Tipologia: CCNL
Data firma: 4 maggio 2023
Validità: 04.05.2023 - 30.04.2026
Parti: Unimpresa, Unimpresa-Scuola privata e Enti di Formazione, Uniap e Confail, Upla/Confcontribuenti-Unisindacale/Confcontribuenti,
Settori: Scuola non statale
Fonte: cnel.it
Sommario:
Nota congiunta - Allegati |
Art. 24 - Sostituzione di lavoratori assenti |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario della Scuola non Statale e degli enti di Formazione Professionale sotto qualsiasi forma giuridica costituta
Il giorno 04 maggio 2023 in Roma presso la sede di Unimpresa sita in via Pietro Cavallini, a conclusione delle trattative avviate il 26 settembre 2022 e dei successivi incontri, si sono riunite le sottoindicate Organizzazioni: le Organizzazioni Sindacali Datoriali: Unimpresa Unione Nazionale di Imprese, con sede legale in Roma via Pietro Cavallini 24 […], Unimpresa Federazione Nazionale Scuola privata e Enti di Formazione, con sede legale in Roma via Pietro Cavallini 24 […], Uniap, con sede legale in Roma alla via Nomentana n. 873 […] e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori: Confail - Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro, con sede legale in Milano in Viale Abruzzi, 38 […], Upla/Confcontribuenti - Unisindacale Pensionati Lavoratori ed Autonomi aderente a Confcontribuenti, con sede legale in Palermo alla via Duce Della Verdura, 33 […], è stato stipulato il presente CCNL che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali e negli enti di formazione professionale sotto qualsiasi forma giuridica costituita. L'allegato testo è stato inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al CNEL.
Nota congiunta - Allegati
Nella sfera di applicazione del presente contratto rientrano gli accordi sindacali sottoscritti dalle parti in materia di:
1. Allegato A - Accordo interconfederale apprendistato;
2. Allegato B - Lavoro intermittente (Job on call - lavoro a chiamata);
3. Allegato C - Collaborazioni Coordinate e Continuative.
4. Accordo interconfederale in materia di Rappresentanza del 17/10/2019;
5. Accordo interconfederale in materia di Rappresentanza del 23/10/2019;
6. Accordo interconfederale sulle relazioni sindacali;
7. Accordo interconfederale in materia di apprendistato Artt. 43 e 45 Decreto legislativo 81/2015;
8. Accordo interconfederale per l'attuazione del disposto del Decreto legislativo n. 81 del 9/4/2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
9. Accordo interconfederale sulle linee guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni industriali;
10. Protocollo d’intesa per la costituzione delle RSU dei dipendenti;
11. Accordo interconfederale per la disciplina del contratto di fornitura di lavoro temporaneo ex art. 11 comma 4 della Legge 24/6/1997 n. 196;
12. Accordo interconfederale per la disciplina dei minimi contrattuali conglobati nelle tabelle economiche dei CCNL già sottoscritti da Unimpresa e Confail;
13. Accordo interconfederale per la disciplina dei contributi per il finanziamento degli Enti Bilaterali Nazionale costituiti da Unimpresa e Confail;
14. Accordo interconfederale per l'individuazione degli istituti contrattuali per l'erogazione dei premi di produttività nei CCNL sottoscritti da Unimpresa e Confail;
15. Accordo interconfederale per la disciplina del lavoro autonomo non imprenditoriale "Lavoro agile" ai sensi del capo II art. 18 della legge n. 81 del 22 maggio 2017;
16. Accordo Interconfederale sul comportamento delle misure per il contrasto della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritti da Unimpresa e Confail il 23 marzo 2020.
Parte prima
Titolo I - Il sistema delle relazioni sindacali
Premessa
Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità degli Istituti, degli enti e dei Sindacati, sono ordinate in modo coerente con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di favorire la crescita professionale al fine di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
Tale obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni sindacali, le quali si rispecchiano in modelli relazionali come la concertazione, l'informazione e la bilateralità.
Il rapporto concordato tra le parti è quello della concertazione, mirante a definire un'architettura di relazioni fatta di un confronto ove, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, gli Istituti, gli enti e le Organizzazioni Sindacali di categoria unitariamente possano affrontare la complessità degli aspetti attinenti il sistema della scuola non statale. Tale rapporto ha come obiettivo l'innovazione e lo sviluppo qualitativo degli Istituti e degli enti, attraverso anche l'istituzione di apposite strutture operative, di cui ai successivi articoli.
In particolare le parti si danno atto, in nome proprio e per conto degli Istituti e degli enti di formazione da essi rappresentati aderenti al CCNL e delle Rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento delle relazioni e dei diritti sindacali concordati è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli; confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione, oggetto di informazione, infine concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro per procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore, alle prospettive di sviluppo, ai processi di ristrutturazione e di aggiornamento.
Unimpresa conferma come proprio impegno prioritario la salvaguardia dell'occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle strutture operative.
La OO.SS. della scuola e degli enti dichiarano la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio e alla qualificazione delle strutture operative.
Le parti ribadiscono, infine, la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione delle norme di riferimento e di quanto indicato dal presente CCNL anche in riferimento a quanto previsto dall'accordo Stato - Regioni del 7/07/2016 e nello specifico a quanto indicato al punto 2. lettera l) - "Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento" dell'Allegato A del citato accordo, confermano di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell'R.L.S. anche in modalità E-Learning.
La OO.SS. della scuola e degli enti di formazione ribadiscono unitariamente, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori nella salvaguardia dei diritti acquisiti a fornire un contributo al rilancio degli Istituti nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentano ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa che né costituisce parte integrante. Il presente CCNL viene stipulato in coerenza con i principi e le norme contenuti negli Accordi Interconfederali.
Capo A - Le relazioni sindacali
Art. 1 - Relazioni sindacali
Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità delle Scuole non statali, degli enti di formazione e dei Sindacati, perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi.
Operativamente, gli Istituti, gli enti di formazione e la OO.SS. della scuola concordano sulla necessità di operare attraverso l'Ente Bilaterale e l'Osservatorio unitamente alla Commissione Paritetica-Bilaterale.
Art. 3 - Ente Bilaterale Nazionale
Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale laico, le OO.SS. della scuola e Unimpresa firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione.
L'Ente Bilaterale EBIN.PMI è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale laica e degli enti di formazione.
Nell’ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di utilizzare l’Ente Bilaterale Nazionale EBIN.PMI per la scuola non statale laica e degli enti per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per CCNL.
L'Ente Bilaterale Nazionale ha lo scopo di incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore, di promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi, di istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafo, nonché coordinare l'attività degli osservatori regionali, seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali, promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali, attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decidono congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale e Regionale e promuovere forme di previdenza complementare.
[…]
Art. 4 - Osservatorio Nazionale
Le parti convengono di costituire, nell'ambito dell'Ente Bilaterale Nazionale, l'Osservatorio Nazionale permanente, allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dei problemi economici, sociali e occupazionali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
Le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente possono essere avviate dopo intese fra le parti, valutando anche la possibilità di utilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili.
