizio;
c) del comportamento tenuto nel periodo trascorso in congedo;
d) delle qualità morali;
e) del proficuo impiego in servizio in relazione alle qualità professionali e alle specializzazioni possedute.
3. Non può essere riammesso in servizio il personale collocato in congedo d'autorità.
4. Al personale riammesso in servizio è applicata una detrazione di anzianità pari al periodo di assenza dal Corpo.

TITOLO IV
ASSESTAMENTO DEI RUOLI
CAPO I
RUOLO AERONAVALE

Art. 40
(Istituzione del ruolo aeronavale)
1. Gli ufficiali del soppresso ruolo speciale di cui alla legge 25 maggio 1989, n. 190, sono iscritti nel ruolo aeronavale, con l'anzianità assoluta e relativa possedute nel ruolo di provenienza.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto sia gli ufficiali del ruolo normale in servizio permanente effettivo di grado non superiore a tenente colonnello, sia gli ufficiali del ruolo tecnico operativo, in possesso di specializzazione di comandante di stazione navale o del brevetto militare di pilota o di specialista di elicottero o di aeroplano, possono transitare, a domanda, con il grado e l'anzianità posseduti, nel ruolo aeronavale.
3. Con determinazione del Comandante Generale
a) sono fissati le modalità, il numero dei transiti e i criteri per il passaggio nei vari gradi del ruolo aeronavale,
b) è nominata un'apposita commissione preposta alla formazione della graduatoria degli ufficiali nei cui confronti abbia espresso giudizio di idoneità al passaggio nel nuovo ruolo.
4. Qualora il numero delle domande di transito nel ruolo aeronavale superi il numero previsto dalla determinazione di cui al comma 3, è data la precedenza agli ufficiali provenienti dal ruolo normale e secondo l'ordine di anzianità acquisito nei rispettivi ruoli di provenienza.
5. L'ordine di iscrizione in ruolo di tali ufficiali e stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.
6. Gli ufficiali transitati nel ruolo aeronavale ai sensi del presente articolo, che siano stati precedentemente inclusi nelle aliquote per la formazione dei quadri di avanzamento nel ruolo normale, per l'anno di transito, sono esclusi dalle medesime e valutati per lo stesso anno nel ruolo aeronavale, ove ne ricorrano le condizioni, venendo inseriti nelle aliquote di valutazione di tale ruolo.
7. Per sopperire alle carenze di piloti d'aeroplano, il Comandante Generale, della Guardia di finanza è autorizzato, fino al 31 dicembre 2007, a indire concorsi straordinari per il reclutamento di ufficiali piloti del ruolo aeronavale.

Art. 41
(Disposizioni concernenti gli ufficiali del ruolo aeronavale)
1. Gli ufficiali del ruolo aeronavale sono impiegati nel servizi aereo e navale della Guardia di finanza. In caso di perdita della specializzazione o per motivate esigenze di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi e logistici attinenti ai tali servizi.

CAPO II
RUOLO SPECIALE

Art. 42
(Transito dal ruolo tecnico-operativo al ruolo speciale)
1. Gli ufficiali del soppresso ruolo tecnico operativo del Corpo della Guardia di finanza sono iscritti nel ruolo speciale con le anzianità assoluta e relativa possedute nel ruolo di provenienza. Resta salva la facoltà di proporre domanda ai sensi dell'articolo 40, comma 2, e dell'articolo 46, comma 1.
2. Gli ufficiali del ruolo tecnico operativo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla medesima data, l'applicazione nei loro confronti dei limiti di età previsti dalla previgente normativa.
3. Gli ufficiali di cui al comma 1, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già superato il 60o anno di età possono chiedere il collocamento in congedo nei sessanta giorni successivi a tale data. Tale congedo sarà considerato a tutti gli effetti per raggiunti limiti di età. In caso contrario, nei loro confronti si applicheranno i limiti di età previsti dalla previgente normativa.

Art. 43
(Transito dal ruolo normale al ruolo speciale)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata un vigore del presente decreto gli ufficiali del ruolo normale in servizio permanente effettivo, di grado non superiore a tenente colonnello, possono presentare domanda, per una sola volta, per transitare con il grado e l'anzianità posseduti, nel ruolo speciale. Per il personale nominato ufficiale, a seguito di concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della legge 31 marzo 2000, n. 78, il termine per la presentazione delle domande è di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con determinazione del Comandante Generale
a) sono fissati le modalità, il numero dei transiti e i criteri per il passaggio nei vari gradi del citato ruolo,
b) è nominata un'apposita commissione preposta alla formazione della graduatoria degli ufficiali nei cui confronti abbia espresso giudizio di idoneità al passaggio nel nuovo ruolo.
3. L'iscrizione nel ruolo speciale degli ufficiali di cui al comma 1 avviene:
a) a decorrere dal 1o gennaio successivo all'anno di completamento delle procedure di cui al comma 1,
b) con l'attribuzione, eccetto che per il grado di tenente colonnello, di un'anzianità assoluta non superiore a quella del parigrado più anziano che, al 31 ottobre successivo, sarà incluso per la prima volta in aliquota, e, comunque, non superiore a due anni.
4. Gli ufficiali transitati assumono anzianità di un giorno precedente a quella del pari grado transitato dal ruolo tecnico operativo, che abbia uguale anzianità di nomina ad ufficiale.
5. Gli ufficiali transitati nel ruolo speciale ai sensi del presente articolo, che siano stati precedentemente inclusi nelle aliquote per la formazione dei quadri di avanzamento nel ruolo normale per l'anno di transito, sono esclusi dalle medesime e valutati per lo stesso anno nel ruolo speciale, ove ne ricorrano le condizioni, venendo inseriti nelle aliquote di valutazione di tale ruolo. Per i tenenti colonnelli transitati è comunque richiesto, ai fini dell'inclusione in aliquota di avanzamento al grado superiore, un periodo di permanenza nel ruolo speciale di almeno due anni, determinato ai sensi dell'articolo 27, comma 6, indipendentemente da eventuali valutazioni già effettuate nel ruolo normale.

