Tipologia: CCRL
Data firma: 13 aprile 2023
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2025
Parti: Confartigianato, Cna, Fiae-Casartigiani e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Piemonte
Fonte: cassaedilevco.it


Sommario:


Contratto collettivo regionale di lavoro edilizia ed affini artigiano

Il giorno 13 Aprile 2023 presso la sede della Confartigianato Imprese Piemonte, in Torino, tra Confartigianato Imprese Piemonte Costruzioni […], Cna Piemonte - Unione Costruzioni […], Fiae-Casartigiani Piemonte […] e Feneal Uil Piemonte […], Filca Cisl Piemonte […], Fillea Cgil Piemonte […]

Premesso che, le Parti firmatarie
- considerano il settore edile, e per esso il comparto artigiano e della piccola impresa, uno dei settori di maggiore rilevanza economico-sociale nell’ambito della realtà produttiva piemontese;
- registrano oggi un mutato contesto in termini economici, occupazionali e sociali che, se adeguatamente supportato, genererà ricadute positive sugli indicatori economici ed occupazionali della regione;
- osservano come, rispetto al decennio appena trascorso, negli ultimi mesi l’edilizia abbia vissuto un nuovo e repentino sviluppo grazie agli incentivi statali per la ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, che hanno dato nuovo respiro ad imprese e lavoratori appartenenti alla filiera delle costruzioni;
- registrano purtroppo l’insorgere di problematiche e incertezze connesse all’aumento dei prezzi delle materie prime e alla difficoltà a reperire alcuni materiali con un aumento smisurato dei costi energetici che mettono a rischio la tenuta del settore. Permane inoltre la difficoltà a reperire manodopera specializzata;
- assistono, nonostante l’impegno profuso, al permanere del fenomeno dell’illegalità così come delle problematiche legate alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro;
- rilevano un problema oramai consolidato di dumping contrattuale spesso riscontrato in una molteplicità di contratti di altri settori produttivi utilizzati nei cantieri a discapito dei lavoratori, aumentando i problemi contributivi, retributivi e di salatele sicurezza;
- ritengono che il presente contratto collettivo regionale di lavoro rappresenti un fondamentale strumento per il contenimento di possibili casi di elusione delle regole nonché di incentivazione delle imprese che rispettano la normativa contrattuale e legale, grazie alla previsione di istituti e norme che forniscano una risposta concreta alle loro esigenze.
stante quanto stabilito dall’Accordo Interconfederale Intercategoriale nazionale del 26 Novembre 2020 - attuativo dell’Accordo Interconfederale sulle Linee Guida per la riforma degli assetti contrattuali del 23 Novembre 2016 - in ordine alla regolamentazione della contrattazione collettiva di lavoro, tra cui la durata della vigenza contrattuale ed i livelli legittimati alla contrattazione collettiva di lavoro così come successivamente rimodulato dall’art. 42 del CCNL 4 maggio 2022;
- il reciproco riconoscimento del livello regionale (Il livello) quale livello di contrattazione collettiva di lavoro;
- lo status di ultra-vigenza del CCRL edilizia ed affini artigiani del 21 aprile 2016;
considerato
- la comune volontà di riprendere la trattativa utile al rinnovo del CCRL 21 aprile 2016 attualmente in regime di ultra-vigenza;
- la condivisa volontà di consolidare le relazioni sindacali tra le Parti, anche attraverso la costituzione di un Osservatorio tecnico regionale ed un Tavolo politico così come di seguito disciplinati;
- che le Parti riconoscono reciprocamente la rappresentanza dei firmatari di questo CCRL e si impegnano a promuoverla all’interno della bilateralità di settore;
- che l’insieme delle premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro atto al rinnovo del CCRL 21 aprile 2016;
Tutto ciò premesso, viene stipulato il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia ed affini della regione Piemonte, ai sensi dell’art. 42 del CCNL4 maggio 2022, come di seguito specificato.

Art. 2 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro ha validità in tutto il territorio della regione Piemonte per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, dei consorzi artigiani anche costituiti in forma di cooperativa e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia ed affini come definito dal CCNL4 maggio 2022.

Art. 4 - Contrattazione territoriale provinciale
Stante, come specificato in premessa, il comune riconoscimento del livello regionale del settore artigiano quale livello di contrattazione collettiva di lavoro per quanto di propria competenza, le Parti ritengono comunque opportuno formalizzare l’ambito di legittimità dell’attività sindacale realizzabile a livello provinciale.
In ciascun territorio provinciale è costituita una Commissione Intersindacale Provinciale (CIP) composta dai Rappresentanti territoriali delle Parti sociali firmatarie titolata ad affrontare - ad esclusione degli istituti contrattuali che compongono la contrattazione collettiva di lavoro - temi specifici dell’artigianato, eventuali particolari problematiche legate al comparto, specifiche applicazioni normative che abbiano anche riscontri e/o ricadute negli enti bilaterali provinciali quali, ad esempio, la figura del Mastro Formatore Artigiano come previsto nell’ambito del CCNL.
Laddove tale livello di confronto non sia sufficiente a risolvere le problematiche emerse, le CIP potranno ricorrere al livello regionale che è impegnato a recepire le istanze pervenute entro 30 giorni.
[…]
Le Parti auspicano che, al fine di addivenire a soluzioni quanto più condivise in ordine alle criticità afferenti alla gestione della Cassa Edile od all’Ente Unico Formazione che si dovessero eventualmente riscontrare nell’ambito delle CIP, contribuiscano ai lavori di queste ultime anche le altre Parti sociali costituenti i citati enti bilaterali provinciali.
Le CIP riferiscono con cadenza semestrale all’Osservatorio Regionale di Settore di cui al presente CCRL, in ordine all’attività realizzata sul territorio provinciale - così come di eventuali criticità rilevate - al fine di agevolarne il superamento.

Art. 5 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali - RLST
Si applicano gli accordi provinciali vigenti.

Art. 6 - Regolarità e legalità
Le Parti condividono la necessità:
- di applicare in edilizia regole chiare che valorizzino la qualità e la professionalità, specialmente per le imprese del territorio e, in specifico, di garantire l’applicazione delle normative previste dalla vigente legislazione e quelle di emanazione contrattuale allo scopo di valorizzare la qualità e la professionalità di tutte le imprese e i lavoratori coinvolti nella filiera produttiva;
- di garantire il rispetto delle norme contrattuali in tutta la filiera del subappalto quando questa rientri nell’ambito della sfera di applicazione del contratto dell’edilizia; .
- di contrastare fenomeni di lavoro irregolare e/o di dumping contrattuale qualora di ' fatto realizzati da parte di aziende che applicano CCNL differenti da quello edile;
- di tutelare il lavoro in tutta la filiera, dall'appaltatore al subappaltatore, al subcontraente e di promuovere la trasparenza in tutta la catena di lavoro;
- di garantire la sicurezza e la formazione del personale, come disciplinato dall’Accordo Nazionale del 4 maggio 2022 nei luoghi di lavoro;
- di promuovere l’utilizzo della Carta d’identità Professionale Edile (CIPE) al fine di riconoscere e certificare la formazione svolta e le competenze del lavoratore.
Sulla base di quanto condiviso, le Parti promuoveranno eventuali protocolli con enti e stazioni appaltanti e valorizzeranno a pieno l’utilizzo del sistema delle notifiche preliminari, con l'obiettivo di monitorare la regolarità delle imprese iscritte e promuovere la qualità del sistema degli appalti.
Il dumping contrattuale determinato dall'applicazione di contratti firmati da organizzazioni datoriali e sindacali non maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, rappresenta un rischio reale per il settore, penalizza le imprese, contrae i diritti e il costo del lavoro, determinando in tal modo una concorrenza sleale a danno anche della sicurezza nei cantieri.
Le Parti ritengono, che la notevole diffusione del dumping contrattuale, la conseguente situazione di distorsione, la compressione al ribasso delle condizioni di lavoro e la relativa concorrenza sleale minino la crescita complessiva della qualità del lavoro nel settore dell’edilizia. Questa deriva penalizza le imprese più serie e corrette che rappresentano la forza della filiera.
Per queste ragioni, vanno aggiornati gli strumenti della bilateralità per un presidio del territorio di pertinenza, impedendo che le imprese irregolari generino fenomeni di concorrenza sleale nel mercato.

Art. 7 - Osservatorio Bilaterale Regionale Edilizia per il settore artigiano
Le Parti convengono di costituire un Osservatorio Bilaterale Regionale per il settore edile artigiano - di seguito Osservatorio - composto da n. 1 componente effettivo e n. 1 componente supplente in rappresentanza di ciascuna delle Parti firmatarie del presente CCRL.
In attesa della redazione di uno specifico Regolamento, le Parti indicano tra i prioritari compiti dell’Osservatorio:
- Monitorare l’andamento del numero di imprese edili artigiane iscritte presso le Casse Edili Piemontesi, dell’andamento, delle ore lavorate, dei lavoratori iscritti e della relativa massa salariale denunciata;
- Individuare i fabbisogni formativi principalmente richiesti dalle imprese artigiane edili piemontesi, in particolare per quanto riguarda le competenze di difficile reperibilità avendo a riferimento il Catalogo formativo nazionale e quanto verrà definito dalla “Commissione nazionale Apprendistato e Bilateralità”;
- Monitorare lo stato di qualificazione, anche in riferimento ai livelli di inquadramento, del personale denunciato nelle Casse Edili piemontesi;
- Monitorare il mantenimento degli standard di sicurezza previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza e sugli adempimenti in tema di formazione;
- Predisporre campagne informative e di orientamento congiunte, in particolare sui fabbisogni formativi e di professionalità del settore;
- Predisporre, attraverso il sistema delle Scuole Edili operanti in Piemonte, percorsi formativi ed attività specifiche sulla base delle analisi compiute dall’Osservatorio.
- Promuovere azioni rivolte al contrasto al lavoro irregolare e al dumping contrattuale in edilizia;
- Sviluppare lo scambio di dati ed informazioni tra le istituzioni, gli Enti Ispettivi ed il Sistema Bilaterale di settore al fine di favorire la regolarità, la trasparenza, la salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela contrattuale.
Con successivo Regolamento, da redigersi tra le Parti entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, si provvederà a definire la composizione, le funzioni e le specifiche modalità operative dell’Osservatorio.

Art. 8 - Soggetti diversi
Relativamente alle imprese individuali ed alle Partite Iva che operano senza occupare personale dipendente ed al fine di promuovere le massime condizioni di sicurezza includendo tutti i soggetti operanti nel cantiere, potranno essere congiuntamente definiti percorsi promozionali provinciali - a titolo oneroso e comunque volontario e non vincolante - rivolti alle stesse in ordine a servizi e formazione ad hoc all’interno degli Enti Bilaterali di settore.
A tal fine le Parti si incontreranno per definire le regole di attuazione e fruizione.

Art. 9 - Tavolo di confronto politico permanente
Le Parti convengono di costituire un Tavolo congiunto di livello politico-categoriale che condivida le tematiche del settore e possa rappresentare un riferimento comune e strutturale rispetto alle Istituzioni, anche in ordine alla presentazione delle relative istanze, tra cui il contrasto al lavoro irregolare e al dumping contrattuale in edilizia, allo sviluppo della collaborazione e dello scambio di dati ed informazioni tra le Istituzioni, gli Enti ispettivi ed il Sistema Bilaterale Edile operante nel territorio al fine di favorire regolarità, trasparenza, salute e sicurezza e tutela contrattuale nel settore.

Art. 10 - Indennità sostitutiva di mensa
Ai lavoratori non in trasferta, ai lavoratori che non fruiscono del pasto presso strutture di ristorazione ed ai lavoratori a cui non viene rimborsato il pasto “a piè di lista”, viene corrisposta, a titolo di indennità sostitutiva di mensa, una somma oraria per il personale operaio ed una somma mensile per il personale impiegatizio […]

Art. 11 - Indennità per lavori di alta montagna
Ai sensi di quanto espressamente disposto dall’art.42 lettera C) del CCNL 24 gennaio 2014, al Personale adibito a lavori in alta montagna, in aggiunta alla retribuzione, viene stabilita un’indennità specifica nelle seguenti percentuali di maggiorazione determinata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), lett. a) dell’art. 25 del CCNL.
Altitudine                                                 Indennità
oltre 1.100 e sino a 1.300 metri s.l.m.         8%
oltre 1.300 e sino a 2.000 metri s.l.m.         15%
oltre 2.000 metri s.l.m.                                30%

Art. 12 - Indennità per lavori in galleria
Ai sensi di quanto espressamente disposto dagli arti 23 Gruppo B e 42 lettera i) del CCNL 24 gennaio 2014, al Personale adibito a lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un’indennità nelle seguenti percentuali, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), lett. a) dell’art. 25 del CCNL.
Tipologia lavori in galleria indennità
Personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico di materiali; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e disagio 52%
Personale addetto a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti all’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione 30%
Personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 22%
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (nei casi previsti dal CCNL) sarà riconosciuta, in aggiunta alla retribuzione prevista dal CCNL, un’ulteriore indennità del 20% della retribuzione oraria o giornaliera.

Art. 13 - Indennità di reperibilità
Il lavoratore a cui è richiesta la messa a disposizione dell’azienda per sopperire ad esigenze non prevedibili ai fini di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi di pubblica utilità, la funzionalità e la sicurezza degli impianti, ha diritto ad un’indennità giornaliera di reperibilità oltre a quanto contrattualmente dovuto per la prestazione resa nei casi di effettivo intervento […]
Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale.
Le Parti si attiveranno verso le stazioni appaltanti interessate per il riconoscimento di tale istituto nell’ambito dei capitolati di appalto.
Resta fermo che al lavoratore che presta servizio in regime di reperibilità, debba essere garantito il periodo di riposo giornaliero di 11 ore come previsto normativamente.

Art. 15 - Indennità diverse
Relativamente a:
a) Indennità di lavoro in quota su corda
b) Indennità lavoro di asfaltatura
c) Indennità di guida

Le Parti convengono di uniformare - nel corso della vigenza del presente CCRL - il valore economico di tali indennità, in automatico ed in parallelo all’evoluzione economica dell’analoga indennità provinciale, senza peraltro oltrepassarla, prevista dalla contrattazione collettiva di lavoro provinciale laddove eventualmente sottoscritta dalle OOSS firmatarie con altra Parte datoriale che - in funzione della propria rilevante rappresentatività territoriale - sia storicamente costituente la bilateralità edile territoriale partecipata dalle Organizzazioni datoriali firmatarie.
d) Indennità di trasporto
Per quanto attiene invece all’indennità di trasporto, le Parti convengono di affidare le dinamiche provinciali applicative - riferite ai territori laddove vigenti - al Gruppo di Lavoro di cui all'art 14.