Tipologia: CCNL
Data firma: 11 maggio 2023
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2025
Parti: Faci e Fiudac/s
Settori: Sacristi
Fonte: eutekne.it


Sommario:

 

Premessa Generale
Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Inquadramento
Art. 3 - Assunzione e periodo di prova
Art. 4 - Retribuzione
Art. 5 - Buoni Pasto
Art 6 - Mensilità supplementari
Art. 7 - Indennità Una Tantum
Art. 8 - Scatti di anzianità
Art. 9 - Valore convenzionale dell'alloggio
Art. 10 - Gratifica Pasquale
Art. 11 - Orario di lavoro
Art. 12 - Part time
Art. 13 - Lavoro straordinario
Art. 14 - Riposo settimanale
Art. 15 - Festività
Art. 16 - Ferie
Art. 17 - Permessi
Art. 18 - Aggiornamento professionale e ritiri spirituali
Art. 19 - Malattia o Infortunio
Art. 20 - Risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento e controversie.

 

Art. 21 - Preavviso di licenziamento
Art. 22 - Trattamento di fine rapporto
Art. 23 - Norme disciplinari
Art. 24 - Condizione di miglior favore
Art. 25 - Bilateralità
Art. 26 - Scadenza del contratto
Appendice A Riservata ai dipendenti di santuari, basiliche e chiese con grandi afflussi di fedeli
Premessa generale
Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Inquadramento
Art. 4 - Retribuzione
Art. 5 - Buoni pasto
Art. 11 - Orario di lavoro
Art. 12 - Part time
Art. 13 - Lavoro straordinario
Art. 24 - Miglior favore
Articolo aggiuntivo al CCNL
Art. 27 - Trasferte
Nota a verbale


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici 2022-2025

Il giorno 11 maggio 2023 in Roma, presso la sede della Faci (Federazione tra le Associazione del Clero in Italia) è stato sottoscritto il nuovo contratto nazionale di lavoro per i sacristi addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici. Sono presenti: […] la Faci […], la Fiudac/s (Federazione Italiana tra le Unioni Diocesane Addetti al Culto/Sacristi) […]
Il Contratto, in vigore dal 1° gennaio 2022, avrà scadenza il 31 dicembre 2025.

Premessa Generale
Il settore è caratterizzato da una grande disomogeneità: gli Enti Ecclesiastici datori di lavoro possono essere sia piccole Parrocchie, con una o più comunità locali di fedeli, che grandi luoghi di culto meta di pellegrinaggi.
Inoltre, l'estrema polverizzazione sul territorio ed il permanere di locali consuetudini liturgiche richiedono che, all'interno del CCNL, vengano individuate norme specifiche per adattarle alle particolari situazioni lavorative. Pertanto, la parte generale del presente CCNL si applica a tutti i rapporti di lavoro intercorrenti fra Enti Ecclesiastici e lavoratori addetti al Culto/Sacristi, mentre nell'Appendice A, che costituisce parte integrante del CCNL, le Parti hanno individuato le specifiche norme che si applicano ai Santuari, meta di pellegrinaggi con afflussi di fedeli numerosi e non lineari, in sostituzione dei corrispondenti articoli della parte generale del CCNL.

Art. 1 - Definizione
Ai fini della presente normativa si definisce sacrista il lavoratore in possesso di piena capacità lavorativa, che presta la sua opera nei luoghi sacri occupandosi principalmente di preparare le sacre funzioni liturgiche e gli altri incontri della comunità cristiana che si tengono nella chiesa, allestendo diligentemente i libri liturgici, le vesti liturgiche e quanto è necessario per le varie celebrazioni liturgiche, e che svolge contestualmente anche le seguenti mansioni:
• Provvedere alla custodia della chiesa, degli arredi e delle suppellettili sacre;
• Attendere alle attività che si svolgono all'interno della chiesa;
• Provvedere alla pulizia ordinaria e, in misura proporzionata ai mezzi di cui dispone, anche straordinaria, della Chiesa, della Sacrestia, del sagrato e delle altre pertinenze;
• Adempiere altre mansioni compatibili con il suo profilo professionale, indicate nella lettera di assunzione.

Art. 2 - Inquadramento:
[…]
Nota a verbale
Si demanda all'ENBIFF 1) la valutazione dei corsi di formazione già frequentati ed attestati 2) la proposta di un programma formativo specifico che tenga conto degli obblighi di legge e delle esigenze specifiche dell'Addetto al Culto/Sacrista che sia fruibile dal 01.01.2024.
[…]
Note a verbale
1 - Le parti si danno reciprocamente atto che è volontà condivisa favorire la emersione del lavoro sommerso e la conseguente agevolazione delle assunzioni e che anche a tal fine è concepita l'esistenza dei 3 livelli.
2 - Le parti si danno reciprocamente atto che è volontà condivisa favorire la formazione dell'Addetto al Culto/Sacrista e che a tal fine è concepita l’esistenza dei C.F. come requisiti per il passaggio di livello. Le parti concordano che il datore di lavoro non può rifiutare quale giustificato motivo di assenza del lavoratore quella dovuta alla formazione.
Per partecipare alla formazione il lavoratore utilizzerà i permessi previsti dall'art. 18 del presente CCNL.