CAPO III
RUOLO TECNICO-LOGISTICO-AMMINISTRATIVO

Art. 44
(Composizione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo)
1. Il ruolo tecnico logistico amministrativo degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo della Guardia di finanza è articolato nei seguenti comparti e specialità:
a) comparto logistico-amministrativo, specialità amministrazione, specialità commissariato,
b) comparto tecnico specialità telematica, specialità infrastrutture e specialità motorizzazione,
c) comparto sanitario specialità sanità, specialità veterinaria e specialità psicologia.
2. A seguito dell'istituzione del ruolo di cui al comma 1, le esigenze dei servizi amministrativi del Corpo della Guardia di finanza sono progressivamente soddisfatte, anche con riguardo alle funzioni dirigenziali, da ufficiali generali o colonnelli appartenenti, prioritariamente, al ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

Art. 45
Transiti dai ruoli delle Forze Armate
1. In relazione, alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico logistico amministrativo del Corpo della Guardia di finanza, sono autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, per gli anni dal 2001 al 2005, transiti in tale ruolo di unità di ufficiali provenienti dall'esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati, nonchè, su indicazione del Capo di Stato Maggiore di Forza Armata, oltre tali eccedenze.
2. Con il decreto di cui al comma 1, sono indicati l'entità e le modalità dei transiti, le specifiche professionalità richieste, nonchè gli eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali.
3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2, sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui all'articolo 65, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni. Il loro trasferimento nel ruolo tecnico logistico amministrativo avviene, con riferimento ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dall'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, se provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 39, commi 8, 9 e 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 46
(Transito dai restanti ruoli del Corpo della Guardia di finanza)
1. I tenenti colonnelli, i maggiori i capitani ed i tenenti del Corpo della Guardia di finanza che siano stati impiegati per almeno cinque anni nei settori afferenti le specialità di cui all'articolo 44 con esclusione delle specialità del comparto sanitario, ovvero che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, architettura, informatica giurisprudenza, economia e commercio, medicina, psicologia, veterinaria o diplomi di laurea equipollenti, possono transitare, a domanda, nelle relative specialità, con le modalità nel numero e nei termini stabiliti con determinazione del Comandante Generale.
2. I marescialli aiutanti e i marescialli capi della Guardia di finanza in possesso del requisito di impiego di cui al comma 1, e del diploma di istruzione secondaria di secondo grado afferente la specialità, indicato nel bando, possono partecipare ad un concorso per titoli ed esami per la nomina a tenente in una delle specialità del ruolo tecnico logistico amministrativo, per il numero di posti e con le modalità stabilite con determinazione del Comandante Generale.
3. L'iscrizione nel ruolo tecnico logistico amministrativo, i cui effetti decorrono dal 1^ gennaio successivo all'anno di accoglimento della domanda o di completamento delle eventuali operazioni concorsuali, è effettuata, per i provenienti dai ruoli degli ufficiali, mantenendo l'anzianità assoluta posseduta nel ruolo di provenienza.
4. Sino al 2005 compreso, possono essere autorizzati, con determinazione del Comandante Generale, ulteriori transiti e concorsi ai sensi dei commi 1 e 2, del presente articolo.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
NORME TRANSITORIE VARIE

Art. 47
(Limiti di eta)
1. I generali di brigata in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni da tale data, l'applicazione nei loro confronti dei limiti di età previsti dalla previgente normativa.
2. Ai concorsi previsti dall'articolo 7, commi 8 e 10, e dall'articolo 8, banditi entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è ammesso a partecipare anche il personale del Corpo che, in possesso degli altri requisiti, abbia superato il 42o anno di età.

Art. 48
(Aliquote di valutazione)
1. Le disposizioni relative alla determinazione delle aliquote di valutazione a scelta, alle permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità e all'entità delle promozioni annue, di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente decreto, si applicano al termine del periodo transitorio fissato per ciascun grado.
2. Ai fini dell'assolvimento del requisito di comando, il comando di gruppo o di gruppo di sezioni di nucleo regionale svolto nei gradi di tenente colonnello o maggiore in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, è equiparato al comando provinciale.
3. Sino al 31 dicembre 2008, i periodi minimi di comando indicati nelle tabelle di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.