Nell'ambito degli osservatori sono costituite le seguenti sezioni:
a - Ambiente, igiene e sicurezza
Le parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul lavoro convengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, di sviluppare ulteriormente l'attività della presente Sezione dell'Osservatorio Nazionale e Regionale. A tal fine, la Sezione ambiente e sicurezza persegue i seguenti obiettivi:
- migliorare ed intensificare l'azione di orientamento degli Istituti, delle Commissioni ambiente/RLS, delle RSA e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;
- predisporre linee guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità settoriali valutando anche l'esigenza di collegamento con l'Organismo Bilaterale Interconfederale;
- confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell’evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza.
b - Formazione
La Sezione formazione si pone i seguenti obiettivi:
- valorizzazione professionale delle risorse umane;
- aggiornamento professionale dei lavoratori anche attraverso i fondi interprofessionali;
- monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;
- realizzazione di sinergie con l'Organismo Bilaterale Nazionale e con gli Organismi Bilaterali Regionali.
c - Formazione e qualificazione professionale
Ha lo scopo di promuovere a livello centrale e locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale degli operatori e degli utenti, anche in collaborazione con le Istituzioni dell'unione Europea, con le Regioni, con le Province e gli altri enti competenti pubblici e privati.
d - Sezione Mercato del Lavoro
Si propone in particolare di monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità di applicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo, ai contratti a tempo parziale.
e - Norma transitoria
Le parti convengono di demandare le materie e le competenze proprie dell'Ente Bilaterale, fino alla costituzione dello stesso, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo articolo 5.
Art. 5 - Commissione Paritetica Nazionale e Regionale
a - Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del CCNL in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per:
a) esaminare l’andamento dell'occupazione nel settore Scuola non statale laica, con particolare riferimento a quella giovanile;
b) esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
c) individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
d) porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato;
e) concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali della Scuola e/o degli esami disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro.
La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso Unimpresa o presso altra sede accettata dalle parti.
La segreteria di Unimpresa provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dall'Associazione Unimpresa o dalle Organizzazioni Sindacali facenti capo alle predette associazioni nazionali firmataria del presente CCNL.
La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'argomento.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
In pendenza di procedure presso la Commissione, la OO.SS. della scuola e le parti interessate non potranno prendere alcun’altra iniziativa sindacale né legale.
La Commissione Paritetica Nazionale assume anche i compiti in materia di igiene e sicurezza.
b - Commissione Paritetica Regionale
La Commissione Paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a garantire:
- il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;
- l'attuazione delle nome sancite dalla contrattazione decentrata;
- la composizione delle controversie.
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:
- l'organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e da un rappresentante di ogni Organizzazione di Unimpresa;
- l'organismo è convocato su richiesta di una delle parti firmataria del presente CCNL ed è presieduto, a turno, da un rappresentante della OO.SS. della scuola e da Unimpresa.
Compiti della Commissione Paritetica Regionale:
- verificare l'esatta applicazione dell'Art. 22.1 parte prima del presente CCNL e perciò delle assunzioni di personale docente a tempo determinato;
- esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in particolare l'applicazione della L. 428/90 e della L. 223/91 e delle relative procedure;
[…]
- monitorare l'andamento dell'occupazione con particolare riguardo all’utilizzazione dell'apprendistato professionalizzante da parte delle istituzioni scolastiche adenti a Unimpresa ai sensi di quanto previsto dall'Art. 24 parte prima del presente CCNL.
La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per contrattazione decentrata di cui all'Art. 20 parte prima del presente CCNL;
La Commissione si costituisce ed opera con le modalità previste nel Regolamento allegato come parte integrante del presente CCNL.
La Commissione Paritetica Regionale assume anche i compiti in materia di igiene e sicurezza.
Art. 7 - Pari opportunità
In attuazione delle leggi nazionali e tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, vanno attivate misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
- accesso e modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, garantendo quote di partecipazione non inferiori al 50% dei partecipanti ai corsi al personale femminile;
- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze delle donne;
- perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali.
Art. 8 - Tirocini formativi e stage
Qualora se ne riscontri l'opportunità, con separati accordi collettivi, le parti firmataria del presente CCNL potranno disciplinare l'applicazione agli istituti di innovazioni legislative finalizzate all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, quali, ad esempio, tirocini formativi e di orientamento, stage, borse lavoro.
Art. 11 - Igiene e sicurezza del lavoro
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell’igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso la applicazione di soluzioni condivise ed attuabili. Pertanto, in tutti i casi di insorgenza di controversie relative all’applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate, il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti, si impegnano ad adire l’organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del RLS, gli organismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni e i diritti, le modalità di consultazione, le riunioni periodiche, l’informazione e la documentazione interna, le parti fanno esplicito riferimento agli accordi interconfederali sottoscritti dalle Parti.
Diritto alla formazione del RLS
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dal D.Lgs 81/2008.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. La formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:
conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
metodologie sulla valutazione del rischio;
metodologie minime di comunicazione.
Nell'ambito dei lavori dell'organismo Bilaterale Nazionale - EBIN.PMI le parti si impegnano a produrre congiuntamente contenuti specifici per la formazione dei rappresentanti per la sicurezza del settore, articolandoli in considerazione delle specificità dei diversi comparti.
Tali contenuti saranno congiuntamente proposti all’OPN EBIN.PMI e, attraverso quest'ultimo, agli OPR ed OPT.
Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede un'integrazione della formazione. In ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l’utilizzo del monte ore a disposizione.
Riunioni periodiche
In applicazione dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., le riunioni periodiche, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
Le Parti, firmatarie del presente CCNL, in riferimento a quanto previsto dall'accordo Stato - Regioni del 7/07/2016 e nello specifico a quanto indicato al punto 2. lettera l) - "Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento" dell’Allegato A del citato accordo, confermano di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell'RLS anche in modalità E-Learning.
Capo B - I diritti sindacali
Art. 12 - Informazione
Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza del servizio, Unimpresa e le scuole/istituti e gli enti garantiscono una costante informazione preventiva alla OO.SS. della scuola firmataria del presente CCNL, nazionali e territoriali, firmataria e alle RSA sugli atti che riguardano il personale dipendente, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi e la gestione del personale.
Art. 13 - Rappresentanza sindacale
Su iniziativa dei dipendenti stessi si costituiscono negli Istituti, rappresentanze sindacali aderenti alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmataria del presente CCNL, ai sensi della L. 300/70.
[…]
Art. 16 - Assemblea
I dipendenti degli Istituti e/o degli enti potranno riunirsi all'interno dell'istituto di appartenenza, in locali idonei indicati dalla Direzione o in altre sedi esterne su indicazione della OO.SS. della scuola territoriali firmataria del presente CCNL.
L’assemblea viene convocata dalle RSA e/o dalla OO.SS. della scuola territoriali firmataria del presente CCNL in orario di lavoro per un massimo di 10 ore nell'anno scolastico. Le assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o congiuntamente dalla OO.SS. della scuola firmataria del presente CCNL, hanno luogo nello stesso giorno e nella stessa ora nei locali della scuola o in altra sede.
