• Dirigente e Preposto
  • Dispositivo di Protezione Individuale
  • Informazione, Formazione, Addestramento
  • Infortunio sul Lavoro

 

Responsabilità di un preposto per omicidio e lesioni colpose in danno di due operai impegnati nello smontaggio di una valvola di una centrale termica: egli non impartiva loro adeguate informazioni ed istruzioni relative all'impianto ed alle procedure per la messa fuori servizio; inoltre non pretendeva che gli stessi utilizzassero i mezzi individuali di protezione messi a loro disposizione.

 

Condannato, ricorre in Cassazione -  Il ricorso è infondato, ma la sentenza deve essere annullata per sopravvenuta prescrizione dei delitti contestati.

 

La Corte afferma che: "è immanente alla carica di preposto, quale quella del R., l'onere di controllare il rispetto delle misure di sicurezza e pretenderne l'osservanza; di dare adeguate istruzioni ai lavoratori esposti a rischi gravi e specifici; nonchè controllare le situazioni di rischio ed, eventualmente, adottare misure di emergenza (cfr. D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 4 e 90 vigente all'epoca del fatto)."

 

E ancora: "in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro ed il preposto sono esonerati da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (ex plurimis, Cass. 4, n. 21587/07, ric. Pelosi, rv. 236721). Nel caso di specie, come correttamente segnalato nelle sentenze di merito, le due vittime hanno patito l'infortunio mentre svolgevano un'attività di manutenzione rientrante nelle loro mansioni e su incarico ricevuto dal R.. Pertanto certamente non può affermarsi che abbiano posto in essere comportamenti abnormi.


Inoltre, la lamentata erroneità del loro intervento, lungi dal costituire causa sopravvenuta da sola idonea alla produzione degli eventi, è invece il frutto della carente informazione e formazione sul delicato e rischioso lavoro da svolgere, da parte (per quel che qui ci occupa) del preposto R. e quindi riconducono la causa del sinistro alla condotta omissiva di quest'ultimo."

 

Infine lo lo schema di funzionamento della centrale termica, se anche era presente, non era nè esposto, nè visibile nè consultabile per l'operatore.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) R.R. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3730/2006 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 15/10/2007;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore Avv. Niccolai Andrea, che ha concluso fu l'accoglimento del ricorso.


FattoDiritto
 
1. Con sentenza del 15/10/2007, la Corte di Appello di Firenze, confermava la condanna di primo grado, emessa dal Tribunale di Pistoia il 23/3/2006, di R.R. per omicidio (in danno di B.A.) e lesioni colpose (in danno di P. R.: fatti acc. in (OMISSIS); decesso del (OMISSIS)).
Il R., in qualità di preposto nell'azienda "A." in cui erano al lavoro gli operai P. R. e B.A., impegnati nello smontaggio di una valvola della centrale termica "Breda C.F.", non impartiva loro adeguate informazioni ed istruzioni relative all'impianto ed alle procedure per la messa fuori servizio; inoltre non pretendeva che gli stessi utilizzassero i mezzi individuali di protezione messi a loro disposizione, sicchè, a causa della fuoriuscita dalla valvola di liquido surriscaldato (250-300 litri di acqua, alla temperatura di circa 100 gradi), i due operai pativano gravissime ustioni che portavano alla morte il B. dopo dieci giorni e provocavano una totale inabilità permanete al lavoro del P..
La Corte di merito, riconosciute le attenuanti generiche e del risarcimento del danno prevalenti, riduceva la pena a mesi 4 di reclusione, sostituita con la multa di Euro 4.560; pena condonata.

La Corte, dopo avere risolto alcune questioni processuali attinenti a pretese violazioni del principio di correlazione e di ritardato deposito della lista testi, nel rispondere ai due motivi di appello di merito, osservava che:

- gli errori operativi nello smontaggio commessi dalle due vittime dell'incidente, non escludevano la causalità della condotta omissiva dell'imputato, in quanto l'attività non era stata da loro svolta al di fuori del processo produttivo, ma anzi era stata esecutiva di incarichi impartiti proprio dal R.; inoltre la loro condotta non era stata connotata da abnormità;

- l'imputato, in qualità di preposto, non aveva fornito agli operai a sua disposizione alcuna informazione od istruzione circa la centrale termica da cui dovevano smontare la valvola (per sostituire una guarnizione), nonostante in passato detti lavoratori fossero stati impegnati solo in attività di manutenzione di più semplice entità.
 
