Tipologia: CCNL
Data firma: 18 aprile 2023
Validità: 18.04.2023 - 18.04.2025
Parti: FedImprese, Ciu, Sali, Snapel
Settori: Facility Management, Artigianato, PMI, Cooperazione
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Riserva sulla proprietà intellettuale
Premessa
Art. 1 - Ambito di applicazione CCNL
Art. 2 - Aspetti Generali
Art. 3 - Partecipazione alla vita sindacale
Art. 4 - RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Art. 5 - Diritto d’affissione
Art. 6 - Assemblea
Art. 7 - Referendum
Art. 8 - Rappresentanza dei Lavoratori - Trattenuta sindacale
Art. 9 - Finalità della Contrattazione
Art. 10 - Livelli di Contrattazione
Art. 11 - Contrattazione Collettiva
Art. 12 - Contrattazione aziendale
Art. 13 - Flessibilità parziale e verticale
Art. 14 - Indennità di mancata contrattazione di secondo livello
Art. 15 - Esame congiunto territoriale
Art. 16 - Commissioni Paritetiche
Art. 17 - Efficacia del contratto
Art. 18 - Edizione
Art. 19 - Copie e deposito
Art. 20 - Distribuzione
Art. 21 - Efficacia del CCNL
Art. 22 - Definizioni
Art. 23 - Il normale rapporto di lavoro è a tempo pieno e indeterminato
Art. 24 - Istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 25 - Lavoro a tempo parziale: Definizione
Art. 26 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 27 - Lavoro a tempo parziale: Condizioni di assunzione
Art. 28 - Lavoro a tempo parziale post Partum
Art. 29 - Lavoro a tempo parziale temporaneo per esigenze di assistenza o cura
Art. 30 - Assunzione - Documentazione
Art. 31 - Lavoro a Tempo Determinato: Durata massima - Deroghe - Precedenze
Art. 32 - Tredicesima mensilità
Art. 33 - Trattamento di Fine Rapporto
Art. 34 - Contratti di lavoro difensivi: definizione
Art. 35 - Contratti di lavoro difensivi: Solidarietà Difensiva
Art. 36 - Lavoro Ripartito: definizione
Art. 37 - Contrattazione di secondo livello e prossimità
Art. 38 - Contratti di reinserimento di Lavoratori disoccupati
Art. 39 - Telelavoro: definizione
Art. 40 - Telelavoro: tipologie
Art. 41 - Telelavoro: ambito
Art. 42 - Telelavoro: condizioni
Art. 43 - Telelavoro: formazione
Art. 44 - Telelavoro: postazione di lavoro
Art. 45 - Telelavoro: Protezione dei dati
Art. 46 - Telelavoro: Tempo di lavoro
Art. 47 - Telelavoro: Diritti del Telelavoratore
Art. 48 - Telecontrollo
Art. 49 - Competenza normativa della Commissione Bilaterale
Art. 50 - Lavoro Agile o Smart Working
Art. 51 - Definizione di Lavoro Agile
Art. 52 - Diritti collettivi
Art. 53 - Retribuzione Lavoro Agile
Art. 54 - Particolari indennità
Art. 55 - Sistema di comunicazione
Art. 56 - Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa
Art. 57 - Controlli a distanza
Art. 58 - Diritti sindacali
Art. 59 - Organizzazione della struttura lavorativa
Art. 60 - Diligenza e riservatezza
Art. 61 - Formazione
Art. 62 - Diritti di informazione
Art. 63 - Postazioni di lavoro
Art. 64 - Verifica dell’attività lavorativa
Art. 65 - Interruzioni tecniche
Art. 66 - Misure di protezione e prevenzione
Art. 67 - Comunicazione dell’Accordo
Art. 68 - Infortunio
Art. 69 - Lavoro Intermittente: definizione
Art. 70 - Lavoro Intermittente: trattamento economico
Art. 71 - Lavoro Intermittente: indennità di disponibilità
Art. 72 - Lavoro Intermittente: divieti e condizioni
Art. 73 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: Retribuzione e condizioni dei lavoratori somministrati
Art. 74 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: divieti e limiti
Art. 75 - Assunzione
Art. 76 - Visita medica preventiva
Art. 77 - Mansioni Promiscue del lavoratore
Art. 78 - Mutamento di mansioni
Art. 79 - Jolly
Art. 80 - Orario di lavoro: definizione
Art. 81 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Art. 82 - Orario di lavoro: sospensione
Art. 83 - Orario di lavoro: lavoro discontinuo o di semplice attesa
Art. 84 - Personale non soggetto a limitazione d’orario
Art. 85 - Orario di lavoro dei minori
Art. 86 - Riposo settimanale
Art. 87 - Riposo giornaliero
Art. 88 - Riposo settimanale
Art. 89 - Permessi

 

Art. 90 - Festività
Art. 91 - Riduzione di Lavoro
Art. 92 - Pasti
Art. 93 - Congedo Matrimoniale
Art. 94 - Gravidanza e puerperio
Art. 95 - Ferie
Art. 96 - Malattia od infortunio non professionali
Art. 97 - Periodo di comporto
Art. 98 - Malattia Professionale od Infortunio Professionali
Art. 99 - Aspettativa non retribuita
Art. 100 - Aspettativa allo scadere del periodo di comporto
Art. 101 - Prestazioni Assicurative
Art. 102 - Tredicesima mensilità
Art. 103 - Trattamento di Fine Rapporto
Art. 104 - Trattamento di Fine Rapporto: corresponsione
Art. 105 - Trattamento di Fine Rapporto: anticipazioni
Art. 106 - Tutela della salute del Lavoratore
Art. 107 - Tutela delle Diversità
Art. 108 - Impianti di video sorveglianza
Art. 109 - Corresponsione della retribuzione
Art. 110 - Ente Bilaterale
Art. 111 - Iscrizione dei Lavoratori e dell’Azienda. Adempimenti obbligatori
Art. 112 - Contributo obbligatorio in favore dell’Ente Bilaterale
Art. 113 - Omissioni - Responsabilità
Art. 114 - Composizione delle controversie
Art. 115 - Previdenza Complementare
Art. 116 - Patronati
Art. 117 - Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Art. 118 - Contributo d’Assistenza Contrattuale (Co.As.Co)
Art. 119 - Disciplina Contributiva
Art. 120 - Privacy
Art. 121 - Quadri
Art. 122 - Quadri: orario part-time speciale
Art. 123 - Quadri: formazione e aggiornamento
Art. 124 - Quadri: assegnazione della qualifica
Art. 125 - Quadri: assistenza sanitaria
Art. 126 - Classificazione Unica
Art. 127 - Classificazione Quadri, Impiegati ed Operai
Art. 128 - Patto di prova
Art. 129 - Paga Base
Art. 130 - Trattamento economico
Art. 131 - Indennità di cassa
Art. 132 - Scatti d’Anzianità
Art. 133 - Lavoro supplementare e straordinario
Art. 134 - Riposi compensativi per lavoro straordinario
Art. 135 - Trasferimento - Trasferta - Distacco o Comando
Art. 136 - Trasferimento
Art. 137 - Trasferta
Art. 138 - Trasfertisti
Art. 139 - Distacco
Art. 140 - Reperibilità
Art. 141 - Disponibilità all’intervento
Art. 142 - Diritto di chiamata
Art. 143 - Indennità e Modificabilità della presente disciplina
Art. 144 - Caso in cui l’Azienda è l’Appaltatore
Art. 145 - Banca delle ore
Art. 146 - Trasferta per il personale non viaggiante
Art. 147 - Apprendistato
Art. 148 - Indumenti da lavoro
Art. 149 - Rispetto della persona
Art. 150 - Corresponsione della retribuzione
Art. 151 - Diligenza del lavoratore
Art. 152 - Fedeltà del lavoratore
Art. 153 - Collaborazione del lavoratore
Art. 154 - Riservatezza
Art. 155 - Correttezza
Art. 156 - Patto di non concorrenza
Art. 157 - Educazione
Art. 158 - Orario di lavoro
Art. 159 - Assenze
Art. 160 - Permessi
Art. 161 - Entrata ed uscita in azienda
Art. 162 - Divieti
Art. 163 - Visite di inventario e di controllo
Art. 164 - Norme Speciali
Art. 165 - Corresponsione della retribuzione
Art. 166 - Correttezza ed educazione
Art. 167 - Potere gerarchico
Art. 168 - Doveri del Lavoratore
Art. 169 - Disposizioni Disciplinari
Art. 170 - Codice disciplinare
Art. 171 - Recesso del Datore di lavoro
Art. 172 - Recesso del Lavoratore
Art. 173 - Periodo di preavviso
Art. 174 - Misure per la detassazione e decontribuzione
Art. 175 - Risarcimento danni
Art. 176 - Lavoro straordinario - notturno - festivo
Art. 177 - Allineamento Contrattuale per Lavoratori provenienti da altro CCNL
Art. 178 - Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali
Art. 179 - Fondo di solidarietà bilaterale
Art. 180 - Ente Bilaterale Terziario Italiano - E.B.T.I


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende esercenti attività del settore di Facility Management, Multiservizi, Pulizie, dell'Artigianato, delle Piccole e Medie Imprese e della Cooperazione

L’anno 2023 il giorno 18 del mese di aprile, presso la sede operativa della FedImprese, sita in Lecce, Viale San Nicola, 17/d, tra FedImprese […] e Ciu […] e Sali […] e Snapel […], si rinnova il CCNL per i dipendenti delle Aziende esercenti attività nel settore del “Facility Management, Multiservizi e Pulizie, dell'Artigianato, delle Piccole e Medie Imprese e della Cooperazione”, già sottoscritto in data 24.07.2019.
Il presente rinnovo del CCNL avrà validità dal 18 aprile 2023 al 18 aprile 2025.

Art. 1 - Ambito di applicazione CCNL
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro subordinato sotto qualsiasi forma posti in essere tra le Aziende dei Settori di ausilio ai trasporti, di alloggio e rimessaggio natanti e barche da diporto e non, di gestione delle Merci e del Magazzinaggio e della Logistica in genere, tutte quelle attività similari ed affini che possono esservi ricomprese, dei Multiservizi, dei Call-Center, della Sicurezza Ausiliaria (con riferimento anche all’attività di bodyguard ed addetti alla sicurezza eventi sportivi e non) ed il relativo personale dipendente servizi ausiliari alle imprese, con le connesse attività di reception, conservazione, manutenzione e controllo degli immobili e degli accessi, centralino, segreteria, e controllo degli accessi, fino alle attività di presidio non armato di aree ed edifici, a quelle di prevenzione e primo intervento antincendio, controllo delle attività di spettacolo ed intrattenimento, assistenza sanitaria sociale socio- residenziale e non residenziale ,esercizi di portierato per l’accoglienza del pubblico presso edifici di rappresentanza, fattorinaggio e gestione degli archivi, movimentazione di oggetti e prodotti, prevenzione antincendio e logistica, servizi tecnici, amministrativi, front-desk, call centers, segreteria, reception, pulizie presso strutture ricettive e non, organizzazione eventi, gestione degli incassi, anche fiduciaria, di sussidio alla viabilità, agli spazi per il parcheggio e di addetti al ricovero dei veicoli, ed in particolar modo alle autorimesse, fabbricazione di altre macchine utensili, Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione, Installazione di insegne elettriche e impianti luce (incluse luminarie per feste) - installazione di insegne elettriche - installazione di impianti luci e audio per manifestazioni - installazione di luminarie per feste - installazioni elettriche specializzate per stand espositivi, Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli senza operatore (palchi, stand, impianti luce, strumenti di amplificazione sonora, addobbi luminosi) - noleggio di luminarie per feste, Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi; Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati, Servizi di pompe funebri e attività connesse, Confezione di articoli di abbigliamento; Confezione di articoli in pelle e pelliccia.
Per meglio definire si rivolge a tutti quei servizi riassunti con il termine di “Facility Management, Multiservizi e Pulizie, dell'Artigianato, delle Piccole e Medie Imprese e della Cooperazione”.
Il presente CCNL disciplina in ottemperanza vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro subordinato, e anche quelli speciali, e le prestazioni effettuate durante periodi di “stages”, dagli addetti occupati con le diverse forme d’impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente contratto.
Non ne è ammessa la parziale applicazione delle norme del presente CCNL salvo eventuali deroghe, consentite dalla contrattazione di secondo livello.
L’Azienda che applica questo CCNL dovrà darne comunicazione immediata alle associazioni datoriali firmatarie.
La corretta applicazione di questo CCNL comporta l'obbligo a carico dell'Azienda che applica il contratto di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali previsti, ivi compresi: gli Enti Bilaterali Nazionali e territoriali, la Formazione Interprofessionale, l’Assistenza Sanitaria nelle forme previste dal presente contratto, la Solidarietà e la Previdenza Complementare e l’iscrizione ad una delle associazioni datoriali firmatarie del presente CCNL per stipula.
Le quote ed i contributi versati all’ Ente Bilaterale sono obbligatori per le Aziende che applicano il presente CCNL in quanto sono, a tutti gli effetti di legge, parte del trattamento contrattualmente dovuto al Lavoratore.
Il datore di Lavoro è tenuto, in caso d’omissione dei contributi all’Ente, a rispondere delle mancate prestazioni contrattualmente previste.
Il presente CCNL prevede il versamento obbligatorio delle quote di contributi all’assistenza contrattuale (Co.As.Co.) e il rispetto di tutto quanto previsto nel presente CCNL da parte dei soggetti che lo applicano puntualmente.
Le Parti convengono che le Aziende, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale, si impegnino ad applicare integralmente il presente CCNL, così da poter accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, ai finanziamenti agevolati, alle agevolazioni fiscali e contributive, all’accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, nonché ai Contratti Integrativi di secondo livello o le relative indennità sostitutive.
Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge.

Art. 3 - Partecipazione alla vita sindacale
Le Parti fanno espresso rinvio alla Legge 300/70 per la normativa riguardante partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale.
[…]

Art. 4 - RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Nell’Azienda può essere costituita, cioè nominata, ad iniziativa delle associazioni sindacali tanto nazionali che territoriali firmatarie del presente CCNL, in ogni unità produttiva, la “Rappresentanza Sindacale Aziendale - RSA”, per la quale trova applicazione la disciplina prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300.
In aggiunta a quanto sopra stabilito, nelle Aziende con oltre 5 Dipendenti, i Lavoratori, nei casi di contrattazione di secondo livello o crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi, nell’unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dall’orario di lavoro, nei limiti di 2 ore annue retribuite.

Art. 5 - Diritto d’affissione
La Rappresentanza Sindacale Aziendale o la Rappresentanza Sindacale Unitaria ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che il Datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all’interno dell’unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti materie d’interesse sindacale.
Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d’interesse sindacale e del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione aziendale.

Art. 6 - Assemblea
I Lavoratori, in Aziende con oltre 15 Dipendenti, hanno il diritto di riunirsi, nell’unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite su richiesta sempre delle organizzazioni territoriali o nazionali.
La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea devono essere normalmente comunicati con preavviso di almeno 48 ore.
Il monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.
Le assemblee saranno preventivamente concordate ed autorizzate dall’azienda con un preavviso di almeno 5 giorni per esigenze di natura tecnica/organizzativa e produttiva.

Art. 13 - Flessibilità parziale e verticale
Le parti, l’azienda, le associazioni dei lavoratori firmatarie del presente accordo hanno inteso interpretare ai sensi dell’art. 8 del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 che consente ai CCNL nazionali di derogare alla L. 78/2014, D.Lgs. 81/2015 e D.L. 87/2018 convertito in L. 96/2018 nel rispetto della Costituzione in materia di flessibilità. Pertanto atteso:
- Che l’istituto della flessibilità dell’orario di lavoro può costituire uno strumento di fondamentale importanza nel favorire la conciliazione tra il lavoro e le esigenze personali del lavoratore, nonché uno strumento utile a consentire la puntuale e corretta gestione e programmazione da parte del datore di lavoro per esigenze tecniche ed operative differenziate nel corso del tempo;
- Che la durata normale dell’orario di lavoro è articolata in 6 giornate. Con l’intensificazione dell’attività lavorativa l’azienda può adottare iniziative produttive che favoriscono e favoriranno l’incremento occupazionale di lavoratori altrimenti disoccupati e precari garantendo una occupazione certa, finalizzata alla soddisfazione della domanda;
- L’azienda, per far fronte all’incremento esponenziale della domanda, soprattutto durante alcuni periodi dell’anno, potrà adottare una organizzazione del lavoro ottimale e costante ma limitata alla natura stessa dell’ordine o commessa atteso che quasi tutti sono esclusivamente inerenti a eventi contingenti che devono soddisfare l’utente finale;
- Le parti, in ottemperanza alla normativa vigente, possono definire accorgimenti economici e normativi che limitano nel corso dell’anno il costo del lavoro, soprattutto attuando la flessibilità per garantire un servizio rapido ma non programmabile e/o prevedibile nel tempo;
- Ridurre l’orario ordinario di lavoro, a fronte di una successiva prevedibile intensificazione;
- Il personale è tenuto, in relazione alle specifiche funzioni assegnate e ove richiesto per esigenze di servizio, a prestare la propria opera anche oltre l’orario normale di lavoro;
- La durata giornaliera deve essere correlata alle esigenze della propria attività, agli incarichi affidati, all’orario di lavoro della struttura, alla funzionalità dei servizi con orario regolamentato;
- A fronte della prestazione di ore aggiuntive l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno e nel periodo di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore in riduzione con la stessa articolazione del periodo precedente;
[…]
- La flessibilità può essere utilizzata per posticipare l’orario di lavoro di inizio o per anticipare l’orario di uscita ovvero per avvalersi di entrambe le facoltà prevedendo i relativi recuperi entro e non oltre 6 mesi, previa consultazione con la RSA;
- Il personale cui sia richiesta la presenza in servizio per un numero di ore superiore a quello del normale orario di lavoro settimanale, può utilizzare tali ore in eccesso esclusivamente per il recupero dei periodi di calo attività, fermo restando che potranno essere accorpate a ferie e permessi, previsto dalla normativa contrattuale;
- Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale per esigenze aziendali la prestazione lavorativa potrà essere distribuita diversamente nell’ambito della giornata, della settimana o del mese secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del D.lgs. 81/2011 e prolungata fino al limite della durata normale del lavoro a tempo pieno, con un preavviso di 2 giorni lavorativi;
- Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e compravate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzativa derivanti da concomitanti assenze di personale nel limite massimo annuale previsto dalla contrattazione collettiva;
- Al termine del rapporto verrà effettuato il conguaglio delle ore effettivamente lavorate ed eventuali ore in eccedenza e sarà effettuato il conguaglio.

Art. 15 - Esame congiunto territoriale
Su richiesta di una delle Parti, per il livello regionale/provinciale od aziendale, le Associazioni imprenditoriali territoriali ed i Lavoratori, tramite le Organizzazioni Sindacali firmatarie, s’incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale, suddiviso per comparto merceologico e settore omogeneo, disposto al raggiungimento d’intese Aziendali, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, “franchising”, utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti “atipici”, contrattazione di secondo livello, eventuali deroghe previste dalla Legge, formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile

Art. 16 - Commissioni Paritetiche
Con cadenza annuale di norma entro il primo semestre, le Parti, su richiesta di una di esse, esamineranno congiuntamente il quadro sociale ed economico del settore, le sue dinamiche strutturali, le prospettive di sviluppo, i più importanti processi d’innovazione.
Saranno valutati:
1 il processo di riforma del settore e i relativi processi di sviluppo e di che abbiano riflessi diretti o indiretti sull'esercizio delle singole attività tra loro omogenee;
2 sia sotto l'aspetto organizzativo, sia sotto l'aspetto formativo e professionale di tutti gli addetti le conseguenze dei suddetti processi di riforma sulla struttura del settore;
3 lo stato e la dinamica dell’occupazione: occupazione giovanile, i rapporti di praticantato breve o “stages” e di Apprendistato, i rapporti di formazione e lavoro, dei contratti a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, a tempo determinato, il telelavoro, il lavoro ripartito, e i lavori “atipici.
Saranno affrontate e definite, su richiesta di una delle Parti, in appositi incontri:
a. gli indirizzi e gli obiettivi sui fabbisogni occupazionali, formativi e sulla riqualificazione professionale;
b. lo studio delle problematiche connesse alla previdenza integrativa e all’assistenza sanitaria integrativa;
c. la costituzione, a tutti i livelli, di funzionali strumenti bilaterali di settore;
d. prevedere l'elaborazione e l’adozione di un codice etico di condotta sulla tutela della dignità della persona nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni Comunitarie (molestie sessuali, mobbing);
e. la nomina dei membri e arbitri dei collegi d’arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL e dalla Legge.

Art. 21 - Efficacia del CCNL
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia obbligatoria solo ed esclusivamente nei confronti dei Lavoratori dipendenti di Datori di lavoro che operano nei settori assistenza, rimessaggio, e manutenzione ai trasporti, delle attività in appalto sia pubbliche che private, della cooperazione, di alloggio e rimessaggio natanti e barche da diporto e non, di gestione delle Merci quindi del Magazzinaggio e della Logistica in genere, tutte quelle attività similari ed affini che possono esservi ricomprese, dei Multiservizi, dei Call-Center, dei centralini, della Sicurezza Ausiliaria (con riferimento anche all’attività di bodyguard ed addetti alla sicurezza eventi sportivi e non) ed il relativo personale dipendente servizi ausiliari alle imprese, con le connesse attività di reception, conservazione, manutenzione e controllo degli immobili e degli accessi, centralino, segreteria, e controllo degli accessi, gestione del verde, servizi di conduzione e gestione impianti, fino alle attività di presidio non armato di aree ed edifici, a quelle di prevenzione e primo intervento antincendio, controllo delle attività di spettacolo ed intrattenimento, servizi di portierato per l’accoglienza del pubblico presso edifici di rappresentanza, portineria fattorinaggio e gestione degli archivi, movimentazione di oggetti e prodotti, prevenzione antincendio e logistica, servizi tecnici, amministrativi, front-desk, call centers, segreteria, reception, pulizie presso strutture ricettive e non, organizzazione eventi, gestione degli incassi, anche fiduciaria, di sussidio alla viabilità, agli spazi per il parcheggio e di addetti al ricovero dei veicoli, ed in particolar modo alle autorimesse, autolavaggi e manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto, servizi di assistenza alle aziende ed alle persone, dipendenti e soci lavoratori d' aziende organizzate in forma cooperativa che esercitano attività presso terzi con servizi in appalto in ausilio ad aziende e con gestione parziale e completa delle attività aziende esercenti l’attività di Information Technology, commercio elettronico, pompe funebri e servizi funerari, Agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi, intrattenimento e antitaccheggio, Servizi poste e Pony express, della macellazione in proprio presso terzi, Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione, Installazione di insegne elettriche e impianti luce (incluse luminarie per feste) - installazione di insegne elettriche - installazione di impianti luci e audio per manifestazioni - installazione di luminarie per feste - installazioni elettriche specializzate per stand espositivi, Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli senza operatore (palchi, stand, impianti luce, strumenti di amplificazione sonora, addobbi luminosi) - noleggio di luminarie per feste, gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi; Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati, Servizi di pompe funebri e attività connesse, Confezione di articoli di abbigliamento; Confezione di articoli in pelle e pelliccia.
Per meglio definire si rivolge a tutti quei servizi riassunti con il termine di “Facility Management, Multiservizi e Pulizie” e che siano iscritti ad una delle parti datoriali stipulanti.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione pattuita con altre Parti, diverse da quelle stipulanti, potrà avvenire solo con il preventivo consenso, espresso congiuntamente, di tutte le Parti stipulanti.
Codici ATECO:
- 01.6 Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta;
- 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali;
- 13.2 Tessitura;
- 14. Confezione di articoli di abbigliamento; Confezione di articoli in pelle e pelliccia
- 15.1 Preparazione e concia del cuoio;
- 27.40 Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione;
- 27.40.02 Fabbricazione di luminarie per feste
- 28 Fabbricazione di macchine di impiego generale;
- 33 Riparazione e manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature;
- 33.15 Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori);
- 33.19 Riparazione di altre apparecchiature;
- 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali;
- 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti;
- 43.3 Completamento e finitura di edifici;
- 43.21.04 Installazione di insegne elettriche e impianti luce (incluse luminarie per feste) - installazione di insegne elettriche - installazione di impianti luci e audio per manifestazioni - installazione di luminarie per feste - installazioni elettriche specializzate per stand espositivi
- 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli;
- 45.4 Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori;
- 49.3 Altri trasporti terrestri di passeggeri;
- 49.4 Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco;
- 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua;
- 51 Trasporto aereo;
- 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;
- 53 Servizi postali e attività di corriere;
- 55 Alloggio;
- 56 Attività dei servizi di ristorazione;
- 58.19 Altre attività editoriali;
- 60 Attività di programmazione e trasmissione;
- 61 Telecomunicazioni;
- 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;
- 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici;
- 68 Attività immobiliari;
- 73 pubblicità e ricerche di mercato;
- 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche;
- 77 Attività di noleggio e leasing operativo;
- 77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli senza operatore (palchi, stand, impianti luce, strumenti di amplificazione sonora, addobbi luminosi) - noleggio di luminarie per feste
- 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale;
- 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse;
- 80 Servizi di vigilanza e investigazione;
- 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio;
- 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese;
- 86 Assistenza Sanitaria;
- 87 Servizi di assistenza sociale residenziale;
- 88 Altre attività di assistenza sociale non residenziale
- 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento;
- 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali;
- 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;
- 93.21.01 Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
- 93.21.02 Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati;
- 94 Attività di organizzazioni associative;
- 96 Altre attività di servizi per la persona;
- 96.03 - Servizi di pompe funebri e attività connesse
- 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico.

Art. 23 - Il normale rapporto di lavoro è a tempo pieno e indeterminato
In assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il contratto di lavoro si considera a tempo pieno ed a tempo indeterminato.
A far data dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 del 04 marzo 2015 il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è sottoscritto ai sensi della L. 183/2014 (Jobs Act) e della L. 96/2018 e s.s. (ex Decreto Dignità) con tutele crescenti per il dipendente.
La scelta riguardo la tipologia contrattuale a tempo determinato o indeterminato è demandata alla discrezionalità delle parti.

Art. 24 - Istituti del nuovo mercato del lavoro
Si evidenziano le seguenti tipologie:
A. Nuovo mercato del lavoro
- Tempo parziale […]
- Tempo determinato

È ammessa l’assunzione di Lavoratori con contratto a tempo nel rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 19 e ss del dl.gs 81/2015. La normativa in materia stabilisce alcuni divieti e limitazioni e disposizioni particolari in materia di superamento dei termini inizialmente concordato, di proroga dello stesso e di reiterazione del contratto a termine. È vietata ogni discriminazione rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato. Il Contratto di lavoro a Tempo Determinato, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto.
- Contratti di solidarietà […]
- Lavoro a domicilio

Il Lavoratore presta la sua attività a casa propria od in locali di sua pertinenza e comunque non in locali di pertinenza del Datore di lavoro. Eventuale lavoro a domicilio dovrà risultare da atto scritto che ne precisi tutte le condizioni. Si precisa che il datore di lavoro è tenuto alla stregua di tutti i lavoratori a formare tali lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dal T.U. 81/2008. In questo caso il datore di lavoro deve avere libero accesso nel luogo di lavoro al fine di organizzare e verificare tutto quello che prevede la legge ed il contratto stesso.
- Contratto Telelavoro
È una forma di organizzazione del lavoro a distanza, resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore (Lavoratore dipendente) e l’Azienda, che le Parti reputano particolarmente utile alle lavoratrici al fine di conciliare i tempi di lavoro con le esigenze familiari.
Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa, ed è parte dell’organizzazione dell’Azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno e, spesso, coincide con l’abitazione del telelavoratore.
Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti dei Lavoratori dipendenti che svolgono l’identica attività nei locali aziendali. In quanto compatibile, il telelavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo del Datore di lavoro. Si precisa che il datore di lavoro è tenuto alla stregua di tutti i lavoratori a formare tali lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, come previsto dal T.U. 81/2008.
- Lavoro intermittente […]
- Somministrazione di lavoro

In relazione alla specificità dell’organizzazione aziendale e al fine di rispondere alle mutevoli esigenze di mercato il limite fissato è del 30%, come stabilito dal decreto legge 87/2018 convertito in L. 96/2018. Si specifica che, in determinati periodi dell’anno per eventi imprevedibili e non programmabili, le assunzioni vengono liberalizzate, previa consultazione con le RSA aziendali e segreterie territoriali firmatarie del presente CCNL. Il contratto di somministrazione deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
B. Lavori atipici
- Lavoro parasubordinato (co.co.co non eterorganizzato) […]
- Tirocini

Costituiscono una forma di inserimento temporaneo all’interno dell’azienda, al fine di realizzare alternanza tra studio e lavoro, agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro o favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi, ecc.). Non costituiscono rapporti di lavoro subordinato.
I tirocinanti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività, interne ed esterne all’Azienda, svolte dal tirocinante.
I tirocini si possono svolgere, anche su proposta degli Enti Bilaterali, con apposite Convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori di lavoro interessati.
La durata massima del tirocinio è stabilita dalla Legge, attualmente dall’art. 7 del D.M. 149/1998.
[…]
Si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia (art 1 commi da 720 a 726 L. 234/21)

Art. 28 - Lavoro a tempo parziale post Partum
Al fine di consentire alle Lavoratrici, assunte a tempo indeterminato, l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno d’età, le Aziende accoglieranno le relative istanze entro i limiti appresso indicati, in funzione della fungibilità della richiesta avanzata da uno dei genitori che desideri trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Nei Reparti/Uffici a professionalità omogenea, che occupano tra 10 e 20 Dipendenti a tempo indeterminato, ha diritto di fruire della riduzione dell’orario per post Partum un solo Lavoratore; tra 20 e 50 occupati, 2 Lavoratori; oltre 50, il 4% della forza occupata, a raggiungimento dell’unità.
Il Datore di lavoro accoglierà le richieste, nel rispetto delle esigenze organizzative, in funzione della fungibilità dei Lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica nella presentazione della domanda.
La richiesta di passaggio a tempo parziale dovrà essere presentata con un preavviso di almeno 30 giorni e dovrà indicare il periodo iniziale e finale per il quale si domanda la prestazione lavorativa ridotta.
La durata complessiva non potrà eccedere i 12 mesi, compiuti i quali solo l’accettazione (nei termini e con le precedenze contrattuali) di una nuova domanda permetterà l’eventuale prosieguo dell’orario a tempo parziale.

Art. 29 - Lavoro a tempo parziale temporaneo per esigenze di assistenza o cura
La richiesta di conversione da tempo pieno a tempo parziale per lavoratori che siano genitori di invalidi, tossicodipendenti, o parenti di primo grado riconosciuti dal servizio sanitario competente per territorio sarà verificata con apposita documentazione consegnata nelle mani del datore di lavoro.

Art. 37 - Contrattazione di secondo livello e prossimità
Alla contrattazione di secondo livello, da effettuarsi tra le Parti stipulanti il presente CCNL, è demandato di approfondire:
• l’adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l’isolamento del telelavoratore dall’ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l’esercizio dei diritti sindacali e l’accesso alle informazioni Aziendali;
• il carico di lavoro e gli eventuali strumenti di telecontrollo;
• l’eventuale fascia di reperibilità;
• la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione del tempo di lavoro al telelavoratore;
• le fattispecie disciplinarmente rilevanti per il telelavoratore e le relative sanzioni.

Art. 39 - Telelavoro: definizione
Il Contratto di Telelavoro, che permette lo svolgimento totale o parziale dell’opera dall’abitazione del lavoratore o da sede esterna a quella ordinaria aziendale di lavoro, si presta particolarmente a conciliare i tempi di vita e lavoro delle lavoratrici dipendenti o dei genitori di minori di anni 12 (dodici) o di disabili o che siano impegnati nell’assistenza di familiari ammalati o anziani. In tale caso, le leggi prevedono la possibilità di utilizzare apposite agevolazioni, alle quali si rinvia. Per le sue caratteristiche, il Telelavoro si presta particolarmente ad essere applicato in ambito impiegatizio. Il Telelavoro è una forma d’organizzazione del lavoro a distanza, resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore (Lavoratore Dipendente) e lo Studio.
Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa ed è soggetto alla disciplina del lavoro e all’organizzazione aziendale, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno e, spesso, coincide con l’abitazione del telelavoratore. Il Telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti e doveri dei Lavoratori Dipendenti che svolgono l’identica attività nei locali aziendali. Pertanto, in tutto quanto compatibile, il telelavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo aziendale.

Art. 40 - Telelavoro: tipologie
Il Telelavoro può essere di tre tipi:
a) domiciliare: svolto nell’abitazione del telelavoratore;
b) remotizzato od a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavoratore, né con gli uffici aziendali;
c) misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all’interno dell’Azienda.

Art. 41 - Telelavoro: ambito
Il Telelavoro si applica esclusivamente ai Lavoratori subordinati.
Il Telelavoro, può svolgersi a tempo pieno ed anche con contratto a tempo parziale o a tempo determinato.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del telelavoratore non configurano un’unità produttiva autonoma dell’Azienda.

Art. 42 - Telelavoro: condizioni
Il Telelavoro ha carattere volontario sia per il Datore che per il Lavoratore. Se il Telelavoro non è previsto nel contratto d’assunzione, il Lavoratore è libero di accettare o respingere l’offerta prospettata nel corso del normale rapporto di lavoro, di svolgere Telelavoro. Il compito d’individuare i modi per esercitare il diritto alla reversibilità è demandato alla Contrattazione di secondo livello o, nei casi singoli, agli accordi individuali assistiti. La Società dovrà fornire al Telelavoratore le relative informazioni, in particolare sul Responsabile di riferimento o ogni altra figura cui potrà rivolgersi per questioni di lavoro e le modalità di comunicazione.
La Società renderà note, per scritto, le fattispecie disciplinarmente rilevanti per il telelavoratore e le relative sanzioni.

Art. 43 - Telelavoro: formazione
I telelavoratori, a parità di prestazioni lavorative, dovranno poter fruire della formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma d’organizzazione del lavoro.
Tale formazione sarà fornita dalla Società o dalle strutture formative paritetiche locali, ove presenti, conformemente ai programmi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per la specifica attività.

Art. 44 - Telelavoro: postazione di lavoro
La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell’Azienda.
Tenuto conto degli investimenti richiesti per la costituzione della postazione di lavoro, il recesso immotivato del telelavoratore, che avvenga entro 3 (tre) anni dall’inizio del rapporto di telelavoro, o un eventuale minor termine previsto nel contratto di telelavoro, comporterà che le spese di postazione sostenute e comunicate al telelavoratore all’atto della sottoscrizione del contratto di telelavoro, siano pro-quota temporale a carico del telelavoratore.
La Società è tenuta a fornire al telelavoratore tutti i necessari supporti tecnici e, in ogni caso, si fa carico dei costi derivanti dalla normale usura e/o dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dall’eventuale perdita dei dati utilizzati dal telelavoratore, salvo che ciò sia imputabile a mancata diligenza, dolo od imperizia grave del telelavoratore stesso.

Art. 46 - Telelavoro: Tempo di lavoro
Il Telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro. Non sono applicabili al telelavoratore le norme previste dal D. Lgs. 66/2003, in riferimento all’orario di lavoro.

Art. 47 - Telelavoro: Diritti del Telelavoratore
Il Telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda con le medesime mansioni e/o qualifica. Il Lavoratore ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe.
Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni economiche precedentemente acquisite.

Art. 48 - Telecontrollo
L’Azienda, previo accordo sindacale, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto sia del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m., della Privacy e delle leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere utilizzato all’insaputa dei telelavoratori.

Art. 49 - Competenza normativa della Commissione Bilaterale
Ogni questione dubbia in materia di strumenti di lavoro, di disciplina e di responsabilità dovrà essere definita dalla Commissione Bilaterale prevista dalle Parti stipulanti il presente CCNL.
Alla Contrattazione Aziendale di secondo livello è demandato di approfondire:
1. l’adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l’isolamento del telelavoratore dall’ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l’esercizio dei diritti sindacali e l’accesso alle informazioni aziendali;
2. il carico di lavoro e gli eventuali strumenti di telecontrollo;
3. l’eventuale fascia di reperibilità;
4. la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione del tempo di lavoro al telelavoratore;
5. il diritto alla reversibilità.

Art. 50 - Lavoro Agile o Smart Working
Ai sensi della Legge 22 maggio 2017, n. 81 Capo II articolo 18 e seguenti, il presente CCNL regola il Lavoro Agile subordinato, la prestazione lavorativa svolta dal lavoratore che mediante accordo organizza il lavoro per obiettivi, fasi o cicli di lavoro senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.

Art. 51 - Definizione di Lavoro Agile
1. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa entro i limiti di orario di lavoro previsti dal presente CCNL.
2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
3. L’accordo, relativo alla modalità di lavoro agile, stipulato per iscritto, disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, gli strumenti da utilizzare, i tempi di riposo e di lavoro, la disconnessione del lavoratore. L’accordo può essere a tempo termine o indeterminato. In entrambi i casi il recesso non può avvenire, con un preavviso inferiore ai 15 giorni.
I rapporti di Lavoro Agile possono essere instaurati "ex novo" oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della struttura lavorativa.
Resta inteso che il lavoratore agile è in organico presso la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione "ex novo", presso l'unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione.
I rapporti di lavoro agile saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1) volontarietà delle parti;
2) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
3) pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa;
4) definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di Lavoro Agile, quali la determinazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5) garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale, ossia di analoghi livelli qualitativi dell'attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
6) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa;
7) assunzione da parte del datore di lavoro dei costi della strumentazione di lavoro informatica e/o telematica;
8) inviolabilità del domicilio del lavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per l'allestimento della postazione e l'adempimento degli obblighi che gravano sul datore;
9) inapplicabilità al lavoratore agile o smart worker delle norme sull'orario di lavoro, e degli altri istituti direttamente correlati allo svolgimento della prestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro.
Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla RSU/RSA, o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL
10) Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite Lavoro Agile concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione della modalità di lavoro.
11) il lavoratore può richiedere l’accesso al lavoro agile per cause di salute, di propria sicurezza, (Mobbing, molestie sessuali) a salvaguardia della propria incolumità o altre cause che possono ledere la salute o la sicurezza della persona, il datore di lavoro in tali casi e, ove possibile, può concedere l’accesso al Lavoro Agile o smart working.
12) In tutti i casi il datore di lavoro provvede a fornire al lavoratore agile le informazioni relative alla Direttiva 91/533/CEE, la specificità del lavoro da svolgere, la durata, se a tempo pieno o parziale considerando che le ore di lavoro sono quelle previste dal presente CCNL, i tempi di pausa o distacco dai sistemi informatici, il/i giorni in cui il lavoratore è a disposizione nella sede di lavoro nei casi di contratto a tempo pieno, la consegna dell’hardware, del software inclusi antivirus, password, webcam e tutti gli altri dispositivi ritenuti idonei dal datore di lavoro per garantire la sicurezza dei dati aziendali e della protezione alla privacy del lavoratore.

Art. 52 - Diritti collettivi
Gli smart workers hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all’interno dell’azienda incluso il premio di produzione. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori e si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle elezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste sono previste. Gli smart workers sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli organismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente a quanto previsto dal presente CCNL.
I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all’introduzione dello smart working conformemente a quanto previsto dal presente contratto collettivo nazionale.

Art. 53 - Retribuzione Lavoro Agile
Le parti convengono che la retribuzione per il lavoratore agile è quella prevista dal presente CCNL lo smart workers fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal presente CCNL, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell’impresa. Tuttavia, al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del lavoro agile, si potrà far ricorso ad accordi specifici integrativi di natura collettiva e/o individuale. In ogni caso il datore di lavoro deve fare riferimento al CCNL per tutti gli altri istituti contrattuali, incluso il premio di produzione, che non possono in alcun modo o caso essere peggiorativi rispetto ai lavoratori in sede aziendale.

Art. 54 - Particolari indennità
Il Datore di lavoro nell’accordo scritto per l’accesso allo smart working del lavoratore, può comprendere anche un rimborso per il consumo di energia elettrica e del collegamento internet che deve essere proporzionale all’effettivo consumo che sopporta il lavoratore, nel caso di Home office, per le sole ore di lavoro, inclusa la pausa - disconnessione, previste dal contratto collettivo di riferimento e dall’eventuale contratto aziendale.

Art. 55 - Sistema di comunicazione
È fatto obbligo a ciascun lavoratore agile - salvo patto contrario espresso - di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o di unità lavorativa per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro anche per via telematica.
Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza dello smart worker. L’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali.

Art. 56 - Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa
In caso di riunioni programmate dal datore di lavoro per l'aggiornamento tecnico/organizzativo, il lavoratore agile dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.

Art. 57 - Controlli a distanza
Le parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
Il datore di lavoro è tenuto ad illustrare preventivamente al lavoratore agile le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.
Nell’accordo individuale di lavoro agile il datore di lavoro potrà comunicare al lavoratore le ulteriori modalità di svolgimento dei controlli, anche indiretti, delle prestazioni rese.

Art. 58 - Diritti sindacali
Ai lavoratori che espletino lavoro agile viene riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nella struttura lavorativa, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai lavoratori agili di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso nella struttura lavorativa. L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente CCNL

Art. 59 - Organizzazione della struttura lavorativa
Le parti si danno atto che il lavoro Agile, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione della struttura lavorativa e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Il lavoratore è tenuto a comunicare anticipatamente al datore il/i luogo/luoghi esterni all’azienda dove svolgerà il lavoro assegnato.