Le richieste di assemblea devono pervenire 5 gg. prima della data fissata alla Direzione che le affigge nella stessa giornata all’albo della Scuola ed informa, mediante circolare, i lavoratori per consentirne la partecipazione. Nel termine di 48 ore le altre OO.SS. della scuola possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e ora.
All'assemblea potranno partecipare, previo preavviso agli Istituti, dirigenti esterni della OO.SS. La richiesta presentata dai componenti delle RSA o dalla OO.SS. della scuola dovrà contenere:
- luogo, data, ora e durata dell'assemblea;
- ordine del giorno;
- eventuali nominativi di dirigenti esterni della OO.SS.
Il diritto di partecipazione è per ciascun lavoratore di 10 ore in orario di lavoro per anno scolastico con corresponsione della normale retribuzione. Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori orario di lavoro previo accordo con il Gestore in caso di utilizzo dei locali dell'istituto.
La OO.SS. della scuola firmataria del presente CCNL, possono indire, congiuntamente o singolarmente, assemblee sindacali territoriali che interessano lavoratori di più istituti aderenti a Unimpresa. In tal caso la OO.SS. della scuola firmataria del presente CCNL indicheranno il luogo, l'ora, la sede, e la durata delle assemblee. Al personale viene garantita la partecipazione e il tempo di spostamento è considerato a tutti gli effetti permesso retribuito ai sensi della L. 300/70 a carico dell'orario massimo di cui al comma 2.
Art. 18 - Affissioni
I RR.SS.AA. o, in mancanza, la OO.SS. della scuola firmataria del presente CCNL potranno affiggere, in appositi spazi predisposti e indicati dalla Direzione e ad essi accessibili e ben visibili a tutti i lavoratori, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.
Art. 19 - Costituzione delle RSU
Unimpresa si impegna a consentire la piena attuazione delle clausole e istituti previsti dal protocollo di accordo che prevede la costituzione delle RSU e dunque a consentire e facilitare con idonea predisposizione di mezzi la elezione della rappresentanza sindacale unitaria, nonché a riconoscere alle costituite RSU diritti e prerogative già pertinenti alle rappresentanze sindacali dei sindacati firmatari del presente protocollo di accordo e di tutti quelli che ad esso vorranno aderire esplicitamente.
Titolo II - Livelli di contrattazione
Art. 20 - Secondo Livello di Contrattazione
Il CCNL costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce la contrattazione regionale.
Tra Unimpresa e la OO.SS. della scuola e degli enti firmatari del presente CCNL, è prevista la contrattazione decentrata, su base regionale, di secondo livello per le materie riguardanti in particolare:
a) qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente CCNL;
b) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi scolastici e sulla base di interventi legislativi a sostegno della scuola non statale paritaria, ivi comprese le erogazioni per il diritto allo studio;
c) indennità di trasferta;
d) materie previste dagli articoli del presente CCNL.
Le eventuali richieste relative al punto suddetto presentate alle sedi regionali di Unimpresa di competenza dalle strutture sindacali, saranno altresì trasmesse per conoscenza alle Organizzazioni Sindacali nazionali firmataria del presente CCNL e a Unimpresa nazionale. In ogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presentate se non dopo la definizione del presente CCNL. Nell'ambito della contrattazione decentrata a livello regionale al fine di armonizzare le esigenze didattico-organizzative degli istituti, le parti individuano le seguenti materie che vengono delegate alle RSA/RSU o in assenza alla OO.SS. firmataria del presente CCNL che concorrono alla definizione del contratto integrativo di istituto con riferimento:
1. distribuzione dell'orario di lavoro e turnazione per il personale non docente;
2. criteri di distribuzione dell'orario di lavoro del personale docente ed educativo;
3. criteri di distribuzione delle ferie per il personale non docente ed educativo;
4. eventuali indennità temporanee a figure non previste e non obbligatorie per legge;
5. valorizzazione dei risultati conseguiti negli istituti attraverso l'erogazione di integrazioni economiche al personale;
6. organizzazione del lavoro del personale;
7. indennità di trasferta.
[...]
Sono titolari della contrattazione integrativa e decentrata d'istituto le RSA se presenti o la OO.SS. della scuola territoriali firmataria del presente CCNL.
Le norme del presente articolo si applicano anche in istituti e/o ente con meno di 15 dipendenti, qualora tra le parti si ravvisi la necessità congiunta di giungere alla definizione di accordi decentrati per il migliore funzionamento della struttura scolastica.
Titolo III - I rapporti di lavoro
Art. 22 - Durata del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle istituzioni di cui al successivo articolo 1 parte seconda, "Sfera di applicazione", è di natura subordinata a tempo indeterminato. È consentito il contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del DLgs 81/15 e nel rispetto delle successive norme contrattuali.
22.1 - Apposizione del termine […]
22.2 - Percentuale massima di lavoratori assunti con contratto a termine
Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 23 del Decreto legislativo n. 81/2015 la percentuale massima dei contratti a tempo determinato non potrà superare il 30% del personale in servizio presso l'istituto, salvo diversa regolamentazione stabilita in sede di contrattazione decentrata. Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo integrativo stipulato con le RSA/RSU e/o la OO.SS. della scuola territoriali firmataria del presente CCNL, la percentuale massima dei lavoratori da assumere con contratto a termine, di cui al successivo comma, può essere elevata in funzione delle specifiche esigenze della Scuola.
22.3 - Contratti a termine di carattere sostitutivo
Oltre la percentuale massima di cui al precedente comma 22.2, è consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, in particolare nei casi previsti dalia ex L. 230/62, ovvero in sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare, aspettative in genere e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
22.4 - Divieti della stipula di contratti a termine
Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
[…]
d) da parte degli istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del DLgs 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni.
22.5 Disciplina della proroga […]
22.6 - Scadenza del termine […]
22.7 - Successione dei contratti […]
22.8 - Criteri di computo
I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di cui all'Art. 35 della L. 300/70 nelle modalità di cui all'art. 27 del DLgs 81/15.
22.9 - Esclusioni
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente accordo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le parti:
a) i contratti di lavoro somministrato;
b) i contratti di apprendistato;
c) le attività di stages e tirocinio.
22.10 - Principio di non discriminazione
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la 13ma mensilità, il T.F.R e ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
22.11 - Formazione
Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni anche in riferimento a quanto previsto dall'accordo Stato - Regioni dei 7/07/2016 e nello specifico a quanto indicato al punto 2. lettera l) - "Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento" dell'Allegato A del citato accordo, confermano di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell'RLS anche in modalità E-Learning.
22.12 - Diritto di precedenza e informazione
[…]
Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione previsti dal presente CCNL per il personale a tempo in determinato.
Annualmente Unimpresa fornisce alla OO.SS. della scuola territoriali, firmataria del presente CCNL, il numero ed i motivi dei contratti a tempo determinato conclusi, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 23 - Apprendistato
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
La OO.SS. della scuola firmataria del presente CCNL e Unimpresa, considerata la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell’unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte dal DLgs 81/15 dalla L. 196/97 e dal DLgs 276/03, riconoscono nell'istituto dell’apprendistato uno strumento utile per l’acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, teso a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile. Il contratto di apprendistato è definito dalla vigente normativa secondo le seguenti tipologie:
1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
2. apprendistato professionalizzante;
3. apprendistato alta formazione e ricerca.
Le Parti concordano la presente disciplina sperimentale del solo istituto dell'apprendistato definito "professionalizzante" di cui alla precedente lettera b), per consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali, mentre per quanto riguarda le altre forme di apprendistato le parti si impegnano ad incontrarsi per successivi approfondimenti nel quadro normativo generale.
Art. 24 - Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta e deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale.
I contratti di apprendistato sono soggetti al preventivo visto della Commissione paritetica regionale di cui all'Art. 5.b, da rilasciare entro 15 gg dalla convocazione della Commissione.
Il piano formativo individuale contiene i percorsi formativi ed uno viluppo di competenze diverse ed ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle già maturate dal lavoratore.
24.1 - Assunzione
Gli Istituti e/o gli enti aderenti a Unimpresa possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti. Nonché, ai sensi dell'art. 47, comma 4 del DLgs 81/15, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione indipendentemente dal limite di età.
24.2 - Il Tutor
Qualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà essere ricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti. L'indennità per l'attività di tutoring è pari alla retribuzione oraria del livello di appartenenza per le ore effettivamente svolte.
24.3 - Durata e modalità di erogazione della formazione
Ai sensi dell'art. 44 del DLgs 81/15, comma 2 la durata di erogazione della formazione varia da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi. Il piano individuale formativo ha la durata complessiva di 120 ore nell'arco dei 36 mesi e rapportata e riproporzionata in caso di contratti di apprendistato di durata inferiore a 36 mesi.
24.4 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato attribuisce al lavoratore dipendente la qualifica acquisita, il livello e la retribuzione relativa.
24.5 - Periodo di prova […]
24.6 - La formazione dell'apprendista
La formazione effettuata e la qualificazione professionale contrattuale eventualmente acquisita, le competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi devono essere registrati sul libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276/2003.
Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articolazione, sono regolamentate dal DM del Lavoro del 8 aprile 1998 di applicazione delle nonne di cui all’Art. 16 della L. 196/97 ed è interna ai sensi della legislazione vigente.
24.7 - Trattamento economico
L'apprendista ha diritto, per l’intera durata del periodo di apprendistato, compresi gli eventuali periodi di formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio ed allo stesso trattamento retributivo […]
Art. 25 - Somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato, nel rispetto dell'Accordo interconfederale Unimpresa- Confail del l° aprile 2020 e successivi rinnovi.
Art. 26 - Collaborazioni organizzate dal committente
In ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), comma 2, art. 2 del DLgs 81/15 e in coerenza con la L. 62/00, gli istituti aderenti a Unimpresa possono stipulare, nell'ambito della propria offerta formativa, contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto delle norme vigenti.
Parte seconda
Titolo I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del CCNL
Il presente CCNL Collettivo Nazionale di Lavoro contempla, disciplina e tutela in maniera unitaria i rapporti di lavoro a tempo indeterminato tra le imprese educative, formative o scolastiche paritarie e non paritarie di Enti o privati che svolgono attività in Italia e all'estero qui di seguito specificate, ed il relativo personale dipendente:
1) accademie di arte drammatica
2) accademie di belle arti
3) asili nido, micro-nidi, spazi baby, aree attrezzate per l'infanzia e ludoteche
4) conservatori di musica
5) convitti
6) corsi di aggiornamento e formazione continua
7) corsi di cultura vari
8) corsi di doposcuola
9) corsi di preparazione universitaria
10) scuole dell'infanzia
11) scuole di danza
12) scuole e corsi di italiano per stranieri
13) scuole di musica
14) scuole e corsi a distanza
15) scuole e corsi di attività integrative scolastiche
16) scuole e corsi di formazione professionale senza finanziamento pubblico
17) scuole e corsi di istruzione professionale
18) scuole e corsi di libera arte
19) scuole e corsi di lingue
20) scuole e corsi di preparazione agli esami
21) scuole e corsi parauniversitari e accademie
22) scuole e corsi post-secondari
23) scuole interpreti e traduttori e per mediatori linguistici
24) scuole per corrispondenza
25) scuole e corsi postuniversitari
26) scuole primarie
27) scuole secondarie di I e II grado
28) scuole speciali per minori
29) università private.
Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali convitti, studentati e colonie compresa nello stesso titolo.
La normativa del presente CCNL, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va esteso, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
L’applicazione del presente CCNL da parte di Enti o privati gestori di attività educative, formative e scolastiche comporta l'adesione a Unimpresa. Alcune specifiche norme contrattuali, sottoposte al controllo degli Organismi paritetici, sono applicabili ai soli Istituti e/o enti associati a Unimpresa.
Gli Istituti e/o enti non associati che intendono fare riferimento al presente CCNL per la regolamentazione dei rapporti di lavoro con il proprio personale dipendente, pur con le esclusioni sopra indicate, devono darne comunicazione a tutte le parti stipulanti il presente CCNL.
Titolo III - Assunzione in servizio
Art. 9 - Tirocinio e stage
L'attività di tirocinio autorizzata dalla competente autorità scolastica, o derivante da accordi o convenzioni con altri enti o soggetti pubblici e privati, non comporta per il tirocinante ai fini del presente CCNL alcun riconoscimento normativo e/o economico, ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.
Non è consentito adibire il tirocinante ad attività lavorativa con responsabilità diretta.
Lo stage è regolato dalla L. 236/93 e dalla L. 196/97 e viene attivato in tutti i casi in cui il Gestore riterrà di assumere la necessaria intesa con l'Agenzia del lavoro regionale o altri soggetti a cui spetta ravviamento al lavoro.
Titolo V - Trattamento convittuale
Art. 26 - Trattamento convittuale
L'Istituto ha la facoltà di richiedere al personale, salvo adesione del lavoratore, di vivere nell'istituto. Il vitto sarà quello stabilito per la comunità. Gli alloggi saranno disposti in camere singole ove le strutture lo consentano. Detti servizi verranno pagati dagli interessati secondo i valori stabiliti all’atto dell’assunzione e aggiornati all'inizio di ogni anno scolastico in relazione all'aumento del costo della vita.
Art. 27 - Vitto e alloggio
[…]
Il tempo della fruizione del pasto per il personale che effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione è considerato orario di lavoro.
Titolo VI - Durata del lavoro
Art. 28 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro è per:
Personale Area I di:
- 38 ore settimanali per:
- personale ATA dell'Area prima livelli I, II, III, IV e V e personale direttivo dell'Area terza livelli VIIIA e VIIIB
- 34 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1767 ore per:
- coordinatori e tutor (IV livello)
- 32 ore settimanali per:
- modelli viventi Personale Area II di
- 36 ore settimanali per:
- educatori di asilo nido
- operatori di ludoteca
- educatori di convitto
- istruttori in attività parascolastiche sportive e colonie
- assistenti sociali
L'orario di lavoro si intende comprensivo di tutte le attività connesse alla loro funzione.
- 34 ore settimanali per:
- docenti di scuola dell'infanzia (IV livello)
- 24 ore settimanali per:
- docenti di scuola primaria (V livello)
- lettori di lingua madre in totale o parziale presenza di docenti.
- 23 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1196 ore per:
- docenti inquadrati al IV livello e al V livello impegnati in:
- corsi liberi e di preparazione agli esami;
- corsi liberi d’arte, di cultura varia, di danza, di estetica e di acconciatura;
- in doposcuola, in attività integrative scolastiche;
- corsi per corrispondenza;
- corsi a distanza;
- corsi di istruzione professionale;
- corsi di lingue;
- 21 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1091 ore per: docenti inquadrati al VII livello impegnati in:
- scuole e corsi per interpreti e traduttori
- scuole e corsi post-secondari
- istituti para-universitari
- scuole speciali per minori,
- accademie di belle arti, di danza, di arte drammatica e conservatori di musica.
- 18 ore settimanali
- per i docenti in scuole secondarie di I grado e II grado paritarie e non paritarie, con l'esclusione fra queste ultime dei corsi di preparazione agli esami, che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di laurea e l'abilitazione all'insegnamento (VI livello);
- per i docenti di educazione fisica, tecnica, artistica e musicale (VI livello);
- per i docenti in scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Oltre all’orario di insegnamento e alle attività strettamente collegate il personale docente delle scuole dell'infanzia, primarie, delle scuole secondarie di I e II grado paritarie e non paritarie, è tenuto ad effettuare tutte le attività accessorie connesse con il normale funzionamento della scuola per un numero di ore non superiore alle 100 nell'anno, quali:
a) colloqui con i genitori;
b) riunioni interdisciplinari dei vari corsi;
c) attività di aggiornamento e programmazione;
d) formazione per l'innovazione metodologica etecnologica;
e) sostituzione di docenti assenti senza congruo preavviso e attività di sostegno;
Tale numero viene ridotto a 60 ore annue massime per i docenti a orario inferiore o uguale alla metà dell’orario contrattuale.
Le ore eccedenti il numero massimo previsto per ogni docente nell'anno scolastico saranno retribuite, senza maggiorazione alcuna […]
a - Personale area /, coordinatori e tutor (IV livello) con monte ore annuale 1767 ore annuali
pari ad un orario mensile convenzionale di 147,25 ore (monte ore annuo/12 mesi = 1767/12), ad un orario giornaliero convenzionale di 5,66 ore (orario mensile convenzionale/26 giorni = 147,25/26), e da un orario settimanale convenzionale di 34 ore (orario mensile convenzionale/4,33 = 147,25/4,33). […]
Nel caso di supera mento dello stesso, sono retribuite come straordinario con una maggiorazione […] L’orario effettivo di lavoro settimanale individuale può variare nel corso dell'anno a seconda delle esigenze aziendali tra 0 ore e il doppio dell'orario settimanale convenzionale, e non potrà superare le 40 ore settimanali e le 8 ore giornaliere. Le variazioni dell'orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e comunque almeno tre giorni prima della variazione.
[…]
b - Docenti con monte ore annuale
1196 ore annuali
pari ad un orario mensile convenzionale di 99,67 ore (monte ore annuo/12 mesi = 1196/12), ad un orario giornaliero convenzionale di 3,83 ore (orario mensile convenzionale/26 giorni = 99,67/26) e ad un orario settimanale convenzionale di 23 ore (orario mensile convenzionale/4,33 = 99,67/4,33) comprensive anche delie ore di attività di istituto.
Per i docenti con monte ore annuale, valgono le seguenti disposizioni:
[…]
• ai docenti a 1196 ore non può essere richiesta una prestazione lavorativa che nell'arco della giornata sia distribuita su più di due turni consecutivi (antimeridiano, pomeridiano e serale). Al fine di programmare la consecutività dei turni, l'istituto chiederà al docente di indicare, obbligatoriamente per iscritto, su quali turni lo stesso intende essere impegnato o la sua disponibilità ad orari diversi fermi restando il mutuo consenso delle parti ed il divieto a superare il limite di tempo dato dalla somma di due turni ordinari: nell'assegnazione di due turni consecutivi va tenuto presente il criterio della maggiore anzianità di servizio presso l'istituto. Per gli istituti ove sussistano turni comprendenti le ore serali, non può essere chiesto al docente di lavorare ogni giorno nelle fasce serali per un periodo complessivo nell'arco dell'anno superiore a 4 mesi (o 100 giorni nell'anno);
• l'orario effettivo di lavoro settimanale individuale per i docenti a 1.196 ore settimanali, può variare nel corso dell'anno a seconda delle esigenze dell'istituto tra 0 ore ed il doppio dell'orario settimanale convenzionale e non potrà superare le 32 ore settimanali e le 7 ore giornaliere;
• le variazioni dell'orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e comunque almeno tre giorni prima della variazione;
• può essere richiesta prestazione fuori sede presso terzi committenti, comunque non al di fuori dell'ambito provinciale: in tal caso viene conteggiata in aggiunta all'orario prestato, mezz'ora per ogni sede nell'ambito comunale e un'ora per ogni sede nell'ambito provinciale;
1091 ore annuali
pari ad un orario mensile convenzionale di 90,91 ore (monte ore annuo/12 mesi = 1091/12), ad un orario giornaliero convenzionale di 3,49 ore (orario mensile convenzionale/26 giorni = 90,91/26) e ad un orario settimanale convenzionale di 21 ore (orario mensile convenzionale/4,33 = 90,91/4,33) comprensive anche delle ore di attività di istituto:
Per i docenti con monte ore annuale, valgono le seguenti disposizioni:
[...]
• non possono essere assegnati periodi di lezione non contigui, inferiori complessivamente a 60 minuti;
• ai docenti a 1.091 ore non può essere richiesta una prestazione lavorativa che nell'arco della giornata sia distribuita su più di due turni consecutivi (antimeridiano, pomeridiano e serale). Al fine di programmare la consecutività dei turni, l'istituto chiederà al docente di indicare, obbligatoriamente per iscritto, su quali turni lo stesso intende essere impegnato o la sua disponibilità ad orari diversi fermi restando il mutuo consenso delle parti ed il divieto a superare il limite di tempo dato dalla somma di due turni ordinari: nell'assegnazione di due turni consecutivi va tenuto presente il criterio della maggiore anzianità di servizio presso l’istituto. Per gli istituti ove sussistano turni comprendenti le ore serali, non può essere chiesto al docente di lavorare ogni giorno nelle fasce serali per un periodo complessivo nell'arco dell'anno superiore a 4 mesi (o 100 giorni nell'anno);
• l'orario effettivo di lavoro settimanale individuale per i docenti a 1.091 ore settimanali, può variare nel corso dell'anno a seconda delle esigenze dell'istituto tra 0 ore ed il doppio dell'orario settimanale convenzionale e non potrà superare le 32 ore settimanali e le 7 ore giornaliere;
• può essere richiesta prestazione fuori sede presso terzi committenti, comunque non al di fuori dell'ambito provinciale: in tal caso viene conteggiata in aggiunta all'orario prestato, mezz'ora per ogni sede nell’ambito comunale e un'ora per ogni sede nell'ambito provinciale.
c - Norme generali
Durante il periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie, e durante la sospensione delle attività definita dal calendario scolastico al personale docente dei livelli III, IV, V, VI e VII con esclusione del personale a monte ore, potrà essere richiesta la disponibilità per un tempo non eccedente il proprio orario d'insegnamento in attività didattiche, di programmazione e di aggiornamento, nel rispetto della professionalità e qualifica per cui è avvenuta l'assunzione.
Le variazioni dell'orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e comunque almeno tre giorni prima della variazione.
L'attività di assistenza e vigilanza del personale docente di scuola dell'infanzia e primaria espressamente incaricato durante la refezione è considerata ore di lezione.
La presenza degli educatori, richiesta negli ambienti dell'istituto durante il periodo notturno, è equiparata ad un'ora di effettivo servizio ordinario. L’orario di lavoro degli addetti alle aree attrezzate per l'infanzia, inquadrati nel livello II, è sottoposto a turnazione con orario normale di lavoro la domenica e nei giorni festivi per cinque giorni settimanali di lavoro e due di riposo.
Art. 29 -Autonomia, sostegno e recupero
Per far fronte ad esigenze relative alla programmazione didattica, attuata nell’ambito dell'autonomia scolastica, ed alle attività di sostegno, in orario non curricolare, ai docenti delle scuole paritarie secondarie di I e II grado possono essere richieste ore eccedenti l’orario settimanale contrattuale nel limite complessivo di un terzo dello stesso e comunque non superiore a due ore settimanali per le attività di sostegno per la stessa disciplina. A fronte di tale prestazione di ore aggiuntive, l'istituto riconoscerà una pari riduzione di ore in altro periodo dell'anno scolastico di attività didattica ovvero giornate di ferie aggiuntive. Le due ore settimanali per attività di sostegno sono ridotte ad un'ora per lavoratori con orario settimanale inferiore alla metà dell'orario settimanale pieno.
Resta comunque fermo quanto disposto nel successivo articolo 31 parte seconda sul prolungamento di orario.
Art. 30 - Prolungamento orario
Al personale docente con 18 ore settimanali di insegnamento può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 24 ore settimanali.
Al personale docente in scuole primarie con 24 ore settimanali di insegnamento può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 32 ore settimanali.
Al personale docente in scuole dell'infanzia con 34 ore settimanali può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 38 ore settimanali
Agli educatori di convitto con 36 ore settimanali può essere richiesto un orario settimanale di lezioni superiore fino a 40 ore settimanali.
Gli incarichi in prolungamento di orario sono conferiti per l'intera durata dell'anno scolastico.
[…]
In accordo con il docente, le ore di prolungamento orario, nelle scuole secondarie di I e II grado, possono essere compensate con un egual numero di ore di ferie aggiuntive da godersi nel periodo estivo in aggiunta alle ferie ordinarie.
Art. 33 - Lavoro notturno, festivo, straordinario
È considerato lavoro notturno quello effettuato dopo le ore 22 e sino alle 6 antimeridiane; per gli istituti che svolgono corsi serali protraentisi oltre le ore 22.00, sono considerate notturne le ore a partire dall'ora in cui terminano usualmente le lezioni.
È considerato lavoro festivo il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni di festività nazionali
È considerato lavoro straordinario quello prestato a fronte di ragioni di carattere eccezionale, legati a particolari esigenze di servizio non ricorrenti e non programmabili e oltre i limiti dell'orario contrattuale di lavoro ed espressamente assegnato dal legale rappresentante dell'istituto o dal preside, se delegato.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente CCNL. Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia stato autorizzato. Al personale non docente potrà essere richiesto lavoro straordinario fino a un massimo di 120 ore all'anno.
Al personale docente con monte ore annuo dei livelli IV, V e VII potranno essere richieste nel corso dell'anno scolastico prestazioni straordinarie fino ad un terzo dell'assegnazione ordinaria annuale risultante dal rispettivo contratto individuale di lavoro.
[…]
Per il personale non docente dei livelli I, II, III e IV le ore di lavoro straordinarie, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere da fruire entro il mese successivo con modalità compatibili con l'organizzazione e le esigenze dell'istituto.
[…]
Art. 36 - Riposo settimanale
Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, salvo esigenze di servizio nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno.
Titolo VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 40 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche
Ai sensi dell'articolo 12 bis del DLgs 61/00, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale così come previsto all'Art. 12 parte seconda. L'organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo prioritariamente conto delle esigenze individuali specifiche del dipendente.
Su richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a. tempo pieno. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
Art. 41 - Permessi per lavoratori invalidi
Ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore al cinquanta per cento sono riconosciuti 30 giorni ad anno scolastico (anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato di invalidità debitamente documentate (Art. 26 L. 118/71 e Art. 10 DLgs 509/88). Tali permessi sono aggiuntivi al periodo di malattia di cui all'Art. 38 parte seconda.
Art. 43 - Tutela della maternità e della paternità
A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal DLgs 151/01 e DLgs 80/15, a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente CCNL e stabilito nel presente articolo. […]
Titolo VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 54 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente che impedisca il pieno svolgimento dell'attività stabilita contrattualmente.
Titolo IX - Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 63 - Regolamento interno
Il regolamento interno predisposto dall'istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei lavoratori all'atto dell’assunzione e comunque messo a disposizione per la consultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per le eventuali successive modifiche.
Art. 64 - Doveri del lavoratore
I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, data la peculiarità del servizio scolastico, è fatto obbligo a tutti i lavoratori:
a) di esplicare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;
b) di osservare l'orario di servizio;
c) di segnalare le assenze per malattia prima dell'inizio del servizio e giustificarle entro il secondo giorno salvo il caso di comprovato impedimento;
d) di rispettare e far rispettare agli alunni il regolamento interno dell'istituto;
e) di osservare le eventuali modifiche di orario e di insegnamento;
[…]
h) di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli.
[…]
Art. 65 - Provvedimenti disciplinari
Fermo restando quanto previsto al precedente Art. 58 parte seconda del presente CCNL, le infrazioni alle norme del CCNL possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a. richiamo verbale;
b. richiamo scritto;
c. multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione base da versare secondo legge;
d. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 6 gg. di effettivo lavoro (6/26);
e. licenziamento disciplinare.
[…]
Allegato n. 2
Sicurezza e salute dei lavoratori nelle istituzioni scolastiche
Le Parti
Visto il DLgs 81/08 che fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi;
Considerato che le parti intendono definire tali aspetti applicativi, in base agli orientamenti di partecipazione che hanno ispirato le direttive della UE;
Ravvisata l'opportunità di definire i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori sulla sicurezza e la salute, le sue modalità d’esercizio nei posti di lavoro, la formazione della rappresentanza e la costituzione, a norma del DLgs 81/08, degli organismi paritetici territoriali;
Ritenuto che la logica, che fonda i rapporti tra le parti nella materia in questione è quella di superare posizioni conflittuali, ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
convengono quanto segue:
Parte prima - Il rappresentante per la sicurezza
L'Art. 47 del DLgs 81/08 stabilisce che in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza, fissa i criteri per la sua individuazione, e prevede il rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione di altri parametri, in tema di diritti, formazione e strumenti per l'attuazione degli incarichi.
I luoghi di lavoro debbono essere strutturati tenendo conto di eventuali portatori di handicap.
A - Istituti fino a quindici dipendenti
1) Negli istituti di ogni ordine e grado, dove si esercitano attività educative, di istruzione, convitti, studentati, collegi, enti di formazione professionale nonché centri sportivi e culturali aderenti a Unimpresa, aventi fino a quindici dipendenti, il rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro interno.
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione.
Altre modalità per l'elezione delle RLS possono essere individuate dagli organismi paritetici territoriali previsti dal CCNL.
2) L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti quelli con contratto a tempo indeterminato.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto colui che ha maggiore anzianità di servizio.
Prima della votazione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione che viene comunicato subito al datore di lavoro.
L'incarico ha la durata di tre anni.
3) Al rappresentante per la sicurezza spettano, per lo svolgimento dell'incarico previsto a norma dell'Art. 50 del DLgs 81/2008, negli istituti che, occupano fino a 15 dipendenti, permessi retribuiti pari a 12 ore annue. Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall’Art. 50 DLgs 81/2008, lettere b), c), d), g), i) ed 1}, non viene utilizzato il predetto monte ore.
Ricevuto il verbale d'elezione, il datore di lavoro comunica il nome dell'eletto, quale rappresentante per la sicurezza, alla Commissione Paritetica Regionale e questa alla Commissione paritetica Nazionale.
B - Istituti con più di 15 dipendenti
1) Negli istituti che occupano più di 15 il rappresentante per la sicurezza viene designato dai lavoratori tra i componenti della RSA o RSU se presenti, (cfr. Art. 47 c. 4).
I permessi di cui al comma precedente sono pari a 18 ore annue per gli istituti con numero di dipendenti da 16 a 60; pari a 24 ore annue per gli istituti con più di 60 dipendenti.
2) Negli istituti con più di quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di tali rappresentanze, è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, secondo le modalità di cui al punto 2 (cfr. Art. 47, comma 3) Nel caso di dimissioni, o di mancata accettazione dell'elezione, subentrano, come rappresentante per la sicurezza, e in via subordinata, i lavoratori che hanno ottenuto più voti durante l'elezione. In questo caso allo stesso spettano le sole ore di permesso previste per la sua funzione,
Il verbale con il nominativo del rappresentante per la sicurezza deve essere comunicato alla direzione dell'istituto, che informerà la Commissione Paritetica Regionale e quella Nazionale, presso la quale si terrà il relativo elenco.
C - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza (Art. 50 DLgs 81/2008)
1) Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze di istituto, in accordo con il gestore, e con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.
2) La consultazione del rappresentante per la sicurezza è prevista a carico del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 50 del DLgs 81/2008 e deve essere svolta in modo da garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo tutti gli strumenti necessari.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante, il quale conferma l'awenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale.
3) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le documentazioni di cui all'Art. 50, comma 1, lett. e) e i) del DLgs 81/2008. Ha diritto, inoltre, di consultare la relazione sulla valutazione dei rischi, di cui all'Art 28 comma 2, conservato presso l'istituto a norma dell'Art. 28 comma 3. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le in formazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla normativa.
Per informazioni, inerenti all'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono quelle concernenti l'istituto, per gli aspetti relativi all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le documentazioni e le notizie, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto della riservatezza. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad un'adeguata formazione prevista al comma 10 lettera G dell'Art. 50 del DLgs 81/2008. Tale formazione, a carico del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti per la normale attività, deve prevedere un programma utile, adeguato alle sue funzioni e deve contenere:
- conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
La durata dei corsi di formazione è di 32 ore. Il datore di lavoro, in caso di rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori provvederà all’integrazione della formazione.
4) Negli istituti con più di quindici dipendenti il datore di lavoro indice, almeno una volta l'anno, una riunione in merito alla valutazione sulle condizioni generali di sicurezza. La riunione, alla quale partecipano i soggetti di cui all'Art. 35, comma 1 del DLgs 81/2008, viene convocata, mediante atto scritto, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi variazioni delle condizioni di prevenzioni presenti nell'istituto.
Della riunione viene redatto relativo verbale.
Parte seconda - Organismi Paritetici
Le parti contraenti, nel mettere in atto quanto disposto dallo Art. 2 del DLgs 81/2008, fermo restando quanto previsto dal 2° comma lettera e) dello stesso articolo e del successivo Art 51, concordano quanto segue:
1. Commissione Paritetica Nazionale
La commissione Paritetica Nazionale assume anche compiti in materia di igiene e sicurezza, e precisamente:
a. promuove la costituzione di organismi paritetici regionali, (sezioni specifiche aggiuntive paritetiche) e coordina la loro attività;
b. organizza seminari ed altre attività complementari dei componenti gli organismi paritetici regionali;
c. definisce le linee guida ed i comportamenti comuni in materia di igiene e
d. sicurezza sul lavoro;
e. valuta eventuali esperienze ed intese già operanti nel settore, che siano di riferimento per gli organismi paritetici regionale, anche in relazione alla attuazione di progetti formativi in ambito locale;
f. promuove e coordina interventi formativi, attivando canali di finanziamento da parte dell'Unione Europea e di altri Enti pubblici Nazionale e Comunitari;
g. favorisce Io scambio di informazioni e valutazioni sugli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle Amministrazioni pubbliche;
h. approfondisce le proposte di normative comunitarie e nazionali, allo scopo di individuare eventuali posizioni comuni da prospettare al Governo, al Parlamento alle Amministrazioni competenti.
2. Commissione Paritetica Regionale
Entro 180 giorni, dalla data del presente accordo a livello regionale, le Commissioni. Paritetiche Regionali, coordinate con la Commissione Paritetica Nazionale, assumono, anche il compito dì promuovere iniziative formative in tema di prevenzione.
A tal fine la Commissione Paritetica Nazionale di sua iniziativa, o su proposta delle Commissioni Paritetiche regionali, elabora progetti formativi in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro. Tali progetti formativi, elaborati in sintonia con le linee guida e le indicazioni di carattere generale concordate in seno alla Commissione Paritetica Nazionale, vengono comunicati alla Commissione Paritetica regionale.
La Commissione Paritetica Regionale, onde favorire la realizzazione delle iniziative proposte, oltre a tenere rapporti con l'Ente Regione e gli altri soggetti istituzionali e non, operanti in materia di salute, sicurezza e prevenzione, può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l'organizzazione di corsi o giornate formative specifiche.
