Cassazione Penale, Sez. 3, 03 aprile 2023, n. 13784 - Igiene degli alimenti. Ruolo di un preposto: la delega di funzione non opera quale limite di responsabilità del datore di lavoro in caso di organizzazione a struttura semplice


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito - Presidente -

Dott. PAZIENZA Vittorio - Consigliere -

Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere -

Dott. MAGRO Maria B. - Consigliere -

Dott. ZUNICA Fabio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

A.A., nata a (Omissis);

avverso la sentenza del 06-10-2022 del Tribunale di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.



Fatto


1. Con sentenza del Tribunale di Catania del 6 ottobre 2022, A.A. veniva condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di 3.200 Euro di ammenda, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 5 lett. B) della L. n. 283 del 1962, a lei contestato perchè, quale legale rappresentante della "(Omissis) Srl " e di responsabile del locale di produzione e rivendita alimentare sito in (Omissis) alla (Omissis), deteneva per la vendita sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, ovvero aromatizzati e semilavorati di pasticceria invasi da insetti striscianti e scarafaggi; fatto accertato in (Omissis) il (Omissis).

2. Avverso la sentenza del Tribunale etneo, la A.A., tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.

Con il primo, si censura il giudizio di colpevolezza sotto il profilo della inosservanza della legge penale e della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, osservandosi che il Tribunale ha omesso di considerare taluni importanti elementi di fatto, ovvero che la A.A. aveva stipulato un abbonamento con una ditta specializzata nelle operazioni di derattizzazione e deblattizzazione, attribuendo specifici compiti di controllo ad alcuni dipendenti, non essendosi valutata peraltro la possibilità di un caso fortuito, atteso che il teste B.B. dell'Azienda Sanitaria Provinciale di (Omissis) ha dichiarato che gli animaletti escono di notte quando l'attività è chiusa, per cui è stata sospesa l'attività di produzione e non anche quella di somministrazione.

Con il secondo motivo, ci si duole del difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'elemento soggettivo del reato, evidenziandosi al riguardo che la A.A. ha individuato alcuni dipendenti per lo svolgimento del servizio presso il laboratorio, attribuendo loro specifiche mansioni finalizzate al controllo, alla gestione e alla pulizia del laboratorio, e soprattutto stipulando un abbonamento con una ditta specializzata nello svolgimento nelle attività di derattizzazione e deblattizzazione, non essendo stato specificato quale condotta esigibile avrebbe dovuto tenere l'imputata, tanto più ove si consideri che la società "(Omissis)" risulta avere due punti vendita a (Omissis) e uno a (Omissis).

Con il terzo motivo, infine, oggetto di doglianza è il difetto di motivazione della sentenza impugnata rispetto all'applicazione dell'art. 131 bis c.p., avendo il Tribunale mancato di fornire risposta all'espressa richiesta formulata in tal senso in sede di discussione all'udienza del 6 ottobre 2022. La motivazione sarebbe carente anche rispetto al diniego delle attenuanti generiche, tanto più che all'imputata è stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Motivi della decisione
I primi due motivi sono infondati, mentre il terzo è meritevole di accoglimento, da ciò conseguendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p..

1. Iniziando dai primi due motivi, suscettibili di trattazione unitaria perchè tra loro sovrapponibili, occorre evidenziare che la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputata non presta il fianco alle censure difensive.

E invero il Tribunale ha innanzitutto richiamato gli accertamenti svolti dagli operanti B.B. e C.C., i quali, nell'eseguire il (Omissis) un sopralluogo presso il locale di produzione e rivendita alimentare della "(Omissis) Srl ", sito in (Omissis) alla (Omissis), hanno rinvenuto delle blatte germaniche in uno stipite del locale all'interno del laboratorio di gelateria e pasticceria, venendo altresì riscontrata nello stesso stipite la presenza di prodotti semilavorati per pasticceria in parte scaduti e in parte aperti.

Ciò posto, l'elemento oggettivo del reato di cui al L. n. 283 del 1962 art. 5, comma 1 lett. b) e d) è stato dunque correttamente ritenuto configurabile, posto che le sostanze detenute per la vendita nel predetto locale, ossia aromatizzati e semilavorati per pasticceria, sono risultate in cattivo stato di conservazione, perchè invase da insetti, come accertato nel verbale di sequestro il cui contenuto non è contestato, non essendovi controversia sull'integrazione della fattispecie per cui si procede nella sua componente materiale.

Le doglianze difensive, invero, concernono essenzialmente l'ascrivibilità della condotta alla ricorrente, ma neanche sul punto si ravvisano criticità rilevabili in questa sede, avendo il giudice monocratico ragionevolmente rimarcato la qualità della A.A. di legale rappresentante della "(Omissis)", veste che le imponeva di sorvegliare sul rispetto delle regole igienico-sanitarie da parte dei dipendenti e di far osservare le cautele a garanzia della buona conservazione degli alimenti preparati nel locale, e ciò tanto più ove si consideri che l'impresa "(Omissis)" non è di dimensioni tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità.