Art. 49
(Collocamento in aspettativa per riduzione di quadri)
1. Fino al 31 dicembre 2007, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
2. Gli ufficiali che ricoprono le cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato sono considerati in soprannumero agli organici.

CAPO II
NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI AVANZAMENTO

Art. 50
(Disciplina del periodo transitorio per il grado di generale di corpo d'armata)
1. Il grado di generale di corpo d'armata del Corpo della Guardia di finanza è istituito con effetto dal 1^ ottobre 2000. Le promozioni a tale grado sono attribuite a decorrere dal 1^ gennaio 2001.
2. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 la promozione a tale grado è conferita ai generali di divisione in servizio permanente effettivo alla data del 1^ ottobre 2000, i quali abbiano esercitato le attribuzioni previste per il grado rivestito, già grado vertice del Corpo, ed inoltre abbiano maturato al 31 ottobre dell'anno precedente quello della promozione, almeno due anni di anzianità di grado. Le disposizioni di cui all'articolo 38 non si applicano nei confronti dei predetti ufficiali generali.
3. I relativi quadri di avanzamento sono formati, su proposta del Comandante Generale della Guardia di finanza e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1984, n. 429, prevista per l'ulteriore promozione dei generali di divisione, dal Ministro delle finanze, iscrivendovi, in ordine di ruolo, i predetti ufficiali generali nel numero necessario per colmare le donazioni organiche stabilite per il grado di Generale di Corpo d'Armata dalla tabella I allegata al presente decreto, con esclusione di coloro i quali si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 18.
4. Qualora, dopo aver effettuato le promozioni annuali conseguenti alle vacanze organiche verificatesi nel grado di generale di corpo d'armata, si constatino ulteriori vacanze in tale grado, queste sono colmate mediante il conferimento di promozioni aggiuntive, in base all'ordine di ruolo, con la formazione di uno o più quadri suppletivi secondo la procedura di cui al comma 3.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, non si estendono agli ufficiali che comunque acquisiscano il grado di generale di divisione in servizio permanente effettivo in data successiva al 1o ottobre 2000, data di istituzione del grado di generale di corpo d'armata. Per tali ufficiali, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento a scelta al grado di generale di corpo d'armata, è richiesto, fino al 31 dicembre 2005, in deroga a quanto previsto dall'articolo 48, comma 3, il possesso del requisito di due anni di servizio prestato, nel grado di generale di divisione, in uno degli incarichi fissati con determinazione del Comandante Generale per tale grado.
6. Il generale di divisione non valutato a suo tempo per mancanza delle condizioni previste dal comma 5, per il quale il raggiungimento delle condizioni predette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro delle finanze o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria per l'avanzamento al grado vertice successiva al raggiungimento delle predette condizioni. Se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe promosso nella stessa graduatoria, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, del presente decreto.