Art. 60 - Diligenza e riservatezza
Il lavoratore agile è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro. Il lavoratore agile non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in concorrenza con l'attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende.

Art. 61 - Formazione
Le parti, nel concordare circa la necessità di garantire l'integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al lavoro agile.

Art. 62 - Diritti di informazione
Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa.
Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 300/1970, il datore di lavoro provvederà ad inviare via email al lavoratore agile copia del presente CCNL, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità. Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacale, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici. Il datore di lavoro provvede anche ad una forma di assicurazione contro danni accidentali dei beni aziendali messi a disposizione.

Art. 63 - Postazioni di lavoro
Le prestazioni di lavoro agile possono essere svolte dal lavoratore in ogni luogo idoneo, che garantisca una adeguata connessione internet e telefonica, il rispetto della privacy delle comunicazioni con il datore di lavoro, la sicurezza del lavoratore. In tal senso, l’accordo individuale di lavoro agile può meglio definire le caratteristiche del luogo ritenuto idoneo allo svolgimento della prestazione in lavoro agile.
Il lavoro agile può svolgersi anche presso l’abitazione del lavoratore.
Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dallo smart worker per fini professionali. Il datore di lavoro provvede ad informare lo smart worker in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione dei dati. Lo smart worker è responsabile del rispetto di tali norme e regole. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare, in merito:
a) ad ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici, ecc.;
b) alle sanzioni applicabili in caso di violazione.
Strumenti di lavoro
1. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve essere chiaramente definita nell’accordo scritto in conformità di quanto previsto dalla legge, così come ogni questione in materia di costi.
2. Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’istallazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un lavoratore agile svolto regolarmente, salvo che lo smart worker non faccia uso di strumenti propri.
3. Ove il lavoro agile venga svolto con regolarità, il datore di lavoro provvede alla proporzionale compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in particolare quelli relativi al collegamento internet, al consumo elettrico presunto e ad un buono parto giornaliero.
4. Il datore di lavoro fornisce allo smart worker dei supporti tecnici e software necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.
5. Il datore di lavoro, in conformità di quanto in tal senso previsto dalla legislazione, si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dallo smart worker.
6. In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro lo smart worker dovrà darne immediato avviso alle strutture aziendali competenti.
7. lo smart worker avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli e non raccoglierà né diffonderà materiale illegale via internet.
8. Il lavoratore, nei casi previsti dal precedente comma 7, potrà essere soggetto a provvedimenti disciplinari previsti dal presente CCNL.

Art. 64 - Verifica dell’attività lavorativa
Il datore di lavoro o suo incaricato, attraverso lo strumento della webcam, ha diritto alla periodica verifica dell’andamento del lavoro assegnato allo smart worker alle medesime condizioni di verifica che il datore di lavoro farebbe con un lavoratore di pari mansione in presenza nei locali aziendali.
Allo stesso modo di cui al precedente comma, lo smart worker ha diritto a dialogare con il Responsabile preposto per qualsiasi chiarimento inerente il lavoro a cui è stato assegnato.
Nell’accordo scritto va indicato il responsabile aziendale che può procedere alla verifica e all’assistenza.
Allo stesso modo, nell’accordo scritto va indicato il Rappresentante Sindacale Aziendale o Rappresentante Sindacale Unitario o il Rappresentante Sindacale Provinciale e il Rappresentante per la Sicurezza. In questo caso lo smart worker può collegarsi col proprio rappresentante sindacale o Rappresentante per la Sicurezza solo durante la pausa- disconnessione. La webcam o strumento similare comunque idoneo a riconoscerne il volto, deve essere posizionato, in accordo col datore di lavoro o suo incaricato, in modo che sia visibile il volto del lavoratore.
La verifica da parte del datore di lavoro o suo incaricato, deve essere accompagnato da un codice di identificazione e da un conta-tempo diverso da quello della pausa-disconnessione e da altre cause impellenti che possono accorrere al lavoratore costringendolo alla disconnessione temporanea. Il conta - tempo va comunque sempre previsto. Gli strumenti informatici devono consentire tale operazione.

Art. 65 - Interruzioni tecniche
Interruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerati a carico del datore di lavoro, che provvederà ad intervenire perché il guasto sia riparato. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà del datore di lavoro definire il rientro del lavoratore nella struttura lavorativa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.
Il lavoratore è tenuto ad avvisare il datore di lavoro tempestivamente, e comunque non oltre 1 h dall’evento, della interruzione o del malfunzionamento degli strumenti informatici o telefonici necessari al corretto svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile.

Art. 66 - Misure di protezione e prevenzione
In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro, se individuata, e alle attrezzature tecniche ad essa collegate.
Ciascun addetto al lavoro agile è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro, se fornita dal datore di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. In ogni caso, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati.
Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni. Il datore di lavoro procederà alla stipula di una apposita convenzione per l'assicurazione dei locali, se predeterminati, in cui si svolge la prestazione di lavoro agile, nonché della persona e dei terzi che fisicamente vi accedono. In caso di lavoro agile con postazione fissa è previsto che sia installato un personal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva. I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti. Si fa rinvio, in tal senso, all'accordo applicativo del D.Lgs. n. 81/2008 allegato al presente CCNL

Art. 68 - Infortunio
Le parti convengono di svolgere un'azione congiunta nei confronti dell'INAIL e delle Istituzioni preposte al fine di esaminare e definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento del lavoro agile nei locali domestici.

Art. 72 - Lavoro Intermittente: divieti e condizioni
L’Azienda non può ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:
1 qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008);
[…]

Art. 73 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: Retribuzione e condizioni dei lavoratori somministrati
[…]
I Lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che sono somministrati presso l’Azienda che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui al precedente articolo, non possono superare normalmente il 30% dei tempi indeterminati, ad eccezione di aperture stagionali, start-up, commesse non prevedibili e preventivabili, sostituzioni per malattia o maternità e per figure la cui presenza in organico non può essere considerata duratura. Tutte queste figure non troveranno l’applicazione tanto per il numero quantitativo tanto per le causali previste dalla L. 96/2018.

Art. 74 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: divieti e limiti
L’Azienda non può ricorrere al lavoro a chiamata ed alla somministrazione di lavoro nei seguenti casi:
1 qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008);
[…]

Art. 76 - Visita medica preventiva
Il Lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica preventiva. Tale accertamento ha lo scopo di certificare la generale idoneità al lavoro ed è distinto dalla visita medica preventiva d’idoneità alla mansione prevista dall’Art. 41 del D.Lgs. 81/2008.
La visita medica preventiva sarà effettuata - a scelta del Datore di lavoro - dal Medico Competente, dal Medico Specialista o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
La visita medica, ai fini dell’accertamento dell’idoneità del Lavoratore allo svolgimento delle mansioni cui è destinato, sarà effettuata dal Medico Competente.
Il lavoratore è tenuto a segnalare eventuali problematiche inerenti la sua salute in maniera preventiva per una attenta e puntuale analisi delle mansioni assegnate. Il dolo o la mala fede se accertata porterà ad un’immediata rescissione del contratto senza preavviso.

Art. 80 - Orario di lavoro: definizione
Come previsto dall'Art. 2 D.Lgs. 66/2003, per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il Lavoratore sia al lavoro, a disposizione del Datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, compresi i periodi in cui i Lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal Datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità.
La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissata in 48 ore settimanali, normalmente distribuito su 5 ,6 o 7 giornate lavorative.
[…]
Non si computano nell'orario di lavoro, come previsto dall'Art. 5 RD 1955/1923, richiamato dall'Art. 8 comma 3 D.Lgs. 66/2003: i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'Azienda; le soste di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione al Dipendente, nel senso chiarito al comma precedente (i periodi sinora elencati non si computano neanche ai fini del riposo giornaliero, che deve essere continuativo), il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro.

Art. 81 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Per far fronte ad eventi improvvisi ed imprevedibili o ad intensificazione dei servizi richiesti e, quindi, ai mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di un adeguamento dell’attività e al fine di ridurre l'utilizzo di altri strumenti più onerosi per i Lavoratori e per l’Azienda, essa potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale, attivando la Banca delle Ore, con accordo di secondo livello con RSA e segreterie territoriali

Art. 83 - Orario di lavoro: lavoro discontinuo o di semplice attesa
Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, addetti al marketing operativo quali ad esempio merchandiser e promoter ed altri eventuali profili individuati dall’Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la durata dell’orario di lavoro normale settimanale può essere fissata nel contratto d’assunzione in 48 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile sarà proporzionata all’orario settimanale ordinario pattuito.
Tali Lavoratori discontinui, a norma dell’Art. 16 d) e p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall’ambito d’applicazione della disciplina legale dell’orario normale di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all'Art. 4.
L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere inseriti nella lettera di assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell’inizio del mese in cui la variazione avrà effetto.
Ad eccezione dell'autista inquadrato al livello 8 per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, una volta superato l’orario di lavoro normale di 48 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le prime 8 ore settimanali e del 17% per le ore eccedenti.

Art. 84 - Personale non soggetto a limitazione d’orario
Come prevede l'art. 17 c. 5 del D.Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le disposizioni dello stesso Decreto Legislativo relative all'orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai Lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di Dirigenti, di personale direttivo di personale viaggiante o di altre persone aventi, di fatto, autonomo potere di gestione del loro orario, anche quando esso è determinato da esigenze obiettive.
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa dell’Azienda o di un reparto con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (come prevedeva l'articolo 3 del R.D. 1955/1923), contrattualmente individuato nel personale che riveste la qualifica di “Quadro” o di “Impiegato di I° o di II° livello”, della classificazione di cui al presente contratto.
[…]
Il lavoro straordinario eccedente i predetti limiti, o svolto nei giorni di riposo o nei giorni festivi, dovrà essere retribuito con le maggiorazioni contrattuali. Il Datore di lavoro, in alternativa al pagamento, potrà retribuire la sola maggiorazione ed accreditare al Lavoratore le ore di straordinario effettuate onde permetterne il recupero mediante riposi, anche attivando la Banca delle Ore.

Art. 85 - Orario di lavoro dei minori
In materia di orario di lavoro dei minori si applicano le norme di Legge vigenti.

Art. 86 - Riposo settimanale
Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore, in aggiunta al riposo giornaliero di cui sopra.