1.1. Orbene, l'impostazione seguita nella sentenza impugnata appare immune da censure, in quanto coerente con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. in termini Sez. 3, n. 46710 del 17/10/2013, Rv. 257860 e Sez. 3, Sentenza n. 4067 del 16/10/2007, dep. 2008, Rv. 238596), secondo cui, con riguardo alla disciplina igienica dei prodotti destinati all'alimentazione, e sulla base della disposizione di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, comma 1, lett. b), della detenzione o somministrazione di un prodotto non conforme alla normativa deve rispondere, in caso di società o impresa, a titolo di colpa, il legale rappresentante della stessa, essendo allo stesso riconducibili le deficienze dell'organizzazione di impresa e la mancata vigilanza sull'operato del personale dipendente, salvo che il fatto illecito non appartenga in via esclusiva ai compiti di un preposto, appositamente delegato a tali mansioni, con l'ulteriore precisazione, tuttavia, che la delega di funzioni può operare quale limite della responsabilità penale del legale rappresentante della impresa solo laddove le dimensioni aziendali siano tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità, ma non anche in caso di organizzazione a struttura semplice.

Orbene, nel caso di specie, pur a voler seguire il rilievo difensivo, invero non adeguatamente documentato, secondo cui la società amministrata dall'imputato avesse due punti vendita a (Omissis) e uno a (Omissis), deve escludersi comunque che, si fosse in presenza di una realtà aziendale tale da rendere inesigibile l'osservanza da parte dell'imputata dei suoi doveri di controllo, fermo restando che non risulta che vi sia stata alcuna formale delega di funzioni.

Nè può ritenersi idoneo a esentare da responsabilità la ricorrente il dato (invero non ben approfondito nella sentenza impugnata, ma comunque non dirimente) che la società gestita dalla A.A. avesse sottoscritto prima del controllo un "contratto di abbonamento" con una ditta specializzata nelle operazioni di derattizzazione e deblattizzazione (""Ambiente e Disinfestazione Srl "), permanendo in capo alla legale rappresentante della società, pur in presenza dell'affidamento dell'esecuzione della pulizia dei locali a soggetti esterni all'impresa, il compito, nel caso di specie, eluso, di vigilare sul corretto ed efficace raggiungimento degli obiettivi sottesi al contratto, la cui stipula formale di per sè non è circostanza decisiva, tanto più ove si consideri che il problema della presenza delle blatte nei locali della pasticceria non è stato affatto risolto, essendo stati rinvenuti una pluralità di insetti striscianti e non uno solo, a ciò dovendosi aggiungere, peraltro, che negli stipiti invasi dalle blatte sono stati rinvenuti prodotti alimentari in parte scaduti e in parte aperti, il che denota evidenti e più generali profili di negligenza nella custodia degli alimenti.

Della violazione dei doveri di assicurare il pieno rispetto delle condizioni igienico-sanitarie nella conservazione dei prodotti destinati alla vendita e di controllare altresì la puntuale esecuzione delle pattuizioni negoziali relative all'incarico di disinfestazione dei locali, è stata legittimamente ritenuta colpevole la legale rappresentante della società "(Omissis) Srl ", risultando la contravvenzione per cui si procede integrabile anche dall'elemento psicologico della colpa. Ne consegue che, in quanto sorretta da un percorso argomentativo non manifestamente illogico, l'affermazione della penale responsabilità dell'imputata, anche sotto il profilo soggettivo, resiste alle doglianze articolate nei primi due motivi di ricorso.

2. Il terzo motivo, dedicato al diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., è invece meritevole di accoglimento. Al riguardo deve infatti rilevarsi che, a fronte della relativa sollecitazione difensiva, si registra un silenzio argomentativo del Tribunale che integra un vizio di motivazione, tale da imporre l'annullamento con rinvio in parte qua della pronuncia impugnata, dovendo essere fornita argomentata risposta, positiva o negativa, alla richiesta difensiva.

Quanto infine alla doglianza riferita al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non può infine non sottolinearsi la natura non specifica della censura, contenuta nella parte finale del terzo motivo (riferito come detto all'omessa risposta della sentenza impugnata rispetto alla richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto), senza un'adeguata spiegazione delle ragioni che avrebbero giustificato una differente decisione da parte del giudice monocratico, non apparendo pertinente il solo richiamo alla concessione della sospensione condizionale della pena, stante la diversità dei presupposti che giustificano il riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'istituto ex art. 163 c.p..

3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al solo punto concernente l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di (Omissis) in diversa composizione fisica, mentre il ricorso deve essere invece disatteso nel resto, da ciò conseguendo la definitività del giudizio di colpevolezza; al riguardo, invero, deve solo richiamarsi per completezza la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Rv. 265434), secondo cui, nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania in diversa composizione fisica. Rigetta il ricorso nel resto.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2023