Tipologia: Protocollo di intesa sul lavoro agile
Data firma: 6 aprile 2023
Validità: 30.06.2023
Parti: Unipol e First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Unipol
Fonte: fisac-cgil.it


Protocollo di intesa sul lavoro agile

Il giorno 06 aprile 2023 si sono incontrate le Organizzazioni Sindacali Aziendali di First/Cisl, Fisac/Cgil, Fna, Snfia e Uilca con la Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Unipol (di seguito congiuntamente denominate “le Parti”), al fine di discutere e definire un Protocollo per disciplinare il lavoro agile che interesserà tutte le società del Comparto Assicurativo per un periodo sperimentale di 12 mesi.
All’esito di un percorso di confronto durato alcuni mesi, le Parti hanno convenuto che il Protocollo si basi sui seguenti principi e linee guida:
1. il processo di adesione al lavoro agile, su base volontaria, interesserà tutte le aree aziendali e verrà prontamente avviato tramite una progressiva implementazione che si concluderà entro il 30 giugno 2023 al fine di poter predisporre e far sottoscrivere gli accordi individuali a tutti i dipendenti interessati. Nel corso delle prossime settimane verrà definito il calendario con il dettaglio delle aree aziendali;
2. il lavoro agile potrà essere svolto per un massimo di 4 giorni al mese, ad eccezione di specifiche aree aziendali che potranno prevedere sino a un massimo di 8 giorni al mese;
3. la sperimentazione interesserà tutto il personale dipendente ad eccezione dei Funzionari Senior che, in considerazione del ruolo, di norma non saranno inclusi;
4. gli accordi individuali saranno tutti reversibili, anche temporaneamente, per ragioni tecnico - organizzative e/o per giustificati motivi soggettivi;
5. per tutto il periodo della sperimentazione continueranno a trovare applicazione il CIA e gli accordi tempo per tempo vigenti;
6. le Parti si incontreranno con cadenza trimestrale dall’avvio della disciplina transitoria sul lavoro agile al fine di monitorarne l’andamento, coerentemente con il proseguimento delle attività di formazione e di implementazione delle iniziative di digitalizzazione del Gruppo.
Letto, confermato e sottoscritto

Allegato 1
Istruzioni operative per la prestazione lavorativa in modalità agile

Ad integrazione di quanto previsto nel Protocollo d’Intesa sul Lavoro Agile sottoscritto in data 06/04/2023 - i cui principi vengono qui integralmente richiamati - si indicano di seguito le istruzioni operative relative allo svolgimento della prestazione in modalità agile (c.d. “Istruzioni Operative”) al fine di individuare un nucleo di disposizioni comuni, alla luce delle quali coloro che aderiranno alla possibilità di lavorare da remoto potranno far riferimento e che verranno in parte recepite anche nei singoli accordi individuali.