Art. 87 - Riposo giornaliero
Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Per effetto dell’art. 17 del D.Lgs. 66/2003, nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale o di Azienda, potranno essere concordate deroghe ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente CCNL.
Nell’attesa della regolamentazione particolare di quanto sopra e fatte salve eventuali ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero normale di 11 ore consecutive, ogni 24 ore, potrà essere frazionato per non più di 12 giorni lavorativi per anno solare, per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:
1 - cambio della turnistica;
2 - interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature;
3 - lavoro prestato in regime di reperibilità;
4 - attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
5 - tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali o amministrativi straordinari;
6 - fase d’avvio di nuove attività (cioè, entro 90 giorni);
7 - tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali od amministrativi straordinari previsti dalla legge con termini inferiori a mesi 4.

Art. 88 - Riposo settimanale
Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore, in aggiunta al riposo giornaliero di cui sopra, normalmente coincidente con la domenica, salvo che nel lavoro a turni con ciclo continuo.
Le Parti convengono sulla possibilità di definire, mediante la contrattazione di secondo livello, modi diversi di godimento del riposo settimanale rispetto alla previsione del presente CCNL.
Ciò, in particolare:
1 al fine di favorire l’organizzazione dei turni e la rotazione extra-domenicale del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle Aziende che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
2 al fine di rispondere alle esigenze delle Aziende che operano in cantieri attivi nei giorni di riposo e/o festivi (imprese di manutenzione e/o installazione impianti ecc.) o richiedenti la “reperibilità”;
3 a favore dei Lavoratori per la conciliazione della vita professionale con la vita privata e le esigenze familiari.
Nelle ipotesi elencate al comma precedente, il riposo settimanale potrà essere usufruito ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni o nel diverso periodo eventualmente determinato dalla contrattazione di secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno 24+11 ore di riposo consecutivo ogni 7 giornate effettivamente lavorate. Le Parti convengono che durante l’attesa della stipula degli accordi di secondo livello il numero dei riposi che, in ciascun anno, possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana sia, al massimo, pari a 20.
In caso di rinvio del riposo oltre il settimo giorno, in assenza di relativo accordo di secondo livello, oltre alle retribuzioni e/o maggiorazioni spettanti, sarà riconosciuta al Lavoratore, a titolo risarcitorio, un’indennità fissa di € 5,00 per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, con il limite massimo di 2 settimane al mese.

Art. 92 - Pasti
La durata del tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi accordi di secondo livello, va da 30 minuti per i turnisti ad un massimo di 2 ore non retribuite per il turno centrale, ed è concordata tra RSA e il Datore di lavoro in funzione delle esigenze di servizio conciliate, per quanto possibile, con quelle familiari o personali.

Art. 94 - Gravidanza e puerperio
[…]
Durante i periodi di gravidanza e puerperio la Lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
[…]

Art. 95 - Ferie
[…]
Il diritto alle ferie è irrinunciabile.
[…]

Art. 98 - Malattia Professionale od Infortunio Professionali
[…]
Il Lavoratore deve dare immediata notizia al proprio Datore di lavoro di qualsiasi infortunio sul lavoro, anche di lieve entità.
Se il Lavoratore trascura di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro non può perciò inoltrare la denuncia all’INAIL od all’autorità giudiziaria, lo stesso sarà esonerato da ogni responsabilità derivante dal ritardo ed il Lavoratore, salvo provate ragioni d’impedimento, sarà considerato ingiustificato, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna della comunicazione.
[…]

Art. 106 - Tutela della salute del Lavoratore
Le Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro, convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del Lavoratore dipendente, sulla base di quanto previsto dalle norme di buona tecnica, dalle leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
L’Azienda s’impegna a fornire puntualmente ai preposti ed ai Lavoratori la formazione e le informazioni dovute in forza del D.Lgs. 81/2008, facendo primario riferimento al relativo Accordo Interconfederale ed alle specifiche indicazioni di “buona prassi” elaborate dalla Commissione “Sicurezza e Igiene del Lavoro” dell’Ente Bilaterale.
I Lavoratori hanno diritto, e le Aziende hanno l’obbligo di dare, alla formazione prevista dagli articoli 36, 37 e 43 del D.Lgs. 81/2008, così come successivamente modificato dal D.Lgs. 106/2009.
A norma dell’art. 37 del D.Lgs. 106/2009, tale formazione dovrà essere erogata tramite l’Organismo Bilaterale Si ricorda che, a norma dell’art. 55 del D.Lgs. 106/2009, l’accertamento della mancata formazione comporta la sanzione penale dell’arresto da 2 a 4 mesi o di pesante ammenda.

Art. 107 - Tutela delle Diversità
Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi discriminazione o comportamento indesiderato basato sul sesso, sulla provenienza e sulle opinioni o, comunque, lesivo della dignità personale, e convengono nel recepire i principi del Codice di Condotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali di cui al D.Lgs. 145 del 30 maggio 2005.

Art. 110 - Ente Bilaterale
Le parti, così come previsto nell’accordo preliminare al presente CCNL, utilizzeranno il già costituito “Ente Bilaterale Terziario Italiano” (E.B.T.I.)
Ciò premesso l'Ente persegue le seguenti finalità:
a) formative, in conformità con l’Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e con tutte le norme collegate, con riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione professionale e, in relazione al contratto di apprendistato stipulato, finalizzando tutto ciò anche al rilascio della certificazione di qualità. Nell’ottica della tutela del lavoratore, si tiene conto della sua formazione in ambito professionalizzante, del livello di conoscenza della lingua italiana, anche con percorsi formativi in lingua natia;
b) a sostegno del reddito e dell’occupazione, anche mediante riqualificazione professionale dei dipendenti;
c) sociali, a vantaggio dei lavoratori iscritti all’Ente, con particolare riguardo all’erogazione di prestazioni sanitarie integrative al SSN;
d) di monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione pari opportunità, della parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici, per evitare discriminazioni basate su nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali e religiose;
e) di conciliazione e certificazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) costituzione dell’Organismo Paritetico per l’espletamento delle azioni inerenti l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) costituzione della banca dati delle RSU;
h) costituzione della banca dati delle RLS;
i) interpretazione autentica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di risoluzione di eventuali controversie in merito, attraverso la costituzione di una specifica Commissione, che ha anche il compito di prevenire e risolvere potenziali conflittualità;
j) costituzione di un Osservatorio permanente per il monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché di verifica dell’andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalla Commissione Nazionale di Garanzia, Interpretazione e Conciliazione;
k) gestione dei contributi obbligatori di cui agli articoli successivi, conformemente ai regolamenti formulati dalle Parti che hanno stipulato il presente contratto;
l) emanazione di apposito regolamento per disciplinare tutte le attività che le Parti sociali intenderanno perseguire, in conformità a quanto previsto dallo statuto;
m) attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di Legge e che sia affidato all’Ente dalle Parti stipulanti.
L’Ente Bilaterale Nazionale o gli Enti Bilaterali Territoriali, a richiesta della/e Parte/i e dopo la necessaria istruttoria, effettuano la certificazione dei seguenti contratti:
a) di appalto/subappalto;
b) di apprendistato;
c) a tempo determinato e di retribuzione dei contratti a tempo determinato;
d) di telelavoro;
e) di somministrazione;
f) di Co.Co.Pro;
g) di modifica dell’orario settimanale di lavoro (da 5,6 o 7 giorni lavorativi alla settimana, da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, ecc.);
h) di conformità del Piano Formativo Individuale nell’apprendistato;
i) di conformità dell’allineamento contrattuale in caso di passaggio o rinnovo di CCNL o di rimodulazione dell’inquadramento contrattuale.

Art. 133 - Lavoro supplementare e straordinario
[…]
È facoltà del Datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite massimo di 60 ore annue, rispettando comunque i limiti legali e/o contrattuali dell’orario di lavoro giornaliero/settimanale.
Per il dovere di collaborazione, lo straordinario richiesto entro i limiti contrattuali è obbligatorio, fatte salve le comprovate situazioni personali d’obiettivo impedimento. L’Azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario sia nei casi di necessità urgenti ed occasionali, sia riferiti alla peculiarità del settore, oltre ai casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di Legge, - purché esso sia motivato da ragioni impreviste o oggettive, tecniche, organizzative o sostitutive;
- sia richiesto per intervenuta calamità o nel rispetto del preavviso superiore a 4 giorni lavorativi;
- sia richiesto entro i seguenti limiti:
a) 10 ore giornaliere complessive (ordinario + straordinario);
b) 48 ore settimanali complessive (ordinario + straordinario);
c) 300 ore annue di straordinario.
Pertanto, in caso d’ingiustificato rifiuto a prestare il lavoro straordinario legittimamente richiesto entro i limiti, il Lavoratore, previa contestazione, sarà passibile di sanzione disciplinare per “mancata collaborazione”. Il Lavoratore dipendente effettuerà lavoro straordinario previa richiesta od autorizzazione del Datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
[…]

Art. 134 - Riposi compensativi per lavoro straordinario
Il Datore, nei casi e limiti consentiti dal presente CCNL, può stabilire che il lavoro straordinario anche se svolto nelle giornate festive o di riposo settimanale, sia recuperato da riposo compensativo entro le otto settimane lavorative successive all’evento in questione, secondo calendario programmato dall’Azienda, purché il Lavoratore sia preventivamente informato del fatto che l’Azienda intende avvalersi del regime previsto al presente articolo.
Il riposo compensativo non potrà essere sostitutivo di altri regimi più favorevoli applicati alla generalità dei lavoratori (quali, ad esempio, sospensione dal lavoro con integrazione salariale ecc.).

