00144 Roma, data del protocollo

Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto
Reparto VI - Ufficio 2° - Sezione 1a


CIRCOLARE
Titolo: SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
Non di Serie: n. 12/2023

Argomento: Sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti.

Il D.P.R. 435/91 stabilisce in vari articoli che “Il Ministero può consentire, in considerazione della natura dei viaggi e del periodo stagionale nonché, delle caratteristiche di galleggiabilità della nave, la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti".
A tal riguardo, questo Reparto ha, ormai da tempo, ritenuto opportuno - in un’ottica di costante miglioramento degli standard di sicurezza e attenta tutela del personale navigante così come delle persone trasportate - rigettare istanze finalizzate all’ottenimento di deroghe per la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti.
Quanto sopra trae anche forza dalla discrezionalità prevista dalla norma sopra richiamata che viene ulteriormente supportata dalla decisione assunta durante il 30esimo COSS (Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution) presso la Commissione Europea nella riunione del 22 novembre 2013, durante il quale lo stesso Comitato si è opposto (tra cui l’Italia rappresentata dallo scrivente) ad una specifica proposta formulata da uno Stato membro giustificando, fra l’altro, la decisione con il rischio per le persone di rimanere in acqua a basse temperature.
Alla luce di quanto sopra e sulla evidenza che il Reparto continua a ricevere istanze di deroga per tale fattispecie, si invitano codeste Autorità Marittime ad operare in coerenza con l’approccio sopra descritto.
Appare opportuno chiarire, altresì, che eventuali deroghe rilasciate e legittimamente ottenute in passato, continuano a trovare efficacia fino a quando si renderà necessario procedere alla sostituzione degli apparecchi galleggianti che dovrà avvenire con zattere autogonfiabili secondo le previsioni del vigente DPR 435/91.
Eventuali richieste per la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti saranno, quindi, direttamente archiviate agli atti dell’Ufficio.
La presente è pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle capitanerie di porto alla sezione “Sicurezza della Navigazione”¹ e viene considerata pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32 della legge 69/2009.
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO

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¹ https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione