Cassazione Penale, Sez. 4, 11 maggio 2023, n. 19961 - Nessun comportamento abnorme del dipendente che, in assenza di istruzioni,  interviene per disostruire il condotto del silos e ci cade dentro. Omessa valutazione dei rischi


 

 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente -

Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere -

Dott. BRUNO Mariarosaria - rel. Consigliere -

Dott. CENCI Daniele - Consigliere -

Dott. MARI Attilio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza dei 28/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa BRUNO MARIAROSARIA.

FattoDiritto

 


1. Con sentenza dei 15/3/2022, la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale d Ascoli Piceno a carico di A.A. per il per il reato di cui all'art. 589 c.p., commesso con violazione delle norme antinfortunistiche.

Alla stregua di quanto contestato nella imputazione, A.A., legale rapp.te della "B.B. e C.C. Srl ", per colpa generica e specifica, quest'ultima consistita nella violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 28, comma 2, lett. d), omettendo di valutare i rischi derivanti dall'attività di sblocco del condotto di uscita del silos esistente nell'azienda e non prevedendo, conseguentemente, idonea procedura di intervento per il ripristino in sicurezza dell'attività di scarico, cagionava la morte di D.D., il quale era intento ad eseguire il carico di mais sul rimorchio di un cliente della ditta. L'operaio, accortosi che il materiale non fuoriusciva con adeguata velocità dalla bocchetta verticale dei silos, dopo aver tentato invano, posizionandosi sul pianale del rimorchio, di disostruire il condotto con l'ausilio di una verga di ferro, saliva sul ballatoio del silos, aprendo lo sportello d'ispezione allo scopo di disostruire il condotto dall'interno, sempre utilizzando la predetta verga in ferro; nell'effettuare tale operazione cadeva all'interno del silos, rimanendo sommerso dai cereali che ne procuravano la morte per asfissia.

I fatti, sulla base delle emergenze processuali, venivano ricostruiti in conformità all'imputazione nelle due sentenze di merito.

L'imputato, datore di lavoro della vittima, a fronte della criticità esistente nel ciclo produttivo, stante l'evidente possibilità che i cereali si addensassero all'interno del contenitore ostruendo il condotto, non aveva provveduto alla valutazione di tale rischio specifico ed alla adozione degli accorgimenti necessari per consentire uno sblocco in sicurezza del condotto.

2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo unico di doglianza, nel quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla individuata responsabilità omissiva del datore di lavoro, adducendo l'abnormità della condotta del lavoratore.

Il Procuratore generale presso la Corte Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva nella quale, richiamando i motivi di ricorso, insiste nel richiedere loro accoglimento.

3. Il ricorso è inammissibile.

La Corte territoriale ha fornito una soddisfacente e logica motivazione in ordine alle cause dell'infortunio patito dalla persona offesa, alla violazione delle norme antinfortunistiche collegate alle modalità accertate dell'incidente, alla riferibilità di tali violazioni alla persona del ricorrente, alla posizione di garanzia da questi assunta nella vicenda in esame quale datore di lavoro dell'infortunato.

La difesa reitera in sede di legittimità le medesime questioni prospettate nei gradi di merito, solo apparentemente confrontandosi con le argomentazioni espresse nella motivazione della sentenza impugnata e richiamando l'attenzione della Corte di legittimità su aspetti di merito (interpretazione delle fonti dichiarative; alternativa ricostruzione del fatto).

La deduzione dei vizi di legittimità è solo apparente: i rilievi mossi non hanno un contenuto critico suscettibile di rivelare aspetti deficitari nella motivazione della sentenza, improntata al buon governo dei principi stabiliti in questa sede nella risoluzione delle problematiche imposte dal caso che occupa.

Il rischio specifico collegato all'attività di travaso dei cereali contenuti nel silos (affrontare l'ostruzione del condotto, quando non fosse possibile risolvere dal basso il blocco) non è stato considerato nel documento di valutazione rischi, pur essendo una evenienza ben prevedibile nell'ambito delle fasi di lavorazione collegate al travaso dei cereali; non sono state previste soluzioni tecniche per ovviare all'intasamento del condotto; non sono state fornite istruzioni al lavoratore.

Ciò ha inciso, come ha ben rappresentato la Corte di merito in sentenza, sulla causazione dell'infortunio mortale. Nessuna contestazione, d'altro canto, viene mossa dal ricorrente in ordine alla dinamica dell'infortunio. L'abnormità della condotta del lavoratore come prospettata nel ricorso non tiene conto degli approdi giurisprudenziali di questa Corte in materia: il comportamento del lavoratore è abnorme quando è avulso dal processo produttivo inteso in senso ampio - ed è esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 20/02/2023, Rv. 284237: "In tema di prevenzione antinfortunistica, perchè la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia").

Nel caso in esame, come ha sottolineato la Corte di merito con ragionamento scevro da vizi logici, il comportamento serbato dal lavoratore non ha attivato un rischio eccentrico rispetto a quello che era chiamato a governare il datore di lavoro: in assenza di un modello organizzativo predisposto dal datore di lavoro per ovviare al prevedibile inconveniente dell'ostruzione del condotto del silos, il dipendente ha tentato di porvi rimedio in assenza di istruzioni precise.

E' d'uopo rilevare come il comportamento imprudente o imperito del lavoratore non possa escludere la responsabilità del garante in presenza della mancata adozione da parte di questi delle cautele finalizzate alla prevenzione e regolamentazione dei rischi inerenti al processo produttivo anche innescati dallo stesso comportamento imprudente del lavoratore (cfr. Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242: "In tema di infortuni sul lavoro, perchè possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel Pos e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l'assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato)"; conforme a n. 37986 del 2012 Rv. 254365; n. 47146 del 2005 Rv. 233186; n. 7364 del 2014 Rv. 259321).

4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, a norma dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent, n. 186 del 13/6/2000).

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2023