Parte terza - Composizione delle controversie
Fondamentale importanza, per una gestione condivisa e non conflittuale sulle materie della formazione e della rappresentanza nella prevenzione sul lavoro, assume in base al DLgs 81/2008, la costituzione di organismi paritetici per la "composizione" di possibili conflitti.
Tali Organismi, infatti, rappresentano la prima istanza di risoluzione di controversie insorte nella "applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti".
Le Commissioni Paritetiche Regionali agiscono come organismi paritetici al quali sono attribuite le funzioni di composizione in base al DLgs 81/2008. In particolare spetta ad esse:
1. informare i soggetti interessati ai temi della salute e della sicurezza;
2. tenere un elenco comprendente tutti i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza eletti o designati nelle istituzioni scolastiche del territorio di competenza dell’organismo;
3. trasferire i dati sopracitati alla Commissione Paritetica Nazionale.
Le parti ribadiscono la convinzione che la questione della materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, sia realizzabile con soluzioni condivise ed attuabili. Pertanto, in tutti i casi di controversie, relative all'applicazione delle norme sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, le parti interessate (il datare di lavoro, i lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire la Commissione Paritetica Regionale al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
La parte che ricorre alla Commissione Paritetica Regionale, ne informa le altre parti interessate.
Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla normativa vigente.
Roma 04 maggio 2023
Allegato n. 3
Corsi di formazione rivolti ai rappresentanti per la sicurezza di cui al dlgs 81/08
Le parti
Visto il DLgs 81/08 che fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi;
Visto l'Accordo Allegato n. 3 al CCNL;
Vista la lettera C, punto 3 bis, del citato accordo nazionale che attribuisce al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il diritto/dovere ad una adeguata formazione per l’espletamento dei compiti connessi alla funzione;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 16 gennaio 1997 sulla "individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione";
convengono quanto segue:
A - modalità del corso di formazione per i RLS
1. Tutti i lavoratori eletti o designati secondo le modalità indicate Accordo Nazionale, sono tenuti a partecipare ad un corso di formazione, anche in modalità E-Learning, della durata minima di 32 ore sulle materie concernenti è, l'incarico.
2. Il corso di formazione, i cui costi sono a carico dei datori di lavoro, potrà essere organizzato anche su base provinciale e/o regionale.
3. La durata minima del corso è di 32 ore, ripartite su non meno di 5 giorni lavorativi. Il RLS è dispensato dallo svolgere attività lavorativa per la durata dell'intero corso. Qualora le ore di durata del corso fossero superiori all'orario settimanale individuale, le ore eccedenti vengono considerate come ore di permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti dal vigente CCNL.
4. Per la durata dell'intero corso spetta al RLS la normale retribuzione e il rimborso delle spese di trasporto pubblico/collettivo sostenute per la frequenza.
5. In caso di assenza dal corso, per motivi non dipendenti dalla volontà del RLS e comunque previsti dal vigente CCNL, il RLS sarà chiamato ad un eventuale successivo corso, con rimborso delle spese di viaggio, secondo quanto riportato al punto 4.
B - Contenuti minimi in materia di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ruolo degli Organismi Paritetici
La salute sui posti di lavoro è il risultato di un'azione congiunta, frutto della collaborazione tra le parti coinvolte. Per attuare concretamente tale principio, il presente accordo prevede interventi di formazione rivolti sia ai lavoratori che ai rappresentanti per la sicurezza.
Per i contenuti minimi della formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le parti, nel rispetto di quanto all'Art. 1 del Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997, indicano nel successivo schema le specifiche materie oggetto del corso di formazione, che potranno comportare integrazioni e approfondimenti secondo i particolari indirizzi didattici di ciascun istituto.
Il DLgs 81/08 assegna agli Organismi paritetici un ruolo fondamentale e centrale per quanto riguarda la promozione e la progettazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, tanto da far assumere agli organismi stessi un importante molo di monitoraggio nelle varie fasi del processo formativo e pertanto è opportuno che vengano attivati e ricercati i necessari ed idonei collegamenti con tutte quelle strutture pubbliche e private, che potranno contribuire ai vari livelli alla realizzazione del percorso formativo.
Schema formativo per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1. Aspetti applicativi della nuova normativa;
2. Aspetti giuridici generali
2.1. i principi costituzionali e civilisti
2.2. i soggetti destinatari delle normative
- datore di lavoro
- lavoratore
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- dirigente
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- preposto
- medico competente
2.3. I principali obblighi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Le misure di prevenzione in generale
2.4. I diritti e gli strumenti partecipativi dei lavoratori: informazione, formazione, consultazione ecc.
2.5. Le funzioni di vigilanza
3. Le norme di igiene e sicurezza del lavoro
3.1. Le normative previgenti al DLgs 81/08; L. 123/07; DLgs 626/94; DPR 547/55, DPR 303/56 ecc., in generale, Direttive comunitarie
3.2. il D. Lgs.81/08
3.3. la L. 123/07
3.4. definizione ed individuazione dei fattori di rischio
3.5. la valutazione del rischio: significato e procedure
3.6. individuazione delle misure di prevenzione (tecniche, organizzative, procedurali)
4. La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
4.1. Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza: DLgs 81/08
4.2. Risorse informative aziendali, accesso ed utilizzo
4.3. Il ruolo del rappresentante dei lavoratoti per la sicurezza nella logica partecipativa e nel quadro delle relazioni sindacali
4.4. l'accordo di compatto e la sua applicazione
5. Nozioni di tecniche delle comunicazioni
Alla fine del corso, sarà rilasciato al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un attestato comprovante l'avvenuta formazione, nel rispetto delle vigenti norme in materia. L'attestazione è depositata in originale presso la direzione dell'istituto. Gli elenchi dei partecipanti al corso saranno depositati presso la Commissione Paritetica Regionale e da questa inviati alla Commissione Paritetica Nazionale.
C - La docenza
Le parti concordano che lo svolgimento della docenza in ordine alle materie i cui contenuti vertono su diritti e doveri del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, di cui ai punti 4) e 5), possa essere affidata a docenti segnalati dalla OO.SS. della scuola, firmataria del CCNL, che comunicheranno i nominativi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo alla Commissione Paritetica Nazionale, che li trasmetterà alle Commissioni Paritetiche Regionali per competenza.
D - Obblighi del datore di lavoro
I lavoratori, anche attraverso l'intervento dei lord RLS, devono ricevere, secondo il dispositivo legislativo, una formazione adeguata.
Le materie oggetto della formazione dei lavoratori sono:
1) 1 rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.
2) Nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sui posti di lavoro.
3) Cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.
4) Materie previste dall'accordo nazionale.
Le parti ribadiscono, infine, la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione delle norme di riferimento e di quanto indicato dal presente CCNL anche in riferimento a quanto previsto dall'accordo Stato - Regioni dei 7/07/2016 e nello specifico a quanto indicato al punto 2. lettera l) - 'Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento" dell'Allegato A del citato accordo, confermano di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell'RLS anche in modalità E-Learning.