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1. Il Lavoro Agile è una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa di natura subordinata, stabilita mediante accordo individuale su base volontaria tra impresa e lavoratore che prevede lo svolgimento, in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza la predeterminazione di una postazione fissa, nell’ambio dei soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (CCNL Ania e CIA Gruppo Unipol).
2. La prestazione lavorativa in Modalità Agile può essere espletata dal lavoratore al di fuori dell’abituale sede di lavoro presso la propria dimora, ovvero in altri luoghi privati idonei situati nel territorio dello stato italiano (salvo specifica autorizzazione, in via eccezionale, allo svolgimento di attività lavorativa dall’estero) con esplicito divieto di locali pubblici o aperti al pubblico, ove possa essere garantita la più assoluta riservatezza a cui il dipendente è contrattualmente tenuto sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso, anche attraverso sistemi informativi aziendali.
3. Il Lavoro Agile non rappresenta una modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa e quindi non comporta il riconoscimento di alcun trattamento di trasferta.
4. La modalità di Lavoro Agile non deve incidere negativamente sull’inserimento del dipendente nell’organizzazione aziendale, sulle opportunità di sviluppo professionale e sull’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Durante le giornate di Lavoro Agile la lavoratrice ed il lavoratore godranno degli stessi diritti e saranno soggetti agli stessi doveri inerenti il rapporto di lavoro, conservando il medesimo trattamento normativo ed economico derivante dall’applicazione del CCNL Ania, del Cia Gruppo Unipol e degli accordi vigenti, ivi incluse le previsioni dell’accordo individuale per il Lavoro Agile.
5. Per la durata di svolgimento dell’attività lavorativa in modalità Lavoro Agile, il dipendente, durante il normale orario di lavoro è tenuto a rendersi disponibile e contattabile attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’impresa, al fine di garantire un’ottimale organizzazione delle attività, permettere le abituali occasioni di coordinamento e contatto con i propri responsabili e con i propri colleghi ed è tenuto a comunicare al proprio responsabile eventuali sospensioni della prestazione lavorativa.
6. In via eccezionale, per esigenze impreviste e successivamente sopraggiunte, il responsabile può revocare la giornata di Lavoro Agile precedentemente concordata, dandone comunicazione con congruo anticipo, di norma entro le ore 10:00 del giorno lavorativo immediatamente precedente, convenendo con il lavoratore una nuova programmazione, tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative aziendali.
7. In caso di mancato utilizzo delle giornate di Lavoro Agile nel mese, le stesse non potranno essere recuperate nei mesi successivi, ferma restando la possibilità di usufruirne anche cumulativamente nel mese di riferimento. Inoltre, ai fini del raggiungimento del numero massimo di giornate di lavoro agile, sono computate sempre come giornate intere i venerdì e i semifestivi e, in genere, tutte le giornate in cui viene svolto un orario lavorativo ridotto. Sono pertanto computate come giornate intere di lavoro agile anche quelle in cui il lavoratore fruisca di permessi o ferie ad ore.
8. Durante le giornate di Lavoro Agile non è di norma prevista l’effettuazione di lavoro straordinario e/o supplementare e di conseguenza il riconoscimento di alcun trattamento retributivo aggiuntivo rispetto all’ordinario, salvo specifiche esigenze che dovranno essere oggetto di preventivo confronto tra le Parti.
9. Durante le giornate di Lavoro Agile i periodi di assenza (es. malattia, ferie, ecc.) dovranno continuare ad essere giustificati, fruiti e comunicati, secondo i termini e le condizioni contrattualmente previste.
10. Allo stesso modo, le giornate di Lavoro Agile dovranno essere giustificate dal dipendente ed approvate dal responsabile tramite l’apposita procedura nel gestionale aziendale.
11. In caso di assenza per malattia coincidente con una giornata di Lavoro Agile precedentemente programmata, la stessa potrà essere riprogrammata in altra data, nell’ambito dei limiti mensili, d’intesa con il proprio responsabile.
12. Anche durante i giorni di svolgimento del lavoro in modalità Agile, l’impresa riconoscerà al lavoratore il diritto alla maturazione del buono pasto, secondo quanto previsto dai contratti collettivi tempo per tempo vigenti per il personale dipendente del settore assicurativo.
13. L’Azienda garantirà al lavoratore la disponibilità della necessaria e idonea dotazione informatica.
14. La connessione internet, che deve essere almeno di tipo ADSL “20 Mega”, resta a carico del lavoratore, così come i costi per l’energia elettrica e la rete telefonica fissa.
