Cassazione Civile, Sez. Lav., 28 aprile 2023, n. 11250 - Verificazione della malattia professionale


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente -

Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere -

Dott. GNANI Alessandro - rel. Consigliere -

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -

Dott. CERULO Angelo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso 7943/18 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in Roma, via di Monserrato n. 34, presso lo studio dell'avv. CLELIA ANGIOLA DORA BETTI, rappresentata e difesa dall'avv. STEFANIA CASTELLI;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti EMILIA FAVATA e LUCIANA ROMEO, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'Istituto, Roma, via IV Novembre n. 144;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 6857-17, depositata il 1.12.17;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.2.23 dal consigliere Dott. Alessandro Gnani.

Fatto

In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d'appello di Napoli riconosceva a A.A. la rendita da inabilità permanente condannando l'Inail alla relativa erogazione a far data dal 18.8.2009, epoca in cui era stata riconosciuta in sede ammnistrativa dall'Istituto stesso.

La Corte, in particolare, rigettava la domanda relativamente al periodo antecedente il 18.8.2009 e con inizio nel 2003, al tempo della prima richiesta presentata in via amministrativa all'Inail, da questo respinta e poi invece riconosciuta dal giudice in primo grado. Riteneva la Corte che, per tale periodo, l'Inail non avesse rinunciato all'eccezione di prescrizione, la quale era bensì maturata, considerato che la successiva domanda amministrativa poi accolta dall'Inail era stata proposta nel 2009, a oltre 3 anni e 150 giorni dalla prima e relativamente a una nuova malattia, dichiarata con insorgenza successiva dal 2009, pertanto con rinuncia della A.A. all'iniziale domanda e alla conseguente decorrenza.

La Corte infine condannava l'Inps alle spese dei due gradi di giudizio, previa compensazione per un mezzo.

Avverso la sentenza, A.A. ricorre per quattro motivi.

L'Inail resiste con controricorso.

Diritto


Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione dell'art. 437, comma 2 c.p.c., per non avere considerato la Corte che Inail solo in grado d'appello, e quindi tardivamente, produceva relazione del proprio consulente medico in cui si contestava che l'Istituto avesse mai rinunciato alla prescrizione.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte ritenuto che la seconda domanda amministrativa presentata dalla ricorrente riguardasse una malattia diversa da quella iniziale, e omettendo di considerare che la ricorrente già antecedentemente alla prima richiesta amministrativa era stata dispensata dall'esposizione a radiazioni ionizzanti, sicchè la malattia era sempre la stessa, avendo piuttosto la ricorrente chiestone un aggravamento a decorrere dal 2009.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione del D.P.R. n. 1124-65, art. 135, comma 1 per avere la Corte fatto decorrere la rendita dalla data del riconoscimento amministrativo ad opera dell'Inail, anzichè dalla data di manifestazione della malattia, avvenuta il (Omissis).

Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione dei parametri minimi ex D.M. n. 140-12 e D.M. n. 55-14, per avere la Corte liquidato le spese dei due gradi al di sotto dei minimi previsti dai citati testi normativi.

Il primo motivo è per un verso inammissibile e per altro manifestamente infondato.

Ai fini dell'autosufficienza, e di consentire un immediato riscontro da parte di questa Corte circa l'asserita tardività della contestazione svolta dall'Inail, il motivo avrebbe dovuto trascrivere, o quanto meno indicare specificamente, gli atti di causa del primo grado da cui emergeva che mai l'Inail aveva allegato che il riconoscimento in via amministrativa a decorrere dal 2009 non poteva valere come rinuncia a far valere la prescrizione per il periodo pregresso, trattandosi nel 2009 della richiesta di rendita per una malattia diversa, dichiarata insorta nel 2009.

Sotto altro profilo il motivo è manifestamente infondato, poichè le eccezioni vietate in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., e ugualmente deve valere per l'art. 437, comma 2 c.p.c., sono soltanto quelle in senso proprio, ovvero "non rilevabili d'ufficio", e non, indiscriminatamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese della controparte (Cass.7107-17). Del resto, le valutazioni compiute dall'Inps in appello sottendevano elementi di fatto - presentazione di due domande in sede amministrativa all'Inail, relative a due diverse malattie - che devono considerarsi indispensabili (art. 437, comma 2 c.p.c.) ai fini della sussistenza o meno del diritto alla prestazione, essendone evidente l'essenzialità ai fini della decisione della controversia, sia in punto di prescrizione sia in punto di tipologia di invalidità fatta valere.

Il secondo motivo è inammissibile per mancanza di specificità. Viene dedotta l'omissione di un fatto decisivo, ovvero la mancata considerazione che l'esposizione alle radiazioni ionizzanti era cessata già antecedentemente alla prima richiesta amministrativa, ma poi nulla si dice nè sulla decisività di tale fatto e quindi su come l'apprezzamento di tale fatto avrebbe dovuto far concludere per una rinuncia tacita dell'Inail alla prescrizione già maturata. In secondo luogo, il motivo non indica il come e il quando il fatto omesso sia stato oggetto di discussione tra le parti nei gradi di merito (v. Cass., S.U., n. 8053/14, Cass.19987/17).

Il terzo motivo è manifestamente fondato.

La sentenza ha attribuito la rendita con decorrenza dal 18.8.2009, indicata come data di riconoscimento in sede amministrativa.

Così facendo, la Corte ha violato il D.P.R. n. 1124-65, art. 135, comma 1, in base al quale la malattia si considera verificata, con correlata decorrenza del diritto alla rendita e decorrenza del termine di prescrizione triennale, dal primo giorno di completa astensione dal lavoro per causa della malattia. Il giorno del riconoscimento in sede amministrativa, invece, non segna l'insorgenza del diritto, che viene riconosciuto dall'Inail in quanto già esistente a far data dalla verificazione della malattia.

La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per i necessari accertamenti sulla data di effettiva insorgenza della malattia.

Il quarto motivo di ricorso rimane assorbito dall'accoglimento del precedente.

La Corte provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.


La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e, rigettati i primi due e assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di cassazione;

Conclusione
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2023