Art. 51
(Determinazione delle aliquote di valutazione nel periodo transitorio)
1. Al Fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo normale e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le relative aliquote di valutazione, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri
a) per l'avanzamento al grado di generale di divisione sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno
1) 2002: i generali di brigata sino al secondo in ordine di ruolo con anzianità di grado pari al 31 dicembre 1998,
2) 2003: i generali di brigata con anzianità di grado pari o anteriore al 31 dicembre 1999,
3) 2004: i generali di brigata con anzianità di grado pari o anteriore al 31 dicembre 2000,
4) 2005: i generali di brigata con anzianità di grado pari o anteriore al 31 dicembre 2001,
b) per l'avanzamento al grado di generale di brigata sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno
1) 2002: i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 31 dicembre 1997,
2) 2003: i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 31 dicembre 1995,
3) 2004: i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 31 dicembre 1999,
4) 2005: i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 31 dicembre 2000,
5) 2006: i primi ventidue colonnelli aventi anzianità di grado 2001,
6) 2007: i rimanenti colonnelli con anzianità di grado 2001 e i primi dieci colonnelli con anzianità di grado 2002,
c) per l'avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota di valutazione:
1) per l'anno 2002, i tenenti colonnelli non ancora valutati con anzianità di grado pari o anteriore al 1o dicembre 1997.
2) dall'anno 2003, e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di grado anteriore al 1o gennaio 2008, le aliquote di valutazione sono fissate con determinazione del Comandante Generale in modo da ricomprendervi, a partire da tale anno, oltre agli ufficiali già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, una frazione di tutti gli ufficiali presenti in ruolo e non ancora valutati al grado di colonnello, aventi data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1990, rispettivamente pari a:
- per l'anno 2003, un decimo;
- per l'anno 2004, un nono;
- per l'anno 2005, un ottavo;
- per l'anno 2006, un settimo;
- per l'anno 2007, un sesto;
- per l'anno 2008, un quinto;
- per l'anno 2009, un quarto;
- per l'anno 2010, un terzo;
- per l'anno 2011, un mezzo;
- per l'anno 2012, i rimanenti ufficiali.
I criteri di cui all'articolo 28, comma 3, del presente decreto si applicano a partire dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2013;
d) per l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota di valutazione:
1) per l'anno 2002, i capitani con data di nomina a ufficiale anteriore al 31 dicembre 1989. Per tale anno sono formate due distinte aliquote, nelle quali sono iscritti rispettivamente:
- in prima aliquota, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1988;
- in seconda aliquota, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1989;
2) per l'anno 2003, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre l990;
3) dall'anno 2004 e sino all'inserimento in aliquota dei capitani con anzianità di grado anteriore al 1o gennaio 2008, le aliquote di valutazione sono fissate con determinazione del Comandante Generale, su base numerica, in modo da comprendervi tutti i capitani che, al 31 dicembre dell'anno di formazione delle medesime aliquote, abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, un'anzianità di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, pari o superiore a 13 anni. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo immessi in ruolo con il grado di tenente tale requisito è ridotto a 11 anni.
2. Le aliquote di valutazione del ruolo speciale, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l'avanzamento al grado di colonnello, le aliquote di valutazione per gli anni dal 2002 al 2010 sono fissate con determinazione del Comandante Generale tenuto conto dei transiti previsti dall'articolo 43;
b) per l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota di valutazione:
1) per l'anno 2002, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1989. Per tale anno sono formate due distinte aliquote, nelle quali sono iscritti rispettivamente:
- in prima aliquota, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1988;
- in seconda aliquota, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1989;
2) per l'anno 2003, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1990;
3) dall'anno 2004, e sino all'inserimento in aliquota dei capitani con anzianità di grado anteriore al 1^ gennaio 2011, le aliquote di valutazione sono fissate con determinazione del Comandante Generale, su base numerica, in modo da comprendervi tutti i capitani che, al 31 dicembre dell'anno di formazione delle medesime aliquote, abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, un'anzianità di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, pari o superiore a 13 anni. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo transitati dal ruolo normale, nel computo di tale requisito si tiene conto dell'aumento di anzianità di cui all'articolo 43, comma 3, lettera b) e comma 4,
c) per l'avanzamento al grado di capitano sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno:
1) 2002: i tenenti con anzianità di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1998; 2) 2003: i tenenti con anzianità di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1999; 3) 2004: i tenenti con anzianità di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 2000; 4) 2005: i tenenti con anzianità di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 2001.
3. Le aliquote di valutazione del ruolo aeronavale, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) per l'avanzamento al grado di generale di brigata sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno 2005 i colonnelli con anzianità di grado non inferiore a sette anni;
b) per l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota di valutazione:
1) per l'anno 2002, i capitani con anzianità di grado anteriore al 31 dicembre 1992 ed i capitani transitati da altri ruoli con data di nomina a ufficiale richiesta per tale anno dal comma 1, lettera d),
2) per l'anno 2003, i capitani transitati da altri ruoli con data di nomina ad ufficiale richiesta per tale anno dal comma 1, lettera d),
3) dall'anno 2004, e sino all'inserimento in aliquota dei capitani con anzianità di grado anteriore al 1o gennaio 2008, le aliquote di valutazione sono fissate con determinazione del Comandante Generale, su base numerica, in modo da comprendervi tutti i capitani che, al 31 dicembre dell'anno di formazione delle medesime aliquote, abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, un'anzianità di nomina ad ufficiale un servizio permanente effettivo, pari o superiore a 13 anni,
c) per l'avanzamento al grado di capitano sono inseriti un aliquota di valutazione per l'anno 2002 i tenenti con anzianità di grado anteriore al 31 dicembre 1998.
4. Sino all'anno 2007 compreso, le aliquote di valutazione al grado di colonnello delle diverse specialità del ruolo tecnico logistico amministrativo saranno annualmente fissate con determinazione del Comandante Generale in relazione alla consistenza ed alla composizione del ruolo stesso, a seguito dei transiti effettuati ai sensi degli articoli 45 e 46.

