ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
E
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede legale in Roma, via IV Novembre 144, successivamente indicato come "INAIL", nella persona del Direttore Generale, dott. Andrea Tardiola;
E
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell’Amministrazione con sede legale in Roma, via dei Robilant 11, successivamente indicata come "SNA", nella persona del Segretario Generale, Cons. Riccardo Sisti;
di seguito congiuntamente indicati come "le Parti";
VISTO
l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144” che ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientate alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 7, comma 4, secondo cui “le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l’adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione”;
il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro” che agli Artt. 9 e 10 del D.lgs.81/2008 assegna all’INAIL compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
il decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, che ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l’accorpamento in INAIL delle funzioni già attribuite all’Ipsema ed all’Ispesl, divenendo l’ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed ha altresì disposto che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione “svolgono prioritariamente l’attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione”;
gli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e del 7 luglio 2016, n. 128, punto 12.7, i quali prevedono, tra l’altro, che l’erogazione della formazione rivolta ai lavoratori, generale e specifica, quest’ultima per i settori della classe di rischio basso, possa essere effettuata in modalità di apprendimento e-learning;
il Piano triennale per la prevenzione 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 15 del 28 dicembre 2022 a seguito della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 252 del 25 ottobre 2022 che prevede il rinnovo della collaborazione tra Inail e SNA finalizzata alla realizzazione di iniziative formative in materia di salute e sicurezza da destinare al personale delle Pubbliche Amministrazioni;
il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 e s.m.i. recante riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) a norma dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n.69, ed in particolare l’art. 2, comma 2, lett. e) il quale stabilisce che la Scuola debba promuovere, coordinare e sostenere l’adozione di criteri di eccellenza in tutto il sistema della formazione diretto alla pubblica amministrazione, anche mediante un raccordo organico con le altre strutture pubbliche e private di alta formazione, italiane e straniere, secondo criteri di ricerca della qualità, dell’efficacia e dell’economicità del sistema complessivo;
l’art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 178/2009, ove è stabilito che la Scuola può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati;
l’art.1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.70 che modifica la denominazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in Scuola Nazionale dell’Amministrazione;
l’art. 21 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, rubricato “Unificazione delle Scuole di formazione” che stabilisce, tra l’altro, l’attribuzione delle funzioni di reclutamento e di formazione degli organismi soppressi alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione;
gli Accordi Quadro tra INAIL e SSPA (ora SNA) sottoscritti il 10 dicembre 2012 e il 26 gennaio 2018 di durata quinquennale aventi ad oggetto la collaborazione finalizzata allo sviluppo di programmi didattici, progetti formativi, corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti alle amministrazioni pubbliche;
le Convenzioni attuative dei citati Accordi sottoscritte tra INAIL e SNA rispettivamente il 10 dicembre 2015 e il 20 marzo 2018 che disciplinano anche le condizioni economiche per i corsi in presenza e in modalità e-learning;
l’Atto aggiuntivo del 20 maggio 2020 alla convenzione sottoscritta il 20 marzo 2018 avente ad oggetto le nuove condizioni economiche da applicare a tutte le tipologie di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro da erogare in modalità e-learning.
CONSIDERATO
che l'Inail è l’ente pubblico del sistema istituzionale al quale il legislatore ha affidato, tra gli altri, compiti di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ed è impegnato nell'attuazione di tali compiti, quale area privilegiata di intervento, nello sviluppo di programmi didattici, progetti formativi ed erogazione di percorsi formativi e di aggiornamento nella specifica materia;
che la SNA è l’istituzione deputata a selezionare, reclutare e formare i funzionari e i dirigenti pubblici e costituisce il punto centrale del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica, istituito per migliorare l'efficienza e la qualità della Pubblica Amministrazione italiana;
che le Parti convengono che la promozione della cultura e dei valori della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si realizza attraverso adeguati programmi di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione delle misure in ambito prevenzionale e lo sviluppo di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli interventi infortunistici e delle malattie professionali, nonché efficaci azioni di formazione ed informazione destinate alle figure del sistema prevenzionale che operano nel contesto lavorativo pubblico e privato, che tenga conto delle trasformazioni del lavoro e dell'insorgenza di nuovi rischi;
che le Parti ritengono che la formazione del personale delle amministrazioni pubbliche costituisce una leva strategica per la modernizzazione dell'azione amministrativa e per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese;
il termine di scadenza dell’Accordo quadro citato in premessa sottoscritto il 26 gennaio 2018, della successiva convenzione operativa e dell’atto aggiuntivo alla stessa;
che le Parti convengono che il presente Accordo disciplina la realizzazione di un interesse pubblico comune e pertanto concordano sull’esigenza di proseguire nella efficace collaborazione, tenuto conto dei positivi risultati raggiunti.
