Tipologia: Accordo rinnovo CIPL
Data firma: 21 maggio 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Rieti
Fonte: viterbo-rieti.confagricoltura.it


Sommario:

 

1) Decorrenza e durata
2) Aumenti salariali
3) Rimborsi spese
4) Esclusività di stampa
5) Modifiche al regolamento FIMI vigente
7) Condizioni di miglior favore
Tabelle salariali

 

Allegato I Accordo sindacale per la costituzione di un fondo per la erogazione di indennità integrative a quelle di legge
Allegato II
Allegato III - Bozza domanda di richiesta integrazione
Allegato IV Statuto dei lavoratori L. 20 maggio 1970, n. 300
Allegato V Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro


Verbale di accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro della provincia di Rieti (21 maggio 2008)

L’anno duemilaotto, il giorno ventuno del mese di maggio presso la sede della Confagricoltura Viterbo - Rieti sita in Rieti alla via Poggio Mirteto n.6, tra la Confagricoltura Viterbo-Rieti […], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Rieti […], la Confederazione Italiana Agricoltori di Rieti […] e la Flai Cgil di Rieti […], la Fai Cisl di Rieti […], la Uila Uil di Rieti [...], si è convenuto di rinnovare il Contratto Provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Rieti come segue:

5) Modifiche al regolamento FIMI vigente
Esaminato il documento predisposto dai componenti del Comitato FIMI, per un miglior funzionamento del fondo stesso, si decide di effettuare delle modifiche ed integrazioni come di seguito riportato:
[…]
e) possibilità di fornitura di alcuni D.P.I. supplementari oltre a quelli già dovuti dal datore di lavoro per tutti i lavoratori che ne facciano richiesta con un numero di giornate prestate nell’anno precedente uguale o superiore a 156 con lo stesso datore di lavoro, purché quest’ultimo sia in regola con il pagamento del contributo fimi
f) possibilità di organizzare dei corsi di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
g) possibilità di riconoscere ai componenti del comitato FIMI un rimborso spese sostenute per manifestazioni, eventi, convegni, etc, stabilendone di volta in volta l’importo;
6) volontà delle parti di avviare i dialoghi per la costituzione di un ente bilaterale.
5) disponibilità delle parti ad adeguare il CPL alle nuove norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro a seguito della sottoscrizione di accordi stipulati a livello nazionale.

Allegato V Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Ai fini della tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori sul luogo di lavoro, l’Italia si è adeguata a quanto previsto in sede comunitaria. Lo stesso decreto legislativo n. 626 del 1994 ha recepito infatti ben otto direttive dell’Unione Europea.
Con il decreto 626 si è passati da una normativa basata su un intervento “riparatorio” ad una incentrata sulla prevenzione e sull’informazione. La gestione della sicurezza, infatti, non è più affidata solo al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, ma coinvolge tutti i lavoratori.
Quanto previsto dal d. lgs. n. 626/1994 si applica a tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati. Il decreto in esame prevede delle misure generali di tutela inerenti soprattutto la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza presenti nei luoghi di lavoro, stante la considerazione che “non esiste un’attività a rischio zero”. Il “Documento di valutazione dei rischi”, infatti, rappresenta forse il più importante adempimento preventivo che il datore di lavoro deve approntare, dal momento che esso rappresenta lo strumento attraverso il quale si arriva all’individuazione concreta dei rischi presenti all’interno della realtà aziendale.
Di recente, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, emanando, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 123/2007, il d. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Con tale intervento il legislatore ha mirato al riassetto e alla riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro. All’interno delle aziende tutti i soggetti sono coinvolti nel perseguire “l’obiettivo sicurezza”, nonché a prevenire o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute e dell’integrità dell’ambiente esterno.
a) Valutazione dei rischi
Il Datore di lavoro dovrà redigere con l’aiuto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) un documento organico che costituisce la valutazione dei rischi esistenti in azienda. L’attività sotto analisi dovrà quindi essere ricondotta e riconosciuta, anche ai fini degli incendi come:
• rischio basso;
• rischio medio;
• rischio elevato.
In dipendenza da questo riconoscimento, i lavoratori addetti al servizio antincendio dovranno seguire un corso specifico rispettivamente di 4, 8 o 16 ore.
b) Lavoratore
Agli effetti delle nuove disposizioni per “lavoratore” si intende la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Il lavoratore, dal canto suo, deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni. Il lavoratore, inoltre, deve osservare le disposizioni che vengono impartite dal datore di lavoro o dai suoi preposti nonché, utilizzare in maniera corretta i dispositivi di protezione individuali (DPI) che gli vengono affidati, utilizzare in modo corretto i macchinari e le apparecchiature, non compiere di propria iniziativa operazioni che possano compromettere la sicurezza propria o dei colleghi.
c) Datore di lavoro
Per “datore di lavoro”, invece, si intende il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o, in ogni caso, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la sua attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Compito del datore di lavoro è quello di informare tutti i lavoratori in merito ai rischi per la salute e la sicurezza. Egli deve istruire ogni lavoratore sulle misure di sicurezza e di prevenzione, e vigilare in merito all’osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza.
d) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
Il “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” è una persona fisica, designata dal datore di lavoro, a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e di protezione dai rischi. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento delle suddette funzioni è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione è inoltre necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
e) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” ha il compito di rappresentare i lavoratori per quanto riguarda tutti gli aspetti legati alla tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro. Egli può accedere in tutti i luoghi di lavoro, viene preventivamente consultato sulla valutazione dei rischi, l’individuazione, la realizzazione e la verifica della prevenzione all’interno dell’azienda nonché, sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, anche degli incendi, al pronto soccorso e all’evacuazione dei lavoratori.
f) Medico competente
Il “medico competente” collabora con il datore di lavoro e con il responsabile del servizio di protezione e prevenzione, sulla base di una specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda, oltre che delle situazioni di rischio. Suo compito è anche quello di predisporre l’attuazione delle misure volte a tutelare la salute e l’integrità psico-fisica del lavoratore. Egli deve effettuare gli accertamenti sanitari, quando gli stessi siano previsti, per monitorare lo stato di salute dei lavoratori.
g) Addetti alla gestione delle emergenze incendio e primo soccorso
Il datore di lavoro, anche tenendo conto dell’organizzazione del lavoro, della complessità dell’azienda e dei rischi della lavorazione, designa alcuni lavoratori incaricati di gestire situazioni di emergenza, incendio e primo soccorso.
h) Gestione dell’emergenza
Tutti i lavoratori debbono essere edotti, mediante comunicazione diretta (cui possono aggiungersi, per maggiore efficacia, le altre usuali forme aziendali di divulgazione, per esempio: cartellonistica, affissione in bacheca ecc.), sulle norme di comportamento da osservare in situazioni di emergenza. In particolare essi hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente al personale specificatamente incaricato della gestione delle situazioni di emergenza ogni evento pericoloso per cose o persone verificatosi negli ambienti di lavoro (es.: incendio, scoppio, infortunio, malore ecc.) e astenersi dall’effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone (salvo laddove sia impossibile contattare un incaricato, ovvero in situazione di pericolo grave e immediato).
In particolare non dovranno utilizzare attrezzature antincendio o di pronto soccorso, o effettuare interventi o manovre sui quadri elettrici o sugli impianti tecnologici (idrico, termico, di condizionamento ecc.) senza aver ricevuto adeguate istruzioni.