Art. 52
(Determinazione delle promozioni nel periodo transitorio)
1. Per gli Ufficiali del ruolo normale, il numero annuale di promozioni ai gradi di seguito indicati è fissato, nel periodo transitorio, nelle seguenti unità:
a) a generale di divisione
1) 3 per l'anno 2001,
2) 3 per l'anno 2002,
3) 5 per l'anno 2003,
4) 4 per l'anno 2004,
5) 4 per l'anno 2005.
b) a generale di brigata
1) 9 per l'anno 2001,
2) 9 per l'anno 2002,
3) 8 per l'anno 2003,
4) 8 per l'anno 2004,
5) 8 per l'anno 2005.
c) a colonnello
1) 35 per gli anni 2001 e 2002,
2) dall'anno 2003, e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianità di grado anteriore al 1o gennaio 2008, oltre alle promozioni tabellari previste dalla colonna 8, della tabella I, allegata al presente decreto, il Comandante Generale, in relazione alla consistenza numerica dell'aliquota di ufficiali da valutare per la prima volta, ha facoltà, con propria determinazione, di conferire, in deroga a quanto stabilito dal comma 4, le promozioni aggiuntive di cui all'articolo 31, comma 1 del presente decreto.
Per l'anno 2001, qualora le graduatorie di merito siano state già formate, le promozioni aggiuntive rispetto alla previsione di cui alla tabella M, allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni sono attribuite, con decorrenza 1o gennaio, mediante formazione di appositi quadri suppletivi nei quali sono iscritti, in ordine di anzianità di ruolo gli ufficiali già valutati, giudicati idonei e non iscritti, in quadro. L'iscrizione nei quadri di avanzamento relativi alle promozioni di cui al presente comma avviene a decorrere dall'anno 2002, in ordine di graduatoria di merito.
2. Il numero delle promozioni annuali al grado di tenente colonnello del ruolo normale è fissato sino all'anno 2004 compreso, in tante unità quanti sono i maggiori inseriti in aliquota di valutazione.
3. Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore del ruolo normale è pari, sino all'anno 2003 compreso, al 95% dell'aliquota o delle aliquote di valutazione dell'anno di riferimento, con eventuale arrotondamento all'unità superiore. La formazione dei relativi quadri di avanzamento avviene in ordine di anzianità di ruolo. Per l'anno 2001, le promozioni aggiuntive rispetto alla previsione di cui alla tabella M, allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono attribuite, con decorrenza 1o gennaio, mediante formazione di successivi quadri suppletivi, in numero massimo di 51 per ciascun quadro e sino al raggiungimento del 95% dell'aliquota di riferimento, con eventuale arrotondamento all'unità superiore. Per l'anno 2002 è formato un distinto quadro di avanzamento per ciascuna delle aliquote da cui all'articolo 51, comma 1, lettera d). L'iscrizione nei quadri di avanzamento relativi alle promozioni di cui al presente comma avviene, a decorrere dall'anno 2004, in ordine di graduatoria di merito.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, si applicano, per il ruolo normale, a decorrere dall'anno 2006.
5. Per gli ufficiali del ruolo speciale, il numero annuale di promozioni è fissato, nel periodo transitorio come segue:
a) al grado di colonnello, dall'anno 2002 all'anno 2010, con determinazione del Comandante Generale, tenuto conto dei transiti di cui all'articolo 43. L'iscrizione nei relativi quadri di avanzamento avviene in ordine di graduatoria di merito;
b) al grado di maggiore, sino all'anno 2003 compreso, in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione. Per l'anno 2002 è formato un distinto quadro di avanzamento per ciascuna delle aliquote di cui all'articolo 51, comma 1, lettera d). L'iscrizione nei relativi quadri di avanzamento avviene in ordine di anzianità di ruolo.
6. Le promozioni al grado di colonnello del ruolo aeronavale sono fissate, per gli anni dal 2002 al 2005 compreso, in due unità. Le promozioni al grado di maggiore nel ruolo aeronavale, sino all'anno 2003 compreso, sono fissate in tante unità quanti sono i capitani inscritti in aliquota di valutazione. L'iscrizione nei relativi quadri di avanzamento avviene in ordine di anzianità di ruolo.
7. Sino all'anno 2006 compreso, il numero delle promozioni al grado di colonnello delle diverse specialità del ruolo tecnico logistico amministrativo è annualmente fissato con determinazione del Comandante Generale, in relazione alla consistenza e alla composizione del ruolo stesso, a seguito dei transiti effettuati ai sensi degli articoli 45 e 46.
8. Le promozioni di cui ai commi 2 e 3, sono conferite anche in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche previste per ciascun grado dalla tabella I allegata al presente decreto.

Art. 53
(Disposizioni comuni per il periodo transitorio)
1. Per gli anni e nei casi non previsti nel presente capo, qualora non diversamente stabilito, si applicano le disposizioni di cui alle tabelle 1 2, 3 e 4 allegate ai presente decreto. A tal fine, i cicli di promozione fissati nelle medesime tabelle decorrono dall'anno successivo a quello disciplinato, per ciascun grado, nel presente capo.
2. Sino all'anno 2008 compreso, in relazione a variazioni superiori al 10% rispetto alla consistenza organica dei ruoli nonchè all'esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Comandante Generale è autorizzato a modificare annualmente, con propria determinazione, per i vari gradi, fino a quello di tenente colonnello, dei ruoli del servizio permanente, il numero di promozioni ai gradi superiori, nonchè le aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando gli organici complessivi.
3. Gli ufficiali del servizio permanente a disposizione, di cui all'articolo 48, della legge l2 novembre 1955, n. 1137, sono computati negli organici e permangono in tale posizione di stato fino alla cessazione dal servizio permanente e per limiti di età. Gli stessi possono essere impiegati in tutti gli incarichi previsti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo.
4. Sino all'anno 2006
a) sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di 38 tenenti del ruolo speciale in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza riservati ai marescialli aiutanti che hanno compiuto il 44^ anno di età ed in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1, e comma 2. Tra i titoli da valutare ai fini della formazione della graduatoria maggiore valenza è attribuita all'anzianità di servizio e ai periodi di comando territoriale. I vincitori di concorso, dopo aver superato un corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi e secondo l'ordine della graduatoria approvata al termine dello stesso, sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo;
b) il concorso di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), è indetto per 4 posti ed è ammesso a partecipare tutto il personale del ruolo ispettori, ad eccezione dei marescialli aiutanti di cui alla lettera a) del presente comma;
c) il concorso di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), è indetto per 4 posti.

