Prime riflessioni sull’articolo 14 “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” del Decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 (Capo II - Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi)


A cura della commissione permanente SIML Sull'Attività professionale dei Medici Competenti

 

Premettendo che la Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML) si rende disponibile con i Ministeri competenti e con gli organi parlamentari, nelle sedi che si riterranno più opportune, ad una valutazione complessiva dell'impianto del D.Lgs 81/08 sempre più necessaria per accompagnare il cambiamento del mondo del lavoro, si delineano qui di seguito alcune riflessioni sulle modifiche al D.Lgs 81, inserite nell'articolo 14 del Decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 in corso di vigenza.

Riguardo al comma 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28;».
Si commenta che l’obbligo posto in capo al Datore di lavoro e al dirigente sembra aprire alla nomina del Medico Competente in relazione a rischi professionali che fossero evidenziati dalla valutazione dei rischi anche se non normati dal D.Lgs 81: la locuzione “sembra” non è usata per caso visto che le possibilità interpretative del dettato non sono univoche.
In considerazione anche con quanto esplicitato dalla recente presa di posizione della Commissione Interpello (n. 2/2023) ad una prima lettura si ritiene che nella modifica così proposta non ci sia una diretta applicabilità dell’art 41 (Sorveglianza sanitaria) - in quanto l’articolo non viene citato né tanto meno modificato - dove recita al comma 1."La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi."
Infatti, la relazione governativa precisa che “L'articolo 14 apporta modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La lettera a) introduce l'obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza".
Tale principio è ribadito nel documento del centro studi di Senato e Camera ove si afferma “La novella di cui al comma 1, lettera a), amplia i casi in cui il datore di lavoro o il dirigente è obbligato alla nomina del medico competente in materia di sicurezza dei lavoratori; si introduce infatti la fattispecie della richiesta della medesima nomina da parte del documento di valutazione dei rischi, fattispecie che si aggiunge alle ipotesi in cui sia richiesta dalla disciplina la sorveglianza sanitaria (la quale presuppone la nomina del medico).”
Tali indicazioni confermano al momento l’assenza di modifiche all’articolo 41 per cui continua a valere quanto fatto sinora in termini di Sorveglianza Sanitaria, lasciando peraltro una parvenza di discrezionalità al Medico Competente che può essere fonte di contenziosi se non più precisamente nomata.
 

Riguardo al comma 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni: c) all'articolo 25, comma 1: 1) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»...
Anzitutto occorre precisare che in normativa vigente all’art 41 del D.Lgs 81/08 non sono citate visite di assunzione, ma sono previste o (lettera a) una visita medica preventiva o (lettera e-bis) una visita medica preventiva in fase preassuntiva. Inoltre, la proposta di modifica citata sopra indica una prassi già consolidata da parte del Medico Competente che in occasione della raccolta dei dati sanitari e professionali del lavoratore richiede a lui sempre la “copia” della cartella sanitaria e di rischio - e non l’originale - da cui trarre informazioni utili ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica cui sarà assegnato il lavoratore.
Sul punto la relazione governativa ed il centro studi di Senato e Camera precisano: “La lettera c) integra la disciplina degli obblighi del medico competente. In primo luogo, si introduce la previsione che, in occasione delle visite di assunzione, il medico competente debba richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tener conto del contenuto di quest’ultima al fine della formulazione del giudizio di idoneità. (...) ”
Pertanto, visto quanto indicato con la proposta di modifica, si ritiene che il Medico Competente debba annotare scrupolosamente la richiesta di tale “copia” della cartella sanitaria e di rischio nella sua anamnesi e, in ogni caso, (cioè, di avvenuta acquisizione del documento sanitario o di mancata consegna dello stesso per impossibilità da parte del lavoratore) esprimerà comunque il giudizio di idoneità alla mansione specifica del lavoratore.
 

Riguardo al comma 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni: c) all'articolo 25, comma 1: 2) dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»...
Si prende atto della possibilità da parte del Medico Competente (cosiddetto “titolare”) di essere sostituito, per occasioni di grave e motivato impedimento, da parte di un Collega (in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38) da lui medesimo segnalato al Datore di lavoro che, immaginiamo vista la non citazione, si adopererà per la temporanea nomina.
In questo caso la relazione governativa ed il centro studi di Senato e Camera sottolineano: “La lettera c) integra la disciplina degli obblighi del medico competente. (...) Si inserisce inoltre la previsione che, in caso di proprio impedimento, derivante da gravi e motivate ragioni, il medico competente comunichi per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto - in possesso dei requisiti per la nomina a medico competente - per l'adempimento degli obblighi, previsti dalla disciplina a carico del medico competente, durante l'intervallo temporale indicato nella medesima comunicazione.", volendo opportunamente ricordare che nel corso dell’incarico temporaneo assunto dal Medico Competente sostituto sia fatta salva l’applicazione dei principi richiamati dalla Commissione Interpelli n. 25/2006 e n. 5/2014.
 

I contenuti dell’articolo 14 “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" del Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023 (Capo II - Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi)” naturalmente meritano una riflessione più approfondita che SIML non farà mancare, sia nell’ottica di possibili emendamenti nel processo di conversione del DL, che nel più ampio e ineludibile processo di modifica dell’81/08, ormai richiesto a gran voce dal mondo del lavoro.


fonte: siml.it