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando:

2.1. la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e l'inosservanza dell'art. 521 c.p.p. in quanto pur essendo stato addebitato al R. di non avere preteso che i suoi dipendenti utilizzassero i mezzi di protezione messi a loro disposizione, era stato condannato dal Tribunale per un diverso profilo di colpa e cioè l'avere omesso un controllo continuo quel pomeriggio, possibile e doveroso, sull'attività dei manutentori da lui diretti; invero il passaggio continuo e la fornitura delle informazioni sulla procedura da seguire per la sostituzione di quella valvola specifica avrebbero certamente impedito l'errore e l'evento di danno.

La Corte di merito, pur richiamando il punto 4 del capo di imputazione, ove era addebitato il difetto di formazione ed informazione, non aveva però speso alcuna parola in relazione all'omesso controllo continuo, in ordine al quale, come specifico profilo di colpa, vi era stata peraltro violazione del principio di correlazione e difetto di motivazione.

2.2. La mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e l'inosservanza della legge penale ed in particolare degli artt. 40 e 41 c.p. per non avere il giudice di merito valutato che gli errori commessi dalle due vittime avevano interrotto il legame causale tra le pretese omissioni del R. e gli eventi.

In particolare la Corte distrettuale aveva disatteso l'applicazione dei principi dettati dall'art. 41 c.p., secondo cui un fattore causale sopravvenuto, eccezionale e da solo idoneo a produrre l'evento, recideva la valenza causale di precedenti fattori, degradati a mere condizioni dell'evento. Nel caso di specie la condotta abnorme dei due operai era stata l'unica causa determinante dell'evento per le argomentazioni già svolte nell'atto di appello, ed obliterate dal giudice di secondo grado.

2.3. La mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e l'inosservanza della legge penale ed in particolare dell'art. 43 c.p. per non avere il giudice di merito escluso la colpa specifica dell'imputato.
In particolare l'unico addebito sopravvissuto nella sentenza di appello era quello di non avere dato adeguata formazione ed informazione agli operai circa il lavoro da svolgere.
Tale affermazione era smentita dagli atti processuali laddove era stato accertato che:

- nel cassetto della cabina era stato trovato un documento denominato "H3" contenente le modalità operative del lavoro da svolgere e che prevedeva preliminarmente l'apertura delle valvole di scarico sotto i collettori di mandata e ritorno; il C.T. del P.M. aveva riferito che tale modalità, se rispettava avrebbe evitato l'evento;

- dalle deposizioni testimoniali risultava che le persone offese avevano in passato operato altri interventi analoghi e che quindi avevano un'esperienza specifica;

- le loro schede di presenza attestavano numerosi interventi di manutenzione ed escludevano che i due fossero dediti solo ad operazioni di manutenzione routinaria.
La Corte di merito, a fronte di specifici motivi di appello sul punto, aveva immotivatamente affermato che non erano state svolte argomentazioni.

3. Il ricorso è infondato, ma la sentenza deve essere annullata per sopravvenuta prescrizione dei delitti contestati.

3.1. In ordine alla doglianza di natura processuale formulata (violazione del principio di correlazione), va osservato che nel capo di imputazione le condotte omissive colpose contestate al R., in qualità di preposto (all'area impianti e della centrale termica), sono indicate nel punto 4 (non aver provveduto a che gli addetti alla manutenzione impianti disponessero di informazioni ed istruzioni aggiornate, con particolare riferimento ad elaborati grafici della messa fuori servizio ed in sicurezza dell'impianto di riscaldamento) e nel punto 10 (non avere disposto e preteso che gli operai P. e B. utilizzassero mezzi di protezione individuali, quali scarpe da lavoro, casco e mantella). La difesa ha lamentato che la motivazione della condanna è in larga parte basata sulla circostanza, mai contestata, del non avere il R., il pomeriggio del fatto, controllato personalmente, con un passaggio continuo sul luogo di attività, il lavoro dei suoi due operai, in tal modo accorgendosi dell'omesso utilizzo dei DIP e della erroneità delle manovre di manutenzione in atto.

Il motivo è infondato.

Va premesso che in ordine a tale profilo di colpa, ben analizzato dal giudice di primo grado, si è dilungata anche la Corte di appello laddove rispondendo all'eccezione di nullità formulata, l'ha ritenuta infondata.

Le considerazione della Corte di merito sono condivisibili.
Invero, è immanente alla carica di preposto, quale quella del R., l'onere di controllare il rispetto delle misure di sicurezza e pretenderne l'osservanza; di dare adeguate istruzioni ai lavoratori esposti a rischi gravi e specifici; nonchè controllare le situazioni di rischio ed, eventualmente, adottare misure di emergenza (cfr. D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 4 e 90 vigente all'epoca del fatto).

Ne consegue che il richiamo nel capo di imputazione alla sua specifica qualità ("preposto"), oltre all'indicazione di specifiche omissioni, ben ha consentito all'imputato di difendersi dall'accusa a suo carico formulata.

