Cassazione Penale, Sez. 4, 11 maggio 2023, n. 19941 - Violazione delle norme in materia di infortuni. Prescrizione


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
 
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 
 SEZIONE QUARTA PENALE
 
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
 Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente -
 
 Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
 
 Dott. BRUNO Mariarosaria - Consigliere -
 
 Dott. D’ANDREA Alessandro - Consigliere -
 
 Dott. DAWAN Daniela - rel. Consigliere -
 
 ha pronunciato la seguente:
 
 SENTENZA
 


 sul ricorso proposto da:
 
 A.A., nato a (Omissis);
 
 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINO;
 
 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
 udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa DAWAN DANIELA;
 
 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa MANUALI VALENTINA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
 

FattoDiritto


 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21/01/2022, accogliendo l'appello del pubblico ministero, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino, ha dichiarato A.A. colpevole del reato di lesioni personali gravi, cagionate a B.B., per colpa generica e per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (commesso il (Omissis)).
 
 2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva le seguenti censure:
 
 2.1. Contraddittorietà della motivazione in relazione alla posizione dell'infortunato B.B. al momento dell'infortunio, con conseguente travisamento degli atti in relazione alle dichiarazioni testimoniali rese dallo stesso infortunato e dal teste C.C. in dibattimento.
 
 2.2. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione per travisamento della prova documentale in relazione alla individuazione della procedura di abbattimento/potatura.
 
 2.3. Manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza di procedure operative formalizzate e, come tali, note agli addetti alla potatura.
 
 2.4. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione per travisamento della prova documentale in relazione al contenuto della procedura di abbattimento/potatura.
 
 2.5. Vizio motivazionale, nonchè travisamento della prova dichiarativa del testimone C.C., del CTP ing. D.D., del Tecnico del Comune di Moncalieri, Dott. E.E., di B.B. in relazione alla dinamica dell'infortunio, con conseguente travisamento degli atti in relazione alle dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento.
 
 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
 
 4. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato in data 23/08/2022 il relativo termine di prescrizione. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., maturate, come nel caso di specie, successivamente all'adozione della sentenza impugnata. E' poi il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01). Non sono poi rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata. Non emergendo all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 -01), discende di necessità la pronunzia in dispositivo.
 
 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.
 

 P.Q.M.


 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
 
 Sentenza con motivazione semplificata.
 
 Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2023.
 
 Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2023