Cassazione Penale, Sez. 3, 19 maggio 2023, n. 21464 - Crollo del cornicione. Ruolo dell'operaio considerato longa manus del committente. Rinvio per un nuovo esame


 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARINI Luigi - Presidente -

Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere -

Dott. CORBO Antonio - Consigliere -

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -

Dott. ZUNICA Fabio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per estinzione dei reati per prescrizione;

Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020.

lette le conclusioni dell'Avv. Antonio Valori, per le parti civili B.B. e C.C.: "Inammissibilità o rigetto del ricorso";

lette le conclusioni dell'Avv. Mario Tuccillo e dell'Avv. Luigi Tuccillo: "accoglimento del ricorso, in subordine dichiarare l'estinzione dei reati per prescrizione".




Fatto



1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 18 marzo 2022, decidendo in sede di rinvio per annullamento della precedente sentenza della Corte di appello (sentenza della Cassazione n. 9745/2021, 4 sez.) ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli del 7 dicembre 2015 che aveva condannato A.A. (unitamente ad altri imputati) alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione relativamente ai reati di cui agli art. 449 e 589, commi 1, 2 e 3, c.p. (reati commessi il (Omissis)).

I fatti traggono origine dal crollo di un cornicione realizzato lungo il perimetro di un fabbricato, del peso di circa 40 tonnellate, che, staccandosi dalla sede cagionava la morte di D.D. e di E.E., con lesioni gravissime a F.F.; l'imputato è stato condannato in quanto committente dei lavori in oggetto.

2. A.A. ha proposto ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 597 c.p.p.).

La Corte di appello nella sentenza che si impugna ha esorbitato dalla sua cognizione di giudice dell'impugnazione (art. 597 c.p.p.). L'appello è limitatamente devolutivo e il giudice dell'impugnazione deve agire solo ed esclusivamente su quella parte della sentenza oggetto dei motivi di impugnazione (i punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti). La Corte di appello ha travalicato i limiti suddetti e ha preso in considerazione fatti e circostanze mai devoluti. In particolare, la posizione di tale ingegnere G.G., figura inesistente quantomeno quale ingegnere.

La posizione di G.G., invece, era stata ritenuta ininfluente dalla decisione di primo grado, che non lo aveva citato neanche una volta.

L'appello non ha minimamente sfiorato il ruolo di G.G. nella vicenda, lo stesso, del resto, non risulta individuato (compiutamente identificato) in primo grado e in appello, nonostante la Corte di appello lo abbia ritenuto una figura chiave (longa manus del committente) per l'affermazione di responsabilità del ricorrente.

G.G. è un dipendente con mansioni di magazziniere, risulta, pertanto, inverosimile il controllo del cantiere (intera direzione tecnica operativa) nel quale operavano numerosi tecnici esperti e progettisti. Per la sentenza impugnata la decisione di modificare la struttura del cornicione (da cartongesso a cemento armato, e le sue dimensioni) sarebbe stata presa (imposta) da G.G. e, quindi, conosciuta e voluta dall'imputato, committente.

La Corte di appello in assenza di una impugnazione del P.M. (o delle parti civili) ha travalicato i limiti dei motivi di impugnazione proposti dall'imputato. L'appello non riguardava assolutamente il ruolo svolto da G.G. nel cantiere, ma tre specifici punti: - nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 c.p.p.; - nullità dell'ordinanza di revoca dei testi, con richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale; insussistenza delle prove per una responsabilità per colpa (in vigilando) del committente. Si rappresentava la regolarità professionale e fiscale di tutti i soggetti coinvolti nel cantiere (ingegneri, architetti, tecnici e l'impresa esecutrice dei lavori). La sentenza di primo grado aveva, con travisamento, ritenuto che il ricorrente avesse dichiarato che "la decisione di costruire il cornicione è venuta dai titolari della società". Dalla trascrizione dell'esame si evince l'assenza di una tale dichiarazione. La Corte di appello, poi, individua nel ricorrente la responsabilità per violazione dell'art. 2087 c.c. (che riguarda il dovere del datore di lavoro e non del committente) e per violazione degli art. 3, D.Lgs. n. 626 del 1994, 4 D.Lgs. n. 494 del 1996 e 64, comma 2, D.P.R. n. 164/1994; queste violazioni erano state escluse dalla sentenza di primo grado e le stesse non erano oggetto di impugnazione.

2. 2. Violazione di legge (art. 627, secondo e comma 3, c.p.p., 27 costituzione e 173, disp. att. c.p.p.).

Il giudice di rinvio non si è uniformato alla decisione della Cassazione, per le questioni di diritto decise.

L'accoglimento dei motivi primo e quarto del ricorso in cassazione avverso la precedente sentenza della Corte di appello "ha delimitato, in maniera tassativa, lo Spa zio di manovra del giudice del rinvio".

Il giudice del rinvio, infatti, si deve uniformare al principio di diritto e anche alle premesse logiche - giuridiche poste a base dell'annullamento (giudicato implicito interno, vedi Cass. Sez. 6, n. 11641/2018).