15. Nel rispetto delle modalità e dei tempi di esecuzione del lavoro in modalità Agile come sopra indicati, il lavoratore ha diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro. Tale diritto è necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore e non inciderà sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi. La finalità del diritto alla disconnessione è prevenire il rischio da tecnostress.
Le riunioni in modalità ibrida e/o virtuale avverranno durante il normale orario di lavoro.
16. In materia di salute e sicurezza sul lavoro restano confermate le disposizioni a norma di legge e di contratto, integrate con le specifiche previsioni per il Lavoro Agile, di cui l’impresa fornisce apposita informativa al dipendente, così come previsto dall’art. 22 della Legge 81/2017. In particolare, il luogo della prestazione dovrà essere idoneo all’uso abituale di supporti informatici, non dovrà presentare condizioni che mettano a rischio l’incolumità fisica o psichica del lavoratore e dovrà rispondere ai parametri di sicurezza del lavoro previsti dalle policy aziendali in uso. Restano quindi confermate le disposizioni aziendali in materia di assegnazione e uso degli strumenti elettronici, informatici e telematici delle infrastrutture tecnologiche.
17. Così come stabilito dall’art. 23 della Legge 81/2017, il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali, nonché alla copertura assicurativa per gli infortuni professionali prevista dal CIA Assicurativo di Gruppo tempo per tempo vigente. Qualora un dipendente subisca un infortunio di qualsiasi genere mentre effettua la prestazione lavorativa in modalità di Lavoro Agile, dovrà informare tempestivamente l’Amministrazione del Personale per i necessari adempimenti.
18. Durante la prestazione in modalità Lavoro Agile proseguiranno tutte le attività di formazione (obbligatoria e non) che possono essere svolte tramite fad e webinar, ivi comprese quelle di implementazione delle iniziative di digitalizzazione del Gruppo, a cui dovrà essere prestata la massima attenzione e collaborazione.
19. Per il personale operante presso i call center del Gruppo, le giornate di Lavoro Agile potranno essere programmate anche con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nei turni notturni, festivi e nelle giornate del sabato.
20. In caso di malfunzionamento, mancato funzionamento, smarrimento o furto delle
strumentazioni assegnate ovvero di insufficiente o mancata connessione dati che renda impossibile - in tutto o in parte - la prestazione lavorativa, il dipendente è tenuto a darne immediata comunicazione al proprio responsabile, che comunicherà le eventuali attività alternative da svolgere ovvero indicherà di recarsi a lavorare in sede ovvero potrà concedere la fruizione di istituti contrattuali a disposizione del dipendente per coprire il periodo di tempo residuo non lavorabile, in attesa che il problema venga risolto.
21. Nel caso in cui sia necessario il rientro presso la sede di lavoro per una delle cause di cui al punto precedente, ad esempio a seguito di malfunzionamento degli strumenti informatici o altra necessità di assistenza, il tempo di viaggio strettamente necessario per raggiungerla verrà imputato alla normale attività lavorativa.
22. Eventuali controlli del datore di lavoro avverranno sempre nel rispetto della dignità della persona, nonché delle previsioni di cui all’articolo 4 della legge n. 300/1970, delle linee guida giuridiche e della disciplina dell’art. 24 del CIA, fermo restando il potere di controllo in capo al datore di lavoro che verrà esercitato, laddove possibile e per quanto compatibile, nei limiti sopra indicati e nelle stesse modalità con cui viene esercitato all’interno dei locali aziendali.
23. Le istruzioni operative sono valide anche per il personale che dovesse rientrare tra le categorie per le quali la legge prevede, anche temporaneamente, il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile in assenza di accordi individuali, ad eccezione del limite massimo di giornate lavorabili in modalità agile.
24. Il recesso dalla modalità Lavoro Agile, prima della scadenza concordata o la sua sospensione temporanea per un massimo di 6 mesi, saranno sempre possibili su specifica richiesta del lavoratore o a fronte di ragioni di carattere tecnico organizzativo con un preavviso di almeno trenta giorni (ad es. assegnazione di ruoli non remotizzabili), anche relative ad intere aree/strutture aziendali o singole unità operative, ovvero in presenza di un giustificato motivo, ivi compreso il caso in cui il lavoratore non dovesse assicurare un livello di operatività adeguato alle proprie mansioni, fermo restando l’eventuale esercizio del potere disciplinare.
25. Sono garantite tutte le medesime libertà e i diritti sindacali spettanti ai dipendenti che prestano la loro attività presso le sedi aziendali (bacheche elettroniche, assemblee in remoto con possibilità di votazioni in tempo reale).
26. In tema di Lavoro Agile, qualora dovessero intervenire nuove disposizioni di legge, le Parti si incontreranno per un confronto sugli eventuali adeguamenti da apportare.

Allegato 2

Gentile __________________________________________
Sede ___________________________________________
CF ___________________________________________

Oggetto: Accordo individuale per la prestazione di lavoro “agile” ai sensi degli articoli 18 e ss. della legge n. 81/2017.

Gentile Collega,
Le indichiamo di seguito i termini dell’accordo relativo allo svolgimento della prestazione lavorativa secondo la modalità denominata “lavoro agile” ai sensi degli articoli 18 e ss. della legge n. 81/2017, in conformità a quanto previsto dal Protocollo di intesa sottoscritto tra l’Azienda e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 6 aprile 2023
La prestazione sarà regolata secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, dal vigente CCNL Ania per i dipendenti delle Imprese Assicuratrici, dal vigente CIA, dai regolamenti aziendali vigenti e dal presente accordo individuale, con le precisazioni e secondo le disposizioni che seguono:

1. Modalità di espletamento della prestazione in lavoro agile
1.1 A far data dal ….. aprile 2023 e fino al 30 giugno 2024, la prestazione lavorativa potrà essere svolta in parte all’esterno dei locali aziendali.
1.2 La prestazione di lavoro agile sarà effettuata, prioritariamente, presso la Sua abitazione o, eventualmente, presso altro luogo privato di Sua pertinenza, situato nel territorio dello stato italiano (salvo specifica autorizzazione, in via eccezionale, allo svolgimento di attività lavorativa dall’estero). In ogni caso, tale luogo dovrà rispondere a requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza, considerando le specifiche mansioni svolte e secondo un principio di ragionevolezza; pertanto, il luogo della prestazione dovrà essere idoneo all’uso abituale di supporti informatici, non dovrà presentare condizioni che mettano a rischio l’incolumità fisica o psichica del lavoratore, né la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati nell’espletamento delle mansioni e dovrà rispondere ai parametri di sicurezza del lavoro richiamati nell’Informativa sulla salute e sicurezza per i lavoratori in lavoro agile.
1.3 L’esecuzione della prestazione potrà avvenire all’esterno dei locali aziendali fino ad un massimo di x giornate lavorative complessive nell’arco del mese, non recuperabili nel mese successivo in caso di mancata fruizione. Il numero di giornate lavorative che potranno essere svolte all’esterno dei locali aziendali resta lo stesso sia in caso di rapporto full time che part time; sono computati come giornate intere anche i venerdì e i semifestivi nonché tutte le giornate in cui l’orario giornaliero non sia completamente lavorato a causa della fruizione di ore di ferie o permessi a qualunque titolo.
1.4 La pianificazione delle giornate di lavoro effettuato in sede e delle giornate di lavoro da luogo alternativo sarà concordata con il Suo Responsabile gerarchico e potrà subire modifiche che dovranno essere comunicate entro le ore 10.00 del giorno lavorativo immediatamente precedente, salvo casi di impedimento o di urgenza. Le giornate di Lavoro Agile dovranno essere giustificate ed approvate dal Responsabile tramite l’apposita procedura nel gestionale aziendale.
1.5 La prestazione lavorativa resa in modalità agile comporta, in modo specifico, una condotta informata ai principi di correttezza e disciplina; di conseguenza, in caso di impedimenti di qualsivoglia natura è Suo preciso onere segnalare al Suo Responsabile, con la massima tempestività, le circostanze che possono influenzare la prestazione.
1.6 Durante la prestazione in modalità agile e per tutta la durata del presente Accordo, proseguiranno le attività di formazione e di implementazione delle iniziative di digitalizzazione del Gruppo, a cui dovrà essere prestata la massima attenzione e collaborazione.

2. Tempi e durata della prestazione in lavoro agile
2.1 Durante la prestazione di lavoro agile, si applicheranno i limiti settimanali e giornalieri di durata oraria della prestazione previsti dal CCNL Ania, dal CIA Gruppo Unipol, dai Regolamenti aziendali e dal Suo contratto individuale di lavoro.
2.2 Durante l’orario lavorativo di cui sopra Lei è tenuto a garantire piena reperibilità ed a rendersi contattabile attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla Società.

3. Trattamento economico e normativo
3.1 La Sua retribuzione resta invariata rispetto a quella attualmente percepita.
3.2 Le Sue mansioni rimangono quelle fissate nel contratto individuale di lavoro, così come la fruizione e le abituali modalità di comunicazione di permessi, ferie, malattia e qualunque altro tipo di assenza disciplinata dal CCNL e dalla normativa interna in vigore.
3.3 Nelle giornate in cui la prestazione verrà svolta in modalità agile, non è prevista l’effettuazione di lavoro straordinario/supplementare e/o il riconoscimento di alcun trattamento retributivo aggiuntivo rispetto all'ordinario e non viene riconosciuto alcun trattamento di missione o trasferta ovvero di qualsivoglia indennità connessa all’attività resa fuori dalla sede di lavoro.

4. Strumenti di lavoro e sicurezza
4.1 L’azienda Le fornirà, per tutta la durata necessaria, idonei strumenti per lo svolgimento della prestazione da remoto, la cui assistenza tecnica è a carico dell’Azienda, e non sono previsti rimborsi in caso di acquisto di strumentazione personale e di utilizzo delle Sue utenze (ad es. energia elettrica e linea dati).
4.2 L’assistenza tecnica degli strumenti forniti dall’Azienda è a carico della stessa; in caso di malfunzionamento, in alternativa alla soluzione della problematica “a distanza”, l’Azienda si riserva di richiamarLa in sede in attesa che il problema venga risolto.
4.3 Lei si impegna a custodire con la massima cura e mantenere integra la strumentazione aziendale fornita, in modo tale da evitarne il danneggiamento e lo smarrimento. Lei ha, inoltre, l’obbligo di adottare le necessarie precauzioni affinché terzi, ivi compresi i Suoi familiari, non possano accedere agli strumenti di lavoro.
4.4 Durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile Lei è tenuto al rispetto delle pause previste dalla legge e dal CCNL vigente ed alla scrupolosa applicazione delle prescrizioni generali derivanti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché delle prescrizioni specifiche del Medico Competente indicate in sede di visita di sorveglianza sanitaria.
4.5 In caso di infortunio professionale durante la prestazione lavorativa, anche se avvenuto al di fuori dei locali aziendali o in itinere, Lei dovrà informare tempestivamente Amministrazione del Personale e Costo del Lavoro (seguendo quanto indicato su Futur@/Life/Infortuni Professionali) per i necessari adempimenti INAIL ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della legge 81/2017.

5. Obblighi di riservatezza e privacy
5.1 In qualità di “incaricato” del trattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto (i) dalla Disposizione Interna di Gruppo avente ad oggetto, fra l’altro, compiti dei dipendenti quali incaricati privacy autorizzati, nonché (ii) dall’Atto di designazione per il dipendente quale incaricato del trattamento dei dati, sempre disponibile per la consultazione tramite la bacheca della intranet Futur@ o tramite altri canali dedicati, a fronte dei maggiori rischi incidenti sulla protezione dei dati personali connessi al trattamento degli stessi all’esterno dei locali aziendali, Lei si impegna, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. “GDPR”) e del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni, a prestare massima attenzione alla protezione dei dati personali trattati nell’esercizio dell’attività lavorativa e a garantire il rispetto delle policy aziendali in vigore in materia di privacy.
5.2 Lei è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale, e conseguentemente dovrà adottare, anche in relazione alla particolare modalità della prestazione, ogni comportamento idoneo a garantire tale riservatezza.
5.3 In caso di guasto, furto o smarrimento degli strumenti informatici messi a disposizione, Lei dovrà dare immediata informazione all’azienda e, nel caso ne ricorrano i presupposti, dovrà attivare la procedura aziendale per la gestione dei data breach prevista dalla Disposizione Interna di Gruppo avente ad oggetto la segnalazione e valutazione di una violazione dei dati personali, nonché ogni altro adempimento previsto dalle “Linee Guida per l'assegnazione e l'uso degli strumenti elettronici, informatici e telematici e delle infrastrutture tecnologiche” (disponibili su Futur@).
5.4 Tramite la intranet Futur@, o altri canali dedicati, Le vengono fornite le istruzioni privacy supplementari da rispettare quale Incaricato Autorizzato al trattamento dei dati personali degli Interessati, nell’utilizzo delle strumentazioni e delle infrastrutture tecnologiche aziendali nello svolgimento dell’attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali.
5.5 Nella Sua qualità di soggetto Interessato di cui la Società tratta i dati personali, Le confermiamo che non verrà svolto alcun ulteriore trattamento dei Suoi dati personali rispetto a quelli indicati nell’informativa privacy che Le è stata in precedenza messa a disposizione e sempre disponibile tramite la bacheca della intranet Futur@ o tramite altri canali dedicati.

6. Recesso e temporanea sospensione, risoluzione espressa
6.1 Il recesso dal presente accordo prima della scadenza concordata o la sua sospensione temporanea per un massimo di 6 mesi saranno sempre possibili su Sua richiesta o a fronte di ragioni di carattere tecnico organizzativo, anche relative ad intere aree/strutture aziendali o singole unità organizzative, ovvero in presenza di un giustificato motivo, ivi compreso il caso in cui il lavoratore non dovesse assicurare un livello di operatività adeguato alle proprie mansioni, fermo restando l’eventuale esercizio del potere disciplinare.
6.2 Il presente Accordo Individuale si risolverà immediatamente nel caso di passaggio al livello di inquadramento di Funzionario Senior di cui all’art. 89 CCNL Ania e dunque cesserà di produrre effetti, senza necessità di comunicazioni tra le parti, dal giorno successivo a quello dell’attribuzione del nuovo livello di inquadramento.

7. Varie
7.1 Durante la prestazione in modalità “agile” è garantito il riconoscimento dell’esercizio da remoto dei medesimi diritti e libertà sindacali spettanti ai dipendenti che prestano la loro attività nelle sedi aziendali.
7.2 Resta fermo l’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, così come previsto dal Regolamento Aziendale di Disciplina affisso in tutte le sedi aziendali e consultabile sulla Intranet Aziendale “Futura” al seguente indirizzo: https://futura.unipol.it/documenti-e-normative/aree-aziendali/risorse-umane/Pagine/Regolamento-Aziendale-di-Disciplina.aspx.
7.3 Eventuali controlli del datore di lavoro avverranno sempre nel rispetto rispetto della dignità della persona, nonché delle previsioni di cui all’articolo 4 della legge n. 300/1970 delle linee guida giuridiche e della disciplina dell’art. 24 del CIA; anche in caso di svolgimento della prestazione in modalità agile il potere di controllo del lavoratore verrà esercitato, laddove possibile e per quanto compatibile, , nei limiti sopra indicati e nelle stesse modalità con cui viene esercitato all’interno dei locali aziendali.
7.4 L’inosservanza degli obblighi previsti nel presente accordo, con particolare riferimento alla pianificazione delle giornate di lavoro agile, alle disposizioni in materia di sicurezza e di riservatezza e protezione dei dati personali nonché alla reperibilità durante lo svolgimento dell’attività in modalità agile, fermo restando il diritto alla disconnessione oltre i limiti dell’orario di lavoro, potranno dare luogo all’applicazione delle previsioni disposte dall’art.7 della Legge n. 300/1970.
7.5 Quanto disciplinato nel presente Accordo individuale, ad eccezione della clausola 1.3 (numero di giornate lavorative massime fuori dai locali aziendali), resta valido e vincolante anche nel caso in cui Lei dovesse rientrare tra le categorie di lavoratori per le quali la legge prevede, anche temporaneamente, il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile anche in assenza di accordi individuali.
7.6 Per tutto quanto non previsto nel presente accordo individuale si fa rinvio alla disciplina del CCNL Ania, alle istruzioni operative del protocollo d’intesa, alle policy e regolamenti aziendali vigenti e alle fonti normative della legge n 81/2017.

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Il sottoscritto/la sottoscritta dichiara di aver letto, compreso e accettato le condizioni contrattuali sopra estese, ivi comprese quelle contenute nell’Informativa sulla salute e sicurezza per i lavoratori in Lavoro Agile.

XX/xxxxx/2023

Firma
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