Art. 11 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro giornaliero è concordato con il datore di lavoro.
L'orario di lavoro ordinario è di 44 ore settimanali, distribuite in 6 giornate, dalla domenica al lunedì. Il lavoro prestato nella giornata di domenica è considerato ordinario ed il giorno di riposo sostitutivo verrà concordato con il datore di lavoro
Nel rispetto delle consuetudini locali e dell'organizzazione del lavoro, la distribuzione dell'orario di lavoro avverrà preferibilmente su cinque giornate da 8 ore e una da 4 ore.
Come previsto dall'art. 17 c. 5 del D.Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del D.Lgs citato non si applicano al personale di cui al presente CCNL.

Art. 12 - Part time
Le Parti ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere utile ad agevolare sia le necessità delle Parrocchie, che le esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati, concordano quanto segue.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
[…]

Art. 13 - Lavoro straordinario
L'eventuale lavoro straordinario deve essere preventivamente richiesto dal datore di lavoro.
[…]

Art. 14 - Riposo settimanale
Nel rispetto delle consuetudini locali e dell'organizzazione del lavoro, il sacrista ha diritto a 1,5 giorni di riposo settimanale, concordati con il datore di lavoro, anche non consecutivi e generalmente non coincidenti con la domenica, con la festività del Santo Patrono e le altre festività, fatte salve le condizioni di miglior favore e le intese individuali/locali.
Il lavoro svolto nelle festività indicate nell'articolo 15 è retribuito come previsto all'art 13.

Art. 23 - Norme disciplinari
Considerata la natura peculiare dell'attività svolta dal Sacrista e del luogo sacro dove essa di norma si svolge, il Sacrista è tenuto, oltre che a prestare la sua opera con dovuta diligenza, secondo necessità ed eseguendo le direttive date, anche a mantenere un ottimo comportamento sotto tutti gli aspetti, morale, cattolico, religioso, civile.
Sono espressamente considerati atti gravi che danno luogo alla risoluzione immediata del rapporto di lavoro per giusta causa:
• la violazione della riservatezza legata all'attività pastorale e al ministero sacro svolto nella Chiesa mediante la diffusione di notizie conosciute in ragione del servizio;
• comportamenti gravi e comprovati che ledano la dignità dell'istituzione o confliggano con i suoi principi.
In caso di altre gravi mancanze e infrazioni, il Sacrista potrà incorrere nelle sanzioni di richiamo e sospensione, fino al licenziamento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 legge 300/70.

Art. 24 - Condizione di miglior favore
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore, individuali o locali.
Per tutto quanto non previsto nella presente contrattazione collettiva le parti fanno espresso e formale rinvio alla Legge italiana ed alle specifiche normative di settore da intendersi integrative ma non sostitutive.

Art. 25 - Bilateralità
Le Parti stipulanti confermano e consolidano il ruolo della Bilateralità, che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le Parti Sociali definiscono nell'ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio ai datori di lavoro e ai lavoratori. Le Parti concordano sull'opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.
Le Parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente articolo rappresenta parte integrante del trattamento economico/normativo previsto nel presente CCNL e che, pertanto, deve essere applicato da tutti i datori di lavoro
Gli ambiti della Bilateralità riguardano:
• una adeguata messa a sistema dell'offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dal Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua (FORTE), fondo cui le imprese faranno riferimento per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.
[…]
• studi e ricerche in materia di sicurezza sul lavoro
[…]
a) incentiva e promuove studi e ricerche sul settore, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
b) promuove, progetta e/o gestisce iniziative in materia di formazione;
c) effettua ricognizioni in merito ai mutamenti dei profili professionali;
d) valuta buone prassi o iniziative che pervengano dalle rispettive associazioni locali;
[…]
f) promuove studi e ricerche relative alla sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e svolge funzioni operative in materia;
g) svolge le funzioni in materia di conciliazione previste dall'art. 20.
[…]
i) Promuove lo studio delle problematiche emergenti legate agli addetti al culto/sacristi e al loro servizio specifico alla Comunità mantenendo relazioni con gli uffici competenti della CEI.
Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto verrà elaborato e proposto dall'Ente Bilaterale in termini di welfare collettivo sarà recepito nel CCNL.
[…]

Appendice A Riservata ai dipendenti di santuari, basiliche e chiese con grandi afflussi di fedeli
Premessa generale