Art. 54
(Commissioni di avanzamento)
1. Sino al 31 dicembre 2003, la Commissione superiore di avanzamento di cui all'articolo 16, è composta anche dai generali di divisione di cui all'articolo 50, comma 2.
2. Sino alla formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 2004, i generali di divisione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), sono individuati nei sette più anziani in ruolo con priorità per quelli che ricoprono incarichi di comando nel Corpo.
3. Restano ferme, anche nel periodo transitorio, le altre disposizioni di cui all'articolo 17.

CAPO III
NORME FINALI

Art. 55
(Attribuzioni degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza)
1. Gli ufficiali del ruolo tecnico logistico amministrativo hanno, nell'esercizio delle funzioni proprie della specialità d'appartenenza, le medesime attribuzioni, facoltà e competenze riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze Armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni, in particolare essi:
a) in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di istituto e in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità e infortuni,
b) possono essere chiamati a svolgere presso gli istituti di istruzione delle Forze armate e delle Forze di polizia attività didattiche nel settore di competenza.
2. Il personale di cui al comma 1 è esonerato dall'esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria.

Art. 56
Precedenza al comando
1. Gli ufficiali del ruolo normale, del ruolo aeronavale e del ruolo speciale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado del ruolo tecnico logistico amministrativo.
2. Gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado di eguale anzianità assoluta dei ruoli aeronavale e speciale.

Art. 57
(Disciplina del corso superiore di polizia tributaria)
""1. L'articolo 5, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1971 n. 320, e dall'articolo 3, comma 209, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:
1. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza, mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale, ai fini dell'assolvimento di incarichi di comando, di stato maggiore o di elevato impegno, anche in ambito internazionale, che richiedono la soluzione di problemi complessi in campo operativo e nella gestione delle risorse umane e organizzative.
2. Alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli e i maggiori del ruolo normale vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire annualmente con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. Alla data di indizione del concorso i tenenti colonnelli devono essere ricompresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado. Sulla domanda di ammissione al concorso esprimono parere tutti i superiori gerarchici dell'ufficiale.
3. Per essere ammessi alla procedura concorsuale, gli ufficiali superiori
a) devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio calcolato a ritroso dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la qualifica di "eccellente" o equivalente;
b) non devono essere, al termine di scadenza della presentazione delle domande, imputati in procedimenti penali per delitto non colposo, ne sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero sospesi dall'impiego o in aspettativa;
c) devono essere in possesso di una laurea in discipline giuridiche o economiche
4. La partecipazione al concorso non è ammessa per più di due volte, ancorchè non consecutive. Dal computo di tale limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. Alla valutazione dei titoli e delle prove d'esame provvede apposita commissione presieduta dal Comandante in seconda della Guardia di finanza. Tale commissione può essere suddivisa in sottocommissioni ed è nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
5. Le finalità, gli obiettivi e l'organizzazione del corso superiore, nonchè le modalità concorsuali per l'accesso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il corso si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Le materie ed i relativi programmi sono approvati con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
6. La disposizione di cui al comma 3, lettera c), si applica a decorrere dal 1^ gennaio 2003.""
2. I vantaggi di carriera conseguenti all'acquisizione del titolo di Scuola di polizia tributaria non sono più previsti a partire dal concorso per l'ammissione al Corso Superiore che verrà bandito in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dalla data di entrata un vigore del presente decreto è abrogata la tabella 2 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificata dalla legge 3 maggio 1971, n. 320.

Art. 58
(Disposizioni concernenti gradi e qualifiche delle Forze di Polizia e delle Forze Armate)
1. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 5, della legge 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dal 15 marzo 2001, l'equiparazione tra i gradi e le qualifiche dei ruoli normali degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza con i funzionari delle altre Forze di Polizia di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge 1o aprile 1981, n. 121, per l'effetto del presente decreto e degli articoli 3, 4, 5 e 7, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, è stabilita come di seguito:
a) generali di corpo d'armata : dirigente generale di livello B,
b) generali di divisione : dirigente generale,
c) generale di brigata : dirigente superiore,
d) colonnello : primo dirigente,
e) tenente colonnello maggiore: vice questore aggiunto,
f) capitano : commissario capo,
g) tenente : commissario.
2. Analoghe modalità di equiparazione si applicano agli ufficiali in servizio permanente degli altri ruoli e ai funzionari degli omologhi ruoli della Polizia di Stato, equiparando, altresì, il sottotenente al vice commissario.
3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli effetti dell'equiparazione disposta dai commi 1 e 2 sono estesi agli ufficiali in servizio permanente dei corrispondenti gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè agli ufficiali piloti in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224.
4. L'equiparazione tra i gradi e le qualifiche prevista dal presente articolo non si applica agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in rafferma, ai quali continua ad applicarsi, in deroga all'articolo 32 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il trattamento economico relativo al VI livello retributivo.

