Tipologia: Accordo
Data firma: 2 maggio 2023
Validità: 01.06.2023-06.01.2024
Parti: Banca Generali, Generfid e RSA-RST/ Fabi, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin
Settori: Credito Assicurazioni, Banca Generali, Generfid
Fonte: fisac-cgil.it


Sommario:


Verbale di accordo

Il giorno 2 maggio 2023, in modalità mista telematica e in presenza, tra Banca Generali spa e Generfid spa […] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali e Territoriali di Fabi […], Fisac Cgil […], Uilca […], Unisin […]

Premesso che:
a) in linea con il progetto sviluppato a livello di Gruppo Generali, con Accordo sindacale sottoscritto in data 4 ottobre 2021, entrato in vigore 1'1 aprile 2022, da intendersi qui integralmente richiamato, le Parti hanno disciplinato lo Smart Working cd. Next Normal in via sperimentale e per la durata di 12 mesi, scaduti il 31 marzo 2023;
b) con scambio di comunicazioni via e-mail, in data 27 marzo 2023 e in data 28 aprile 2023 le Parti hanno concordato di prorogare la scadenza del 31 marzo 2023 al 31 maggio 2023, in coerenza con l’evoluzione sindacale del tema a livello di Gruppo Generali;
c) essendosi nei giorni scorsi completata tale evoluzione, le Parti condividono l’intento di valorizzare l’esperienza fin qui vissuta anche successivamente alla fine dello stato di emergenza pandemica e a tal fine convengono di rinnovare l’accordo sindacale sullo Smart Working Next Normal del 4 ottobre 2021, la cui disciplina deve ritenersi pertanto confermata ove non espressamente modificata e/o derogata dal presente accordo.
Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

1) Clausola generale di rinvio.
Le Parti convengono che, per quanto qui non diversamente disciplinato e/o derogato, continuerà a trovare applicazione la disciplina contenuta nell’Accordo sindacale sullo Smart Working Next Normal sottoscritto in data 4 ottobre 2021.

2) Durata.
L'accordo sindacale sullo Smart Working Next Normal sottoscritto in data 4 ottobre 2021, scaduto il 31 marzo 2023 e prorogato al 31 maggio 2023, viene consensualmente rinnovato con decorrenza dall’1 giugno sino al 6 gennaio 2024, con impegno reciproco a rincontrarsi nel mese di novembre 2023 per valutare la situazione ai fini dell’eventuale rinnovo. Resta comunque inteso che, poiché il complesso scenario socio, economico e finanziario potrebbe subire un radicale cambiamento nei prossimi mesi per effetto di situazioni ad oggi non conosciute e/o non prevedibili e/o per effetto di interventi governativi/normativi - incluso, in particolare, l’esito della trattativa di rinnovo del ceni Credito - , le Parti si impegnano a incontrarsi anche prima di tale data, per valutare le possibili ricadute e la necessità di conseguenti modifiche a quanto previsto nel presente accordo.

3) Inclusività e inclusione. Situazioni particolari.
L’art 5 dell’accordo sindacale di Smart Working Next Normal dì data 4 ottobre 2021 è sostituito dal seguente.
"In considerazione della flessibilità che caratterizza lo Smart Working, l’azienda porrà particolare attenzione a situazioni individuali che presentino elementi di peculiarità tali da giustificare una deroga alla presente disciplina generale e/o specifici percorsi formativi e di sensibilizzazione.
Verrà riconosciuta particolare attenzione alle richieste di rimodulazione del rapporto di lavoro in modalità Smart Working formulate da:
a) lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'art. 16 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
b) lavoratrici e lavoratori nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo parentale previsto dall'alt 32 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
c) lavoratrici e lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
d) genitore unico con a carico figlio minore di 14 anni;
e) neogenitori con figli fino a 36 mesi di vita;
f) lavoratrici/lavoratori con una percentuale di invalidità superiore al 46%;
g) lavoratrici/lavoratori vittime di violenza domestica;
h) lavoratrici/lavoratori affetti da malattie oncologiche;
i) lavoratrici/lavoratori sottoposti a terapie salva-vita;
j) lavoratrici/lavoratori in possesso della certificazione ex art. 3 co.1, L. n. 104/1992;
l) lavoratori/lavoratrici che abbiano chiesto l’accertamento della certificazione ex art. 3 co. 1 L. n. 104/1992 e sono in attesa della comunicazione ufficiale dell’esito;
m) lavoratrici/lavoratori che assistono (care giver) coniuge, parente o affine di primo grado in situazione di gravità certificata ai sensi dell’art. 3 co. 1, L. n. 104/1992.
Per i casi di cui alle lettere g), h), i), l) e m), la durata della rimodulazione coinciderà con il permanere della specifica condizione di salute, da documentare tramite produzione di idonea certificazione/documentazione.
Per il personale con contratto part-time e aderente allo Smart Working che volesse ripristinare il rapporto di lavoro a tempo pieno, ove la mansione lo consenta, l’azienda proporrà, in modalità sperimentale, la possibilità di estendere il numero di giorni a settimana effettuabili in Smart Working per i primi 12 mesi successivi al ripristino del rapporto a tempo pieno.
Il Gruppo si impegna a promuovere iniziative, azioni e pratiche al fine di prevenire eventuali forme di isolamento rispetto alla dimensione ordinaria della vita lavorativa e confermando la massima attenzione alle tematiche di inclusione e al benessere psicofisico delle lavoratrici e dei lavoratori".

4) Contributo indennitario una tantum.
In aggiunta all'indennità forfettaria annuale di euro 300 lordi prevista all’articolo 7 dell'accordo sindacale di Smart Working Next Normal di data 4 ottobre 2021, con la mensilità di giugno 2023 verrà corrisposto a tutte [e lavoratrici e a tutti i lavoratori che hanno aderito allo Smart Working Next Normal mediante sottoscrizione del relativo Accordo Individuale un contributo una tantum di euro 350 lordi a titolo di ristoro per le spese sostenute nel 2022 e nel 2023, in relazione alla straordinaria situazione inflazionistica verificatasi.
Si precisa che gli importi sopra ricordati saranno oggetto di assorbimento a fronte di analoghe o similari erogazioni economiche eventualmente previste, per analoghe finalità, in occasione del futuro rinnovo del CCNL Credito.

5) Disposizioni finali.
Per quanto qui non espressamente previsto e/o derogato, troveranno applicazione tutte le disposizioni e gli adempimenti previsti dall'Accordo sindacale Next Normal del 4 ottobre 2021, che si intende qui integralmente richiamato.
Conformemente a quanto disposto nel presente accordo, ai lavoratori verrà sottoposto un accordo di proroga degli Accordi Individuali in essere con termine di scadenza 06 gennaio 2024.