RITENUTO CHE
in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati ed in considerazione dell’esigenza di promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro, le intese e le sinergie tra le Parti costituiscono una modalità idonea a fornire risposte efficaci e coordinate alle amministrazioni pubbliche attraverso la realizzazione di programmi didattici, percorsi, piani e progetti formativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
la collaborazione sancita con i precedenti Accordi e successive Convenzioni attuative ha prodotto risultati significativi in termini di percorsi erogati e destinatari formati e che pertanto le Parti convengono di procedere al rinnovo della collaborazione.
Tutto quanto sopra considerato, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Finalità
1. Le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione finalizzata alla realizzazione di programmi formativi volti a favorire la diffusione della cultura, della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro delle Amministrazioni pubbliche.
Articolo 2
Oggetto dell’Accordo
1. Oggetto del presente Accordo è la collaborazione tra le Parti, per lo sviluppo di programmi didattici, progetti formativi, corsi di formazione e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolti alle Amministrazioni pubbliche, finalizzata al trasferimento delle conoscenze e alla acquisizione delle competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi, favorendo una migliore organizzazione del lavoro.
2. I programmi didattici, progetti formativi, corsi di formazione e di aggiornamento riguardano le figure previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro che operano nell’ambito delle Amministrazioni pubbliche.
Articolo 3
Impegni delle parti
1. In funzione delle specifiche competenze e della disponibilità del personale specialistico, le Parti si impegnano a soddisfare i fabbisogni formativi delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'lSTAT ai sensi del comma 3 dell'art.1 della legge 31 dicembre 2009 n.196 mettendo a disposizione le risorse necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo sulla base di una pianificazione e programmazione congiunta, periodica e sistematica.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 1 dell’Accordo le parti assumono i seguenti impegni:
- la SNA gestisce le fasi del processo decisionale nei rapporti con le amministrazioni richiedenti e le conseguenti comunicazioni e si impegna a curare l’azione di marketing pubblico, la rilevazione sistematica delle richieste di formazione delle amministrazioni pubbliche, il processo di diagnosi in termini di analisi del fabbisogno formativo e dei contesti organizzativi, del target, delle esigenze espresse dalle singole amministrazioni, garantendo la disponibilità di risorse specialistiche per le predette attività.
- L’INAIL cura la progettazione, la direzione tecnico-scientifica e l’erogazione dei corsi di formazione, sia a livello centrale che territoriale mediante il proprio network formativo nazionale, assicurando le risorse necessarie a tal fine.
3. Le Parti curano congiuntamente la pianificazione, la programmazione, l’organizzazione generale e la gestione delle azioni formative rendendo disponibili le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali.
4. Le Parti, a fronte di particolari e specifiche esigenze da valutarsi di volta in volta nell’ambito del Comitato di Coordinamento di cui all’art. 4 del presente Accordo, potranno mettere a disposizione le proprie sedi per lo svolgimento delle attività formative, compresi i supporti strumentali e tecnologici necessari.
Articolo 4
Comitato di coordinamento
1. Le attività di pianificazione e programmazione saranno coordinate da un Comitato paritetico composto da tre rappresentanti dell’INAIL e tre della SNA, che definirà i piani delle attività sulla base dell'analisi dei fabbisogni di formazione espressi dalle amministrazioni pubbliche e sulla capacità di risposta delle Parti in termini di offerta formativa e di sostenibilità organizzativa.
