Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto
Reparto VI
 

CIRCOLARE:
Titolo: “Personale marittimo”
Serie: “Tabelle di armamento” n. 007/2023

ARGOMENTO: Tabelle minime di sicurezza e imbarco personale in soprannumero.


La definizione delle tabelle minime di sicurezza è disciplinata dalla Regola V/14 SOLAS, dalla Risoluzione A.1047(27) e da diverse Circolari emanate da questo Comando generale¹ al fine di garantire che “dal punto di vista della salvaguardia della vita umana in mare, tutte le navi siano sufficientemente ed efficacemente dotate di equipaggio”.
Pertanto, la nave “deve essere munita di un appropriato documento attestante la consistenza minima di sicurezza dell’equipaggio, o di un documento equivalente, rilasciato dall’Amministrazione come prova della minima consistenza dell’equipaggio ritenuta necessaria” per soddisfare i criteri sopra enunciati.
Orbene, con riferimento alle tabelle minime di sicurezza ed all’imbarco di eventuale ulteriore personale navigante oltre il minimo richiesto dalle citate tabelle, sono pervenute alcune segnalazioni circa una non omogenea, ancorché comprensibile, applicazione del cd “soprannumero”.
Al riguardo, da una disamina della questione, si ritiene necessario fare iniziale riferimento al decreto 13 ottobre 1992, n. 584 dell’allora Ministero della Marina Mercantile, abrogato dal D.P.R. 18 aprile 2006 n. 231, che, all’art. 10, per “Imbarco di personale in soprannumero” stabiliva che “I marittimi in soprannumero rispetto alla tabella di armamento possono essere imbarcati, con richiesta nominativa, qualunque sia il turno di appartenenza” e che “L’imbarco del marittimo in soprannumero deve risultare da un’apposita annotazione sia sul ruolo di equipaggio che sul libretto di navigazione”. Unica limitazione imposta, l’impossibilità per il “soprannumero” di sostituire il personale di tabella sbarcato.
Il “nuovo” regolamento sul collocamento - in premessa citato - non ha raccolto né disciplinato tale fattispecie che, però, ancorché con approcci diversi, continua ad essere legittimamente utilizzata sia per assicurare una più adeguata, ancorché temporanea, gestione nave (es. manutenzione) sia nelle previsioni della Convenzione STCW (A-I/11 paragraph 1 punto .5² “Revalidation of certificate”) riprese dal Dlgs 71/2015 e Dlgs 136/2011.
Per quanto sopra, al fine di fornire il necessario indirizzo a codeste Articolazioni territoriali ed agli stakeholder interessati, a valle dell’acquisizione di un suggerimento, ancorché informale, da parte di EMSA e di altro Stato Membro dell’IMO, si comunica - su condiviso parere della Direzione generale che legge per conoscenza - che per “soprannumero” debba intendersi quel personale che viene imbarcato in aggiunta a qualifiche professionali già a bordo perché previste dal MSMD.
Non è “soprannumero”, invece, la qualifica imbarcata e non prevista dalla tabella minima di sicurezza.
Infine, si conferma che il personale imbarcato in soprannumero non può sostituire il personale di tabella sbarcato dalla nave o da altre navi dello stesso armatore se non in casi eccezionali autorizzati, caso per caso, da questo Comando generale per le navi all’estero e dalle Capitanerie di porto in Italia.
La presente è pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle capitanerie di porto alla sezione “Sicurezza della Navigazione”³ e viene considerata pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32 della legge 69/2009.
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO

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¹ Circolare Titolo: Personale marittimo - Serie Tabelle di armamento n. 001/2010
² A-I/11 paragrafo 1 punto .5: having completed approved seagoing service, performing functions appropriate to the certificate held, for a period of not less than three months in a supernumerary capacity
³ https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione