Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CCNL
Data firma: 29 Maggio 2023
Validità: 01.07.2022 - 30.06.2025
Parti: Anicta e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Coibentazione
Fonte: filctemcgil.it


Sommario:

 

Capitolo X “Relazioni industriali”
Relazioni industriali
Art. 3 (Tipologie di rapporto di lavoro)
Art. 15 (Trattamento economico minimo e complessivo)

 

Accordo welfare
Art. 19 (Trasferta)
Art. 40 (Licenziamento per mancanze)


Ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti all’industria Chimica settore Coibentazioni Termiche Acustiche
1° luglio 2022 - 30 Giugno 2025


Anicta Associazione Nazionale Imprenditori Coibentazioni Termiche Acustiche, Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil

Il contratto collettivo di lavoro del settore coibentazioni termiche acustiche si compone di n° 2 volumi:
- CCNL per gli addetti del settore coibentazioni termiche acustiche del 29/05/2023
e
- CCNL per gli addetti all’industria chimica del 13/06/2022

Capitolo X “Relazioni industriali”
Relazioni industriali

Premessa
Premessa e Relazioni Industriali a livello nazionale

In occasione degli incontri per il rinnovo del CCNL 19 dicembre 2019, le Parti hanno preso atto che, a causa degli sconvolgimenti economici, organizzativi e sociali conseguenti allo scoppio della pandemia da Covid-19, non è stato possibile realizzare le attività congiunte di sostegno al settore presso le istituzioni competenti già condivise nella Premessa al Cap. X del CCNL stesso.
Tuttavia, le Parti stesse, nel corso delle trattative e degli approfondimenti relativi alla situazione economica e produttiva, hanno dovuto constatare che permangono, ed anzi si sono aggravate, le difficoltà in cui versa il settore della coibentazione termoacustica per effetto della crisi del settore industriale che ha determinato la dismissione e lo smantellamento di numerosi impianti (Raffinerie, Centrali Elettriche, Impianti Petrolchimici) e l’assenza di nuovi investimenti, con la conseguente riduzione di oltre il 70% delle attività di coibentazione/scoibentazione, attività peculiari delle aziende del settore. A ciò consegue, ormai da alcuni anni, la possibilità di svolgere per conto delle Committenti prevalentemente attività di realizzazione di ponteggi per la manutenzione degli impianti.
Tale situazione, che ha comportato la partecipazione alle gare di appalto di imprese non strutturate e non specializzate per le attività di coibentazione termo-acustica, sta danneggiando tutto il settore, perché favorisce la notevole e progressiva riduzione dei valori delle commesse con il rischio concreto, oltre che di pericolosi squilibri nei bilanci aziendali, anche di un progressivo decadimento delle condizioni di lavoro degli addetti del settore e delle loro condizioni di sicurezza.
Le Parti, nel condividere appieno la suddetta analisi, ciascuna secondo il proprio ruolo e secondo le proprie possibilità, si impegnano a definire e realizzare in modo coordinato e, laddove possibile, congiunto tutte le iniziative che saranno ritenute utili ed opportune per reagire al degrado industriale del settore.

Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale
Osservatorio nazionale e territoriale

Le Parti, pertanto, nella consapevolezza dell’importanza del ruolo delle relazioni industriali, convengono sulla necessità di approfondire nell’Osservatorio Nazionale del settore della coibentazione termoacustica e a livello territoriale e aziendale con le OO.SS. territoriali e le RSU Aziendali la situazione venutasi a determinare per l’individuazione delle azioni da intraprendere per la soluzione della grave crisi di mercato intervenuta, attivando almeno le seguenti iniziative:
- la definizione di una attività di informazione e indirizzo, a difesa del settore, nei confronti delle Imprese Industriali Committenti, tramite la promozione di gare d’appalto in grado di valorizzare la professionalità ed il servizio delle imprese appaltatrici, con la garanzia dell’applicazione ai lavoratori del presente CCNL;
- un’azione più incisiva nell’ambito del confronto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi del D.M. del 12/11/1997. A tal fine verrà richiesto, congiuntamente dalle Parti, un incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy affinché anche le Istituzioni, per quanto di loro competenza, facciano tutto il possibile per promuovere e controllare la correttezza della concorrenza nel settore della coibentazione termo-acustica, condizione essenziale per la salvaguardia delle condizioni di lavoro degli addetti del settore.
Convengono, pertanto, sulla necessità di incontri periodici al fine di individuare le migliori condizioni e le possibilità di ripresa e sviluppo del settore Chimico Coibenti.
Le Parti al fine di garantire lo sviluppo dell’Osservatorio Nazionale convengono che siano calendarizzati, con cadenza annuale, almeno due incontri, fatta salva l’esigenza di ulteriori incontri per specifiche problematiche che dovessero insorgere.

Art. 3 (Tipologie di rapporto di lavoro)
(...omissis...)
B) Contratto a tempo determinato
Modifiche

[…]
In relazione a quanto disposto dall’art. 23, c. 1 e 5, D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 40% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell'impresa alla data dei 31 dicembre dell'anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
a. appalti e/o ordini per l'esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva;
b. operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
c. mancanza temporanea di personale specializzato e/o qualificato in correlazione ad opere ed appalti specifici;
d. coperture di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell'organizzazione d'impresa;
e. appalti e/o ordini per interventi connessi a contingenti necessità relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene del lavoro.
Tale percentuale è aumentata al 50% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
Nei casi di non utilizzo, in tutto o in parte, dei contratti di somministrazione a termine secondo i limiti previsti al successivo punto C, il limite percentuale di cui al precedente comma 4 potrà essere aumentato di un ulteriore 18% (fino a un limite complessivo tra contratti a termine e contratti di somministrazione a termine del 58%) e il limite di cui al precedente comma 5 potrà essere aumentato di un ulteriore 30%.
Il limite di cui al punto precedente non si applica, nei casi di legge e per lo svolgimento di attività stagionali definite dal CCNL e dalla contrattazione aziendale.
A tal fine, ai sensi dell’art.21, secondo comma, del D.Lgs. n.81/2015, oltre alle attività stagionali definite dal DPR n.1525 del 7/10/1963, si identificano come stagionali per il settore regolato dal presente CCNL quelle attività richieste da esigenze tecnico produttive di tipo temporaneo e periodico, ricorrenti in determinati periodi dell’anno in quanto connesse alle stagioni climatiche o a cicli la cui ricorrenza viene stabilita nei settori “clienti” quali, a titolo esemplificativo, le attività e i cantieri di manutenzione straordinaria presso impianti petrolchimici e di raffinazione, centrali di produzione o distribuzione di energia, cantieri navali e simili, svolti in regime di fermata delle attività stesse. L’individuazione di ulteriori ipotesi di stagionalità dovute a particolari esigenze tecnico-produttive è demandata alla contrattazione collettiva aziendale che, in assenza di rappresentanza sindacale in azienda, sarà realizzata con le OO.SS. firmatarie del CCNL a livello territoriale.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore.
Le percentuali di cui al presente articolo potranno essere riviste dalle parti aziendali in relazione ad ulteriori esigenze dell'impresa.
[…]
I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all'esperienza lavorativa e alla tipologia dell'attività. Tali interventi non potranno essere inferiori ad 8 ore per i lavoratori al primo contratto nell'impresa.
Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato la contrattazione di secondo livello trova applicazione secondo criteri e modalità definiti nell'ambito della stessa.
L'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, ai sensi delle disposizioni del Testo unico n. 151/2001 delle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, può avvenire anche con anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio del congedo, al fine di consentire l'affiancamento.
[…]
A livello aziendale saranno positivamente colte le opportunità di lavoro a tempo parziale purché esse siano compatibili con le esigenze organizzative aziendali.
[…]
C) Contratto di somministrazione
CCNL Chimico


Art. 40 (Licenziamento per mancanze)
Modifiche
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o alle norme in materia di sicurezza sul lavoro o che provochi all'impresa grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente;
[...]
c) inosservanza del divieto di fumare e delle altre prescrizioni in materia di ambiente e sicurezza quando tali infrazioni siano suscettibili di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
d) indisponibilità a sottoporsi ai controlli sanitari preventivi e periodici previsti dal programma di sorveglianza sanitaria attuato in applicazione di norme cogenti o accordi sindacali;
e) furto o danneggiamento volontario di materiale dell'impresa;
[…]
g) costruzione, entro le officine dell'impresa, di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con danno dell'impresa stessa;
h) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'impresa;
i) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti; comunque compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi;
j) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
k) insubordinazione verso i superiori;
l) recidiva nelle mancanze di cui ai punti b), f), g), i), k), l), m) e n) dell'articolo precedente;
[…]