Corte dei Conti Basilicata, Sez. Giur., 23 novembre 2022, n. 93 - Servizio di Prevenzione e Protezione nelle strutture di ricovero e cura



 
PRES. PERGOLA – REL. LORENZINI – PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI C. M. B. (AVV.TI A. GRASSI, R. CAROCCIA), M. B. (AVV. G. DONNOLI) E P. P. G. (AVV. A. BIAMONTE)
 
 
Salute e sicurezza sul lavoro – Strutture di ricovero e cura con più di 50 lavoratori – Servizio di Prevenzione e Protezione – Obbligo di organizzazione interna all’azienda o unità produttiva – Sussistenza – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione – Obbligo di individuazione tra i lavoratori dell’azienda – Sussistenza – Eccezione – Possibilità di reclutamento esterno in caso non sia possibile attingere all’interno dell’azienda – Sussistenza
Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori la regola generale è che il Servizio di Prevenzione e Protezione debba essere interno all’azienda o all’unità produttiva e con esso lo svolgimento delle relative funzioni. L’eccezione, invece, come tale di stretta interpretazione ed applicazione salvo violazione della norma, è rappresentata dall’esternalizzazione delle singole competenze/professionalità nell’ambito del predetto servizio. Inoltre, la disposizione per effetto della quale – nei casi in cui sia obbligatoria l’organizzazione interna del servizio – il Responsabile deve essere necessariamente interno, non può legittimare la possibilità che tutti gli altri addetti siano esterni: questa eventualità, infatti, è ammessa solo laddove non sia possibile una copertura interna.
 
 (Omissis)

 

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