PROTOCOLLO D'INTESA
tra
INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,
con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144
nella persona del Presidente Franco Bertoni
e
CONFINDUSTRIA
con sede legale in Roma Viale dell'Astronomia, 30 nella persona del Direttore
Generale Avv. Francesca Mariotti

di seguito definite anche le "Parti"
 

PREMESSO CHE

- l'Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il D.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
l'Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, le Istituzioni pubbliche e con i principali Organismi rappresentativi del mondo del lavoro;
- il d.l. 78/2010, convertito nella legge n.122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha conferito all'Inail le funzioni di unico Ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- all'Inail è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs.81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale, l'istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2023-2025 del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Delibera Inail CIV n. 12 del 15 novembre 2022), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale; l'Inail agisce, altresì, in linea di coerenza con il Piano Triennale della Prevenzione 2022 - 2024, approvato con delibera del CIV n. 15 del 28 dicembre 2022;
- Confindustria è la principale Associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, con una base, ad adesione volontaria, di oltre 150.000 imprese;
- Confindustria rappresenta le imprese e i loro valori presso le Istituzioni, a tutti i livelli, per contribuire al benessere e al progresso della società
 

CONSIDERATO CHE

- l'Inail e Confindustria, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata e permanente in merito allo sviluppo di iniziative informative e formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza e lo sviluppo di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali, favorendo il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- le sinergie tra Inail e Confindustria costituiscono una modalità funzionale per un'efficace azione prevenzionale in grado di fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro;
- la realizzazione delle iniziative progettuali congiunte comporta il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Ue n.679/2016;
- Inail e Confindustria intendono determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del citato trattamento, che sarà definito con successivo accordo;
 

CONVENGONO


Articolo 1
Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d'intesa.
 

Articolo 2
Finalità

Le parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.
 

Articolo 3
Oggetto della collaborazione

Con il presente Protocollo d'intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di attuazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza che le Parti intendono realizzare congiuntamente, come di seguito elencati:
- valorizzare la rete delle interazioni tra Inail e Confindustria in termini sistematici e innovativi, soprattutto attraverso la realizzazione di iniziative informative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di promozione della cultura della prevenzione con azioni di divulgazione e sensibilizzazione;
- individuare e sistematizzare le esperienze e i progetti territoriali e di settore che l'istituto e il sistema associativo di Confindustria hanno avviato su tematiche innovative e a rilevante valenza applicativa;
promuovere la più ampia diffusione sul territorio delle migliori buone pratiche individuate a seguito dell'attività di analisi e valutazione effettuata, anche mediante la realizzazione congiunta di appositi concorsi;
- promuovere azioni di incontro e confronto tra Inail, Confindustria, tutor scolastici delle scuole impegnate nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) presso le imprese associate al Sistema Confindustria e relativi tutor aziendali, finalizzate a sviluppare strategie comuni a tutela della salute e sicurezza degli studenti in occasione della propria esperienza formativa in azienda.
La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.
Nella realizzazione delle attività programmate, le parti convengono circa l'opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, che insieme ad Inail fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza, sia per le fasi di progettazione che per quelle relative alla validazione dei prodotti realizzati.
 

Articolo 4
Comitato paritetico di coordinamento

Le parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto da sei referenti, di cui tre individuati dall'Inail e tre individuati da Confindustria. Al Comitato di coordinamento vengono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all'articolo 3 del presente Protocollo.
 

Articolo 5
Obblighi delle parti

Per la realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 3, le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le risorse economiche destinate alle finalità d'interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione.
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato al successivo articolo 6, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle parti, che troveranno apposita evidenza nell'ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento.
I risultati delle iniziative realizzate nell'ambito del Protocollo d'intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.
 

Articolo 6
Accordi attuativi

Ciascun accordo attuativo di cui all'articolo 5 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento; gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, economiche e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
la durata dell'Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'intesa.
 

Articolo 7
Durata

Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.
 

Articolo 8
Trattamento dei dati

Con i successivi Accordi attuativi di cui al precedente articolo 6 le Parti determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e stabiliscono i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
 

Articolo 9
Proprietà intellettuale

La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.
La proprietà intellettuale sarà ulteriormente disciplinata nei successivi accordi attuativi.
 

Articolo 10
Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa.
 

Articolo 11
Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.
 

Articolo 12
Tutela della riservatezza

Le Parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata, mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:
i. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
ii. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
iii. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
iv. Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
v. La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
 

Articolo 13
Controversie

Le parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d'intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo il foro competente è quello di Roma.
 

Articolo 14
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
 

Per Confindustria
Il Direttore Generale
Francesca Mariotti

 

Per Inail
Il Presidente
Franco Bettoni