Art. 140 - Reperibilità
La reperibilità è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria prestazione lavorativa mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda per sopperire ad esigenze normalmente impreviste, o singolarmente imprevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o la sicurezza degli impianti.
Le ore di reperibilità non concorrono al computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
L'azienda che intenda utilizzare la reperibilità ne darà preventiva informazione alla RSA/RST, di norma in apposito incontro, illustrando le esigenze Aziendali che giustificano il ricorso alla reperibilità, il numero dei lavoratori coinvolti e le loro professionalità.
Le aziende che utilizzano normalmente l'istituto della reperibilità, su richiesta della RSA/ RST, illustreranno annualmente l'applicazione dell'istituto, anche in relazione all'utilizzo della deroga al riposo giornaliero.
Il lavoratore potrà essere inserito dall'azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione settimanale o mensile, di norma previo ordine di servizio con preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni tempestive dovute a impreviste situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di fungibilità operativa, le aziende provvederanno ad avvicendare nella reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, dando la priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato e provato motivo, di compiere turni di reperibilità.
La chiamata di reperibilità sarà normalmente effettuata tramite telefono cellulare, normalmente fornito dall’Azienda al Lavoratore per usi di servizio.
Durante i turni di reperibilità il lavoratore s’impegna a mantenere il cellulare acceso e carico e di permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura telefonica.
Pertanto, fermo restando il rispetto dei tempi d’intervento, il Lavoratore in reperibilità sarà libero di spostarsi, purché assicuri sempre la raggiungibilità. Alla chiamata, egli è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto, rispettando il tempo di attivazione preventivamente concordato.
Quando, per qualsiasi ragione il Lavoratore in reperibilità preveda di non riuscire a garantire il rispetto dei tempi d’intervento, ne darà tempestiva comunicazione all’Azienda, concordando l’intervento del Lavoratore Disponibile, ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi all’utenza.
Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità, senza valide ragioni, non risponda tempestivamente alla richiesta di intervento, non gli sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità giornaliera o settimanale e l’Azienda potrà attivare la procedura disciplinare prevista.
La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
a) giornaliera: pari a 16 ore nei giorni lavorati o 24 ore nei giorni di riposo o festivi;
b) settimanale.
La reperibilità continuativa settimanale non potrà eccedere le due settimane su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di sette giorni continuativi.
Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al Lavoratore una specifica indennità […]
Le ore di intervento effettuato in Reperibilità, ivi comprese quelle c.d. “da remoto”, rientrano nel computo dell'orario di lavoro straordinario, salvo il riconoscimento, per accordo tra Azienda e Lavoratore, di riposi compensativi. Esso sarà retribuito con le maggiorazioni previste dal presente contratto nazionale per il lavoro straordinario con riposo compensativo o straordinario diurno, notturno o festivo.
Nel regime di reperibilità, sono permesse le deroghe al riposo giornaliero ma con il limite annuale di 24 (ventiquattro) giorni lavorativi.
Il tempo di reperibilità può coincidere con il tempo di riposo giornaliero e/o settimanale.
Il lavoratore in Reperibilità, impossibilitato all’intervento, ha l’onere di provare al datore l’impossibilità sopravvenuta.
L’impossibilità all’intervento, quando sia connessa alla sfera privata del lavoratore ed impedisca l’esecuzione degli interventi, ancorché giustificata, non determinerà il diritto alla relativa Indennità di Reperibilità.
La presente disciplina è cedevole rispetto analoga definita negli eventuali contratti aziendali di secondo livello.

Art. 141 - Disponibilità all’intervento
Ogniqualvolta la reperibilità sia richiesta per la sicurezza delle persone (riparazione impianti di sicurezza antincendio ecc. o pronto intervento per blocco ascensori e simili) con obbligo di garantire il servizio anche in condizioni di oggettiva impossibilità del titolare della reperibilità (per malattia improvvisa, infortunio, straordinaria concomitanza nelle chiamate che richiedano l’intervento immediato), l’Azienda potrà istituire il servizio di “disponibilità d’intervento”. In tal caso, il Lavoratore s’impegna ad effettuare i singoli eccezionali interventi urgenti, richiesti come fosse in Reperibilità, in alternativa al Titolare della Reperibilità rientrante nella turnistica ma impossibilitato e quindi, “non reperibile”.
[…]
Resta inteso che la Disponibilità all’intervento di un lavoratore dovrà essere correlata alla reperibilità di altro lavoratore, avendo essa per unico scopo quello di garantire il servizio anche nel caso d’impossibilità del lavoratore che ha l’obbligazione principale.
[…]

Art. 144 - Caso in cui l’Azienda è l’Appaltatore.
L’azienda appaltatrice che applichi il presente CCNL dovrà preventivamente accertarsi che:
• l’appalto sia lecito;
• che siano rispettate nell’ambiente di lavoro dell’appaltante le condizioni di sicurezza ed igiene;
• che siano effettuate le visite mediche preventive o periodiche del proprio personale, correlate ai rischi eventualmente presenti presso l’appaltante;
• che il proprio personale sia assicurato ai profili di rischio presenti presso l’appaltante;
• che sia chiaro per i propri Dipendenti la disciplina del lavoro applicabile presso l’appaltante e che siano noti i preposti cui i propri Lavoratori devono fare riferimento nel corso dell’appalto.
Resta inteso che mentre l’appaltante ha diritto di formulare le richieste connesse alla caratteristica dell’opera appaltata, i dettagli di esecuzione e le disposizioni normative e del lavoro dovranno essere trasmesse al personale preposto dall’Azienda appaltatrice.
Il potere disciplinare sul personale della ditta appaltatrice compete esclusivamente a quest’ultima potendo l’Appaltante segnalare solo all’appaltatore le eventuali condotte censurabili del personale addetto all’appalto.
La Commissione Bilaterale Nazionale o, ove presente quella Regionale, a richiesta dell’Appaltatore che applichi il presente CCNL o dei loro lavoratori, ricevuta la documentazione ed esperita l’istruttoria, potrà certificare a norma di Legge la regolarità del contratto d’appalto

Art. 145 - Banca delle ore
Nel caso di lavoro per più intensa attività, con successivi prevedibili periodi d’attività ridotta, il Datore potrà, per qualsiasi livello e tipologia di lavoro prevista dal presente contratto:
a) intensificare l’orario ordinario di lavoro con successiva prevedibile rarefazione;
b) recuperare, mediante rarefazione, le ore lavorate nell’intensificazione,
c) ridurre l’orario ordinario di lavoro (rarefazione) a fronte di una successiva prevedibile intensificazione.
[…]

Art. 147 - Apprendistato
Le Parti, per ragioni di conformità, per tutti gli aspetti generali, rinviano alle normative che disciplina I rapporti del contratto di apprendistato, riservando al presente CCNL la restante disciplina di dettaglio che, ove non coincidente, è prevalente
Durata
La durata massima del contratto di Apprendistato è conforme alla Tabella seguente:
Inquadramento Finale Durata
                    Primo Periodo  Secondo Periodo     Totale
1° Livello     18 mesi             18 mesi                     36 mesi
2° Livello     18 mesi             18 mesi                     36 mesi
3° Livello     18 mesi             18 mesi                     36 mesi
4° Livello     18 mesi             18 mesi                     36 mesi
5° Livello     16 mesi             16 mesi                     32 mesi
6° Livello     15 mesi             15 mesi                     30 mesi
7° Livello     14 mesi             14 mesi                     28 mesi
[…]
Per l’assunzione degli Apprendisti, il contratto deve essere in forma scritta e deve specificare:
a. periodo di prova;
b. l'indicazione delle mansioni, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro;
c. la durata del periodo d’Apprendistato;
d. il livello d’inquadramento iniziale, intermedio e finale;
e. il piano formativo individuale (che, peraltro, dovrà recepire le indicazioni e le direttive contenute nei contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali, aziendali e nella normativa regionale di settore);
f. la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge 53/2003, (per il contratto di tipo b);
g. la formazione deve essere registrata nel libretto formativo d'ogni singolo Apprendista partecipante;
h. la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge n. 53/2003;
i. l'indicazione di un monte ore di formazione che non può essere inferiore a 120 ore all'anno. La regolamentazione dei profili formativi spetta alle regioni, province autonome di Trento e Bolzano d'intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le associazioni dei Datori di lavoro e dei Lavoratori. La formazione formale può essere espletata attraverso strutture accreditate o nell'impresa stessa e potrà essere svolta anche con modalità “e-learning”;
j. la presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate.
Il compenso dell’Apprendista non potrà essere legato a tariffe di cottimo e vi è il divieto per il Datore di lavoro di recedere dal contratto d’Apprendistato senza giusta causa o giustificato motivo.
[…]
Proporzione Numerica
Un Datore di lavoro nel numero di Apprendisti da assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate presenti in azienda.
In caso di Aziende che occupano un numero di Lavoratori inferiore a 10, il numero di Apprendisti non può superare il 100%.
Se un Datore di lavoro ha alle proprie dipendenze Lavoratori qualificati in numero inferiore a 3, potrà assumere al massimo 3 Apprendisti.
Competenze degli Enti Bilaterali
Le Parti contraenti sottolineano l'importanza della formazione esterna per l’Apprendistato professionalizzante, da svolgere presso strutture accreditate dagli Enti Pubblici Regionali conformemente ai programmi certificati dall’Ente bilaterale competente (Nazionali o Territoriale). Gli Enti Bilaterali sono altresì indicati come soggetti ai quali il Datore di lavoro e l'Apprendista possono richiedere il parere di conformità sul contratto di Apprendistato da attivare.
Le Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l'Organismo bilaterale nazionale intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza, con specifico riferimento all’inserimento dell’Apprendista nell’Azienda.
Ai fini del conseguimento della qualificazione, l’Apprendista è destinato alla formazione teorica, effettuata in aula, mediante corsi esterni o interni, su temi inerenti la qualifica da conseguire, nel rispetto di un modulo formativo predefinito e di un monte orario di 80-120 ore medie annue retribuite (a seconda dell’importanza e dell’inerenza del titolo di studio conseguito).
Per completare l'addestramento dell'Apprendista in possesso di titolo di studio post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione è ridotta a 60 ore medie annue retribuite.
Le Parti, attraverso l’Ente Bilaterale, definiranno in tempo utile per consentire la tempestiva attuazione dell'istituto:
a. le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strutturata in forma modulare, esterna e interna alle Aziende;
b. la quota parte di 120 ore di formazione - da svolgere con priorità temporale - da destinare alla sicurezza, all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni;
c. le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli Apprendisti che avessero intrattenuto precedenti rapporti di Apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione.
L'Apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all’Azienda.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il Datore di lavoro, a richiesta dell’Apprendista, attesta l'attività formativa svolta.
Trattamento normativo
L'Apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, durante il periodo d’Apprendistato, al trattamento normativo dei Lavoratori di pari qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore d'insegnamento sono comprese nell'orario di lavoro e sono quindi retribuite. Eventuale formazione esterna all’orario di lavoro sarà retribuita con la normale retribuzione oraria di lavoro ordinario dell’Apprendista. Sul foglio paga, possibilmente, sarà riportata con apposita voce “formazione retribuita”.
Obblighi del Datore di Lavoro
Il Datore di lavoro ha l'obbligo di:
1. impartire o fare impartire all’Apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità per assumere i compiti previsti dalla qualifica e dal contratto di Apprendistato;
2. non sottoporre l'Apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo od analoghe forme di incentivo;
3. non adibire l'Apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per il quale è stato assunto;
4. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
5. accordare all'Apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 8 ore settimanali per non più di 20 settimane l'anno;
6. per gli Apprendisti minori, informare periodicamente la famiglia dell'Apprendista, o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.
Agli effetti di quanto richiamato al precedente punto 3., non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore qualificato sotto la cui guida l'Apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al sesto livello del presente CCNL, sempre che lo svolgimento di tale attività, sia accessoria alle mansioni oggetto della qualifica, non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'Apprendista.
Doveri dell'Apprendista
L’Apprendista deve:
1 seguire le istruzioni del Tutor, del Datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale, e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
2 prestare la sua opera con la massima diligenza;
3 frequentare assiduamente e con diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
4 osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni dell’Azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali o di Legge.
L'Apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui al terzo punto del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
L’Apprendista, a richiesta, è tenuto ad effettuare le eventuali intensificazioni d’orario previste con la Banca delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di un’ora giornaliera e quattro ore nella giornata di riposo.
Diritti dell'Apprendista
L'Apprendista ha diritto a ricevere la formazione e l'assistenza prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli formativi, conformemente al piano formativo individuale.
L'Apprendista non potrà essere adibito a:
a. lavoro straordinario o supplementare eccedente 120 ore per anno solare. Si escludono dal limite che precede eventuale tempo di formazione retribuita esterna all’orario ordinario di lavoro;
b. lavoro a turno notturno o festivo per le Aziende che operano su 24 ore.