Articolo 5
Aspetti economici
1. Agli oneri economici e finanziari relativi alla gestione amministrativa si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per le iniziative di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e a valere sulle entrate derivanti dalla realizzazione delle iniziative previste dal presente Accordo.
2. La ripartizione degli oneri economici e le tariffe da applicare all’utenza espressi in euro/ora, o per discente - riportati nell’allegato 1 denominato “Oneri economici per l’organizzazione e l’erogazione dei corsi di formazione”, che costituisce parte integrante del presente Accordo - sono stabilite in coerenza con le disposizioni regolamentari interne delle Parti.
3. La SNA verserà all’INAIL la quota parte degli importi dovuti per i corsi realizzati nella misura stabilita nell’allegato al presente Accordo, che definisce la ripartizione degli oneri economici per l’organizzazione e l’erogazione dei corsi di formazione, previa presentazione da parte dell’INAIL alla SNA del rapporto finale sulle singole attività svolte e dell’attestazione di regolare svolgimento delle stesse.
4. Le competenze economiche spettanti all’INAIL saranno versate dalla SNA a conclusione delle edizioni relative alle diverse tipologie di corsi previsti nei programmi formativi definiti con le amministrazioni committenti, mediante accredito sul relativo conto corrente di cui Inail si impegna a comunicare le coordinate.
5. Le condizioni tariffarie potranno essere oggetto di revisione tra le Parti mediante Atto aggiuntivo a modifica dell’Allegato 1, sulla base di analisi di sostenibilità economica, di mutamenti di carattere economico o organizzativo e di specificità dei progetti formativi, tenuto anche conto degli esiti dell’attuazione del presente Accordo.
6. Le Parti valuteranno congiuntamente la sostenibilità, in termini organizzativi, di ciascuna edizione di corsi, anche in relazione al numero dei partecipanti.
Articolo 6
Proprietà intellettuale
1. Il materiale didattico (dispense, pubblicazioni, esercitazioni, sia in formato elettronico che cartaceo etc.), di supporto e di integrazione alle attività formative, realizzato dall'INAIL relativo alle attività di cui all’art. 2 del presente Accordo, costituisce proprietà intellettuale INAIL, che è responsabile dei contenuti e titolare dell’utilizzo. Il materiale didattico è utilizzabile esclusivamente dai discenti ai soli fini didattici e non può essere diffuso o utilizzato da terzi.
2. I risultati delle attività svolte in comune saranno a disposizione delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
Articolo 7
Tutela dell’immagine
1. Le Parti danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
2. In particolare, i loghi di INAIL e SNA saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.
3. L’utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’Articolo 2 del presente Accordo richiederà il consenso della Parte interessata.
4. Ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni rientranti nell’ambito del presente Accordo, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
Articolo 8
Trattamento dei dati
1. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente atto, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal Decreto legislativo n. 196 del 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal Decreto legislativo del 10 agosto 2018, n.101 e s.m.i..
Articolo 9
Tutela della riservatezza
1. Le Parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Accordo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
2. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
3. Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro
divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
a) diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto;
b) viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze Parti;
c) viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
4. Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima riservatezza sulle informazioni considerate confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
5. La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestole per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
Articolo 10
Recesso
1. Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. In caso di recesso deve essere comunque assicurato il completamento dei corsi già avviati e la regolarizzazione degli oneri connessi a quelli erogati.
Articolo 11
Durata
1. Il presente Accordo ha durata quadriennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato alla scadenza per volontà delle Parti.
Articolo 12
Foro competente
1. Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall’attuazione del presente Accordo. Qualora risulti impossibile la risoluzione si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
Il presente atto si compone di n. 10 pagine.
Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990.
La data di sottoscrizione s’intenderà quella in cui sarà effettuata l’ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.
Per SNA |
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Per INAIL |
ALLEGATO 1 - ONERI ECONOMICI PER L’ORGANIZZAZIONE E L’EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE