Tipologia: CIPL
Data firma: 2 ottobre 1996
Validità: 01.01.1996 - 31.12.1999
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Rieti
Fonte: viterbo-rieti.confagricoltura.it
Sommario:
Premessa |
Art. 7 Retribuzione operai agricoli |
Verbale di accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale dei lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di Rieti (02 ottobre 1996)
Il giorno 2 ottobre 1996 presso la sede dell’Unione provinciale Agricoltori di Rieti si sono incontrate: l’Unione Provinciale Agricoltori […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Rieti […], la Confederazione Italiana Agricoltori […] e la Flai Cgil […], la Fisba Cisl […] assistita dal segretario Territoriale Cisl […], la Uila Uil […]
Premessa
(la presente premessa si aggiunge al vigente CIP)
le parti concordano sulla difficoltà in cui versa il settore agricolo della Provincia di Rieti, in virtù anche dell’orografia del territorio, prevalentemente in zona montana.
Art. 1 Contrattazione integrativa provinciale
(il presente art. sostituisce integralmente l’art.1 del vigente CIP)
Il presente contratto provinciale assieme al vigente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti della provincia di Rieti.
Si applica inoltre anche ai lavoratori dipendenti da imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato, nonché delle attività agrituristiche e faunistiche venatorie.
E’ sviluppato nell’ambito delle materie demandate a livello provinciale dalla contrattazione nazionale sia sotto il profilo normativo che salariale, facendo salve le norme di miglior favore acquisite nel tempo dalla contrattazione provinciale, limitatamente alla parte riguardante l’extra- legem (FIMI) di cui agli artt. 58 e 59, si applica rispettivamente anche per gli operai florovivaisti, ai concedenti i terreni in compartecipazione e piccola colonia e relativi compartecipanti e piccoli coloni.
Art. 4 Contratti di formazione lavoro
Le imprese agricole che intendono effettuare i CFL sono tenute a trasmettere, alla CP di cui all’art.19 del vigente CIPL, copia del progetto e del contratto di formazione individuale.
La commissione entro 5 gg. Dal ricevimento provvederà ad inviare il proprio parere alle sezioni circoscrizionali competenti.
In relazione a quanto di competenza del livello provinciale in materia di C.F.L. si stabilisce quanto segue:
1) Formazione
La durata di ogni singola qualifica è la seguente:
- specializzato super mesi 24
- specializzato mesi 20
- qualificato super mesi 18
- qualificato mesi 12
[…]
Art. 8 Rimborso spese
(inserire dopo il 4° com. dell’art.17 del vigente CIPL)
I lavoratori comandati fuori dall’azienda ad una distanza fino a 15 km stradali dall’azienda stessa, per la consumazione dei pasti possono tornare presso i locali messi a loro disposizione dal datore di lavoro, a condizione che la ripresa del lavoro non subisca ritardi.
Art. 9 Diritti sindacali
Il secondo comma dell’art.26 del vigente CIPL viene sostituito dal seguente:
nelle aziende con oltre 3 dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato e/o con oltre 900 giornate potrà essere eletto dai lavoratori un delegato d’azienda nelle forme previste dal CCNL
Note a verbale
Le parti concordano di verificare in appositi incontri le modalità e gli strumenti più idonei per stabilire il salario legato ad obiettivi aziendali, così come previsto dal CCNL e dall’accordo del 23 luglio ’93.
Le parti concordano di stabilire in successivi incontri le modalità di attuazione del rappresentante alla Sicurezza dei lavoratori e comunque sulla base di quanto previsto dagli accordi nazionali di settore.
Le parti concordano che entro 60 gg. dal presente accordo si procederà alla rivisitazione dell’accordo sindacale Extra-Legem (FIMI)
Le parti concordano che entro 60 gg provvederanno all’integrazione del presente accordo con il CIP vigente ed alla relativa stampa per un’immediata diffusione.