Art. 148 - Indumenti da lavoro
[…], sarà a carico del Datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i Lavoratori siano tenuti ad utilizzare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-igienico-sanitari, in applicazione della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'Azienda è inoltre tenuta a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l’esecuzione della prestazione lavorativa.
Il Lavoratore dovrà conservare in buono stato tutto quanto sia messo a sua disposizione, senza apportarvi alcuna modifica se non dopo aver richiesto e ottenuto la relativa autorizzazione da parte dell'Azienda.
Qualunque modifica arbitrariamente effettuata darà all’Azienda, previa contestazione formale dell’addebito, il diritto di rivalersi per il danno subito, sulle competenze del Lavoratore.
[…]

Art. 149 - Rispetto della persona
Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi discriminazione o comportamento indesiderato basato sul sesso, sulla provenienza e sulle opinioni o, comunque, lesivo della dignità personale. Convengono, quindi, di recepire i principi del Codice di Condotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali di cui al D.Lgs. 145 del 30 maggio 2005.
In particolare, sono considerate come molestie sessuali quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o comportamentale, aventi lo scopo e l'effetto di violare la dignità di una Lavoratrice e/o di un Lavoratore o di creare un clima degradante, umiliante od offensivo.
Il Datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come discriminazioni o molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona, con particolarissima attenzione agli eventuali lavoratori minori d’età.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le Parti convengono di affidare all’Osservatorio Nazionale la facoltà di analizzare la problematica, con particolare riferimento all’individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale e di formulare proposte alle Parti firmatarie il presente CCNL per prevenire tali situazioni.

Art. 151 - Diligenza del lavoratore
Il Lavoratore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, nell’interesse dell’Impresa. Deve osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende.
Inoltre egli deve osservare le disposizioni del presente CCNL, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione.
Il Lavoratore non deve presentarsi al lavoro sotto l’effetto d’uso di sostanze eccitanti, psicotrope, stupefacenti od alcoliche e non assumere tali sostanze (birra compresa) durante il lavoro.

Art. 157 - Educazione
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca educazione. Il lavoratore ha il dovere di usare modi cortesi nei riguardi dei colleghi, della clientela e dei terzi che, per qualsiasi motivo, intrattengano rapporti con l’Azienda.

Art. 158 - Orario di lavoro
[…]
Il Lavoratore dovrà evitare di accedere ai locali Aziendali e di trattenervisi oltre l’orario di lavoro prescritto, se non per ragioni di servizio e con preventiva autorizzazione.

Art. 160 - Permessi
Durante le ore di lavoro il Lavoratore non può lasciare la sede di lavoro senza regolare autorizzazione della Direzione.
Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro; il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.

Art. 164 - Norme Speciali
Oltre che al presente CCNL, i lavoratori devono uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al Lavoratore dal presente contratto e dagli altri accordi vigenti.
Le norme disciplinari in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.

Art. 166 - Correttezza ed educazione
In armonia con la dignità del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanità.
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.

Art. 167 - Potere gerarchico
L'azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
L'azienda deve inoltre comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa.

Art. 168 - Doveri del Lavoratore
Il Lavoratore ha l’obbligo di svolgere con impegno e la massima diligenza, correttezza e fedeltà, le proprie mansioni, per le quali sia stato assunto o alle quali sia stato successivamente adibito.
In particolare, il Lavoratore deve:
a. rispettare l’orario di lavoro stabilito e adempiere a tutte le formalità previste per il controllo delle presenze sul luogo di lavoro;
b. osservare scrupolosamente le disposizioni ricevute dal Datore di lavoro o dai preposti, nel rispetto della disciplina del lavoro, delle norme di Legge vigenti e del presente CCNL;
c. ricevere, salvo giustificato impedimento, le comunicazioni formali del Datore di lavoro accusandone ricevuta;
[…]
g. evitare di accedere ai locali dell’Azienda e di trattenervisi oltre l’orario di lavoro prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione dell’Azienda;
[…]
j. osservare tutte le disposizioni disciplinari e di lavoro in uso presso l’Azienda, nel rispetto del potere organizzativo e disciplinare del Datore di Lavoro, delle norme di Legge vigenti e del presente CCNL.

Art. 169 - Disposizioni Disciplinari
Il mancato rispetto dei doveri di cui all’articolo precedente da parte del personale comporta l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari, in relazione all’entità delle infrazioni/mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1 rimprovero verbale per le infrazioni più lievi;
2 rimprovero scritto;
3 multa in misura non superiore all’importo di 4 ore della normale retribuzione oraria;
4 sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni;
5 licenziamento disciplinare.
[…]
Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva, da parte del Lavoratore, nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero verbale, e nelle infrazioni disciplinari che, pur non avendo determinato un danno effettivo all’Azienda, siano potenzialmente dannose.
Il provvedimento della multa si applica, nei limiti previsti dalla Legge, nei confronti del Lavoratore che sia recidivo a rimproveri per medesime fattispecie o che abbia determinato un danno all’Azienda involontario ma riconducibile a mancata diligenza.
a. ritardi anche dopo rimproveri specifici nell’inizio del lavoro senza giustificazione;
b. esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
c. si rifiuti di osservare la disciplina vigente sul luogo di lavoro e di adempiere ai compiti rientranti nel profilo del proprio livello;
d. si assenti dal lavoro per almeno un’ora senza comprovata giustificazione;
[…]
f. si presenti al lavoro in stato di alterazione etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti.
g. commetta recidiva nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero scritto.
[...]
Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione si applica, nei termini previsti dalla Legge, nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a. arrechi danno alle cose ricevute in uso e in dotazione, con comprovata responsabilità;
b. si presenti recidivo in servizio in stato di ubriachezza etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti;
[…]
d. si assenti dal lavoro per un’intera giornata senza comprovata giustificazione;
e. commetta recidiva specifica, oltre la seconda volta nell’anno solare, in qualunque delle infrazioni che prevedono la multa. Ferma restando l’assenza ingiustificata, la quale potrà comportare l’adozione di più gravi provvedimenti.
[…]
Il provvedimento del licenziamento disciplinare, salvo ogni altra azione legale, si applica per le infrazioni di seguito indicate:
A) Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a. si assenti dal lavoro per più di 3 giorni consecutivi, o per più di 4 giornate nell’anno solare, senza comprovata giustificazione;
b. commetta grave violazione
c. commetta recidiva nell’infrazione delle norme sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro;
[…]
f. mantenga, reiteratamente, un comportamento oltraggioso nei confronti del Datore di lavoro, dei superiori, dei colleghi o dei sottoposti;
g. commetta recidiva, oltre la seconda volta nell’anno solare, in qualunque delle infrazioni che abbiano già determinato la sospensione dalla retribuzione e dal servizio;
[…]
i. abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con danno potenziale all’Azienda;
j. partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ed offese ai colleghi, senza manifesto pericolo di reiterazione nell’infrazione;
k. commetta comprovate molestie sessuali, senza manifesto pericolo di reiterazione;
l. commetta grave e comprovato comportamento di mobbing senza manifesto pericolo di reiterazione;
m. colpevolmente non comunichi al Datore di Lavoro il coinvolgimento e gli estremi del terzo responsabile;
n. commetta grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle eventuali procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall’Azienda ai sensi degli Artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di Legge e le disposizioni contrattuali.
B) Licenziamento per giusta causa (senza preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che commetta infrazioni od assuma comportamenti che siano tali da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro, per grave ed irreversibile lesione del rapporto fiduciario. A titolo esemplificativo:
[…]
b. svolga, in concorrenza con l’attività dell’Azienda, prestazioni lavorative, per conto proprio o altrui, durante l’orario di lavoro;
c. commetta furto, frode, danneggiamento volontario od altri simili reati;
[…]
e. abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con conseguente danno all’Azienda;
f. commetta violenza privata nei confronti del Datore di lavoro e dei colleghi, con pericolo di reiterazione;
g. commetta comprovate molestie sessuali, con pericolo di reiterazione;
h. commetta grave e comprovato comportamento di mobbing con pericolo di reiterazione;
i. commetta, volontariamente, qualsiasi atto che possa compromettere la sicurezza e l’incolumità del personale, o del pubblico, e/o arrecare grave danneggiamento alle attrezzature, impianti o materiali aziendali.
[…]

Art. 176 - Lavoro straordinario - notturno - festivo
Lavoro Straordinario
Il lavoro straordinario, salvo deroghe ed eccezioni di Legge e salvo quello svolto in regime di flessibilità (Banca delle Ore) ed eventuale lavoro extraorario autorizzato a recupero di ritardi od assenze, è quello effettivamente prestato oltre l'orario settimanale contrattualmente predeterminato.
È facoltà del Datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite massimo di 250 ore annue, rispettando comunque i limiti legali e/o contrattuali dell’orario di lavoro giornaliero/settimanale.
Per il dovere di collaborazione, lo straordinario richiesto entro i limiti contrattuali è obbligatorio, fatte salve le comprovate situazioni personali d’obiettivo impedimento. L'Azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario sia nei casi di necessità urgenti ed occasionali, sia riferiti alla peculiarità del settore, oltre ai casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di Legge.
Il Lavoratore dipendente effettuerà lavoro straordinario previa richiesta od autorizzazione del Datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Lavoro Notturno
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
[…]