Tipologia: Ipotesi rinnovo CCNL
Data firma: 3 maggio 2023
Validità: 01.01.2023 - 31.12.2025
Parti: Assoscrittura, Assospazzole/Confindustria Moda e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil
Settori: Tessili, Penne, spazzole ecc.
Fonte: cnel


Sommario:

 

Art. 5 - Decorrenza, durata e procedure dì rinnovo
Art. 22 - Periodo di prova
Art. 24 - Azioni positive per le pari opportunità
Art. 25 - Regime di orario a tempo parziale
Art. 26 - Contratto a tempo determinato
Art. 34 - Orario di lavoro
Art. 41 - Banca delle ore individuale
Art. 44 - Trattamento economico contrattuale
Art. 46 - Trattamento di fine rapporto
Art. 47 - Premio di produzione [cancellato]
Art. 51 - Previdenza Complementare - Assicurazione per decesso e invalidità permanente

 

Art. 52 - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 53 - Permessi, assenze ed aspettativa
Art. 57 - Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 85 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 91 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 100 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art.... Banca delle ore solidale - Linee guida
Allegati
Allegato 1 Tabelle retributive
Allegato 2 Premio di produzione [cancellato]
Allegato 3 Indennità di contingenza [cancellato]
Allegato 2 Elemento perequativo


Ipotesi di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro

Milano, 3 maggio 2023, Associazione nazionale produttori articoli per scrittura e affini, Associazione nazionale produttori spazzole, pennelli, scope e preparatori relative materie prime, con l'assistenza di Confindustria Moda e Femca-Cisl- Filctem-Cgil- Uiltec-Uil, hanno sottoscritto la presente Ipotesi di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alle aziende produttrici di penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini per gli addetti alle aziende produttrici di spazzole, pennelli, scope e preparatrici relative materie prime 2023 - 2025

Art. 24 - Azioni positive per le pari opportunità
Le Parti convengono sulla opportunità dì realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
In particolare, saranno considerate congiuntamente le politiche e le misure concrete da adottare per ridurre il divario di genere, dalle modalità di ingresso al lavoro alla parità salariale a parità di mansioni, dalle politiche di gestione delle differenze di genere alla tutela della maternità, anche in conformità delle previsioni di cui al D.Lgs. n.198/2006 (Codice delle pari opportunità) e della legge n.162/2021, per favorire i percorsi di accesso alla certificazione della parità di genere.
In relazione a quanto sopra le Parti costituiranno uno specifico gruppo di lavoro per rimuovere - anche in relazione all’eventuale nuovo inquadramento - gli ostacoli che impediscono la reale valorizzazione del personale femminile con l’obiettivo di valorizzarne l’impiego, anche attraverso appositi strumenti formativi.
Gli schemi di progetto di azioni positive, qualora concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati progetti concordati con le Organizzazioni Sindacali e l'eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende costituisce titolo per l’applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Le Parti promuoveranno la conoscenza dei progetti di azioni positive concordati alle proprie strutture associative.
Il gruppo di lavoro verificherà l'efficacia dei programmi applicati.

Art. 25 - Regime di orario a tempo parziale
A - Disposizioni generali
Le Parti riconoscono che il lavoro a tempo parziale - intendendosi per tale il rapporto ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto - può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed articolazione della prestazione lavorativa, in quanto sia applicato in rapporto alle esigenze delle aziende e del lavoratore.
Le Parti intendono promuovere la valorizzazione e la diffusione del rapporto di lavoro a tempo parziale nell’ambito di un corretto utilizzo di questo istituto e nell’intento di agevolare la soluzione di problemi di carattere sociale per i lavoratori ed organizzativi per le aziende.
Con cadenza annuale il datore di lavoro informerà la RSU sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale e la relativa tipologia ed esaminerà il ricorso al lavoro supplementare.
Pertanto, ove non osti l’infungibilità delle mansioni svolte, le aziende valuteranno positivamente, anche con modalità definite a livello aziendale, l’accoglimento di richieste per l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, entro il limite complessivo dell’8% del personale in forza a tempo indeterminato.
A fronte di oggettivi ostacoli di carattere organizzativo che impediscano l'accoglimento di tali richieste di lavoro a tempo parziale, sarà condotto a livello aziendale un esame congiunto tra le parti interessate per individuare la possibilità di idonee soluzioni. Tra tali possibilità può rientrare il ricorso a particolari strumenti del mercato del lavoro, anche al fine di superare l’ostacolo dell’infungibilità delle mansioni.
In particolare le aziende, entro il limite complessivo dell’8% accoglieranno le domande di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, nei casi di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore/lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3 L. 104/1992 che abbia necessità di assistenza continua, nonché, ove non osti l’infungibilità delle mansioni svolte, per favorire la frequenza di corsi di formazione continua, correlati all’attività aziendale e per la durata degli stessi.
Analogamente al comma precedente, le aziende accoglieranno, nel limite complessivo del 12% (comprensivo del limite dell’8% previsto nel precedente comma 4), le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con scadenza predefinita dei lavoratori che rientrano dal congedo di maternità/paternità o per documentate esigenze di cura del bambino di età non superiore a 13 anni.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Per tali lavoratori il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore stesso.
Le trasformazioni effettuate per tale causale non sono considerate ai fini del raggiungimento del limite dell’8% di cui al comma 6 del presente articolo.
B - Instaurazione e trasformazione del rapporto
(... omissis...)
C - Supplementare e lavoro straordinario