I luoghi sacri, di cui a questa appendice, sono caratterizzati da un ingente e non omogeneo afflusso di fedeli come Santuari e Basiliche meta di pellegrinaggi, dove le funzioni tipiche della parrocchia (come ad es. battesimi, matrimoni, funerali) costituiscono solo una parte, minoritaria, dell'attività dei lavoratori dipendenti.
La presenza di gruppi di fedeli organizzati con propri Ministri, o con propri referenti liturgici, richiede il potere di controllo e l'organizzazione diretta ed esclusiva del datore di lavoro, non essendo consentito ai pellegrini il coordinamento e/o il controllo del personale dipendente dall'Ente datore di lavoro.
Qualora fosse necessario un coordinamento del personale dipendente a ciò provvederà il datore di lavoro ovvero, laddove esistente, il direttore delle risorse umane dallo stesso incaricato.
In difetto, si potrà deferire all'ENBIFF la individuazione della figura del coordinatore, che terrà conto dei criteri dell'anzianità di servizio e del titolo di studio. La figura del coordinatore che fungerà da capoturno, con ciò intendendosi che egli continuerà a svolgere l'attività di sacrista all'interno del suo gruppo di lavoro, non comporta una maggiorazione della retribuzione.
presente appendice A sostituisce gli articoli del CCNL di seguito indicati

Art. 1 - Definizione
Il personale, inquadrato nel CCNL per i sacristi e addetti ai luoghi di culto, può svolgere specifiche mansioni, raggruppate nei seguenti due gruppi:
Gruppo A:
Personale addetto esclusivamente alle sagrestie, all'accoglienza dei religiosi ed all'assistenza liturgica, al servizio all'altare, alla cura e custodia dei vasi sacri, alla preparazione delle funzioni liturgiche.
Gruppo B:
Personale addetto all'accoglienza dei pellegrini, all'assistenza alle funzioni liturgiche, alla custodia della chiesa e dei luoghi annessi alla stessa, agli spazi per il Sacramento della riconciliazione, ad eventuali musei e sale reliquie visitabili dai pellegrini, alla gestione degli afflussi dei pellegrini, al portierato ai luoghi sacri e locali annessi (apertura e chiusura della chiesa e dei luoghi annessi, delle sale e luoghi di incontro dei pellegrini), alla raccolta delle offerte durante le funzioni religiose (questue), alla video sorveglianza, ove presente, ai luoghi di culto.
In linea di massima il servizio di pulizia degli spazi interni ed esterni alla chiesa ed ai locali annessi, compresi i musei, non compete al personale inquadrato con il presente CCNL.
Al fine di consentire una corretta organizzazione del lavoro, il passaggio fra i due gruppi può avvenire solamente dietro richiesta scritta e motivata del lavoratore.

Art. 11 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, distribuite su 6 giorni lavorativi, dal lunedì alla domenica.
Per i lavoratori con anzianità di servizio ininterrotto con lo stesso datore di lavoro pari o superiore a 20 anni, l'orario di lavoro settimanale è di 36 ore settimanali, distribuite su 6 giorni dal lunedì alla domenica
Qualora il Santuario o la Basilica siano aperti ai fedeli con un orario, anche spezzato, superiore alle 8 ore quotidiane, l'attività dei lavoratori potrà essere organizzata su turni.
Salvo scelte individuali dei singoli lavoratori, espresse per iscritto al datore di lavoro, i turni sono a rotazione settimanale, con riposo scalare nel 7° giorno di attività.
La prestazione lavorativa nella giornata di domenica è maggiorata del 30% L'organizzazione dei turni di servizio garantirà, in linea di principio, almeno un riposo mensile coincidente con la domenica: qualora ciò non fosse possibile, la prestazione di lavoro nella quarta domenica consecutiva di servizio sarà considerata come straordinario domenicale
Nota a verbale
Il presente articolo 11 sostituisce anche l'art. 14 del CCNL.

Art. 12 - Part time
Le Parti ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale, cioè l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, che risulti comunque inferiore all'orario normale di lavoro previsto dal presente contratto, possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra le necessità dei Santuari e Basiliche e le esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati, nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
[…]
Per i sacristi assunti a tempo indeterminato, con un'anzianità di servizio pari o superiore a 20 anni con lo stesso ente, il limite orario massimo settimanale part-time è fissato a 24 ore.
Tutti i sacristi part-time assunti a tempo indeterminato con anzianità pari o superiore a 20 anni con lo stesso ente, avente un orario contrattuale pari o superiore a 25 ore settimanali, passeranno automaticamente all'orario full-time (36 ore settimanali)

Art. 13 - Lavoro straordinario
L'eventuale lavoro straordinario deve essere preventivamente richiesto dal datore di lavoro.
[…]

Nota a verbale
Per quanto non contemplato nella presente appendice vale il CCNL di cui è parte integrante.