Art. 59
(Adeguamento dei ruoli e delle rispettive dotazioni organiche dei ruoli)
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto l988, n 400, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo e i profili di carriera dei ruoli stessi, al fine di adeguarne la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalità del sostegno tecnico logistico.
2. Parimenti, qualora entro il 2005 sia constatata la non adeguata rispondenza alle esigenze operative e funzionali di uno o più ruoli di cui all'articolo 3, può procedersi alla modifica degli stessi, fermi restando il volume organico complessivo ed i profili di carriera e senza oneri aggiuntivi.

Art. 60
(Adeguamento delle specialità del ruolo tecnico logistico amministrativo)
1. Fermi restando l'organico complessivo e il numero delle promozioni annuali previsti dal presente decreto per il ruolo tecnico logistico amministrativo, possono essere disposti, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modifiche all'articolazione del predetto ruolo, mediante soppressione, accorpamento, O istituzione di nuove specialità, ai fine di adeguarla alle effettive esigenze di sostegno tecnico logistico.

Art. 61
(Disposizioni comuni in materia di transiti tra ruoli)
1. Gli ufficiali che abbiano ottenuto il trasferimento a domanda in altro ruolo non possono transitare nuovamente nel ruolo di provenienza, nè in altro ruolo.
2. Non è ammesso il transito in altro ruolo degli ufficiali che hanno conseguito il titolo di Scuola di Polizia Tributaria, di cui alla legge 3 maggio 1971, n. 320, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 62
(Norme applicabili)
1. Agli ufficiali dei ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico logistico amministrativo della Guardia di finanza per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le leggi in vigore in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.
2. Le assunzioni di personale derivanti dall'attuazione del presente decreto sono attuate nel rispetto delle procedure di programmazione previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 63
(Avanzamento per meriti eccezionali)
1. I marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza possono conseguire avanzamento straordinario per meriti eccezionali e promozione straordinaria per benemerenze di servizio, disciplinati dagli articoli 60 e 61, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, al grado di sottotenente del ruolo speciale.

Art. 64
(Competenze ed attribuzioni degli ufficiali medici della Guardia di finanza)
1. In relazione alle esigenze di carattere sanitario, gli ufficiali medici in servizio nel Corpo della Guardia di finanza, oltre alle competenze generali derivanti dal loro status di ufficiali medici delle Forze Armate, hanno le seguenti attribuzioni:
a) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni medico ospedaliere di prima e seconda istanza di cui agli articoli 1 e 5, della legge 11 marzo 1926, n. 416, e all'articolo 165, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, allorchè vengano prese in esame pratiche relative al personale della Guardia di finanza. La commissione medico ospedaliera chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364, nonchè dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, è integrata anche da due ufficiali medici della Guardia di finanza nominati con determinazione del Comandante Generale, allorquando il relativo procedimento si riferisce ai superstiti del personale del Corpo vittima del dovere e in favore degli stessi militari che abbiano riportato le invalidità indicate nelle suddette leggi nell'adempimento del dovere;
b) partecipano, con voto deliberativo, nel numero di due ufficiali superiori con funzioni di membro aggiunto, alle sezioni del Collegio medico legale di cui all'articolo 11, della legge 11 marzo 1926, n. 416, allorchè sono prese in esame pratiche relative al personale del Corpo della Guardia di finanza;
c) svolgono attività di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture del Corpo della Guardia di finanza. Coloro che hanno svolto per almeno quattro anni tali attribuzioni sono altresì preposti alle attività di sorveglianza e vigilanza nonchè a quella di medico competente previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi della vigente normativa;
d) a richiesta degli interessati, forniscono assistenza al personale del Corpo, ai sensi della legge 11 marzo 1926, n. 416, avanti alle commissioni medico ospedaliere deputate all'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità contratte.
2. Ai fini del soddisfacimento delle proprie esigenze, il Corpo della Guardia di finanza può:
a) stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie pubbliche e, ove necessario, anche con singoli professionisti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
b) fruire, a livello locale come centralmente, a condizione di reciprocità, delle strutture sanitarie e veterinarie di singola Forza Armata e di Polizia.