[…]
Chiarimento a verbale
[…]
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno atto che la percentuale di cui al 4° comma del presente articolo potrà essere superata con il consenso dell’azienda e del lavoratore.

Art. 26 - Contratto a tempo determinato
(...omissis...)
Nel caso in cui, nella fase di stesura definitiva del presente contratto nazionale o in corso di vigenza dello stesso, vengano introdotte modifiche normative alla disciplina del contratto a tempo determinato (come annunciato dal Governo), le Parti si impegnano ad incontrarsi per valutare congiuntamente il nuovo contesto di legge e concordare ogni opportuno adeguamento, aggiornamento o integrazione della presente disciplina contrattuale del l’istituto.

Art. 34 - Orario di lavoro
(... omissis...)
Fermo restando l'orario di 40 ore settimanali, la riduzione di orario annuo complessiva sarà pari, a decorrere dal 1°.1.1990, a:
56 ore annue per i lavoratori giornalieri.
48 ore annue per i lavoratori turnisti.
In tale trattamento viene corrispondentemente assorbito quello relativo alla ex festività nazionale del 4 novembre, in sostituzione di quello previsto per la ex festività nazionale del 2 giugno.
I lavoratori impegnati in lavoro a turni di 8 ore, se operanti su turno notturno, matureranno, al raggiungimento di n. 50 notti l'anno di prestazione effettiva, una ulteriore riduzione di orario pari ad 8 ore con decorrenza dal 1°.10.1994. Ai fini del riferimento alla acquisizione del diritto si tiene conto della prestazione effettuata nell'anno solare precedente.
Tale pacchetto di ore sarà utilizzato prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva, previo esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU, tenuto conto delle esigenze produttive e tecnico-organizzative, nonché delle esigenze dei lavoratori.
Il lavoratore potrà utilizzare, compatibilmente con le esigenze di lavoro, tale pacchetto di ore, o parte di esso, con permessi individuali, facendone richiesta con 48 ore di preavviso.
I permessi per riduzione di orario dovranno essere fruiti collettivamente o individualmente entro Panno di maturazione. Successivamente, l’azienda dovrà comunicare per iscritto ai lavoratori il numero dei permessi non ancora utilizzati, chiedendone la programmazione e il godimento entro i successivi 12 mesi. Al termine di tale ulteriore periodo, i permessi eventualmente non fruiti potranno essere liquidati con la retribuzione in atto al momento del pagamento.
Per i lavoratori non addetti a turni l'orario di lavoro settimanale, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali, potrà essere fissato a 39 ore assorbendo il monte-ore di riduzione annua di 48 ore.
In tal caso la distribuzione dell'erario settimanale suddetto sarà definita tempestivamente tra Direzione e RSU.
(... omissis...)

Art. 41 - Banca delle ore individuale
Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore le prime 8 24 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Ciascun lavoratore con contratto a part-time potrà far confluire nella banca delle ore individuale le prime 12 ore annue di lavoro supplementare con le forme di recupero di cui sopra; a decorrere dal 1° gennaio 2024 la quota sarà elevata a 16 ore.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero.
Non danno luogo all’accumulo di ore di cui ai due commi precedenti le ore di lavoro straordinario prestate per manutenzione e inventario.
A decorrere dal 1° gennaio 2001 confluiranno nella banca delle ore individuale le giornate di permesso per le quattro ex festività del presente contratto. Sono escluse da tale disposizione le aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di permesso per ex festività o nelle quali le stesse vengano impiegate per l’attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti.
I riposi di cui ai commi precedenti potranno essere goduti entro l’anno solare successivo a quello dì effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alle infungibilità delle mansioni svolte.
Al termine del periodo di cui sopra, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento del pagamento.
Nota a verbale
Sono fatte salve le condizioni aziendali di miglior favore già in essere.