Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 12 ottobre 2021
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2023
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Rieti
Fonte: viterbo-rieti.confagricoltura.it


Sommario:

 

Oggetto del contratto
Decorrenza e durata
Contrasto al caporalato
Appalti (vedi anche Art. 30 CCNL) - Mercato del lavoro e legalità
Bilateralità e welfare
Azioni a tutela delle vittime di molestie sui luoghi di lavoro

 

Permessi per festività religiose- manodopera extra-comunitaria
Ferie solidali
Permessi per volontariato
Incrementi salariali
Salario di risultato e produttività
Classificazione degli operai agricoli e florovivaisti
Impegno a verbale / stampa


Verbale di accordo per il rinnovo del CPL della provincia di Rieti per gli operai agricoli e florovivaisti

L'anno 2021, il giorno 12 del mese di ottobre, in Rieti, viale Lionello Matteucci n.92, presso la sede della Confagricoltura Viterbo - Rieti, tra la Confagricoltura Viterbo - Rieti […], la Federazione Provinciale Coldiretti di Rieti […], la Confederazione Italiana Agricoltori di Rieti […] e la Flai-Cgil di Rieti Roma Est e Valle dell’Aniene […], la Fai-Cisl Roma Capitale e Rieti […], la Uila-Uil di Rieti […], si conviene di rinnovare il Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Rieti, scaduto il 31/12/2019.

Oggetto del contratto
Il Contratto Provinciale di Lavoro (CPL) regola i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il CPL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del C.C. e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo puramente esemplificativo:
le aziende cerealicole;
le aziende ortofrutticole;
le aziende olivicole;
le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
le aziende vitivinicole;
le aziende funghicole;
le aziende casearie;
le aziende tabacchicole;
le aziende faunistico - venatorie;
le aziende agrituristiche e agrituristiche - venatorie;
le cooperative di servizi alle imprese agricole, di raccolta, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci;
le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
le aziende florovivaistiche;
le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato.
Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Contrasto al caporalato
Le parti si danno reciprocamente atto di recepire, all'interno del Contratto provinciale di lavoro, l'intervenuta legislazione in materia di azioni di contrasto contro il lavoro nero, lo sfruttamento e il caporalato, che qui si intendono integralmente recepite. Le parti danno mandato all'Ente Bilaterale FIMI-EBAT Rieti di elaborare un progetto da realizzare con il coinvolgimento delle Imprese e dei lavoratori che preveda iniziative, percorsi di formazione e di integrazione dei lavoratori migranti nel rispetto delle leggi e protocolli sopra richiamate, al fine di realizzare l’incontro tra domanda e offerta di manodopera, di concerto con il Centro per l’impiego e gli altri Enti pubblici a ciò preposti.

Appalti (vedi anche Art. 30 CCNL) - Mercato del lavoro e legalità
Le parti sociali si impegnano e si adopereranno, specie in sede di Osservatorio, a promuovere tra tutti gli operatori la consapevolezza del sistema normativo e contrattuale attraverso linee guida ed avvisi comuni.
In applicazione dell’art. 30 del CCNL del 19 giugno 2018, le aziende agricole che intendono esternalizzare, mediante appalti, alcune fasi del processo produttivo sono tenute a comunicarlo, per il tramite delle associazioni professionali agricole, all’Ente Bilaterale FIMI EBAT Rieti a mezzo pec, entro e non oltre venti giorni dalla data di stipula del contratto stesso, ciò al fine di monitorare il fenomeno e permettere una approfondita analisi all’interno dell’Osservatorio regionale. Tale comunicazione dovrà contenere i dati relativi all’anagrafica dell’impresa appaltante, all’attività oggetto dell’appalto, al periodo di esecuzione, alla tipologia giuridica dell’impresa appaltatrice, al numero ed alla tipologia di lavoratori impiegati.
Dal presente testo normativo è escluso il c.d. contoterzismo agricolo svolto per lavorazioni agromeccaniche.

Bilateralità e welfare
Le parti riconoscono fondamentale importanza alla bilateralità. Attraverso la Cassa Extra Legem “FIMI-EBAT Rieti”, confermano la necessità di effettuare formazione ed informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sia ai lavoratori che ai datori di lavoro, anche con contributi per la partecipazione a corsi di formazione, l’istituzione di un albo degli enti di formazione dei quali avvalersi per la formazione erogata direttamente dal FIMI-EBAT Rieti. La stessa Cassa extra-legem potrà, inoltre, contribuire alla fornitura dei dispositivi individuali di protezione mediante un contributo sulle spese sostenute dall’azienda o anche mediante fornitura diretta.

Azioni a tutela delle vittime di molestie sui luoghi di lavoro
Le parti concordemente decidono di istituire una commissione paritetica per contrastare le molestie sessuali e di genere nel settore agricolo, attraverso uno sportello anti-molestie gestito dall’Ente Bilaterale FIMI-EBAT Rieti.
Lo stesso ente bilaterale si farà carico di affrontare la problematica eventualmente sottoposta con specifica segnalazione.