Peraltro questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha più volte ribadito che "nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 c.p.p. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 c.p.p." (ex plurimis, Cass. 4, 2393/05, Tucci; Cass. 4, 31968/09, Raso).

Nel caso di specie, l'addebito dell'omesso passaggio continuo non costituisce una diversa contestazione, ma l'indicazione di una concreta possibile modalità attraverso cui il R., quale preposto, avrebbe potuto dare le istruzioni e direttive ai suoi due operai impegnati in un'attività particolarmente a rischio.

3.2. La difesa dell'imputato ha lamentato, inoltre, il difetto di motivazione e l'inosservanza della legge penale ed in particolare degli artt. 40 e 41 c.p., per non avere il giudice di merito valutato che gli errori commessi dalle due vittime avevano interrotto il legame causale tra le pretese omissioni del R. e gli eventi.

Sul punto va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte che, in relazione al lamentato comportamento negligente della persona offesa, ha più volte ribadito come in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro ed il preposto sono esonerati da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (ex plurimis, Cass. 4, n. 21587/07, ric. Pelosi, rv. 236721).
Nel caso di specie, come correttamente segnalato nelle sentenze di merito, le due vittime hanno patito l'infortunio mentre svolgevano un'attività di manutenzione rientrante nelle loro mansioni e su incarico ricevuto dal R.. Pertanto certamente non può affermarsi che abbiano posto in essere comportamenti abnormi.

Inoltre, la lamentata erroneità del loro intervento, lungi dal costituire causa sopravvenuta da sola idonea alla produzione degli eventi, è invece il frutto della carente informazione e formazione sul delicato e rischioso lavoro da svolgere, da parte (per quel che qui ci occupa) del preposto R. e quindi riconducono la causa del sinistro alla condotta omissiva di quest'ultimo. Ne consegue che anche tale motivo di impugnazione è infondato.

3.3. Nei motivi di ricorso, infine, viene censurata la motivazione in ordine all'addebito di difetto di adeguata formazione ed informazione e di mancanza di una preparazione specifica al concreto intervento di manutenzione sulla centrale termica.
Sul punto il giudice di merito, con doppia conforme sentenza, ha evidenziato come:
 
- lo schema di funzionamento della centrale termica non era esposto, visibile e consultabile per l'operatore;

- non era idoneo a rendere comprensibile il suo concreto funzionamento, se è vero che mancava l'indicazione del senso di circolazione dell'acqua;

- le deposizioni raccolte (ad eccezione di quella del teste M., ritenuto dal giudice di merito scarsamente attendibile) inducevano a ritenere che gli operai non avevano mai avuto una specifica informazione e formazione sulla centrale termica e non avevano mai preso visione di una procedura, denominata "H3", solo occasionalmente rinvenuta dai consulenti nel corso di un sopralluogo;

- peraltro il documento "H3" dava indicazioni sul modus operandi di convogliamelo dell'acqua e non aveva alcuna specifica attinenza a problematiche di sicurezza;

- dall'istruttoria svolta era emerso che gli interventi di maggiore rilievo erano svolti direttamente dal R.; pertanto le due vittime non avevano una specifica competenza in ordine al lavoro per cui erano stati incaricati;

- la loro competenza professionale, in generale, non era stata acquisita in forza di attività di formazione, ma in base ad esperienze maturate "sul campo".

Ne ha dedotto il giudice di merito che la condotta del R. era stata negligente e causalmente efficiente degli eventi, in quanto aveva incaricato i suoi due operai di svolgere un lavoro rischioso, senza che questi avessero una corretta informazione e formazione sull'attività da svolgere e dei rischi specifici che andavano ad affrontare; inoltre non aveva preteso l'utilizzo di mezzi di protezione individuale; non aveva svolto alcun controllo specifico e continuativo durante la loro attività.
A fronte di tale coerente motivazione, le censure mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

3.4. L'infondatezza del ricorso non può però condurre al suo rigetto.
Infatti nelle more del processo si è maturata la prescrizione, in assenza di utili periodi di sospensione.

In particolare, tenuto conto della data del commesso reato ((OMISSIS)), la prescrizione ordinaria (sette anni e mezzo, in ragione delle attenuanti prevalenti) si è maturata alla data del 9/8/2007.
A detto termine vanno aggiunti mesi 4 e giorni 20 di sospensione del corso della prescrizione (in primo grado rinvio per astensione degli Avvocati dalle udienze, dal 19/9/05 al 9/11/05; in appello dal 8/6/07 al 24/9/07 per istanza difensiva di rinvio), inidonei ad evitare la estinzione dei delitti contestati.

Si impone pertanto l'annullamento della sentenza, senza rinvio, per sopravvenuta estinzione del reato.

P.Q.M.
 
 
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010