La Corte di appello avrebbe dovuto solo accertare se la situazione di pericolo fosse percepibile a colpo d'occhio (ictu oculi) dall'imputato; se la decisione di installare il cornicione di cemento in luogo di quello originariamente previsto (in cartongesso) fosse riferibile ad una decisione del ricorrente.

La Corte di appello non ha risposto, invece, ai quesiti individuati dalla Cassazione per l'accertamento della responsabilità travalicando i propri limiti. La sentenza aggira le questioni individuate nella sentenza di annullamento della Cassazione e con motivazione illogica e apodittica individua nella figura di G.G. (ostinatamente definito ingegnere) il tramite per la conoscenza della committenza dei lavori del cornicione e del cambio di struttura e di dimensioni dello stesso.

Nessun pericolo sarebbe stato percepibile, comunque, dal ricorrente, e l'aumento dei costi non costituisce certamente la prova della percezione di un concreto pericolo del crollo.

In primo luogo, era stata richiesta dalle parti (sia dall'imputato, sia dal P.M.) la riapertura dell'istruzione dibattimentale ex art. 627 c.p.p. Soltanto escutendo altri testi, nel contraddittorio delle parti (primo tra tutti proprio G.G., definito figura determinante dalla sentenza impugnata) sarebbe stato possibile individuare se la decisione di installare il cornicione, in cemento armato, fosse o no riferibile alla volontà del committente.

Nel cantiere erano presenti cinque ingegneri (H.H., direttore dei lavori; I.I., coordinatore della sicurezza; L.L., progettista architettonico; M.M., collaudatore; N.N., collaudatore) e nessuna necessità sussisteva per la presenza di G.G., sesto "ingegnere". G.G., infatti, non è un tecnico, ma un semplice operaio magazziniere (assunto con contratto a progetto nell'ottobre 2007).

Inoltre, gli stralci della sentenza impugnata che si riferiscono a dichiarazioni testimoniali (asseritamente di accusa nei confronti di G.G. e indirettamente del ricorrente) sono di soggetti dichiarati responsabili definitivamente con la sentenza della Cassazione, che ha annullato con rinvio, invece, per il solo committente.

Giungere a ritenere che un semplice dipendente magazziniere avesse, con una delega in bianco e generale, il potere di imporre, a tutti i tecnici presenti nel cantiere, la volontà di modifiche importanti e strutturali sembra eccessivo e palesemente illogico. Nessuna prova risulta, poi, di un rapporto di fiducia di G.G. con il ricorrente. A.A. chiariva nelle sue dichiarazioni di non aver mai visto la costruzione del cornicione in cemento armato, per essere andato nel cantiere poche volte.

Sostanzialmente la Corte di appello ha attribuito all'imputato una responsabilità da posizione. Infatti, la stessa sentenza oggi impugnata evidenzia che "non è emerso dall'istruttoria che il A.A. fosse stato messo al corrente della variazione del progetto dell'Ing. L.L.", ma contraddittoriamente attribuisce la responsabilità al ricorrente solo per un preteso (e mai provato) rapporto fiduciario con G.G..

La Cassazione nella sentenza di annullamento ha definitivamente chiarito che il crollo del cornicione è stato determinato "nell'erroneo ancoraggio dei ferri di armatura", ovvero per questioni tecniche occulte, assolutamente non visibili ad opera finita, sia per un esperto che, a maggior ragione, per un qualunque soggetto.

Il pericolo non era stato percepito neanche dai lavoratori del cantiere e dagli stessi esperti progettisti.

2. 3. Carenza, mancanza o contraddittorietà della motivazione.

Per la Corte di appello G.G. avrebbe ricoperto un ruolo chiave nell'economia del cantiere, pur essendo un semplice magazziniere. Egli avrebbe diretto i lavori, imponendo scelte tecniche errate e scellerate (cornicione in cemento in luogo di quello previsto in cartongesso), avrebbe diretto i lavoratori dell'impresa edile (Omissis) Srl e gestito in autonomia i costi del cantiere.

La sentenza contraddittoriamente rileva la figura di G.G. quale estranea al cantiere (e priva di una qualsiasi qualifica formale nell'appalto), ma poi in dividua nel G.G. "il factotum occulto dell'intero cantiere". Infine, l'imputato è stato condannato pur riscontrando, contraddittoriamente, che "non è emerso dall'istruttoria dibattimentale che il A.A. fosse stato messo al corrente della variazione del progetto dell'Ing. L.L.".

Ha chiesto pertanto la riforma della decisione.

2. 4. La Procura generale della Cassazione, Sostituto procuratore generale Luigi Orsi ha chiesto l'annullamento della sentenza per estinzione dei reati per prescrizione.

2. 5. Le parti civili B.B. e C.C. hanno depositato memoria nella quale hanno ricostruito il fatto e chiesto l'inammissibilità del ricorso del ricorrente.

2. 6. L'imputato ha replicato alla Procura generale della Cassazione e alle parti civili con memoria1ribadendo la fondatezza del ricorso e chiedendo l'annullamento della sentenza, in subordine, per estinzione dei reati per prescrizione alla data del giugno 2020 per decorso di 15 anni dalla commissione dei reati.

Diritto



3. Il ricorso risulta fondato e la sentenza deve annullarsi con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

4. Preliminarmente deve rilevarsi che i reati non risultano prescritti, in quanto commessi il (Omissis).

Infatti, "Il raddoppio dei termini di prescrizione previsto dall'art. 157, comma 6, c.p., in relazione all'ipotesi di cui all'art. 589, comma 4, c.p., trova applicazione esclusivamente alle fattispecie di omicidio colposo plurimo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro" (Sez. 4 -, Sentenza n. 29439 del 13/11/2019 Ud. (dep. 23/10/2020) Rv. 280830 01).

La norma (art. 157, comma 6, c.p.p.) vigente al momento della commissione dei reati ((Omissis)) prevedeva che "I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli art. 449 e 589, secondo e comma 3, nonchè (...)". Il termine massimo di prescrizione, quindi, risulta di 15 anni, ex art. 157 e 161 c.p. oltre alle sospensioni per giorni 241. I reati, conseguentemente, non risultano prescritti.

5. La sentenza di annullamento della Cassazione n. 9745 del 2021 ha evidenziato come non fosse chiarita la posizione del ricorrente, committente dei lavori, in relazione alla accertata idoneità "tecnico professionale dell'impresa esecutrice dei lavori in oggetto, e la regolarità della sua posizione contributiva, attestata dalla presenza in atti del DURC, aggiornato al giugno 2007". Inoltre, la Cassazione aveva rilevato come il ricorrente avesse nominato diverse figure professionali "deputate a svolgere incarichi di progettazione, esecuzione e verifica della conformità delle opere (...) di un progettista, di un direttore dei lavori e di un coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione".

5. 1. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonchè alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Vedi Sez. 4 -, Sentenza n. 5946 del 18/12/2019 Ud. (dep. 17/02/2020) Rv. 278435 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 3563 del 18/01/2012 Ud. (dep. 30/01/2012) Rv. 252672 - 0).

Per la sentenza impugnata il ricorrente, committente delle opere edilizie, tramite l'ingegnere G.G. ("figura strettamente di fiducia della proprietà") avrebbe seguito costantemente tutti i lavori del cantiere "con il compito di controllare tutto l'aspetto tecnico, anche quello dell'utilizzo dei materiali e dell'acquisto".

Da questa costante presenza in cantiere la decisione deduce che l'imputato fosse sempre a conoscenza delle scelte tecniche relative all'attività edilizia e, quindi, anche alla scelta di modificare i materiali del cornicione, dall'iniziale cartongesso al cemento armato. Per la sentenza impugnata l'opera imponente non poteva passare inosservata alla committenza (tramite la presenza di G.G.) e sarebbe stata evidente (ictu oculi) a chiunque la sua pericolosità.

Tuttavia, un conto è la visione della modifica della struttura (evidente a chiunque per le sue dimensioni) altra questione è quella della sua evidente pericolosità, non affrontata dalla sentenza impugnata. Per la responsabilità del committente non è sufficiente la consapevolezza della modifica della struttura (cornicione), ma risulta essenziale anche, e soprattutto, un'agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo. Il committente avrebbe dovuto, anche, accorgersi a colpo d'occhio del pericolo della struttura, aspetto non valutato minimamente dalla decisione impugnata che si limita alla considerazione della visibilità, a chiunque, della diversità dei materiali del cornicione. Questo, però, non significa che il committente poteva immediatamente percepire il pericolo. Pericolo non percepito neanche dai tecnici (esperti) che lo hanno progettato e da quelli che lo hanno realizzato (pure loro esperti di edilizia). La causa del crollo, infatti, è derivata (come rilevato dalle sentenze di merito) dalla inesatta lunghezza dei ferri di ancoraggio (corti) del cornicione alla struttura. Conseguentemente, se così è, solo un esperto, con opportune analisi e calcoli, avrebbe potuto percepire il pericolo e disporre per evitarlo.

Infine, la sentenza analizza la posizione di G.G. e lo considera un esperto, ma in modo assertivo e senza una adeguata motivazione con riferimento a elementi acquisiti all'istruttoria. G.G. viene qualificato ingegnere (tanto da dirigere tutti i lavori, nonostante la presenza di idonei tecnici nominati per le relative funzioni) senza nessun accertamento della sua qualifica (il ricorrente evidenzia la qualifica di magazziniere di G.G. - assunto con contratto a progetto dal maggio all'ottobre del 2007 - e rappresenta che dalla verifica sul sito internet del Consiglio nazionale degli ingegneri non risulta nessun Ing. G.G.).

5. 2. Conclusivamente la Corte di appello dovrà procedere a nuovo esame dei profili riguardanti la posizione di G.G., la sua posizione formale, e di fatto, nella struttura aziendale e sul cantiere oggetto dell'infortunio. Inoltre, ove fosse accertata la presenza in cantiere in nome e per conto dell'imputato, la sua eventuale percepibilità ("immediata percepibilità") di situazioni di pericolo derivanti dalla modifica strutturale del cornicione, per quanto sopra detto.


P.Q.M.




Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2023