Art. 65
(Ricompense al valore e al merito della Guardia di finanza)
1. Per premiare gli atti di singolare coraggio compiuti in attività d'istituto svolte dalla Guardia di finanza, diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonchè imprese e studi volti allo sviluppo e al progresso del Corpo ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro e decoro alla Guardia di finanza, sono istituite le seguenti ricompense.
a) atti di valore
1) medaglia d'oro al valore della Guardia di finanza,
2) medaglia d'argento al valore della Guardia di finanza,
3) medaglia di bronzo al valore della Guardia di finanza;
b) imprese, studi e azioni caratterizzate da somma perizia
1) croce d'oro al merito della Guardia di finanza,
2) croce d'argento al merito della Guardia di finanza,
3) croce di bronzo ad merito della Guardia di finanza.
2. Le ricompense di cui al comma 1, sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze.
3. I requisiti, le modalità di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorità competenti a formulare le proposte di conferimento e la composizione della commissione presieduta dal Comandante Generale della Guardia di finanza per l'espressione del parere sulla concessione, sono determinati con regolamento del Ministro delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 66
(Norme che non si applicano alla Guardia di finanza)
1. Non si applicano al Corpo della Guardia di finanza:
a) gli articoli 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 45, 49, 50, 51, 52, 53 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;
b) gli articoli 58 commi 1, 3 e 4, 59 comma 1, e 60 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
2. Agli ufficiali della Guardia di finanza non si applica, altresì, ogni disposizione vigente incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 67
(Modificazione e abrogazione di norme)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente norme relative alla struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, sono approvate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, comma 2, lettera a), prima del punto 1) è inserito il seguente "01) generale del corpo d'armata",
b) nell'articolo 4, comma 2, le parole: "generali di divisione" sono sostituite dalle seguenti: "generali di corpo d'armata",
c) nell'articolo 5
1) comma 1, le parole "generale di divisione" sono sostituite dalle seguenti: "generale di corpo d'armata",
2) comma 2, dopo le parole "sono retti da" sono inserite le seguenti: "un generale di divisione o da" e le parole "un colonnello" sono soppresse,
3) comma 3, le parole "colonnello o altro ufficiale superiore" sono sostituite dalle seguenti: "generale di brigata o ufficiale superiore".
d) nell'articolo 6, comma 1, le parole "generale di divisione" sono sostituite dalle seguenti: "generale di corpo d'armata",
e) nell'articolo 7, comma 1, le parole "generale di divisione" sono sostituite dalle seguenti: "generale di corpo d'armata", f) nell'articolo 7, comma 2, le parole: "generale di brigata e colonnello" sono sostituite dalle seguenti: "generale di divisione o di brigata".
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 53, comma 3, per gli ufficiali che si trovano nella posizione del servizio permanente a disposizione, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 48, della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
3. Sono inoltre, abrogati
a) l'articolo 10, comma 1, n. 5, della legge 10 aprile 1954, n. 113,
b) il decreto legislativo C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1557,
c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15 bis, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 54, 192, nonchè il Titolo II, Capi VI, VII, e VIII, e il Titolo III della legge 12 novembre 1955, n. 1137, estesa al Corpo ai sensi della legge 24 ottobre 1966, n. 887,
d) il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006,
e) la legge 18 ottobre 1962, n. 1551,
f) la legge 29 maggio 1967, n. 371,
g) gli articoli 53, 54, 55, 56 e 57 limitatamente al riferimento al Ministro delle finanze ed al Corpo della Guardia di finanza, nonchè gli articoli 58, comma 2 e 59, commi 2 e 3 e la tabella D/4 della legge 10 maggio 1983, n. 212;
h) l'articolo 32, comma 9 ter, della legge 19 maggio 1986, n. 224;
i) l'articolo 4, della legge 28 giugno 1986, n. 338;
j) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12 della legge 25 maggio 1989, n. 190;
k) l'articolo 1, comma 6, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1990, n. 404;
l) l'articolo 3, commi 221 e 222, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
m) l'articolo 8, della legge 28 marzo 1997, n. 85.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 6, del Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 1163.

Art. 68
(Riduzione e rimodulazione degli organici)
1. Le consistenze organiche del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri di cui agli articoli 3, 17 e 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono così rideterminate:
a) ruolo ispettori n. 23.450 unità,
b) ruolo sovrintendenti n. 13.300 unità,
c) ruolo appuntati e finanzieri n. 26.807 unità.
2. La riduzione della consistenza organica del ruolo sovrintendenti di cui al comma 1, lett. b), operata ai fini della compensazione degli oneri di cui al presente decreto per una quota pari a 200 unità, sarà praticata gradualmente, salvaguardando in ogni caso l'attività di contrasto all'evasione fiscale ed alla criminalità economica e finanziaria svolta dalla Guardia di finanza sul territorio, mediante appositi decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione all'effettivo incremento della consistenza dei ruoli degli ufficiali e sino al raggiungimento dei nuovi volumi organici per essi previsti, in modo tale da assicurare che l'onere netto annuo determinato dall'attuazione del presente decreto non ecceda le risorse finanziarie di cui all'articolo 69.

Art. 69
(Clausola finanziaria)
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Art. 70
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull'avanzamento abrogate o disapplicate ai sensi del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 2001
 

CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
DEL TURCO, Ministro delle finanze
VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
BIANCO, Ministro dell'interno
MATTARELLA, Ministro della difesa
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: FASSINO


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